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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5449 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6882/2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Fuschino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “A)Sulla scorta della documentazione esibita e depositata il ricorrente è affetto da esiti di intervento di ernia discale lombare con stenosi del canale vertebrale e complicata da ernia discale L5/c6 e multiple protrusioni lombari e cervicali, In atti, come è ampiamente documentato ha evidenziato “limitazione funzionale, stazione eretta dolorosa, deambulazione dolorosa”. Pertanto la valutazione del CTU che parla genericamente di artrosi diffusa appare “riduttiva”. Sono presenti ancora oggi staffe e viti metalliche con disallineamento L2,L3 e discopatia L2-L3-L4-L5. B)Ipertensione arteriosa Per quanto concerne
l'apparato cardio vascolare questa difesa ed a confutazione di quanto riportato dell'elaborato peritale, questa difesa rileva delle incongruenze con l'esame obiettivo. Invero dagli accertamenti prodotti, di struttura pubblica, dove la Frazione di Eiezione è pari a 45%. Con frazione di eiezione
(FE) ci si riferisce solitamente al rapporto tra sangue espulso dal ventricolo durante la sistole e volume telediastolico. C) BPCO enfisematosa come da TAC torace del 29.04.2021. Tali patologie rendono quindi il invalido nella suddetta misura, che è certamente superiore ai due Pt_1
terzi (66%) richiesti dalla normativa vigente per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità. Per quanto riguarda la decorrenza, la suddetta patologia, rilevante ai fini medico-legali, è invariata (al limite, progressivamente peggiorata, di certo non migliorata) ed è ragionevole credere che fosse presente alla data della domanda amministrativa con gravità analoga o di poco inferiore. Il beneficio va riconosciuto, quindi, dalla data della domanda”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato. Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 17.02.2025 “La valutazione per la legge 22/84 one specifici Persona_1 problematiche, in primo luogo bisogna considerare il tipo di lavoro svolto dal ricorrente e “pesarlo” in base all'entità di energia psico-fisica necessaria per svolgerlo. Il paziente svolge l'attività di barista per 4 ore die, pertanto è possibile considerare il lavoro con un impegno medio-basso. Il
Medico Competente lo ha giudicato idoneo con limitazioni, con la necessità di non movimentare carichi superiori ai 10 kg, cosa che peraltro un barista ha pochi movimenti o attività che potrebbero esporre a tale rischio. Dopo la valutazione del tipo di lavoro , bisogna calcolare se il quadro morboso sofferto raggiunga i 2/3 della capacità lavorativa. Il paziente presenta il quadro clinico in diagnosi, caratterizzato essenzialmente dalla patologia discale che prima dell'intervento chirurgico, fortemente l'invalidava; però dopo il trattamento chirurgico vertebrale, il quadro è fortemente emendato e rispettando le prescrizioni sulle movimentazione di carichi, incide poco sulle attività lavorative. Anche le atre patologie una cardiopatia ipertensiva e note bronchiali, sono controllabili con una corretta terapia farmacologia;
il disturbo depressivo di recente acquisizione, è di fatto sotto osservazione e gestibile con il trattamento terapeutico iniziato. Pertanto complessivamente si valuta che il quadro clinico non raggiunga la soglia invalidante necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità…..Il ricorrente di anni 55, presenta il seguente quadro clinico: Parte_1
- Pregresso intervento (2020) per patologia lombare , trattata con staffe e viti da L1 a L5 per ernia discale multipla lombare, in poliartrosico con note di gonartrosi , umore depresso, cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica e tricuspidale, note di broncopatia cronica, operato di colecistopatia. – Il quadro clinico in diagnosi non determina una riduzione in misura superiore a due terzi;
pertanto non raggiunge la soglia invalidante per la concessione dell'assegno di invalidità della legge 222/84”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda - dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice
Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6882/2025
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Fuschino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “A)Sulla scorta della documentazione esibita e depositata il ricorrente è affetto da esiti di intervento di ernia discale lombare con stenosi del canale vertebrale e complicata da ernia discale L5/c6 e multiple protrusioni lombari e cervicali, In atti, come è ampiamente documentato ha evidenziato “limitazione funzionale, stazione eretta dolorosa, deambulazione dolorosa”. Pertanto la valutazione del CTU che parla genericamente di artrosi diffusa appare “riduttiva”. Sono presenti ancora oggi staffe e viti metalliche con disallineamento L2,L3 e discopatia L2-L3-L4-L5. B)Ipertensione arteriosa Per quanto concerne
l'apparato cardio vascolare questa difesa ed a confutazione di quanto riportato dell'elaborato peritale, questa difesa rileva delle incongruenze con l'esame obiettivo. Invero dagli accertamenti prodotti, di struttura pubblica, dove la Frazione di Eiezione è pari a 45%. Con frazione di eiezione
(FE) ci si riferisce solitamente al rapporto tra sangue espulso dal ventricolo durante la sistole e volume telediastolico. C) BPCO enfisematosa come da TAC torace del 29.04.2021. Tali patologie rendono quindi il invalido nella suddetta misura, che è certamente superiore ai due Pt_1
terzi (66%) richiesti dalla normativa vigente per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità. Per quanto riguarda la decorrenza, la suddetta patologia, rilevante ai fini medico-legali, è invariata (al limite, progressivamente peggiorata, di certo non migliorata) ed è ragionevole credere che fosse presente alla data della domanda amministrativa con gravità analoga o di poco inferiore. Il beneficio va riconosciuto, quindi, dalla data della domanda”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato. Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 17.02.2025 “La valutazione per la legge 22/84 one specifici Persona_1 problematiche, in primo luogo bisogna considerare il tipo di lavoro svolto dal ricorrente e “pesarlo” in base all'entità di energia psico-fisica necessaria per svolgerlo. Il paziente svolge l'attività di barista per 4 ore die, pertanto è possibile considerare il lavoro con un impegno medio-basso. Il
Medico Competente lo ha giudicato idoneo con limitazioni, con la necessità di non movimentare carichi superiori ai 10 kg, cosa che peraltro un barista ha pochi movimenti o attività che potrebbero esporre a tale rischio. Dopo la valutazione del tipo di lavoro , bisogna calcolare se il quadro morboso sofferto raggiunga i 2/3 della capacità lavorativa. Il paziente presenta il quadro clinico in diagnosi, caratterizzato essenzialmente dalla patologia discale che prima dell'intervento chirurgico, fortemente l'invalidava; però dopo il trattamento chirurgico vertebrale, il quadro è fortemente emendato e rispettando le prescrizioni sulle movimentazione di carichi, incide poco sulle attività lavorative. Anche le atre patologie una cardiopatia ipertensiva e note bronchiali, sono controllabili con una corretta terapia farmacologia;
il disturbo depressivo di recente acquisizione, è di fatto sotto osservazione e gestibile con il trattamento terapeutico iniziato. Pertanto complessivamente si valuta che il quadro clinico non raggiunga la soglia invalidante necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità…..Il ricorrente di anni 55, presenta il seguente quadro clinico: Parte_1
- Pregresso intervento (2020) per patologia lombare , trattata con staffe e viti da L1 a L5 per ernia discale multipla lombare, in poliartrosico con note di gonartrosi , umore depresso, cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica e tricuspidale, note di broncopatia cronica, operato di colecistopatia. – Il quadro clinico in diagnosi non determina una riduzione in misura superiore a due terzi;
pertanto non raggiunge la soglia invalidante per la concessione dell'assegno di invalidità della legge 222/84”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda - dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice
Marta Correggia