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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 165/2025
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
L'avv. GIOVANNI AUDITORE personalmente
Per , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI Controparte_1
BRESCIA, nessuno è comparso
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Giovanni Auditore precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 165 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
GIOVANNI AUDITORE ricorrente, “in proprio”
e
Controparte_2
pagina1 di 2 resistente, con l'Avvocatura dello Stato
letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale costituzione dell'amministrazione resistente;
ritenuta la fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che va riconosciuto al legale l'ulteriore compenso per le attività relative alle fasi istruttoria e decisionale (la fase istruttoria si è difatti effettivamente svolta mediante audizione del ricorrente e cfr., quanto alla fase decisionale, Cass. 5289/2023, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”); ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto, come richiesto, nella misura minima di legge, già ridotta dal ricorrente del 10% “per la per assenza di questioni specifiche di fatto e diritto”
(€ 1.060,20=), per le attività relative alle fasi istruttoria e decisionale, pur minimali;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto (al lordo di quanto già liquidato) nella misura complessiva di € 1.786,70=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operato il dimezzamento ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
P.Q.M.
liquida all'avv. Giovanni Auditore, per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 procedimento R.G. 3108/2022 di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.786,70=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 165/2025
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
L'avv. GIOVANNI AUDITORE personalmente
Per , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI Controparte_1
BRESCIA, nessuno è comparso
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Giovanni Auditore precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 165 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
GIOVANNI AUDITORE ricorrente, “in proprio”
e
Controparte_2
pagina1 di 2 resistente, con l'Avvocatura dello Stato
letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale costituzione dell'amministrazione resistente;
ritenuta la fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che va riconosciuto al legale l'ulteriore compenso per le attività relative alle fasi istruttoria e decisionale (la fase istruttoria si è difatti effettivamente svolta mediante audizione del ricorrente e cfr., quanto alla fase decisionale, Cass. 5289/2023, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”); ritenuto, in particolare, che detto compenso va riconosciuto, come richiesto, nella misura minima di legge, già ridotta dal ricorrente del 10% “per la per assenza di questioni specifiche di fatto e diritto”
(€ 1.060,20=), per le attività relative alle fasi istruttoria e decisionale, pur minimali;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto (al lordo di quanto già liquidato) nella misura complessiva di € 1.786,70=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operato il dimezzamento ex art. 130 T.U. spese di giustizia;
P.Q.M.
liquida all'avv. Giovanni Auditore, per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 procedimento R.G. 3108/2022 di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.786,70=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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