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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 536/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 536/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
a Sig.ra (c.f. ) quale coniuge ed erede del Parte_1 C.F._1
defunto Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa, Persona_1 C.F._2 dall'Avv. Gladys CASTELLANO del Foro di Bergamo, dall'Avv. Nicola STIAFFINI del Foro di Livorno e dall'Avv. Maria Laura FICOLA del Foro di Spoleto, elettIVmente domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Gladys Castellano, in 24122
Bergamo, Via Quarenghi, n.13.
- Appellante -
CONTRO con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale Controparte_1
sociale Euro 10.084.445.147,92, c.f. – p.IV , che ha incorporato la P.IVA_1
detta anche difesa e Controparte_2 Controparte_3
rappresentata dagli Avv.ti Fabrizio Montanari e John Loris Battisti ed elettIVmente domiciliata presso il loro studio in Fano, via G. Bovio n 12, in virtù di mandato in calce al presente atto società con socio unico, con sede legale in Conegliano, via Vittorio Controparte_4
Alfieri n.1, iscritta al registro delle imprese di Treviso – Belluno n. con P.IVA_2
il medesimo numero di codice fiscale e partita IV e per essa Controparte_5
con sede in 20159 Milano via Valtellina 15/17, codice fiscale e partita IV e
[...]
iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. , qui rappresentata da P.IVA_3
con sede legale in Milano via Valtellina 15/17 numero Controparte_6
di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, c.f. e p.IV
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giada Belardinelli e Maria Cleofe P.IVA_4
Regina Giannelli del Foro di Milano, elettIVmente domiciliata presso il loro Studio in
Milano, Viale Vittorio Veneto 24
- appellate -
Oggetto: Avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
12.04.2022 in materia di contratti bancari – fideiussione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRELIMINARE Parte_2
sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutIV o
l'esecuzione della sentenza impugnata in ogni sua parte e comunque nella parte in cui dispone la condanna alle spese legali e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/25 dell'appellante ovvero in una udienza all'uopo fissata prima della udienza di comparizione delle parti;
NEL MERITO accogliere il presente appello sui motivi come ut supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 372/2022 e in riforma della sentenza gravata così provvedere:
- rigettare qualsiasi domanda di pagamento nei confronti dell'opposto posto che non vi
è certezza del soggetto titolare del preteso credito e del diritto di garanzia di cui è causa per i motivi espressi al § 2° e al § 3° del retroesteso atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare il difetto di titolarità del credito dedotto in giudizio alla per i CP_4 motivi espressi al § 3° del retroesteso atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione del fatto che non vi è certezza del soggetto titolare del preteso credito e del diritto di garanzia di cui è causa per i motivi espressi, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità integrale della garanzia azionata in ragione della abusivi- tà, e quindi nullità, della clausola c.d. omnibus contenuta nel contratto di cui è causa per violazione dell'art. 3, par. 3, relativo allegato, della DirettIV 93/13 e art. 33, comma 2, lettera l) CDC per i motivi espressi al § 4° del retro esteso atto;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare comunque l'inefficacia o l'estinzione ex art. 1957 c.c. della garanzia di cui
è causa e la liberazione del garante consumatore e quindi del suo erede, previa dichiarazione di abusività, e quindi nullità, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera r) e lettera t) e art. 33, comma 1 CDC per i motivi espressi al § 4° del retroesteso atto;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato
l'appellante ex art. 96 c.p.c. per i motivi espressi al § 5° del retroesteso atto, con ogni conseguente statuizione.
pag. 3/25 IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di primo grado
Per l'appellata Controparte_7
Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in via preliminare
- ordinare l'espunzione del documento n°2 prodotto da controparte in palese violazione dell'art. 345 cpc, comma 3; nel merito:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narratIV;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della cessionaria delle somme determinate a suo credito;
in ogni caso: condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96 cpc per aver in mala fede prodotto in giudizio nuovi documenti ben sapendo di violare precise preclusioni processuali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per l'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, deduzione ed argomentazione avversaria disattesa così giudicare:
NEL MERITO rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narratIV e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.
pag. 4/25 IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'espunzione del documento n°2 prodotto da controparte tardIVmente rispetto all'iscrizione a ruolo e comunque in quanto inammissibile, posto che lo stesso anteriore al primo grado di giudizio.
Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado.
Con ogni più ampia e consentita riserva in sede di merito.
IN OGNI CASO con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 666/15 emesso dal Tribunale di
Macerata in favore della con il quale venIV ingiunto Controparte_8
a e , quest'ultima in veste di erede Parte_3 Parte_4 Parte_1
testamentaria di , quali fideiussori a garanzia del debito della società Persona_1 debitrice principale, il pagamento dell'importo di euro Controparte_9
595.876,23 oltre a interessi. L'opponente, rappresentando di non essere a conoscenza della fideiussione posta da a fondamento della pretesa Controparte_8
monitoria, disconoscendone peraltro la sottoscrizione, chiedeva di dichiarare nullo e inefficace l'emesso decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa del 17 dicembre 2015 si costituIV in giudizio Controparte_8
chiedendo di dichiarare in via preliminare e di rito improcedibile la domanda
[...]
avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito di rigettare la proposta opposizione reputandola infondata, con conferma dell'emesso decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In data 10 novembre 2017 si costituIV , istituto di credito incorporante CP_3
la di Ancona. CP_10
La fase istruttoria venIV espletata tramite l'audizione di un teste e l'espletamento della
CTU grafologica demandata alla Dott.ssa Persona_2
In data 9 aprile 2019 si costituIV in giudizio ex art.111 c.p.c. e per essa CP_4
la mandataria , in qualità di cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti in Controparte_5
blocco di CP_3
pag. 5/25 In data 28 settembre 2021 la parte opponente si munIV di nuovo difensore, revocando il precedente, che si costituIV con propria comparsa ove deduceva: la qualifica di
Consumatore del Sig. estesa iure ereditatis alla moglie Sig.ra Persona_1 Parte_1
la nullità, rilevabile d'ufficio, per violazione della normatIV a tutela del
[...] consumatore, della fideiussione omnibus nonchè l'intervenuta decadenza della garanzia ex art.1957 c.c.; infine la carenza di legittimazione di ad intervenire CP_4
nel processo per difetto di titolarità del credito e della sua prova.
Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 372/2022 pubblicata il 12.04.2022 così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice unico, definitIVmente pronunciando nella causa civile n. 2655/15 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dà atto della intervenuta cessione del credito in favore della Controparte_4
2) dichiara che le sottoscrizioni apposte in calce al folio 2° del documento del “9 – 4 –
2009”, recante la dicitura “Fideiussione Omnibus solidale – COPIA PER LA BANCA”, sono riconducibili a;
Persona_1
3) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitIV esecutività del decreto ingiuntivo n. 1560/15 del 2 maggio 2015;
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore delle altre parti del giudizio e in solido tra loro, delle spese di lite, che quantifica in complessivi euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
5) richiamato l'art. 96 c.p.c., condanna la parte opponente al pagamento, in favore della opposta, di un importo corrispondente a quanto liquidato al capo che precede a titolo di compensi;
6) pone definitIVmente in capo alla parte opponente le spese inerenti alla espletata
C.T.U., a firma della dott.ssa come liquidate in corso di causa.” Persona_2
pag. 6/25 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Si sono costituite le società appellate e chiedendo il rigetto Controparte_7 CP_4 dell'appello.
La Corte formulava proposta conciliatIV, rifiutata dall'appellante.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha statuito l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonostante questa possa essere dichiarata solo in caso di mancata opposizione del provvedimento monitorio.
Il motivo risulta infondato
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante ai sensi dell'art. 653 comma 1 cpc “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutIV, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutIV.” Mentre ai sensi del successivo art. 654 , comma 1 cpc “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione “
Dal che ne consegue, dal combinato disposto precettivo sopra richiamato, che in caso di rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che, se non già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, viene disposta dal giudice dell'opposizione.
Infatti “ il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitIV al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando "il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutIV resta il decreto" (Cassazione civile sez. III, 04/09/2024,
pag. 7/25 n.23725, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. 3, 03/06/1978, n.
2795; Cass., sez. 1, 30/12/1968, n. 4082).
Con il secondo motivo viene impugnata la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure, pur dando atto dell'intervento del cessionario in sostituzione CP_4 della cedente , avrebbe accolto le conclusioni rese dall' di credito CP_11 Pt_5 derIVndone da ciò l'illegittima contitolarità di un unico preteso credito in capo a due soggetti diversi.
Il motivo è infondato
La Corte intende aderire all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte laddove viene stabilito che “l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie". Dell'art. 111 c.p.c., il comma
2 dispone, poi, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso". Il terzo comma dell'art.111 c.p.c. prevede che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione". Ora, come già affermato da questa Corte, l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c., atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa
(Cass. n. 21492-2018 e così anche Cass. n. 21454-2016, Cass. n.5129-2020).”
(Cassazione Civile sez. I, 04/03/2024, n.5728 in motIVzione)
Va infatti precisato come “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione
pag. 8/25 contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derIVto al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. “ (Cassazione civile sez. II, 29/03/2024,
n.8579)
Tutto ciò è ben spiegato nella motIVzione della sentenza di primo grado gravata ove si statuisce che “Ciò, per giunta, non incide sulla persistente legittimazione processuale della originaria parte cedente, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue anche nei confronti della cedente, non essendone stata disposta
l'estromissione ai sensi della norma menzionata (Cass. 23992/11), il che peraltro comporta che (anche indipendentemente dalla retrocessione del credito) alla originaria opposta va riconosciuta, già nella qualità di dante causa e parte originaria, la legittimazione ad impugnare la sentenza (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-09-2020, n.
19597, in parte motIV).
Nel caso di specie la ha spiegato intervento adesivo ex art. 111 c.p.c. in CP_4
qualità di cessionaria del diritto di credito, ceduto da , aderendo Controparte_12 alle conclusioni rassegnate dall'istituto di credito nella comparsa di risposta depositata in primo grado;
conclusioni che peraltro laddove si chiede di “confermare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto” sia indubitabilmente da intendersi “nei confronti di odierna appellante e allora opponente in primo grado. Parte_6
Ne derIV quindi come non sia ravvisabile alcun vizio di nullità insanabile nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure alla luce del ragionamento logico-giuridico posto alla base della motIVzione, di cui il dispositivo risulta essere il conseguente, coerente, approdo delibativo.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Giudice prime cure abbia ritenuta come provata l'avvenuta cessione del credito da a e quindi la CP_11 CP_4 legittimazione passIV di quest'ultima società chiamata a resistere nel presente giudizio;
ciò, nonostante non sia stata fornita adeguata dimostrazione dell'avvenuta inclusione del pag. 9/25 [... credito azionato da nella cessione negoziata con tra la allora CP_11 CP_10
e e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. CP_8 CP_4
Il motivo è infondato
Va preliminarmente osservato come la parte appellante non ha contestato la cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, bensì la mancata prova dell'inclusione dello specifico credito in questa sede azionato nella prefata cessione, difettando il deposito, da parte delle società appellate, del contratto di cessione. Ciò lo si evince dallo stesso atto di appello ove si legge in più passaggi quanto segue. “Difatti la prova della cessione del singolo credito -quando specificamente contestata, come nel caso in esame- va data documentalmente mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione, visto che si tratta dell'unico documento da cui è possibile appurare con certezza l'inclusione nell'operazione di cessione in blocco del singolo credito rivendicato nel giudizio da colui che se ne assuma successore della banca cedente.”, “L'avviso in Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta operazione di cessione in blocco non prova l'effettività della singola cessione, e più che altro non dimostra l'inclusione del singolo credito nella operazione di cartolarizzazione, visto che si tratta, a mente dell'art. 58 TUB, come richiamato dall'art. 4 L. 130/1999, di un adempimento meramente pubblicitario che sostituisce esclusIVmente la notificazione al debitore ceduto, in deroga all'art. 1264
c.c”
Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944;
Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 , la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pag. 10/25 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslatIV della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che
pag. 11/25 individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]).
Declinando tali principi al caso di specie nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 86 del 26/07/2018, (doc.n. 25 fasc. ) Controparte_13
l'oggetto della cessione risulta non solo specificato in “ tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derIVnti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_14
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017”, ma l'avviso contiene anche l'avvertimento che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente Persona_3
sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino
pag. 12/25 all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli
4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.”
La ha prodotto in giudizio anche la lista dei crediti acquisiti da CP_4 CP_3
documento rinvenuto dal sito indicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra riportato, ove sono elencati, fra gli altri, anche i crediti oggetto del presente giudizio
(vd. pag. 315 doc. C fasc. secondo grado . CP_4
Pertanto, non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Non solo, la ha altresì prodotto in giudizio la dichiarazione rilasciata CP_4 dalla che, sulla premessa dell'avvenuta cessione dei crediti di CP_11 Controparte_1 alla stessa , esplicita che “tra i crediti oggetto di cessione è CP_3 CP_4
ricompreso quello originariamente vantato da , poi Controparte_8
( ) nei confronti di Controparte_14 CP_3 CP_15
(C.F./P.I. 01663590436) NDG UBI 26390963 in relazione alle
[...]
seguenti linee di credito:
- Conto corrente – Rapporto: n. 1-6494-167
- Ant. Export DIV – Rapporto: n. 150-6494-167
- Finanziamento chirografario – Rapporto: n. 80-6494-50125186”; ovvero il credito azionato nel presente giudizio.
Ne derIV quindi la piena prova dell'avvenuta inclusione del credito oggetto del presente giudizio nella cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 TUB da di CP_10
Cont
(poi ed ancora ) alla società CP_8 CP_3 Controparte_13
CP_4
pag. 13/25 Con il quarto motivo si impugna la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe rilevato, attesa la qualità di consumatore rivestita nella fattispecie dal fideiussore le plurime violazioni (meglio specificate nel Persona_1
contenuto del motivo di appello) da parte di alla Controparte_8
disciplina introdotta dal Codice del Consumo.
Il motivo pur fondato, è ininfluente ai fini della decisione.
Dev'essere preliminarmente esaminata, in quanto assorbente rispetto alle altre questioni riguardanti le modalità di svolgimento del rapporto di garanzia ripassato tra la CP_10
di e il garante la questione attinente alla
[...] Controparte_16 Persona_1
decadenza o meno della parte appellante allorchè in primo grado sollevava l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie vessatorie abusive poiché contrarie all'art. 33 lettera t) del d.lgs. 205/2006 (cd. Codice del Consumo) solo in sede di precisazione delle conclusioni , e quindi ben oltre i limiti preclusivi processuali.
Questa Corte rileva, invece, in primis l'ammissibilità dell'eccezione, pur se tardIVmente sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni , in quanto rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo: nel caso in esame, inoltre, risulta anche assicurato il rispetto del contraddittorio poiché parte appellata, considerata anche la natura documentale dell'eccezione de qua e la presenza di materiale probatorio sufficientemente adeguato al suo scrutinio , ha avuto occasione di difendersi adeguatamente con gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha richiamato il principio, traente fondamento dalle SS.UU. n. 26242/2014, secondo cui la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (ex plurimis, Cass., Sez. 23/02/2024, n. 4867).
Inoltre, la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette “di protezione”, che costituiscono, anche in ossequio alle indicazioni pag. 14/25 provenienti dalla Corte di Giustizia europea, una species del più ampio genus costituito dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo (Cass. Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Da qui va dunque predicata la ammissibilità della eccezione della nullità contrattuale relatIV al rapporto di garanzia oggetto del presente giudizio.
Va quindi sottoposta ad esame, entrando nel merito, la questione relatIV all'assunzione o meno della qualifica di “consumatore” da parte del garante sulla base Persona_1
della seguente premessa di di ordine generale
Principio consolidato è quello a mente del quale vada riconosciuta la qualifica o status di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presti una fideiussione a garanzia di un soggetto professionale, atteso che l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale;
ciò che rileva è, quindi, che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale (secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo), il che si verifica quando non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione al suo capitale sociale. ( cfr. per tutte Corte Casszione, Sezione VI, n.
742 del 16 gennaio 2020, Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2021, n. 20633 e Corte appello Bari sez. II, 01/02/2022, n.156).
Va altresì affermato come sia pacifico che l'onere della prova della condizione soggettIV di consumatore debba ricadere sul garante medesimo.
Dal compendio documentale depositato nel corso del giudizio di primo grado, in primis la visura camerale della società debitrice principale, è da ritenersi come provato che il garante non rivestisse alcun ruolo nella compagine societaria , Persona_1 CP_9
debitrice principale, né avesse alcun rapporto di tipo professionale o lavorativo con la predetta società, e quindi in posizione del tutto irrilevante rispetto alla decisione di investire le somme di denaro di cui al contratto in causa. E' vero che il era Per_1
pag. 15/25 padre dei soci della società debitrice principale, e ma è pacifico Pt_7 Parte_8
come il rapporto di parentela o affinità con il debitore principale professionista non escluda ex sé la qualifica di consumatore in capo al garante;
anzi va osservato come il rilascio di garanzia in ragione della parentela rafforzi vieppiù l'ipotesi che ciò sia avvenuto a titolo puramente personale e dunque per scopi del tutto estranei a ragioni professionali o imprenditoriali della società debitrice principale.
Acclarato ciò , per converso, le società appellate non hanno portato alcuna elemento probatorio, nemmeno di consistenza inferenziale, che dimostrasse la qualifica di non - consumatore in capo al garante Persona_1
A tal proposito alcun pregio probatorio può rivestire la qualifica di “Non Consumatore né Cliente al dettaglio" assegnata dalla banca e contenuta nella comunicazione da questa inviata in data 5 luglio 2012 al (doc. 11 fasc. ). Infatti tale Per_1 CP_11
qualifica parte da una premessa errata, sempre contenuta nella predetta comunicazione, ovvero che " Per consolidata giurisprudenza per quanto concerne le garanzie tale qualifica dipende da quella attribuita al debitore principale nell'ambito dell'operazione garantita, in quanto le qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Per cui il garante deve essere qualificato come consumatore solo se nell'ambito della predetta operazione il debitore principale è stato qualificato a sua volta come consumatore. Alla luce di quanto sopra esposto ed in base alla informazioni da Lei forniteci, per questo rapporto la Sua attuale qualificazione ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria è la seguente;
- Non consumatore né cliente al dettaglio."
Infatti, per i principi nomofilattici sopra richiamati, è ormai orientamento consolidato che la qualifica del debitore principale non attragga quella della garante (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.742); inoltre la locuzione prodromica “in base alla informazioni da Lei forniteci” risulta essere, stante la genericità, più una mera clausola di stile, prIV di rilievo, tant'è che non vi è nemmeno alcuna certezza se le suddette informazioni si riferissero alla condizione soggettIV del garante, quanto piuttosto a quella del debitore principale.
pag. 16/25 Prima di passare al merito della controversia, ovvero alla efficacia o meno delle singole clausole fideiussorie impugnate va preliminarmente affrontata la questione, allegata da
, relatIV alla circostanza che tali clausole fossero state oggetto Controparte_12
di trattatIV con il garante – consumatore, con questo facendo leva sul principio di cui all'art. 34 comma 5 del Codice del Consumo a mente del quale le clausole considerate vessatorie sono efficaci solo nel caso in cui il professionista dimostri che siano state oggetto di specifica trattatIV individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c..
L'Istituto di credito appellato, a conforto probatorio dell'avvenuta trattatIV, da un lato produce una missIV inviata, tramite mail, da uno dei due figli del garante nonchè socio della società debitrice principale alla banca (doc. 10 Fasc. ) mentre Controparte_7 dall'altro riporta le dichiarazioni rese in sede testimoniale da parte del funzionario della
Banca che ha sottoposto il contratto di fideiussione al garante per la Persona_1
sottoscrizione .
Principiando con la missIV, ne va preliminarmente predicata la limitata consistenza probatoria stante la provenienza da soggetto, in quanto facente parte Parte_8
della compagine societaria debitrice principale, dotato di interesse alla conclusione del
Per contratto di garanzia da parte del padre . Inoltre dal suo contenuto si evince, da un lato, che la trattatIV venisse portata avanti dai figli garantiti ma non coinvolgesse in alcun modo il garante – con tutte le implicazioni e le criticità in termini di conflitto d'interessi di cui sopra – e dall'altro riguardasse solo l'entità della somma garantita, nulla menzionando circa le clausole fideiussorie in questa sede impugnate.
Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rese in udienza dal dipendente della Banca alla presenza del quale sottoscriveva il contratto , da queste si evince come Persona_1
la sua attività si fosse limitata solo a sottoporre al garante il contratto medesimo, non riferendo nulla circa eventuali trattative sulle clausole fideiussorie vessatorie;
circostanza quindi che alla luce delle predette allegazioni documentali e testimoniali non può considerarsi come raggiunta da adeguato conforto probatorio.
Vanno quindi esaminate le censure mosse dalla parte appellante aventi ad oggetto il carattere di vessatorietà ed abusIVtà, in quanto contrarie alla disciplina dettata dal d.lgs pag. 17/25 n. 205/2006 (cd. Codice del Consumo), da un lato dell'intera fattispecie negoziale di garanzia (fideiussione cd “Omnibus”) adottata dalle parti contraenti, dall'altro del suo contenuto ovvero di singole clausole fideiussorie.
Per quanto riguarda lo specifico schema negoziale di garanzia della fideiussione cd si osserva che in linea generale, non coglie nel segno la censura mossa dalla CP_17
parte appellante atteso come pacifico che, contrariamente da quanto ella eccepito, il carattere di vessatorietà non va a coinvolgere l'intera fattispecie negoziale astratta utilizzata , bensì il profilo contenutistico della predetta fattispecie ovvero le singole clausole da cui il negozio è composto. Ciò può essere evinto da una pluralità di elementi inferenziali, normativi e giurisprudenziali.
- Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, fa riferimento, reputandole vessatorie, alle singole clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto. L'art. 33 comma 2 contiene un'elencazione delle clausole che “si presumono vessatorie fino a prova contraria”, ma non esclude che altre clausole manifestino “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto”. Sempre il D.Lgs. n. 206 del
2005, all'art. 34, comma 4 prevede che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattatIV individuale". Dalle richiamate disposizioni normative si evince come oggetto del controllo di vessatorietà riguardi esclusIVmente il regolamento pattizio e non la cornice negoziale all'interno della quale questo trova collocazione.
- Per giurisprudenza costante inoltre “La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista. “ Cassazione civile sez. III,
14/02/2024, n.4140.
pag. 18/25 - Infine l'eventuale aggravio della posizione del garante nella fattispecie negoziale della fideiussione cd omnibus, il quale sarebbe esposto al pagamento di un debito non determinabile ex ante, che rappresenta l'ubi consistam della eccezione portata dalla parte appellante, è una problematica che concerne principalmente l'oggetto del contratto che, in ossequio a disposto di cui all'art. 1346, tra i requisiti essenziali deve avere infatti, tra gli altri, quello riconducibile alla determinatezza.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza ha ormai confermato la validità di tale schema contrattuale, precisando che l'oggetto del contratto, sia pur non determinato, sarebbe determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolamentano l'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto, per quello che rileva dal punto di vista della tutela del consumatore, la Suprema Corte ha ritenuto, sulla scorta delle pronunce della
Corte di Giustizia, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c -
534/15), che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e che l'oggetto del contratto deve considerarsi quindi del tutto irrilevante (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/01/2020 n.742 in motIVzione).
Va statuito, in definitIV conclusione, come lo schema contrattuale della fideiussione cd. omnibus non possa essere ex se considerato contrario alla disciplina consumeristica prevista dal D.lgs 206/2005.
Passando ora all'esame delle singole clausole impugnate dalla parte appellante, si evidenzia come alcune riprendano quelle presenti nello schema ABI e censurate dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 in quanto ritenute contrarie alla c.d. legge antitrust e segnatamente: l'art. 2 che prevede l'estensione agli obblighi di restituzione che derIVssero alla banca in ragione di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti ricevuti o per qualsiasi altra ragione (cd. clausola di reviviscenza), l'art.6 che prevede che i diritti della banca restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la banca sia tenuta ad escutere il debitore principale e/o altri garanti entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cd. clausola in deroga pag. 19/25 all'art. 1957 c.c.), l'art. 7 che prevede che tutti gli obblighi assunti dal garante devono essere adempiuti ”immediatamente a semplice richiesta scritta” della banca garantita ed in caso di ritardo nei pagamenti i fideiussori sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora nella stessa misura e alle stesse condizioni dovute dal debitore garantito (cd. clausola a prima richiesta) e l'art. 8 che prevede che nell'ipotesi in cui una o più obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla banca al debitore principale (cd. clausola di sopravvivenza). Oltre alle suddette clausole è impugnate dalla parte appellante quella contenuta nell'art. 9 che prevede che il garante rinunzi ad opporre eccezioni in merito al recesso della banca dai rapporti con il debitore principale.
Premesso il suindicato articolato pattizio, si deve rilevare quanto segue.
In termini generali la clausola contrattuale connotata da requisiti di vessatorietà ed abusività corrisponde a quella che determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto tra professionista e consumatore, contrario a buona fede, pertanto l'abusivo esercizio dell'autonomia del predisponente ex art. 33 comma 1 cod. consumo. Nello specifico trova applicazione, in termini ostativi, la lettera t) del menzionato art. 33 che prescrive come vessatorie quelle clausole che sanciscono “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Passando, ora, alla disamina delle singole clausole, per quanto riguarda le clausole derIVnti dallo schema ABI, anche sulla base delle stesse valutazioni di Banca d'Italia contenute nel provvedimento n. 55/2005 che ne ha predicato la vessatorietà, la giurisprudenza consolidata le ha valutate, per tale motivo, come contrarie alla disciplina consumistica in quanto creano squilibrio tra i diritti e gli obblighi assunti tra il professionista ed il consumatore, con conseguenze pregiudizievoli verso quest'ultimo.
La giurisprudenza più recente afferma come “La semplice riproduzione, all'interno di una fideiussione omnibus, delle clausole dello schema Abi del 2002 già censurate da
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e art. 101 TfUe comporta la nullità delle medesime, stante la loro
pag. 20/25 vessatorietà” (cfr. A tal proposito si rimanda alla sentenza della Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 15/03/2024).
In particolare la clausola di reviviscenza è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., in quanto impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all'adempimento, anche quando egli abbia confidato nell'estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei suoi confronti. (sent cit.)
La clausola di sopravvivenza, inoltre, è ritenuta anch'essa vessatoria, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t), in quanto comporta un significativo squilibrio ai danni del consumatore e, in ogni caso determina una rinuncia preventIV del fideiussore ad avvalersi dell'eccezione di invalidità ex art. 1939 c.c. (sent. cit.)
Per quanto riguarda la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente questa “è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.,.. Ciò in quanto nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita “Una siffatta clausola si CP_11
appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettIV integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattatIV comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successIVmente rifluita nel Codice del consumo
(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890).” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27558)
pag. 21/25 A ciò si aggiunga come risulti pacifico, per orientamento nomofilattico consolidato, che, in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore, è applicabile a sua tutela la previsione dell'art. 33, lett. t) del Codice del Consumo e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusIV, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1° del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni. (Cassazione civile sez. III, 18/02/2022,
n.5423)
Ne derIV pertanto che in conformità alle disposizioni di protezione della posizione di contraente debole assunta dal consumatore nei confronti del professionista, previste dal d.lgs n. 206/2005 , e in assenza di prove di specifiche trattative finalizzate all'approvazione da parte dei fideiussori/consumatori, deve predicarsi la nullità delle clausole del contratto di fideiussione coincidenti con quelle contenute nello schema ABI ed in questa sede impugnate dalla parte appellante.
Posto che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, la nullità delle singole clausole anticoncorrenziali, ( che può applicarsi in via analogica anche in sede di tutela del consumatore), non comporta l'estensione della nullità all'intero contratto in difetto della prova, della cui allegazione è onerato il garante, che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, onere probatorio non adempiuto nell'occasione dalla parte appellante, occorre analizzare al contempo quali conseguenze comporti la declaratoria di nullità parziale nella vicenda negoziale oggetto del presente giudizio.
A tal proposito un discorso a parte merita la nullità della clausola di rinuncia ai termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. (nella specie, l'art. 6 del regolamento contrattuale)
Infatti è di tutta evidenza come la nullità di tale clausola provochi la reviviscenza, per il creditore, in questo caso l'Istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi per agire contro il debitore principale, escutendo la garanzia nei suoi confronti, termine la pag. 22/25 cui scadenza comporta la liberazione anche del fideiussore - garante . L'apposizione normatIV di tale termine decadenziale trova la sua ratio nell'evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia. per non essersi il creditore tempestIVmente attIVto al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale dello stesso fideiussore.
La parte appellante ha eccepito quindi la decadenza dell'allora di CP_10 CP_8 dall'azione nei confronti del garante in quanto nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. , l'istituto di credito non avrebbe posto in essere azioni giudiziali nei confronti della , società debitrice principale, risultando documentalmente provato solo CP_15
l'invio, in data 16 ottobre 2012, di una lettera raccomandata alla predetta società avente ad oggetto la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cc ed il sollecito al pagamento del debito.
Orbene l'eccezione è irrimediabilmente tardIV in quanto non risulta essere stata sollevata nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo dopo il maturarsi delle preclusioni, con l'atto di costituzione del nuovo difensore.
Va infatti ricordato che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto (ex multis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 20.05.2024 n. 14011; Cass. Civ. sez. I,
7.01.2025 n. 267)).
Non può pertanto ritenersi che l''obbligazione di garanzia si sia estinta.
L'appello va quindi rigettato sia pure con diversa motIVzione.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza;
va inoltre disposta la condanna della appellante , ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma pari alla metà delle spese liquidate in favore delle società appellate costituita, per l'immotIVto rifiuto della proposta conciliatIV, formulata da questa Corte distrettuale nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado e della rinuncia delle controparti alla condanna ex art. 96 c.p.c. irrogata dal giudice di prime pag. 23/25 cure, espressIV di un contegno inteso a resistere "in giudizio con mala fede o colpa grave". Infatti indubbio è il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliatIV, il carattere pretestuoso della mancata adesione alla indicata proposta conciliatIV, la negligenza nella ulteriore coltIVzione del giudizio;
quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente alla protrazione del processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88
c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III
c.p.c., per ciascuna delle parti appellate, come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, pari quindi alla metà, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitIVmente pronunciando sull'appello proposto
(c.f. ) contro Parte_1 C.F._1 Controparte_1
p.IV , e P.Iva n. avverso la
[...] P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il 12.04.2022 così decide
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con diversa motIVzione, la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
e che per ciascuna liquida in euro Controparte_1 Controparte_4
5.706,00+3.318,00+9487,00 per le fasi di studio, introduttIV e decisoria, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della Controparte_4
pag. 24/25 somma pari alla metà delle spese di lite liquidate a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, lì 26 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 536/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 536/22 RG e promossa con atto di citazione
DA
a Sig.ra (c.f. ) quale coniuge ed erede del Parte_1 C.F._1
defunto Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa, Persona_1 C.F._2 dall'Avv. Gladys CASTELLANO del Foro di Bergamo, dall'Avv. Nicola STIAFFINI del Foro di Livorno e dall'Avv. Maria Laura FICOLA del Foro di Spoleto, elettIVmente domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Gladys Castellano, in 24122
Bergamo, Via Quarenghi, n.13.
- Appellante -
CONTRO con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale Controparte_1
sociale Euro 10.084.445.147,92, c.f. – p.IV , che ha incorporato la P.IVA_1
detta anche difesa e Controparte_2 Controparte_3
rappresentata dagli Avv.ti Fabrizio Montanari e John Loris Battisti ed elettIVmente domiciliata presso il loro studio in Fano, via G. Bovio n 12, in virtù di mandato in calce al presente atto società con socio unico, con sede legale in Conegliano, via Vittorio Controparte_4
Alfieri n.1, iscritta al registro delle imprese di Treviso – Belluno n. con P.IVA_2
il medesimo numero di codice fiscale e partita IV e per essa Controparte_5
con sede in 20159 Milano via Valtellina 15/17, codice fiscale e partita IV e
[...]
iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. , qui rappresentata da P.IVA_3
con sede legale in Milano via Valtellina 15/17 numero Controparte_6
di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, c.f. e p.IV
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giada Belardinelli e Maria Cleofe P.IVA_4
Regina Giannelli del Foro di Milano, elettIVmente domiciliata presso il loro Studio in
Milano, Viale Vittorio Veneto 24
- appellate -
Oggetto: Avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
12.04.2022 in materia di contratti bancari – fideiussione - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRELIMINARE Parte_2
sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutIV o
l'esecuzione della sentenza impugnata in ogni sua parte e comunque nella parte in cui dispone la condanna alle spese legali e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pag. 2/25 dell'appellante ovvero in una udienza all'uopo fissata prima della udienza di comparizione delle parti;
NEL MERITO accogliere il presente appello sui motivi come ut supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 372/2022 e in riforma della sentenza gravata così provvedere:
- rigettare qualsiasi domanda di pagamento nei confronti dell'opposto posto che non vi
è certezza del soggetto titolare del preteso credito e del diritto di garanzia di cui è causa per i motivi espressi al § 2° e al § 3° del retroesteso atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare il difetto di titolarità del credito dedotto in giudizio alla per i CP_4 motivi espressi al § 3° del retroesteso atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione del fatto che non vi è certezza del soggetto titolare del preteso credito e del diritto di garanzia di cui è causa per i motivi espressi, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare la nullità integrale della garanzia azionata in ragione della abusivi- tà, e quindi nullità, della clausola c.d. omnibus contenuta nel contratto di cui è causa per violazione dell'art. 3, par. 3, relativo allegato, della DirettIV 93/13 e art. 33, comma 2, lettera l) CDC per i motivi espressi al § 4° del retro esteso atto;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare comunque l'inefficacia o l'estinzione ex art. 1957 c.c. della garanzia di cui
è causa e la liberazione del garante consumatore e quindi del suo erede, previa dichiarazione di abusività, e quindi nullità, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 comma 2 lettera r) e lettera t) e art. 33, comma 1 CDC per i motivi espressi al § 4° del retroesteso atto;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso revocare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato
l'appellante ex art. 96 c.p.c. per i motivi espressi al § 5° del retroesteso atto, con ogni conseguente statuizione.
pag. 3/25 IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di primo grado
Per l'appellata Controparte_7
Piaccia all'adita Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in via preliminare
- ordinare l'espunzione del documento n°2 prodotto da controparte in palese violazione dell'art. 345 cpc, comma 3; nel merito:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narratIV;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare parte attrice al pagamento in favore della cessionaria delle somme determinate a suo credito;
in ogni caso: condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96 cpc per aver in mala fede prodotto in giudizio nuovi documenti ben sapendo di violare precise preclusioni processuali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per l'appellata CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, deduzione ed argomentazione avversaria disattesa così giudicare:
NEL MERITO rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narratIV e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata.
pag. 4/25 IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'espunzione del documento n°2 prodotto da controparte tardIVmente rispetto all'iscrizione a ruolo e comunque in quanto inammissibile, posto che lo stesso anteriore al primo grado di giudizio.
Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di parte di primo grado.
Con ogni più ampia e consentita riserva in sede di merito.
IN OGNI CASO con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 666/15 emesso dal Tribunale di
Macerata in favore della con il quale venIV ingiunto Controparte_8
a e , quest'ultima in veste di erede Parte_3 Parte_4 Parte_1
testamentaria di , quali fideiussori a garanzia del debito della società Persona_1 debitrice principale, il pagamento dell'importo di euro Controparte_9
595.876,23 oltre a interessi. L'opponente, rappresentando di non essere a conoscenza della fideiussione posta da a fondamento della pretesa Controparte_8
monitoria, disconoscendone peraltro la sottoscrizione, chiedeva di dichiarare nullo e inefficace l'emesso decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa del 17 dicembre 2015 si costituIV in giudizio Controparte_8
chiedendo di dichiarare in via preliminare e di rito improcedibile la domanda
[...]
avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito di rigettare la proposta opposizione reputandola infondata, con conferma dell'emesso decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In data 10 novembre 2017 si costituIV , istituto di credito incorporante CP_3
la di Ancona. CP_10
La fase istruttoria venIV espletata tramite l'audizione di un teste e l'espletamento della
CTU grafologica demandata alla Dott.ssa Persona_2
In data 9 aprile 2019 si costituIV in giudizio ex art.111 c.p.c. e per essa CP_4
la mandataria , in qualità di cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti in Controparte_5
blocco di CP_3
pag. 5/25 In data 28 settembre 2021 la parte opponente si munIV di nuovo difensore, revocando il precedente, che si costituIV con propria comparsa ove deduceva: la qualifica di
Consumatore del Sig. estesa iure ereditatis alla moglie Sig.ra Persona_1 Parte_1
la nullità, rilevabile d'ufficio, per violazione della normatIV a tutela del
[...] consumatore, della fideiussione omnibus nonchè l'intervenuta decadenza della garanzia ex art.1957 c.c.; infine la carenza di legittimazione di ad intervenire CP_4
nel processo per difetto di titolarità del credito e della sua prova.
Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 372/2022 pubblicata il 12.04.2022 così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice unico, definitIVmente pronunciando nella causa civile n. 2655/15 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dà atto della intervenuta cessione del credito in favore della Controparte_4
2) dichiara che le sottoscrizioni apposte in calce al folio 2° del documento del “9 – 4 –
2009”, recante la dicitura “Fideiussione Omnibus solidale – COPIA PER LA BANCA”, sono riconducibili a;
Persona_1
3) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitIV esecutività del decreto ingiuntivo n. 1560/15 del 2 maggio 2015;
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore delle altre parti del giudizio e in solido tra loro, delle spese di lite, che quantifica in complessivi euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
5) richiamato l'art. 96 c.p.c., condanna la parte opponente al pagamento, in favore della opposta, di un importo corrispondente a quanto liquidato al capo che precede a titolo di compensi;
6) pone definitIVmente in capo alla parte opponente le spese inerenti alla espletata
C.T.U., a firma della dott.ssa come liquidate in corso di causa.” Persona_2
pag. 6/25 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Si sono costituite le società appellate e chiedendo il rigetto Controparte_7 CP_4 dell'appello.
La Corte formulava proposta conciliatIV, rifiutata dall'appellante.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha statuito l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonostante questa possa essere dichiarata solo in caso di mancata opposizione del provvedimento monitorio.
Il motivo risulta infondato
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante ai sensi dell'art. 653 comma 1 cpc “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutIV, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutIV.” Mentre ai sensi del successivo art. 654 , comma 1 cpc “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione “
Dal che ne consegue, dal combinato disposto precettivo sopra richiamato, che in caso di rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che, se non già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, viene disposta dal giudice dell'opposizione.
Infatti “ il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitIV al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando "il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutIV resta il decreto" (Cassazione civile sez. III, 04/09/2024,
pag. 7/25 n.23725, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. 3, 03/06/1978, n.
2795; Cass., sez. 1, 30/12/1968, n. 4082).
Con il secondo motivo viene impugnata la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure, pur dando atto dell'intervento del cessionario in sostituzione CP_4 della cedente , avrebbe accolto le conclusioni rese dall' di credito CP_11 Pt_5 derIVndone da ciò l'illegittima contitolarità di un unico preteso credito in capo a due soggetti diversi.
Il motivo è infondato
La Corte intende aderire all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte laddove viene stabilito che “l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie". Dell'art. 111 c.p.c., il comma
2 dispone, poi, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso". Il terzo comma dell'art.111 c.p.c. prevede che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione". Ora, come già affermato da questa Corte, l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c., atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale "terzo", ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa
(Cass. n. 21492-2018 e così anche Cass. n. 21454-2016, Cass. n.5129-2020).”
(Cassazione Civile sez. I, 04/03/2024, n.5728 in motIVzione)
Va infatti precisato come “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione
pag. 8/25 contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derIVto al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. “ (Cassazione civile sez. II, 29/03/2024,
n.8579)
Tutto ciò è ben spiegato nella motIVzione della sentenza di primo grado gravata ove si statuisce che “Ciò, per giunta, non incide sulla persistente legittimazione processuale della originaria parte cedente, atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue anche nei confronti della cedente, non essendone stata disposta
l'estromissione ai sensi della norma menzionata (Cass. 23992/11), il che peraltro comporta che (anche indipendentemente dalla retrocessione del credito) alla originaria opposta va riconosciuta, già nella qualità di dante causa e parte originaria, la legittimazione ad impugnare la sentenza (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-09-2020, n.
19597, in parte motIV).
Nel caso di specie la ha spiegato intervento adesivo ex art. 111 c.p.c. in CP_4
qualità di cessionaria del diritto di credito, ceduto da , aderendo Controparte_12 alle conclusioni rassegnate dall'istituto di credito nella comparsa di risposta depositata in primo grado;
conclusioni che peraltro laddove si chiede di “confermare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto” sia indubitabilmente da intendersi “nei confronti di odierna appellante e allora opponente in primo grado. Parte_6
Ne derIV quindi come non sia ravvisabile alcun vizio di nullità insanabile nella sentenza emessa dal Giudice di prime cure alla luce del ragionamento logico-giuridico posto alla base della motIVzione, di cui il dispositivo risulta essere il conseguente, coerente, approdo delibativo.
Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Giudice prime cure abbia ritenuta come provata l'avvenuta cessione del credito da a e quindi la CP_11 CP_4 legittimazione passIV di quest'ultima società chiamata a resistere nel presente giudizio;
ciò, nonostante non sia stata fornita adeguata dimostrazione dell'avvenuta inclusione del pag. 9/25 [... credito azionato da nella cessione negoziata con tra la allora CP_11 CP_10
e e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. CP_8 CP_4
Il motivo è infondato
Va preliminarmente osservato come la parte appellante non ha contestato la cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, bensì la mancata prova dell'inclusione dello specifico credito in questa sede azionato nella prefata cessione, difettando il deposito, da parte delle società appellate, del contratto di cessione. Ciò lo si evince dallo stesso atto di appello ove si legge in più passaggi quanto segue. “Difatti la prova della cessione del singolo credito -quando specificamente contestata, come nel caso in esame- va data documentalmente mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione, visto che si tratta dell'unico documento da cui è possibile appurare con certezza l'inclusione nell'operazione di cessione in blocco del singolo credito rivendicato nel giudizio da colui che se ne assuma successore della banca cedente.”, “L'avviso in Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta operazione di cessione in blocco non prova l'effettività della singola cessione, e più che altro non dimostra l'inclusione del singolo credito nella operazione di cartolarizzazione, visto che si tratta, a mente dell'art. 58 TUB, come richiamato dall'art. 4 L. 130/1999, di un adempimento meramente pubblicitario che sostituisce esclusIVmente la notificazione al debitore ceduto, in deroga all'art. 1264
c.c”
Si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n. 17944;
Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 , la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pag. 10/25 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslatIV della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che
pag. 11/25 individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]).
Declinando tali principi al caso di specie nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 86 del 26/07/2018, (doc.n. 25 fasc. ) Controparte_13
l'oggetto della cessione risulta non solo specificato in “ tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derIVnti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_14
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017”, ma l'avviso contiene anche l'avvertimento che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , avente Persona_3
sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-
UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino
pag. 12/25 all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli
4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.”
La ha prodotto in giudizio anche la lista dei crediti acquisiti da CP_4 CP_3
documento rinvenuto dal sito indicato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra riportato, ove sono elencati, fra gli altri, anche i crediti oggetto del presente giudizio
(vd. pag. 315 doc. C fasc. secondo grado . CP_4
Pertanto, non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Non solo, la ha altresì prodotto in giudizio la dichiarazione rilasciata CP_4 dalla che, sulla premessa dell'avvenuta cessione dei crediti di CP_11 Controparte_1 alla stessa , esplicita che “tra i crediti oggetto di cessione è CP_3 CP_4
ricompreso quello originariamente vantato da , poi Controparte_8
( ) nei confronti di Controparte_14 CP_3 CP_15
(C.F./P.I. 01663590436) NDG UBI 26390963 in relazione alle
[...]
seguenti linee di credito:
- Conto corrente – Rapporto: n. 1-6494-167
- Ant. Export DIV – Rapporto: n. 150-6494-167
- Finanziamento chirografario – Rapporto: n. 80-6494-50125186”; ovvero il credito azionato nel presente giudizio.
Ne derIV quindi la piena prova dell'avvenuta inclusione del credito oggetto del presente giudizio nella cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 TUB da di CP_10
Cont
(poi ed ancora ) alla società CP_8 CP_3 Controparte_13
CP_4
pag. 13/25 Con il quarto motivo si impugna la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe rilevato, attesa la qualità di consumatore rivestita nella fattispecie dal fideiussore le plurime violazioni (meglio specificate nel Persona_1
contenuto del motivo di appello) da parte di alla Controparte_8
disciplina introdotta dal Codice del Consumo.
Il motivo pur fondato, è ininfluente ai fini della decisione.
Dev'essere preliminarmente esaminata, in quanto assorbente rispetto alle altre questioni riguardanti le modalità di svolgimento del rapporto di garanzia ripassato tra la CP_10
di e il garante la questione attinente alla
[...] Controparte_16 Persona_1
decadenza o meno della parte appellante allorchè in primo grado sollevava l'eccezione di nullità delle clausole fideiussorie vessatorie abusive poiché contrarie all'art. 33 lettera t) del d.lgs. 205/2006 (cd. Codice del Consumo) solo in sede di precisazione delle conclusioni , e quindi ben oltre i limiti preclusivi processuali.
Questa Corte rileva, invece, in primis l'ammissibilità dell'eccezione, pur se tardIVmente sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni , in quanto rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo: nel caso in esame, inoltre, risulta anche assicurato il rispetto del contraddittorio poiché parte appellata, considerata anche la natura documentale dell'eccezione de qua e la presenza di materiale probatorio sufficientemente adeguato al suo scrutinio , ha avuto occasione di difendersi adeguatamente con gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha richiamato il principio, traente fondamento dalle SS.UU. n. 26242/2014, secondo cui la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (ex plurimis, Cass., Sez. 23/02/2024, n. 4867).
Inoltre, la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette “di protezione”, che costituiscono, anche in ossequio alle indicazioni pag. 14/25 provenienti dalla Corte di Giustizia europea, una species del più ampio genus costituito dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo (Cass. Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Da qui va dunque predicata la ammissibilità della eccezione della nullità contrattuale relatIV al rapporto di garanzia oggetto del presente giudizio.
Va quindi sottoposta ad esame, entrando nel merito, la questione relatIV all'assunzione o meno della qualifica di “consumatore” da parte del garante sulla base Persona_1
della seguente premessa di di ordine generale
Principio consolidato è quello a mente del quale vada riconosciuta la qualifica o status di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presti una fideiussione a garanzia di un soggetto professionale, atteso che l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale;
ciò che rileva è, quindi, che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale (secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo), il che si verifica quando non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione al suo capitale sociale. ( cfr. per tutte Corte Casszione, Sezione VI, n.
742 del 16 gennaio 2020, Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2021, n. 20633 e Corte appello Bari sez. II, 01/02/2022, n.156).
Va altresì affermato come sia pacifico che l'onere della prova della condizione soggettIV di consumatore debba ricadere sul garante medesimo.
Dal compendio documentale depositato nel corso del giudizio di primo grado, in primis la visura camerale della società debitrice principale, è da ritenersi come provato che il garante non rivestisse alcun ruolo nella compagine societaria , Persona_1 CP_9
debitrice principale, né avesse alcun rapporto di tipo professionale o lavorativo con la predetta società, e quindi in posizione del tutto irrilevante rispetto alla decisione di investire le somme di denaro di cui al contratto in causa. E' vero che il era Per_1
pag. 15/25 padre dei soci della società debitrice principale, e ma è pacifico Pt_7 Parte_8
come il rapporto di parentela o affinità con il debitore principale professionista non escluda ex sé la qualifica di consumatore in capo al garante;
anzi va osservato come il rilascio di garanzia in ragione della parentela rafforzi vieppiù l'ipotesi che ciò sia avvenuto a titolo puramente personale e dunque per scopi del tutto estranei a ragioni professionali o imprenditoriali della società debitrice principale.
Acclarato ciò , per converso, le società appellate non hanno portato alcuna elemento probatorio, nemmeno di consistenza inferenziale, che dimostrasse la qualifica di non - consumatore in capo al garante Persona_1
A tal proposito alcun pregio probatorio può rivestire la qualifica di “Non Consumatore né Cliente al dettaglio" assegnata dalla banca e contenuta nella comunicazione da questa inviata in data 5 luglio 2012 al (doc. 11 fasc. ). Infatti tale Per_1 CP_11
qualifica parte da una premessa errata, sempre contenuta nella predetta comunicazione, ovvero che " Per consolidata giurisprudenza per quanto concerne le garanzie tale qualifica dipende da quella attribuita al debitore principale nell'ambito dell'operazione garantita, in quanto le qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Per cui il garante deve essere qualificato come consumatore solo se nell'ambito della predetta operazione il debitore principale è stato qualificato a sua volta come consumatore. Alla luce di quanto sopra esposto ed in base alla informazioni da Lei forniteci, per questo rapporto la Sua attuale qualificazione ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria è la seguente;
- Non consumatore né cliente al dettaglio."
Infatti, per i principi nomofilattici sopra richiamati, è ormai orientamento consolidato che la qualifica del debitore principale non attragga quella della garante (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.742); inoltre la locuzione prodromica “in base alla informazioni da Lei forniteci” risulta essere, stante la genericità, più una mera clausola di stile, prIV di rilievo, tant'è che non vi è nemmeno alcuna certezza se le suddette informazioni si riferissero alla condizione soggettIV del garante, quanto piuttosto a quella del debitore principale.
pag. 16/25 Prima di passare al merito della controversia, ovvero alla efficacia o meno delle singole clausole fideiussorie impugnate va preliminarmente affrontata la questione, allegata da
, relatIV alla circostanza che tali clausole fossero state oggetto Controparte_12
di trattatIV con il garante – consumatore, con questo facendo leva sul principio di cui all'art. 34 comma 5 del Codice del Consumo a mente del quale le clausole considerate vessatorie sono efficaci solo nel caso in cui il professionista dimostri che siano state oggetto di specifica trattatIV individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c..
L'Istituto di credito appellato, a conforto probatorio dell'avvenuta trattatIV, da un lato produce una missIV inviata, tramite mail, da uno dei due figli del garante nonchè socio della società debitrice principale alla banca (doc. 10 Fasc. ) mentre Controparte_7 dall'altro riporta le dichiarazioni rese in sede testimoniale da parte del funzionario della
Banca che ha sottoposto il contratto di fideiussione al garante per la Persona_1
sottoscrizione .
Principiando con la missIV, ne va preliminarmente predicata la limitata consistenza probatoria stante la provenienza da soggetto, in quanto facente parte Parte_8
della compagine societaria debitrice principale, dotato di interesse alla conclusione del
Per contratto di garanzia da parte del padre . Inoltre dal suo contenuto si evince, da un lato, che la trattatIV venisse portata avanti dai figli garantiti ma non coinvolgesse in alcun modo il garante – con tutte le implicazioni e le criticità in termini di conflitto d'interessi di cui sopra – e dall'altro riguardasse solo l'entità della somma garantita, nulla menzionando circa le clausole fideiussorie in questa sede impugnate.
Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rese in udienza dal dipendente della Banca alla presenza del quale sottoscriveva il contratto , da queste si evince come Persona_1
la sua attività si fosse limitata solo a sottoporre al garante il contratto medesimo, non riferendo nulla circa eventuali trattative sulle clausole fideiussorie vessatorie;
circostanza quindi che alla luce delle predette allegazioni documentali e testimoniali non può considerarsi come raggiunta da adeguato conforto probatorio.
Vanno quindi esaminate le censure mosse dalla parte appellante aventi ad oggetto il carattere di vessatorietà ed abusIVtà, in quanto contrarie alla disciplina dettata dal d.lgs pag. 17/25 n. 205/2006 (cd. Codice del Consumo), da un lato dell'intera fattispecie negoziale di garanzia (fideiussione cd “Omnibus”) adottata dalle parti contraenti, dall'altro del suo contenuto ovvero di singole clausole fideiussorie.
Per quanto riguarda lo specifico schema negoziale di garanzia della fideiussione cd si osserva che in linea generale, non coglie nel segno la censura mossa dalla CP_17
parte appellante atteso come pacifico che, contrariamente da quanto ella eccepito, il carattere di vessatorietà non va a coinvolgere l'intera fattispecie negoziale astratta utilizzata , bensì il profilo contenutistico della predetta fattispecie ovvero le singole clausole da cui il negozio è composto. Ciò può essere evinto da una pluralità di elementi inferenziali, normativi e giurisprudenziali.
- Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, fa riferimento, reputandole vessatorie, alle singole clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto. L'art. 33 comma 2 contiene un'elencazione delle clausole che “si presumono vessatorie fino a prova contraria”, ma non esclude che altre clausole manifestino “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto”. Sempre il D.Lgs. n. 206 del
2005, all'art. 34, comma 4 prevede che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattatIV individuale". Dalle richiamate disposizioni normative si evince come oggetto del controllo di vessatorietà riguardi esclusIVmente il regolamento pattizio e non la cornice negoziale all'interno della quale questo trova collocazione.
- Per giurisprudenza costante inoltre “La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista. “ Cassazione civile sez. III,
14/02/2024, n.4140.
pag. 18/25 - Infine l'eventuale aggravio della posizione del garante nella fattispecie negoziale della fideiussione cd omnibus, il quale sarebbe esposto al pagamento di un debito non determinabile ex ante, che rappresenta l'ubi consistam della eccezione portata dalla parte appellante, è una problematica che concerne principalmente l'oggetto del contratto che, in ossequio a disposto di cui all'art. 1346, tra i requisiti essenziali deve avere infatti, tra gli altri, quello riconducibile alla determinatezza.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che la giurisprudenza ha ormai confermato la validità di tale schema contrattuale, precisando che l'oggetto del contratto, sia pur non determinato, sarebbe determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolamentano l'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto, per quello che rileva dal punto di vista della tutela del consumatore, la Suprema Corte ha ritenuto, sulla scorta delle pronunce della
Corte di Giustizia, 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c -
534/15), che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e che l'oggetto del contratto deve considerarsi quindi del tutto irrilevante (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/01/2020 n.742 in motIVzione).
Va statuito, in definitIV conclusione, come lo schema contrattuale della fideiussione cd. omnibus non possa essere ex se considerato contrario alla disciplina consumeristica prevista dal D.lgs 206/2005.
Passando ora all'esame delle singole clausole impugnate dalla parte appellante, si evidenzia come alcune riprendano quelle presenti nello schema ABI e censurate dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 in quanto ritenute contrarie alla c.d. legge antitrust e segnatamente: l'art. 2 che prevede l'estensione agli obblighi di restituzione che derIVssero alla banca in ragione di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti ricevuti o per qualsiasi altra ragione (cd. clausola di reviviscenza), l'art.6 che prevede che i diritti della banca restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la banca sia tenuta ad escutere il debitore principale e/o altri garanti entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cd. clausola in deroga pag. 19/25 all'art. 1957 c.c.), l'art. 7 che prevede che tutti gli obblighi assunti dal garante devono essere adempiuti ”immediatamente a semplice richiesta scritta” della banca garantita ed in caso di ritardo nei pagamenti i fideiussori sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora nella stessa misura e alle stesse condizioni dovute dal debitore garantito (cd. clausola a prima richiesta) e l'art. 8 che prevede che nell'ipotesi in cui una o più obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla banca al debitore principale (cd. clausola di sopravvivenza). Oltre alle suddette clausole è impugnate dalla parte appellante quella contenuta nell'art. 9 che prevede che il garante rinunzi ad opporre eccezioni in merito al recesso della banca dai rapporti con il debitore principale.
Premesso il suindicato articolato pattizio, si deve rilevare quanto segue.
In termini generali la clausola contrattuale connotata da requisiti di vessatorietà ed abusività corrisponde a quella che determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derIVnti dal contratto tra professionista e consumatore, contrario a buona fede, pertanto l'abusivo esercizio dell'autonomia del predisponente ex art. 33 comma 1 cod. consumo. Nello specifico trova applicazione, in termini ostativi, la lettera t) del menzionato art. 33 che prescrive come vessatorie quelle clausole che sanciscono “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Passando, ora, alla disamina delle singole clausole, per quanto riguarda le clausole derIVnti dallo schema ABI, anche sulla base delle stesse valutazioni di Banca d'Italia contenute nel provvedimento n. 55/2005 che ne ha predicato la vessatorietà, la giurisprudenza consolidata le ha valutate, per tale motivo, come contrarie alla disciplina consumistica in quanto creano squilibrio tra i diritti e gli obblighi assunti tra il professionista ed il consumatore, con conseguenze pregiudizievoli verso quest'ultimo.
La giurisprudenza più recente afferma come “La semplice riproduzione, all'interno di una fideiussione omnibus, delle clausole dello schema Abi del 2002 già censurate da
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05 perché contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e art. 101 TfUe comporta la nullità delle medesime, stante la loro
pag. 20/25 vessatorietà” (cfr. A tal proposito si rimanda alla sentenza della Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 15/03/2024).
In particolare la clausola di reviviscenza è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., in quanto impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all'adempimento, anche quando egli abbia confidato nell'estinzione della garanzia a seguito del pagamento del debitore e abbia conseguentemente trascurato di tutelare le proprie ragioni di regresso nei suoi confronti. (sent cit.)
La clausola di sopravvivenza, inoltre, è ritenuta anch'essa vessatoria, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t), in quanto comporta un significativo squilibrio ai danni del consumatore e, in ogni caso determina una rinuncia preventIV del fideiussore ad avvalersi dell'eccezione di invalidità ex art. 1939 c.c. (sent. cit.)
Per quanto riguarda la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente questa “è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.,.. Ciò in quanto nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita “Una siffatta clausola si CP_11
appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettIV integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattatIV comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successIVmente rifluita nel Codice del consumo
(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890).” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27558)
pag. 21/25 A ciò si aggiunga come risulti pacifico, per orientamento nomofilattico consolidato, che, in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore, è applicabile a sua tutela la previsione dell'art. 33, lett. t) del Codice del Consumo e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusIV, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1° del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni. (Cassazione civile sez. III, 18/02/2022,
n.5423)
Ne derIV pertanto che in conformità alle disposizioni di protezione della posizione di contraente debole assunta dal consumatore nei confronti del professionista, previste dal d.lgs n. 206/2005 , e in assenza di prove di specifiche trattative finalizzate all'approvazione da parte dei fideiussori/consumatori, deve predicarsi la nullità delle clausole del contratto di fideiussione coincidenti con quelle contenute nello schema ABI ed in questa sede impugnate dalla parte appellante.
Posto che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, la nullità delle singole clausole anticoncorrenziali, ( che può applicarsi in via analogica anche in sede di tutela del consumatore), non comporta l'estensione della nullità all'intero contratto in difetto della prova, della cui allegazione è onerato il garante, che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, onere probatorio non adempiuto nell'occasione dalla parte appellante, occorre analizzare al contempo quali conseguenze comporti la declaratoria di nullità parziale nella vicenda negoziale oggetto del presente giudizio.
A tal proposito un discorso a parte merita la nullità della clausola di rinuncia ai termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. (nella specie, l'art. 6 del regolamento contrattuale)
Infatti è di tutta evidenza come la nullità di tale clausola provochi la reviviscenza, per il creditore, in questo caso l'Istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi per agire contro il debitore principale, escutendo la garanzia nei suoi confronti, termine la pag. 22/25 cui scadenza comporta la liberazione anche del fideiussore - garante . L'apposizione normatIV di tale termine decadenziale trova la sua ratio nell'evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia. per non essersi il creditore tempestIVmente attIVto al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale dello stesso fideiussore.
La parte appellante ha eccepito quindi la decadenza dell'allora di CP_10 CP_8 dall'azione nei confronti del garante in quanto nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. , l'istituto di credito non avrebbe posto in essere azioni giudiziali nei confronti della , società debitrice principale, risultando documentalmente provato solo CP_15
l'invio, in data 16 ottobre 2012, di una lettera raccomandata alla predetta società avente ad oggetto la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cc ed il sollecito al pagamento del debito.
Orbene l'eccezione è irrimediabilmente tardIV in quanto non risulta essere stata sollevata nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo dopo il maturarsi delle preclusioni, con l'atto di costituzione del nuovo difensore.
Va infatti ricordato che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto (ex multis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 20.05.2024 n. 14011; Cass. Civ. sez. I,
7.01.2025 n. 267)).
Non può pertanto ritenersi che l''obbligazione di garanzia si sia estinta.
L'appello va quindi rigettato sia pure con diversa motIVzione.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza;
va inoltre disposta la condanna della appellante , ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma pari alla metà delle spese liquidate in favore delle società appellate costituita, per l'immotIVto rifiuto della proposta conciliatIV, formulata da questa Corte distrettuale nei termini di rinuncia appello a fronte della compensazione delle spese di lite del grado e della rinuncia delle controparti alla condanna ex art. 96 c.p.c. irrogata dal giudice di prime pag. 23/25 cure, espressIV di un contegno inteso a resistere "in giudizio con mala fede o colpa grave". Infatti indubbio è il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliatIV, il carattere pretestuoso della mancata adesione alla indicata proposta conciliatIV, la negligenza nella ulteriore coltIVzione del giudizio;
quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente alla protrazione del processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88
c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo state le altre parti costrette ad ulteriore attività processuale.
La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III
c.p.c., per ciascuna delle parti appellate, come parametro un sottomultiplo dell'importo liquidato a titolo di compensi, pari quindi alla metà, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitIVmente pronunciando sull'appello proposto
(c.f. ) contro Parte_1 C.F._1 Controparte_1
p.IV , e P.Iva n. avverso la
[...] P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il 12.04.2022 così decide
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma, con diversa motIVzione, la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
e che per ciascuna liquida in euro Controparte_1 Controparte_4
5.706,00+3.318,00+9487,00 per le fasi di studio, introduttIV e decisoria, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della Controparte_4
pag. 24/25 somma pari alla metà delle spese di lite liquidate a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, lì 26 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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