TRIB
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. n. 3469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Sartirana presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Sartirana presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VA d'DD (MI)
(anno 2006 atto n.
9 - parte prima)
□ separati consensualmente con verbale in data 12.9.2017 omologato con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 9.10.2017 n. cronol.
18446/2017
con i seguenti figli: nato il [...], cittadino italiano e Persona_1 Parte_3 nata il [...], cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.3.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto a VA d'DD (MI) il 30.7.2006, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di VA d'DD (MI) al n. 9, Parte
Prima, Anno 2006;
• ordinare al Comune di VA d'DD (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1 Pt_3 prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, nel corso di ciascuna settimana, un giorno infrasettimanale, da concordarsi, volta a volta, con i figli e secondo il loro gradimento e le loro esigenze scolastiche e di vita, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 e, nei week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica dopo pranzo, verso le ore 14,30, andando a prenderli presso la madre e riportandoli all'abitazione materna. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere, consensualmente, diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici, gli impegni, i desideri e le esigenze dei due figli.
Il padre trascorrerà, inoltre, con i figli, una settimana durante il periodo natalizio (nei periodi 24/30 dicembre, 31 dicembre/6 gennaio da alternarsi di anno in anno tra i genitori), tre giorni, durante le vacanze pasquali ( alternando di anno in anno il giorno di Pasqua), e due settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi, con ampio preavviso (almeno entro il 31 maggio di ogni anno), in modo da permettere l'organizzazione reciproca delle vacanze, il tutto salvo diverse esigenze e secondo i desideri dei due figli.
Si dà atto che il signor è di religione cristiana ortodossa e, durante la festività della Pasqua Pt_2 ortodossa, e staranno con il papà. Per_1 Pt_3
Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa singolarmente con ciascun genitore, con il criterio dell'alternanza, salvo diverse esigenze ed in base ai desideri dei figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze dei minori stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana delle minori, quali, a titolo esemplificativo: visite mediche periodiche o urgenti, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.), verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli e con reciproco passaggio di informazioni.
I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei due figli minori, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sarà annualmente Org_ rivalutata in base agli indici costo vita.
L'assegno unico per entrambi i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra ed il Parte_1 sig. rinuncia, pertanto, a farne richiesta. Parte_2
A far tempo dal 1.1.2026, i genitori, sin d'ora, concordano l'aumento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli ad €. 500,00 (€. 200,00 per e €. 300,00 per Persona_1 [...] Org_
, oltre rivalutazione annuale Pt_3
4) il padre terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_2 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_2 Organizzazione_2 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30.7.2006 tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA d'DD (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.05.2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG