Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01989/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Fontana Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, c.so Garibaldi n. 9;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione n. -OMISSIS-, ex art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., notificata in data 19 marzo 2021, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con verbale di accertamento n. -OMISSIS- redatto dal comando di polizia locale del Comune di Francavilla Fontana – sez. abusivismo edilizio – veniva accertato che i sigg.ri -OMISSIS- (promittente venditrice) e -OMISSIS- (promissario acquirente) avevano realizzato in -OMISSIS-, in assenza di titolo abilitativo, previa demolizione di un vecchio fabbricato rurale, le seguenti opere abusive: 1) manufatto in conci di tufo, sorretto da n. 4 pilastri in c.a. posti sugli angoli, aventi la superficie di mq. 135,00 circa, alto mt. 3,00 circa, diviso in cinque ambienti, il cui solaio, munito di getto, è stato realizzato con materiale latero cementizio; 2) una piattaforma delle dimensioni di mt. 14,90 x 16,50, alta mt. 0,80 circa, con base in calcestruzzo e lati in conci di tufo su cui poggia il manufatto di cui al punto 1). Di conseguenza il Comune emetteva l’ordinanza di sospensione n. -OMISSIS- nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- e successivamente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2011, mai impugnata – la quale è stata versata in atti anche in risposta all’istanza di accesso agli atti protocollata in data 09.06.2021.
In esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. Penale n. 2290/2016, resa nell’ambito del procedimento penale nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, che dichiarava il non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, il comando di P.M. di Francavilla Fontana disponeva con processo verbale del 09.06.2017 il dissequestro del manufatto abusivo e la conseguente restituzione del medesimo all’avente diritto -OMISSIS-, quale “ attuale unico proprietario ”.
Con nota del comando di P.M. prot. n. -OMISSIS- si comunicava all’Ufficio Tecnico comunale che le opere abusive, in base all’ordinanza di sospensione n. 378/2011, non erano state demolite.
In ragione di tanto, quindi, il dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, notificava ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, attuale ricorrente ed all’epoca dei fatti proprietaria dell’immobile abusivo, le note n. -OMISSIS- del 20.01.2020 e n. -OMISSIS- del 12.02.2020, aventi per oggetto “ Comunicazione di Avvio Procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. violazione D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. ”, con le quali si comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi, concedendo il termine di 10 giorni per presentare osservazioni in merito.
Non essendo pervenute osservazioni o memorie nel termine su indicato e persistendo quindi l’esistenza di opere abusive, il Comune di Francavilla Fontana, per mezzo del dirigente Area Urbanistica, notificava in data 29.04.2020 al sig. -OMISSIS- ed alla sig.ra -OMISSIS-, l’ordinanza di demolizione n. 141 del 21.04.2020, con la quale ordinava ai medesimi di procedere, a proprie cure e spese, alla demolizione e messa in pristino delle opere abusive entro il termine perentorio di 90 giorni, avvertendo, altresì, che in caso di inottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento al comma 4 bis dell’art. 31.
In data 17.12.2020, il comando della P.M. del Comune di Francavilla Fontana con nota n. -OMISSIS-accertava che i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- non avevano ancora ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 141/2020.
Stante quindi la persistente situazione di illegittimità, il competente Ufficio comunale notificava ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, la nota n. 49808 del 30.12.2020 di comunicazione di avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, indicando la sanzione prevista nella misura massima di € 20.000,00 in ragione del fatto che le opere abusive erano state realizzate su area di cui all’art. 6 delle N.T.A. del PAI con difetto assoluto di edificabilità e concedendo il termine di 10 giorni per far pervenire osservazioni in merito.
Non essendo pervenute anche in tal caso osservazioni o memorie da parte dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, il Comune di Francavilla Fontana ha emanato l’ordinanza di ingiunzione n. 56 del 18.02.2021, con la quale comminava la sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, nella misura massima di € 20.000,00 per aver eseguito opere in violazione del D.P.R. n. 380/2001, in ottemperanza all’art. 3 del Regolamento n. 55 del 26.06.2017 relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative.
Avverso la suddetta ordinanza, la sola sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso, contestando l’illegittimità del provvedimento gravato per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione ed applicazione dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; carenza di titolarità passiva della ricorrente e difetto di motivazione; 2) illegittimità del provvedimento per erronea applicazione della legge n. 164/2014. Eccesso di potere per violazione dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e difetto di motivazione.
In data 22 giugno 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Nel merito non è contestato che la ricorrente non abbia commesso materialmente l’abuso edilizio, ascritto in origine ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, unici soggetti passivi in relazione al procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di demolizione n. -OMISSIS-/2011, mai notificato all’odierna ricorrente che non figura neppure tra i destinatari dell’ingiunzione. Proprio in ragione dei documenti prodotti nonché del contenuto e delle difese prospettate dall’ente civico, emerge anche che l’acquisto del bene da parte della ricorrente sia avvenuto con atto del 21.10.2011, quindi prima della notifica dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2011, che avrebbe dovuto essere notificata alla sig.ra -OMISSIS-, divenuta proprietaria anteriormente alla notifica medesima (circostanza incontestata). Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’accertamento di inottemperanza di cui al comma 4 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché delle susseguenti sanzioni ablatorie e pecuniarie, occorre che il presupposto ordine demolitorio sia stato notificato al proprietario ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 2 novembre 2021, n. 2308; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 novembre 2021, n. 7359; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10 gennaio 2022, n. 51). Tanto è sufficiente, dunque, ad escludere la legittimità e l’opponibilità della prima ordinanza di demolizione nei riguardi della sig.ra -OMISSIS- e a confermare l’estraneità della stessa agli eventi consumatisi prima dell’avvio del nuovo procedimento amministrativo.
Ciò precisato, l’amministrazione comunale ha riattivato l’intero procedimento ex novo nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, con la comunicazione di avvio e la successiva emanazione e notifica dell’ordinanza di demolizione. Tuttavia, giova evidenziare che al momento della notifica dell’ordinanza di demolizione n. 141/2020, avvenuta in data 29.04.2020, la sig.ra -OMISSIS- non era più proprietaria del bene e non ne aveva neppure la materiale disponibilità, avendo donato l’immobile al sig.-OMISSIS- in data 13.03.2020; pertanto la ricorrente non può ritenersi responsabile della violazione dell’ordine di demolizione e ripristino, non essendo nella materiale condizione di potervi ottemperare.
È pacifico che destinatario della sanzione pecuniaria possa essere solo chi era, al momento della notifica dell’ordinanza di demolizione, nella condizione di potervi ottemperare, giacché ciò che viene sanzionato è appunto il comportamento omissivo con riferimento all’ordine contenuto nel provvedimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 27 ottobre 2017, n. 2433).
Di conseguenza, in virtù della corretta applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla ricorrente non poteva essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria inflittale invece col provvedimento impugnato che, pertanto, non resiste alla dedotta censura e va annullato nella parte in cui si riferisce alla sig.ra -OMISSIS-.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.