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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10196/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/09/2025 da con il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA, Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. COSATTO LAURA, Parte_2 avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/05/2003 in CODROIPO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di CODROIPO (UD) al numero 6, parte 2, serie A, volume unico, anno 2003;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/11/2009), (il 16/01/2011) Per_1 Per_2
e (il 07/02/2013), tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 24/05/2003, in CODROIPO (UD), Parte_2 con atto trascritto presso il comune di CODROIPO (UD) al n. 6, Parte 2, Serie A, volume unico, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, sita in AR (UD), Via B. Vecchio 32 censita al catasto fabbricati del menzionato Comune di AR al fg.22 mappale 994 sub
1 con accessori e pertinenze - e quindi con i due posti auto censiti al CF fgl. 22 p.lla 1035 sub. 9 (C/6) e su. 10 (C/6) - resterà assegnata alla sig.ra con Parte_2 costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore di costei e più precisamente dà atto che: il sig. proprietario degli immobili predetti, al solo fine di favorire Parte_1 la definizione consensuale della separazione, ferma l'assegnazione della stessa alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli, si impegna e si obbliga in Parte_2 questa sede separativa a cedere la nuda proprietà dell'unità immobiliare sopra citata sita in AR (UD), Via B. Vecchio 32, censita al catasto fabbricati del menzionato Comune di AR al fg.22 mappale 994 sub. 1 con accessori e pertinenze annesse - e quindi con i due posti auto censiti al CF fgl. 22 p.lla 1035 sub. 9 (C/6) e su. 10 (C/6) - ai prefati figli ed a costituire, nel contempo, diritto di usufrutto vitalizio in favore della moglie in relazione alla suddetta abitazione ed ai relativi accessori rivolgendosi, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia della presente sentenza - termine da considerarsi essenziale ed improrogabile - a notaio di fiducia nella persona del notaio di San Per_4
IE Del Friuli. Dà atto che, conseguentemente al trasferimento notarile, saranno a carico della sig.ra tutti i costi di manutenzione ordinaria e di gestione Parte_2 dell'immobile ivi comprese le utenze, mentre quelli di natura straordinaria saranno ripartiti pro quota al 50% tra le parti sino a quanto i figli minori, nudi proprietari, non
2 saranno economicamente autosufficienti;
le parti convengono che le spese notarili relative alla procedura di cessione ai minori della nuda proprietà della casa familiare ed alla costituzione del diritto di usufrutto in capo alla loro madre, saranno a carico della sig.ra mentre quelle afferenti il procedimento per l'ottenimento Parte_2 dell'autorizzazione del Giudice Tutelare alla cessione della nuda proprietà della realità in parola in favore dei figli minori saranno a carico del sig. Dà atto che i coniugi Parte_1 dichiarano che le intese di cui sopra costituiscono elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e sono finalizzate alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici in relazione alle quali sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
3) Dispone l'affidamento condiviso dei tre figli minori con collocamento prevalente e residenza degli stessi presso la madre.
4) Dà atto che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione come di seguito specificati.
5) Dà atto che ogni comunicazione inerente ai figli dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre e non altre persone o con i figli direttamente.
6) Con riferimento alle modalità di visita, dispone che il padre veda e tenga i ragazzi a fine settimana alternati dalle 18 del venerdì fino alla domenica alle 21, con prelievo e accompagnamento alternato da parte dei genitori oltre a una giornata infrasettimanale nel pomeriggio dalle 17 alle 21 da concordare tra i genitori entro la domenica sera per la settimana successiva;
compatibilmente con i periodi di ferie di entrambi i genitori, che dovranno essere comunicati possibilmente entro il 31 maggio per ciascuna annualità, dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
eventuali ulteriori periodi verranno concordati, all'occorrenza, tra le parti;
gli eventuali spostamenti all'estero che coinvolgono anche i
3 minori dovranno essere previamente comunicati e autorizzati dall'altro genitore;
per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, dispone che i ragazzi stiano con ciascun genitore per periodi il più possibile di eguale durata, avendo cura i genitori di alternare negli anni le principali festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta), concordando le modalità di frequentazione anche e, soprattutto, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli nel preminente interesse dei medesimi;
in ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita della prole.
7) Dispone un assegno mensile di mantenimento per i figli a carico del padre da corrispondersi in modo tracciato sul conto corrente intestato alla sig.ra agli Parte_2 estremi iban [...], entro il 5 di ogni mese dell'importo di €
400,00 per ciascun figlio, rivalutazione Istat da settembre 2026 come per legge per un importo complessivo di € 1.200,00.
8) Dà atto che l'assegno unico universale integralmente percepito dalla sig.ra e Parte_2 con impegno del sig. alla piena collaborazione per ogni adempimento Parte_1 burocratico connesso all'effettuazione dell'ISEE da parte della sig.ra all'esito Parte_2 del trasferimento della residenza dalla casa familiare da parte del sig. Parte_1
9) Le spese straordinarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, secondo il
Regolamento predisposto dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia Sezione territoriale di Udine, protocollato al n. 3477 del 28.08.2015; si precisa che i rimborsi dovranno avvenire in modo tracciato entro il mese successivo dalla richiesta scritta corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso; ove richiesto il consenso alle spese straordinarie da parte dell'altro genitore, per ragioni di speditezza e semplicità,
l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria. Dà atto che la medesima ripartizione verrà seguita anche con riguardo alle spese veterinarie per il cane.
10) Dà atto che le detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie seguiranno la ripartizione di cui sopra.
4 11) Dà atto che i genitori si impegnano a garantire la frequentazione di un'attività sportiva o ricreativa ai figli compatibilmente con le disponibilità economiche di ciascuno.
12) Dà atto che ciascun genitore si impegna a seguire i figli nel percorso scolastico.
13) Dà atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione dei ragazzi nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti dei minori in altre località.
14) Dà atto che in caso di assenza/impossibilità temporanea di un genitore alla cura della prole, ciascuno di essi si impegna ad avvisare l'altro affinché prenda in consegna i minori, ricorrendo eventualmente anche ad altri ausili familiari (per es. nonni e parenti del rispettivo nucleo familiare di ciascun genitore).
15) Dà atto che ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva dei figli, si impegna a gestire i rapporti con la famiglia di origine.
16) Dà atto che i genitori – consapevoli dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno di essi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei ragazzi con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
17) Nulla per assegni di mantenimento reciproco tra i coniugi stante l'autosufficienza economica di entrambi.
18) Dà atto dell'incentivo economico a trovare un'occupazione lavorativa o a seguire un corso professionalizzante che il sig. si impegna a versare nei confronti della Parte_1 moglie con corresponsione una tantum di € 1.500,00 entro e non oltre il termine di 10 giorni dal deposito del ricorso consensuale di separazione a mezzo bonifico sul conto della sig.ra i cui estremi iban sono: [...]. Parte_2
19) Dà atto che le parti si impegnano alla voltura delle utenze domestiche entro 10 giorni dal deposito del ricorso consensuale di separazione ed a collaborare per ogni adempimento burocratico ad essa connesso.
20) Dà atto che il sig. si impegna e si obbliga alla cessione gratuita dell'auto Audi Parte_1
Q5 allo stesso intestata già in uso alla sig.ra , in favore di quest'ultima Parte_2 nello stato in cui si trova con atto da compiersi innanzi al PRA entro 30 gg. dalla
5 pronuncia della presente sentenza di separazione, con eventuali costi relativi al passaggio di proprietà, qualora ci fossero, a carico della sig.ra fermo restando che la Parte_2 suddetta cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale ed è finalizzata alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in relazione alle quali sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
21) Dà atto che il sig. si impegna al cambio di residenza entro 15 giorni dal deposito Parte_1 del ricorso di separazione consensuale.
22) Dà atto che le parti si sono attivate nel mese di agosto 2025 per l'estinzione del conto cointestato presso , fil. AR con un saldo attivo di circa €.3.000,00 di cui CP_1 la sig.ra deteneva il libretto e di un deposito investimenti di circa €.4.000,00 Parte_2 con divisione delle poste a metà tra i coniugi.
23) Dà atto che le parti dichiarano di avere conti correnti personali e su questi nessuno muove alcuna pretesa economica, depositi e titoli eventualmente esistenti nei conti intestati a ciascuna delle parti rimangono di proprietà esclusiva dell'intestatario dei conti.
24) Dà atto che le parti si impegnano a gestire l'introduzione di eventuali nuovi rispettivi compagni avendo cura di tutelare i minori per evitare a costoro disagi emotivi.
25) Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minorenni.
26) Dà atto che le parti si riconoscono che con l'esecuzione delle condizioni sopra riportate conferiscono un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo e definendo ogni loro rapporto economico-patrimoniale derivante, connesso e/o conseguente, per l'effetto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tale titolo se non in relazione all'adempimento degli obblighi assunti nel ricorso, con la cui corretta esecuzione le parti rinunciano espressamente ad ogni pretesa, anche non prospettata reciprocamente.
27) Dà atto che le parti non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
28) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
6 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 04/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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