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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 3677/2019 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Di Leonardo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via G. Mazzini
n.7, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria in Via Papa Giovanni
XXIII n. 116;
-resistente –
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio in proprio e n.q. di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale “Total Thae di Piccilli Valentina” e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal 02.03.2016 al 16.07.2019 (data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo) con contratto a tempo indeterminato full time trasformato in part- time al 50% dal 01.07.2018 a fine rapporto, con una retribuzine mensile di €. 1.000,00 durante il full time e di €. 500,00 durante il part time, con la qualifica di “parrucchiere per signora” con inquadramento al livello 3° del C.C.N.L. dipendenti dalle imprese artigiane di acconciature maschile, di acconciatura femminile e di estetica, lamentava di aver lavorato dal 02.03.2016 al 16.07.2019 per 5 giorni la settimana, dal Lunedì al
Sabato, con un giorno di riposo settimanle (il Mercoledì), con orario continuato dalle
09.30 alle 19.30 (per un totale di oltre 47 ore settimanali), di aver di fatto svolto le mansioni di responsabile dell'esercizio commerciale inquadrabile al livello 1° del
C.C.N.L. di categoria, di avere percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria applicato e di non aver percepito alcunchè a titolo di differenze retributive, retribuzioni inerenti i mesi di giugno e luglio 2019, lavoro straordinario e/o supplementare, ratei di 13° mensilità, indennità per ferie e permessi, festività, indennità di preavviso di licenziamento e TFR.
Tanto premesso concluse chiedendo la condanna della convenuta a pagargli per i titoli di cui sopra, come da conteggio allegato al ricorso, la somma complessiva di €.
55.909,78, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Part La resistente nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che
[...]
fosse, in realtà, suo socio di fatto, ed il rapporto di lavoro, quale parrucchiere, Parte_1
fittizio.
In particolare, ha dedotto che il e la avevano concordato di costituire Pt_1 CP_1
una società per la gestione di una parruccheria, ma nelle more il primo cambiava idea preferendo di essere assunto ufficialmente con contratto a tempo indeterminato con il pagamento della retribuzione di cui al C.C.N.L. di categoria e del 30% dei proventi totali dell'attività commerciale.
La resistente ha precisato, altresì, che il chiese di essere licenziato per potere Pt_1
usufruire della indennità di disoccupazione.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, nonchè con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'8.1.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In linea di principio, è d'uopo premettere che non sussiste alcuna incompatibilità tra la qualità soggettiva di socio e quella di lavoratore subordinato, in quanto spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, da escludere soltanto ove i soci si limitino ad espletare prestazioni e a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (cfr. Cass.,
Sez. Lav., Sent. n. 8436/2010).
La giurisprudenza ha ritenuto che nelle società di persone che non siano enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed ad uno dei soci (che, assumendo la veste di dipendente, non perde i diritti connessi alla predetta qualità), è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, e sempre che la predetta prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale (Cfr.
Cass., sez. lav., 12-05-1999, n. 4725; Cass., sez. lav., 11 gennaio 1999, n. 216). Più specificamente, nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale: b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21/06/2010, n. 14906).
In secondo luogo, deve senz'altro riconoscersi l'applicabilità estensiva del principio costituzionale della retribuzione sufficiente - di cui all'art. 36 della Costituzione - in favore del socio lavoratore, già ammessa dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 17250/04).
Ciò premesso, nella presente fattispecie, la parte ricorrente - sulla base della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non meramente associativo - rivendica in sostanza l'adeguamento dei compensi percepiti in ragione dell'attività lavorativa espletata e del corretto inquadramento contrattuale ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, quale indice parametrico della valutazione di adeguatezza del trattamento retributivo ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, ivi comprese le differenze retributive a titolo di ferie, festività, tredicesima mensilità, lavoro straordinario e TFR.
Il giudizio svolto ha consegnato al giudicante la prova dell'assunto attoreo.
Preliminarmente, va detto che è certo che, dal 02.03.2006 al 16.07.2019, il ricorrente abbia lavorato per la resistente in qualità di dipendente, essendo, tale rapporto, documentalmente provato dal contratto di assunzione ( all. fascicolo parte resistente), dalle comunicazioni e dalla visura camerale ( all.to fascicolo parte Pt_2
ricorrente) in cui il ricorrente alla voce “titolari di cariche o qualifiche” viene inquadrato come “Responsabile tecnico acconciatore”.
Il resistente riferisce che, invece, nel detto arco di tempo il rapporto non avrebbe avuto natura subordinata.
Posto che, di regola, il lavoratore che chieda l'accertamento della subordinazione è chiamato a fornire la relativa prova, lo scrivente ritiene che, laddove vi sia certezza della natura subordinata dell'impiego all'inizio del rapporto e il datore di lavoro alleghi una modificazione dello stesso, l'onere della prova gravi su quest'ultimo.
In altri termini, va fatta applicazione del principio di persistenza delle situazioni giuridiche, dovendosi cioè presumere che il rapporto di lavoro si sia svolto con le medesime modalità per l'intero arco di tempo.
Spettava, quindi, alla provare il venir meno della subordinazione che aveva CP_1
connotato l'attività sin dal 2016 e che, contestualmente, è sorto un nuovo rapporto di natura autonoma.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto che, sin dalla costituzione della società, il fosse in realtà un socio di fatto e che, quindi, l'apporto di energia lavorativa Pt_1
(da intendersi come conferimento aziendale) sarebbe stato da porre in sinallagma col diritto a percepire il 30% degli utili aziendali unitamente al diritto di continuare a percepire la retribuzione contrattualmente prevista.
Se è vero, infatti, che la mancanza di un contratto scritto non impedisce al Giudice di ritenere l'esistenza di una società di fatto, è altrettanto vero che la relativa prova deve essere fornita sulla base di una rigorosa valutazione delle circostanze, volte a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune e il vincolo di collaborazione tra i soci.
La società di fatto può essere rilevante anche nei rapporti con i terzi, tenendo conto delle modalità con cui l'attività economica viene svolta laddove si sia in presenza di un comportamento comune che induce i terzi a ritenere che essi agiscano come soci.
Ebbene, tali prove non possono ritenersi raggiunte nel caso di specie, non essendo stata provata, nè l'esistenza storica dell'accordo, né l'effettiva erogazione del 30% degli utili, né ancora è stata provata la partecipazione del ricorrente alle scelte aziendali fondamentali;
né tale prova può ritenersi raggiunta a seguito dell'escussione dei testi ammessi.
Ed infatti, il teste di parte resistente, amica della cognata della Testimone_1
resistente e cliente della parruccheria, nulla aggiunge al riguardo avendo partecipato a degli incontri preliminari alla costituzione della società e riferendo solo de relato circa il conferimento del 30 % degli utili.
La stessa, infatti, riferisce che “Partecipai, quale stretta amica della cognata, a diverse conversazioni prima dell'apertura della parruccheria, in cui si discusse della società tra la ed il . Seppi poi dalla Ventura che gli accordi che CP_1 Pt_1
successivamente furono presi hanno riguardato il riconoscimento del 30% dei proventi dell'attività in favore del sola circostanza che mi fu riferita de Parte_3
relato è quella della percentuale del 30%.”( cfr. verbale udienza del 15.03.2023).
Inattendibile, inoltre, risulta tale deposizione, in quanto contraddittoria, circa la partecipazione della teste ai conteggi e agli eventuali incassi del , laddove Pt_1
riferisce “sì a fine settimana capitava di fare conteggi e vedevo che partecipava all'incasso anche il ” e, al contempo, che “andavo in parruccheria almeno Pt_1 una/due volte al mese e sempre di sabato (perché negli altri giorni feriali della settimana lavoravo), ed assistevo ai suddetti pagamenti” (cfr. verbale udienza del
15.03.2023).
Nulla aggiungono al carente quadro probatorio così descritto le dichiarazioni rese dai testi cognata della resistente e dipendente della parruccheria Testimone_2
dall'apertura sino a tutto il 2022, e , coniuge della resistente, i quali Testimone_3
rispettivamente riferiscono che “Ho conosciuto il signor , prima Parte_1
dell'apertura del negozio e lui ha lavorato presso la parruccheria sin dalla sua apertura. Confermo che prima dell'apertura del negozio tra la sig.ra e il sig. CP_1
si parlava di costituire una società per la gestione dell'attività di Pt_1
parruccheria. Ne sono a conoscenza perché ero presente ai discorsi. Pochi giorni prima dell'apertura il signor ha cambiato idea e chiedeva, invece, di essere Pt_1
assunto come dipendente” e che “…Sono rappresentante di prodotti per parrucchieri
e, quando è iniziata l'attività nel 2016 mi sono occupato insieme alla signora CP_1
e al sig. , della ideazione e creazione della parruccheria
[...] Parte_1
“Total Thae”. Preciso che l'esperto era il sig. , che ha deciso come arredare Pt_1
il negozio e come organizzare le postazioni di lavoro, io mi sono occupato di ordinare gli arredi e tutto ciò che era necessario per il negozio. Confermo che la signora CP_1
aveva concordato con il signor di costituire una società per la Parte_1
gestione della parruccheria. Ero presente anch'io quando, insieme a mia moglie e al
siamo andati dal consulente dott. per fare la società. Dopo il colloquio Pt_1 Per_1
con il consulente, il signor si tirava indietro sull'accordo. Preciso che la Pt_1
presenza di un parrucchiere era fondamentale per aprire l'attività, quindi il sig.
[...]
si dichiarava comunque disponibile a lavorare come parrucchiere. Per tale Pt_1
motivo il sig. è stato assunto come dipendente full time, assumendo di fatto, Pt_1
la qualità di socio” aggiungendo che “il sig. non ha partecipato Pt_1
economicamente all'attività, l'unico apporto economico dello stesso sono stati due punti luci che erano in suo possesso che sono stati collocati all'interno del negozio”. Alla luce del suddetto quadro probatorio, così descritto, si deve quindi presumere che il rapporto sia proseguito con le modalità con cui era iniziato, fino al 2019, ossia, al licenziamento.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, va premesso che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del 2007; n. 20272/2010).
Partendo da tale assunto, va innanzitutto rilevato che sono inquadrati al livello 3 del
C.C.N.L. di categoria, cui è stato inquadrato il ricorrente, “i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
- i lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda).”.
Al livello 1, rivendicato dal ricorrente, sono inquadrati, invece “lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume
e funzionali alle esigenze igieniche;
- i lavoratori in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meche, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi
e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini;
-i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto;
- i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda”.
Ciò premesso, a parere di questo Giudice, le mansioni svolte dal rientravano Pt_1
in quelle proprie della qualifica livello 1 del C.C.N.L. di categoria rivendicato.
Dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che lo stesso svolse, dal 02.03.2016 al
16.07.2019, le funzioni proprie di responsabile dell'esercizio commerciale, corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella attribuitagli.
Sul punto, il teste dipendente della resistente dal 28.04.2016 al Testimone_4
25.07.2019, nel confermare le mansioni di responsabile svolte dal Parte_1
in maniera continuativa dal 02 Marzo 2016 al 16 Luglio 2019, dichiara “ Lui era già lì impiegato come responsabile dell'attività era addetto al taglio e poi dirigeva a noi dipendenti, dandoci direttive su come eseguire le rispettive prestazioni (ad esempio per l'applicazione del colore o per l'esecuzione di altri trattamenti richiesti. confermo che nello svolgimento delle proprie mansioni il Sig. dal 02.03.2016 Parte_1
al 16.07.2019 , si è sempre occupato di: - provvedere all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio commerciale (dopo un anno circa dalla mia assunzione anche io mi occupai dell'apertura e chiusura del locale, essendomi state consegnate le chiavi) - effettuare le operazioni di apertura e chiusura cassa;
- di controllare, dirigere e sovrintendere l'attività lavorativa di tutto il personale subalterno, impartendo loro, ove necessario, direttive di lavoro;
- di verificare l'orario di entrata e di uscita dei dipendenti;
- di eseguire tutte le tecniche di taglio avvalendosi di pettine e forbici, rasoi
o altri strumenti specifici per sfoltire o scalare la capigliatura;
- di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche;
- di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di permanenti (riccia, mossa o liscia) e messa in piega sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso;
di eseguire e/o sovrintendere- controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, dell'applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni;
di preparare
e/o sovrintendere alla preparazione delle miscela delle tinture in modo tale che le stesse corrispondessero alle necessità occorrenti al cliente;
di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di “meches”, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, schiariture, colpi di sole, riflessi, “shatush e balayage”; - di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
- di definire lo “styling” ricorrendo alla piastra o a ferri arricciacapelli, e infine fissare la piega utilizzando lacche, gel, spray, cere e altri prodotti da applicare dopo l'asciugatura per lucidare, lisciare, donare corpo e volume;
di sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, della lavatura della testa della cliente, del trattamento igienizzato del cuoio capelluto e del massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
- di effettuare il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge;
- di eseguire e/o sovrintendere- controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di acconciature a ferro, permanenti, colorazioni e decolorazioni. Aggiungo anche che si occupava anche dei tagli uomo”. Specificando, inoltre, che “Non posso invece confermare la circostanza che concedesse al personale dipendente eventuali giorni di ferie e/o permessi, in quanto di questo si occupava il sig. ”. (cfr. Testimone_3
verbale udienza del 15.03.2023). Parimenti, il teste , dipendente dell'esercizio commerciale da gennaio Testimone_5
ad aprile 2018, rifersice che “il sig. lavorava in maniera continuativa e si Pt_1
occupava di tutto;
aveva pure la mansione di responsabile e mi guidava nel mio lavoro, come ad esempio nella scelta del colore da applicare. Ricordo che il sig. Pt_1
provvedeva all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio commerciale della Resistente;
controllava, dirigeva e sovrintendeva l'attività lavorativa di tutto il personale subalterno, impartendo loro, ove necessario, direttive di lavoro;
verificava l'orario di entrata e di uscita dei dipendenti;
eseguiva tutte le tecniche di taglio avvalendosi di pettine e forbici, rasoi o altri strumenti specifici per sfoltire o scalare la capigliatura;
proponeva alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di permanenti (riccia, mossa o liscia) e messa in piega sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava
e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, dell'applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni, nonchè preparava e/o sovrintendeva alla preparazione delle miscela delle tinture in modo tale che le stesse corrispondessero alle necessità occorrenti al cliente;
eseguiva e/o sovrintendeva- controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di
“meches”, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, schiariture, colpi di sole, riflessi, “shatush
e balayage”; eseguiva e controllava la realizzazione, da parte del personale subalterno di ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
definiva lo
“styling” ricorrendo alla piastra o a ferri arricciacapelli, e infine fissare la piega utilizzando lacche, gel, spray, cere e altri prodotti da applicare dopo l'asciugatura per lucidare, lisciare, donare corpo e volume;
sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, della lavatura della testa della cliente, del trattamento igienizzato del cuoio capelluto e del massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
effettuava il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di acconciature a ferro, permanenti, colorazioni e decolorazioni. Lo stesso sovrintendeva alla pulizia del locale ed alla sterilizzazione degli strumenti di lavoro nonché alla gestione dell'agenda degli appuntamenti”, aggiungendo che “non ricordo se gestiva i rapporti con agenti, rappresentanti e fornitori per le ordinazioni dei prodotti. Durante il periodo in cui ho lavorato presso la parruccheria oltre me e il sig. lavoravano pure la sig.ra Pt_1 CP_2
e la cognata della titolare, che forse si chiama . La titolare
[...] Testimone_2
non è mai venuta in negozio e l'ho vista una volta di sfuggita in Controparte_1
auto” ( cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Venendo all'orario di lavoro, il ricorrente riferisce di aver lavorato per circa 47,5 ore a settimana, dal lunedì al sabato con orario dalle 9,30 alle 19,00, con un giorno di riposo settimanale ( di mercoledì).
La relativa prova può, quindi, ritenersi raggiunta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, il teste riferisce “il ricorrente, durante l'intercorso Testimone_4
rapporto di lavoro, nel rispetto dell'orario di servizio predisposto dall'odierna parte resistente, ha sempre ed ininterrottamente lavorato per 5 giorni la settimana, dal
Lunedì al Sabato, con riposo il mercoledì, dalle ore 09,30 alle 19,30/20. La pausa pranzo doveva essere di un'ora, ma il tempo non c'era quasi mai, avevamo giusto il tempo di mangiare qualcosa e tornare al lavoro…..il si lamentava Pt_1
dell'omesso versamento del mese di giugno, ma del resto non so riferire. Lui si lamentava anche dell'omesso pagamento dello straordinario, ferie e festivi, ma di fatto ci lamentavamo tutti”.
Ed ancora, il teste dichiara che “il Ricorrente, nel periodo in cui ho Testimone_5
lavorato presso la parruccheria ha sempre ed ininterrottamente lavorato per 5 giorni la settimana, dal Lunedì al Sabato, riposo il mercoledì, dalle ore 09,30 alle 19,30 (con soli 30 minuti di pausa pranzo…Durante il periodo in cui io ho lavorato presso la parruccheria il Ricorrente non ha goduto di ferie”.
Nulla aggiungono al suddetto quadro probatorio le dichiarazioni rese dal teste dipendente con la qualifica di parrucchiere dall'ottobre 2018, il Testimone_6
quale riferisce “Non sono a conoscenza se il sig. volesse lavorare meno. Posso Pt_1
dire che nel mese di luglio 2019 mi è stato chiesto di lavorare a tempo pieno perché il sig. voleva lavorare meno.Non sono a conoscenza se durante il mio part time Pt_1
il signor si lamentasse del troppo lavoro. Durante i pomeriggi che svolgevo Pt_1
il lavoro di parrucchiere presso la parruccheria della sig.ra il signor CP_1 Pt_1
rimaneva a lavorare insieme a me. Non ricordo se lo stesso lasciava il posto di lavoro.
Non sono a conoscenza a quanto ammontasse la sua retribuzione. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato insieme al sig. , questi gestiva in maniera autonoma Pt_1
la sua attività. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato part time mi recavo presso la parruccheria alle ore 14.30 circa sino alle 18.00. A quell'ora il negozio chiudeva e sia il che la sig.ra se ne andavano. quando arrivavo alle 14.30 in Pt_1 Tes_2
negozio vi trovavo il sig. . io mi recavo in negozio i pomeriggi del lunedì, del Pt_1
martedì e del giovedì. continuo a lavorare sempre nella stessa parruccheria, ma il titolare non è più la sig.ra ”. (cfr. verbale di udienza del 25.01.2024). CP_1
Orbene, è evidente che le superiori deposizioni, della cui attendibilità e veridicità non vi è motivo di dubitare, in quanto provenienti da colleghi di lavoro del , sono Pt_1
più che sufficienti a dimostrare che le mansioni svolte dallo stesso siano da inquadrare nell'ambito del livello 1 del C.C.N.L. di categoria.
Il riconoscimento dell'esercizio effettivo delle descritte mansioni superiori da parte della ricorrente per il periodo 02.03.2016- 16.07.2019, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo settimanale ( il mercoledì) dalle 09.30 alle 19.30 con mezz'ora di pausa pranzo, dà conseguentemente diritto alla corresponsione da parte della società convenuta delle relative differenze retributive.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di parte ricorrente inerente l'indennità di preavviso di licenziamento. Ed infatti, ai sensi dell' Art.51 – Preavviso- del CCNL di categoria : “1) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione. 2) La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento). 3) I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono di almeno 10 giorni lavorativi. 4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia. 5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all' importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR”.
Nel caso di specie, la resistente ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in data 05.07.2019, concendendo un termine pari a 10 gg. di preavviso con ultimo giorno di lavoro previsto il 16.07.2019 ( all.to lettera licenziamento fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, considerandosi del tutto condivisibili i conteggi elaborati dal CTU nominato in corso di causa, in quanto conformi ai parametri retributivi del C.C.N.L. pacificamente applicato al rapporto per cui è causa e aderenti al quesito postogli, tali differenze ( detratto l'importo pari ad €. 551,70 di indennità di preavviso) vanno quantificate complessivamente in €. 42.576,73.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara che il rapporto lavorativo in oggetto si è protratto, con i caratteri della subordinazione, dal 02.03.2016 al 16.07.2019; - Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
€ 42.576,73, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e
[...]
TFR;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in complessivi € 4.600,00 oltre i.v.a., C.P.A. e spese generali con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiartosi antistatario.
- Liquida con separato decreto le spese della consulenza tecnica.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine dell'8.1.2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 3677/2019 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Di Leonardo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via G. Mazzini
n.7, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria in Via Papa Giovanni
XXIII n. 116;
-resistente –
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio in proprio e n.q. di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale “Total Thae di Piccilli Valentina” e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal 02.03.2016 al 16.07.2019 (data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo) con contratto a tempo indeterminato full time trasformato in part- time al 50% dal 01.07.2018 a fine rapporto, con una retribuzine mensile di €. 1.000,00 durante il full time e di €. 500,00 durante il part time, con la qualifica di “parrucchiere per signora” con inquadramento al livello 3° del C.C.N.L. dipendenti dalle imprese artigiane di acconciature maschile, di acconciatura femminile e di estetica, lamentava di aver lavorato dal 02.03.2016 al 16.07.2019 per 5 giorni la settimana, dal Lunedì al
Sabato, con un giorno di riposo settimanle (il Mercoledì), con orario continuato dalle
09.30 alle 19.30 (per un totale di oltre 47 ore settimanali), di aver di fatto svolto le mansioni di responsabile dell'esercizio commerciale inquadrabile al livello 1° del
C.C.N.L. di categoria, di avere percepito una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria applicato e di non aver percepito alcunchè a titolo di differenze retributive, retribuzioni inerenti i mesi di giugno e luglio 2019, lavoro straordinario e/o supplementare, ratei di 13° mensilità, indennità per ferie e permessi, festività, indennità di preavviso di licenziamento e TFR.
Tanto premesso concluse chiedendo la condanna della convenuta a pagargli per i titoli di cui sopra, come da conteggio allegato al ricorso, la somma complessiva di €.
55.909,78, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Part La resistente nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che
[...]
fosse, in realtà, suo socio di fatto, ed il rapporto di lavoro, quale parrucchiere, Parte_1
fittizio.
In particolare, ha dedotto che il e la avevano concordato di costituire Pt_1 CP_1
una società per la gestione di una parruccheria, ma nelle more il primo cambiava idea preferendo di essere assunto ufficialmente con contratto a tempo indeterminato con il pagamento della retribuzione di cui al C.C.N.L. di categoria e del 30% dei proventi totali dell'attività commerciale.
La resistente ha precisato, altresì, che il chiese di essere licenziato per potere Pt_1
usufruire della indennità di disoccupazione.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, nonchè con l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'8.1.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In linea di principio, è d'uopo premettere che non sussiste alcuna incompatibilità tra la qualità soggettiva di socio e quella di lavoratore subordinato, in quanto spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, da escludere soltanto ove i soci si limitino ad espletare prestazioni e a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale (cfr. Cass.,
Sez. Lav., Sent. n. 8436/2010).
La giurisprudenza ha ritenuto che nelle società di persone che non siano enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed ad uno dei soci (che, assumendo la veste di dipendente, non perde i diritti connessi alla predetta qualità), è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, e sempre che la predetta prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale (Cfr.
Cass., sez. lav., 12-05-1999, n. 4725; Cass., sez. lav., 11 gennaio 1999, n. 216). Più specificamente, nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale: b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21/06/2010, n. 14906).
In secondo luogo, deve senz'altro riconoscersi l'applicabilità estensiva del principio costituzionale della retribuzione sufficiente - di cui all'art. 36 della Costituzione - in favore del socio lavoratore, già ammessa dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 17250/04).
Ciò premesso, nella presente fattispecie, la parte ricorrente - sulla base della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non meramente associativo - rivendica in sostanza l'adeguamento dei compensi percepiti in ragione dell'attività lavorativa espletata e del corretto inquadramento contrattuale ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, quale indice parametrico della valutazione di adeguatezza del trattamento retributivo ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, ivi comprese le differenze retributive a titolo di ferie, festività, tredicesima mensilità, lavoro straordinario e TFR.
Il giudizio svolto ha consegnato al giudicante la prova dell'assunto attoreo.
Preliminarmente, va detto che è certo che, dal 02.03.2006 al 16.07.2019, il ricorrente abbia lavorato per la resistente in qualità di dipendente, essendo, tale rapporto, documentalmente provato dal contratto di assunzione ( all. fascicolo parte resistente), dalle comunicazioni e dalla visura camerale ( all.to fascicolo parte Pt_2
ricorrente) in cui il ricorrente alla voce “titolari di cariche o qualifiche” viene inquadrato come “Responsabile tecnico acconciatore”.
Il resistente riferisce che, invece, nel detto arco di tempo il rapporto non avrebbe avuto natura subordinata.
Posto che, di regola, il lavoratore che chieda l'accertamento della subordinazione è chiamato a fornire la relativa prova, lo scrivente ritiene che, laddove vi sia certezza della natura subordinata dell'impiego all'inizio del rapporto e il datore di lavoro alleghi una modificazione dello stesso, l'onere della prova gravi su quest'ultimo.
In altri termini, va fatta applicazione del principio di persistenza delle situazioni giuridiche, dovendosi cioè presumere che il rapporto di lavoro si sia svolto con le medesime modalità per l'intero arco di tempo.
Spettava, quindi, alla provare il venir meno della subordinazione che aveva CP_1
connotato l'attività sin dal 2016 e che, contestualmente, è sorto un nuovo rapporto di natura autonoma.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto che, sin dalla costituzione della società, il fosse in realtà un socio di fatto e che, quindi, l'apporto di energia lavorativa Pt_1
(da intendersi come conferimento aziendale) sarebbe stato da porre in sinallagma col diritto a percepire il 30% degli utili aziendali unitamente al diritto di continuare a percepire la retribuzione contrattualmente prevista.
Se è vero, infatti, che la mancanza di un contratto scritto non impedisce al Giudice di ritenere l'esistenza di una società di fatto, è altrettanto vero che la relativa prova deve essere fornita sulla base di una rigorosa valutazione delle circostanze, volte a dimostrare l'esercizio in comune di un'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune e il vincolo di collaborazione tra i soci.
La società di fatto può essere rilevante anche nei rapporti con i terzi, tenendo conto delle modalità con cui l'attività economica viene svolta laddove si sia in presenza di un comportamento comune che induce i terzi a ritenere che essi agiscano come soci.
Ebbene, tali prove non possono ritenersi raggiunte nel caso di specie, non essendo stata provata, nè l'esistenza storica dell'accordo, né l'effettiva erogazione del 30% degli utili, né ancora è stata provata la partecipazione del ricorrente alle scelte aziendali fondamentali;
né tale prova può ritenersi raggiunta a seguito dell'escussione dei testi ammessi.
Ed infatti, il teste di parte resistente, amica della cognata della Testimone_1
resistente e cliente della parruccheria, nulla aggiunge al riguardo avendo partecipato a degli incontri preliminari alla costituzione della società e riferendo solo de relato circa il conferimento del 30 % degli utili.
La stessa, infatti, riferisce che “Partecipai, quale stretta amica della cognata, a diverse conversazioni prima dell'apertura della parruccheria, in cui si discusse della società tra la ed il . Seppi poi dalla Ventura che gli accordi che CP_1 Pt_1
successivamente furono presi hanno riguardato il riconoscimento del 30% dei proventi dell'attività in favore del sola circostanza che mi fu riferita de Parte_3
relato è quella della percentuale del 30%.”( cfr. verbale udienza del 15.03.2023).
Inattendibile, inoltre, risulta tale deposizione, in quanto contraddittoria, circa la partecipazione della teste ai conteggi e agli eventuali incassi del , laddove Pt_1
riferisce “sì a fine settimana capitava di fare conteggi e vedevo che partecipava all'incasso anche il ” e, al contempo, che “andavo in parruccheria almeno Pt_1 una/due volte al mese e sempre di sabato (perché negli altri giorni feriali della settimana lavoravo), ed assistevo ai suddetti pagamenti” (cfr. verbale udienza del
15.03.2023).
Nulla aggiungono al carente quadro probatorio così descritto le dichiarazioni rese dai testi cognata della resistente e dipendente della parruccheria Testimone_2
dall'apertura sino a tutto il 2022, e , coniuge della resistente, i quali Testimone_3
rispettivamente riferiscono che “Ho conosciuto il signor , prima Parte_1
dell'apertura del negozio e lui ha lavorato presso la parruccheria sin dalla sua apertura. Confermo che prima dell'apertura del negozio tra la sig.ra e il sig. CP_1
si parlava di costituire una società per la gestione dell'attività di Pt_1
parruccheria. Ne sono a conoscenza perché ero presente ai discorsi. Pochi giorni prima dell'apertura il signor ha cambiato idea e chiedeva, invece, di essere Pt_1
assunto come dipendente” e che “…Sono rappresentante di prodotti per parrucchieri
e, quando è iniziata l'attività nel 2016 mi sono occupato insieme alla signora CP_1
e al sig. , della ideazione e creazione della parruccheria
[...] Parte_1
“Total Thae”. Preciso che l'esperto era il sig. , che ha deciso come arredare Pt_1
il negozio e come organizzare le postazioni di lavoro, io mi sono occupato di ordinare gli arredi e tutto ciò che era necessario per il negozio. Confermo che la signora CP_1
aveva concordato con il signor di costituire una società per la Parte_1
gestione della parruccheria. Ero presente anch'io quando, insieme a mia moglie e al
siamo andati dal consulente dott. per fare la società. Dopo il colloquio Pt_1 Per_1
con il consulente, il signor si tirava indietro sull'accordo. Preciso che la Pt_1
presenza di un parrucchiere era fondamentale per aprire l'attività, quindi il sig.
[...]
si dichiarava comunque disponibile a lavorare come parrucchiere. Per tale Pt_1
motivo il sig. è stato assunto come dipendente full time, assumendo di fatto, Pt_1
la qualità di socio” aggiungendo che “il sig. non ha partecipato Pt_1
economicamente all'attività, l'unico apporto economico dello stesso sono stati due punti luci che erano in suo possesso che sono stati collocati all'interno del negozio”. Alla luce del suddetto quadro probatorio, così descritto, si deve quindi presumere che il rapporto sia proseguito con le modalità con cui era iniziato, fino al 2019, ossia, al licenziamento.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, va premesso che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti rispettivamente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n. 5128 del 2007; n. 20272/2010).
Partendo da tale assunto, va innanzitutto rilevato che sono inquadrati al livello 3 del
C.C.N.L. di categoria, cui è stato inquadrato il ricorrente, “i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
- i lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda).”.
Al livello 1, rivendicato dal ricorrente, sono inquadrati, invece “lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume
e funzionali alle esigenze igieniche;
- i lavoratori in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meche, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi
e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini;
-i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto;
- i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda”.
Ciò premesso, a parere di questo Giudice, le mansioni svolte dal rientravano Pt_1
in quelle proprie della qualifica livello 1 del C.C.N.L. di categoria rivendicato.
Dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che lo stesso svolse, dal 02.03.2016 al
16.07.2019, le funzioni proprie di responsabile dell'esercizio commerciale, corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella attribuitagli.
Sul punto, il teste dipendente della resistente dal 28.04.2016 al Testimone_4
25.07.2019, nel confermare le mansioni di responsabile svolte dal Parte_1
in maniera continuativa dal 02 Marzo 2016 al 16 Luglio 2019, dichiara “ Lui era già lì impiegato come responsabile dell'attività era addetto al taglio e poi dirigeva a noi dipendenti, dandoci direttive su come eseguire le rispettive prestazioni (ad esempio per l'applicazione del colore o per l'esecuzione di altri trattamenti richiesti. confermo che nello svolgimento delle proprie mansioni il Sig. dal 02.03.2016 Parte_1
al 16.07.2019 , si è sempre occupato di: - provvedere all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio commerciale (dopo un anno circa dalla mia assunzione anche io mi occupai dell'apertura e chiusura del locale, essendomi state consegnate le chiavi) - effettuare le operazioni di apertura e chiusura cassa;
- di controllare, dirigere e sovrintendere l'attività lavorativa di tutto il personale subalterno, impartendo loro, ove necessario, direttive di lavoro;
- di verificare l'orario di entrata e di uscita dei dipendenti;
- di eseguire tutte le tecniche di taglio avvalendosi di pettine e forbici, rasoi
o altri strumenti specifici per sfoltire o scalare la capigliatura;
- di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche;
- di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di permanenti (riccia, mossa o liscia) e messa in piega sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso;
di eseguire e/o sovrintendere- controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, dell'applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni;
di preparare
e/o sovrintendere alla preparazione delle miscela delle tinture in modo tale che le stesse corrispondessero alle necessità occorrenti al cliente;
di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di “meches”, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, schiariture, colpi di sole, riflessi, “shatush e balayage”; - di eseguire e/o sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
- di definire lo “styling” ricorrendo alla piastra o a ferri arricciacapelli, e infine fissare la piega utilizzando lacche, gel, spray, cere e altri prodotti da applicare dopo l'asciugatura per lucidare, lisciare, donare corpo e volume;
di sovrintendere-controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, della lavatura della testa della cliente, del trattamento igienizzato del cuoio capelluto e del massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
- di effettuare il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge;
- di eseguire e/o sovrintendere- controllare e dirigere la realizzazione, da parte del personale subalterno, di acconciature a ferro, permanenti, colorazioni e decolorazioni. Aggiungo anche che si occupava anche dei tagli uomo”. Specificando, inoltre, che “Non posso invece confermare la circostanza che concedesse al personale dipendente eventuali giorni di ferie e/o permessi, in quanto di questo si occupava il sig. ”. (cfr. Testimone_3
verbale udienza del 15.03.2023). Parimenti, il teste , dipendente dell'esercizio commerciale da gennaio Testimone_5
ad aprile 2018, rifersice che “il sig. lavorava in maniera continuativa e si Pt_1
occupava di tutto;
aveva pure la mansione di responsabile e mi guidava nel mio lavoro, come ad esempio nella scelta del colore da applicare. Ricordo che il sig. Pt_1
provvedeva all'apertura ed alla chiusura dell'esercizio commerciale della Resistente;
controllava, dirigeva e sovrintendeva l'attività lavorativa di tutto il personale subalterno, impartendo loro, ove necessario, direttive di lavoro;
verificava l'orario di entrata e di uscita dei dipendenti;
eseguiva tutte le tecniche di taglio avvalendosi di pettine e forbici, rasoi o altri strumenti specifici per sfoltire o scalare la capigliatura;
proponeva alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di permanenti (riccia, mossa o liscia) e messa in piega sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava
e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, dell'applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni, nonchè preparava e/o sovrintendeva alla preparazione delle miscela delle tinture in modo tale che le stesse corrispondessero alle necessità occorrenti al cliente;
eseguiva e/o sovrintendeva- controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di
“meches”, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, schiariture, colpi di sole, riflessi, “shatush
e balayage”; eseguiva e controllava la realizzazione, da parte del personale subalterno di ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti;
definiva lo
“styling” ricorrendo alla piastra o a ferri arricciacapelli, e infine fissare la piega utilizzando lacche, gel, spray, cere e altri prodotti da applicare dopo l'asciugatura per lucidare, lisciare, donare corpo e volume;
sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, della lavatura della testa della cliente, del trattamento igienizzato del cuoio capelluto e del massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute;
effettuava il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge;
eseguiva e/o sovrintendeva-controllava e dirigeva la realizzazione, da parte del personale subalterno, di acconciature a ferro, permanenti, colorazioni e decolorazioni. Lo stesso sovrintendeva alla pulizia del locale ed alla sterilizzazione degli strumenti di lavoro nonché alla gestione dell'agenda degli appuntamenti”, aggiungendo che “non ricordo se gestiva i rapporti con agenti, rappresentanti e fornitori per le ordinazioni dei prodotti. Durante il periodo in cui ho lavorato presso la parruccheria oltre me e il sig. lavoravano pure la sig.ra Pt_1 CP_2
e la cognata della titolare, che forse si chiama . La titolare
[...] Testimone_2
non è mai venuta in negozio e l'ho vista una volta di sfuggita in Controparte_1
auto” ( cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Venendo all'orario di lavoro, il ricorrente riferisce di aver lavorato per circa 47,5 ore a settimana, dal lunedì al sabato con orario dalle 9,30 alle 19,00, con un giorno di riposo settimanale ( di mercoledì).
La relativa prova può, quindi, ritenersi raggiunta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, il teste riferisce “il ricorrente, durante l'intercorso Testimone_4
rapporto di lavoro, nel rispetto dell'orario di servizio predisposto dall'odierna parte resistente, ha sempre ed ininterrottamente lavorato per 5 giorni la settimana, dal
Lunedì al Sabato, con riposo il mercoledì, dalle ore 09,30 alle 19,30/20. La pausa pranzo doveva essere di un'ora, ma il tempo non c'era quasi mai, avevamo giusto il tempo di mangiare qualcosa e tornare al lavoro…..il si lamentava Pt_1
dell'omesso versamento del mese di giugno, ma del resto non so riferire. Lui si lamentava anche dell'omesso pagamento dello straordinario, ferie e festivi, ma di fatto ci lamentavamo tutti”.
Ed ancora, il teste dichiara che “il Ricorrente, nel periodo in cui ho Testimone_5
lavorato presso la parruccheria ha sempre ed ininterrottamente lavorato per 5 giorni la settimana, dal Lunedì al Sabato, riposo il mercoledì, dalle ore 09,30 alle 19,30 (con soli 30 minuti di pausa pranzo…Durante il periodo in cui io ho lavorato presso la parruccheria il Ricorrente non ha goduto di ferie”.
Nulla aggiungono al suddetto quadro probatorio le dichiarazioni rese dal teste dipendente con la qualifica di parrucchiere dall'ottobre 2018, il Testimone_6
quale riferisce “Non sono a conoscenza se il sig. volesse lavorare meno. Posso Pt_1
dire che nel mese di luglio 2019 mi è stato chiesto di lavorare a tempo pieno perché il sig. voleva lavorare meno.Non sono a conoscenza se durante il mio part time Pt_1
il signor si lamentasse del troppo lavoro. Durante i pomeriggi che svolgevo Pt_1
il lavoro di parrucchiere presso la parruccheria della sig.ra il signor CP_1 Pt_1
rimaneva a lavorare insieme a me. Non ricordo se lo stesso lasciava il posto di lavoro.
Non sono a conoscenza a quanto ammontasse la sua retribuzione. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato insieme al sig. , questi gestiva in maniera autonoma Pt_1
la sua attività. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato part time mi recavo presso la parruccheria alle ore 14.30 circa sino alle 18.00. A quell'ora il negozio chiudeva e sia il che la sig.ra se ne andavano. quando arrivavo alle 14.30 in Pt_1 Tes_2
negozio vi trovavo il sig. . io mi recavo in negozio i pomeriggi del lunedì, del Pt_1
martedì e del giovedì. continuo a lavorare sempre nella stessa parruccheria, ma il titolare non è più la sig.ra ”. (cfr. verbale di udienza del 25.01.2024). CP_1
Orbene, è evidente che le superiori deposizioni, della cui attendibilità e veridicità non vi è motivo di dubitare, in quanto provenienti da colleghi di lavoro del , sono Pt_1
più che sufficienti a dimostrare che le mansioni svolte dallo stesso siano da inquadrare nell'ambito del livello 1 del C.C.N.L. di categoria.
Il riconoscimento dell'esercizio effettivo delle descritte mansioni superiori da parte della ricorrente per il periodo 02.03.2016- 16.07.2019, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo settimanale ( il mercoledì) dalle 09.30 alle 19.30 con mezz'ora di pausa pranzo, dà conseguentemente diritto alla corresponsione da parte della società convenuta delle relative differenze retributive.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di parte ricorrente inerente l'indennità di preavviso di licenziamento. Ed infatti, ai sensi dell' Art.51 – Preavviso- del CCNL di categoria : “1) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione. 2) La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento). 3) I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono di almeno 10 giorni lavorativi. 4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia. 5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all' importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR”.
Nel caso di specie, la resistente ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in data 05.07.2019, concendendo un termine pari a 10 gg. di preavviso con ultimo giorno di lavoro previsto il 16.07.2019 ( all.to lettera licenziamento fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, considerandosi del tutto condivisibili i conteggi elaborati dal CTU nominato in corso di causa, in quanto conformi ai parametri retributivi del C.C.N.L. pacificamente applicato al rapporto per cui è causa e aderenti al quesito postogli, tali differenze ( detratto l'importo pari ad €. 551,70 di indennità di preavviso) vanno quantificate complessivamente in €. 42.576,73.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara che il rapporto lavorativo in oggetto si è protratto, con i caratteri della subordinazione, dal 02.03.2016 al 16.07.2019; - Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
€ 42.576,73, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e
[...]
TFR;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in complessivi € 4.600,00 oltre i.v.a., C.P.A. e spese generali con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiartosi antistatario.
- Liquida con separato decreto le spese della consulenza tecnica.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine dell'8.1.2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo