Articolo 17 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 aprile 1979
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Versione
5 febbraio 1982
Art. 17. Trattamento temporaneo per talune qualifiche

Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV - contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento a) e' attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente articolo 16, lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23 , ha disposto (con l'art. 5) che "Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17 , 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ."
Entrata in vigore il 5 febbraio 1982
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