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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2502 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CARACCIOLO Parte_1
FRANCESCA , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Corigliano-Rossano, Via Nazionale
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto, presso la sede dell' , rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. VARANI MANUELA , giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile
CONCLUSIONI Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della pensione di invalidità civile e gli veniva riconosciuta giudizialmente in data
1.5.2020;
- che in data 28.1.2022 veniva sottoposto a visita medica di revisione dalla
Commissione e veniva riconosciuto invalido al 50%;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto
- che il CTU depositava relazione peritale non riconoscendogli un grado di invalidità totale;
riconosciuto dalla stessa Commissione in data 15.2.2023. CP_1
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva
.il riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della pensione di invalidità CP_1
civile ed indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per A.T.P.
depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione della capacità lavorativa in misura pari al 100 % e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-
sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposta il ricorrente,
ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione totale della capacità lavorativa a decorrere dal 28.1.2022, data di revisione, fino al successivo riconoscimento da parte dell' avvenuto in data 16.12.2022. CP_1 I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza degli ulteriori presupposti legali previsti ai fini dell'erogazione della prestazione e consistenti nel requisito anagrafico e reddituale come da documentazione in atti
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di cui all'art. 12 della legge 118/1971 a decorrere dal
28.1.2022 fino al 16.12.2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 12 della legge 118 del 1971 a decorrere dal 28.1.2022 fino al 16.12.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio CP_1
che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1
liquidate con separati decreti.
Castrovillari, li 17.1.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo