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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al numero 895/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Criscoli (C.F.: ), presso il cui studio, C.F._1
in Napoli, alla Via dei Mille, n. 25, è elettivamente domiciliata;
ISTANTE IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLANTE (nel giudizio di appello n. 1395/2009 RG) contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Gianluca Rubbo (C.F.: ), presso C.F._3
il cui studio, in Benevento, al Viale A. Mellusi, n. 64, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - GIA' APPELLATO (nel giudizio di appello n. 1395/2009 RG) nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
30413/2018) della sentenza n. 1588/2016 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 19.04.2016, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Benevento n. 1975/2008 dell'1.12.2008.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del febbraio 2007, conveniva Controparte_1
innanzi al G.U. del Tribunale di Benevento la Controparte_2
, per contestare dei prelievi che sarebbero stati operati, in
[...]
contanti, sul C/C n. 420/004566, trattenuto dall'attore con la filiale di
Benevento dell'Istituto di credito convenuto.
2. La nel resistere alla domanda attorea, spiegava, a sua volta, CP_2
domanda riconvenzionale, diretta alla condanna del al CP_1
pagamento del saldo del C/C dedotto in lite dallo stesso attore, producendo, a tal fine, autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 1975/2008, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale, rilevando, ex officio, l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
sicché, il credito reclamato dalla convenuta non poteva ritenersi sufficientemente provato, perché affidato alla sola autocertificazione ex art. 50 TUB.
4. Con il gravame opposto dalla Banca, quest'ultima eccepiva l'insanabile nullità della pronuncia, perché resa in palese violazione dell'art. 101 c.p.c. (c.d. sentenza “a sorpresa” o “della terza via”).
Prodotta, dunque, tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente al richiamato rapporto di C/C, invocava, in riforma parziale della impugnata sentenza, la condanna del al pagamento del CP_1
saldo. 5. Con sentenza n. 1588/2016, la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
6. La pronuncia veniva gravata dalla innanzi alla Corte di CP_2
legittimità, che, con l'ordinanza evidenziata in epigrafe, cassata la sentenza impugnata, rinviava a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso.
7. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla cui ha CP_2
resistito il . CP_1
8. Preliminarmente, mette conto rilevare che l'odierna istante in riassunzione ebbe ad affidare il gravame avverso la sentenza resa da questa Corte, a due ordini di motivi: a) violazione dell'art. 115 c.p.c., quanto alla omessa specifica contestazione da parte del CP_1
rispetto al saldo di C/C reclamato dalla b) violazione dell'art. CP_2
101 c.p.c., colmando la lacuna probatoria rilevata dal Tribunale, mediante la produzione della contrattualistica e contabile relativa al
C/C dedotto in lite, ritenuta, tuttavia, tardiva dalla Corte di merito.
8.1. Entrambi i motivi sono stati accolti dalla Suprema Corte, che, cassata la sentenza impugnata, ha rinviato a quella territoriale il riesame nel merito.
8.2. Questa Corte, pertanto, preso atto dell'intervenuto giudicato calato sul rigetto della domanda a suo tempo proposta dal , è CP_1
chiamata alla verifica dei presupposti per il ricorso al principio di cui all'art. 115 c.p.c., che la Cassazione, nell'ordinanza evidenziata in epigrafe, ha ritenuto operante “anche prima della novella … nel testo novellato dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, numero 69”; nonché, alla verifica dei presupposti per l'applicazione dei principi fissati dalle
SS. UU. n. 10790/2017, quanto alla produzione documentale operata dalla nel giudizio di appello. CP_2 9. Il primo motivo di gravame (violazione dell'art. 115 c.p.c.) a suo tempo proposto dall'istante in riassunzione, all'esito della verifica demandata dalla Corte di legittimità, va, ad avviso del Collegio, disatteso.
9.1. La prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera del convenuto del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere del convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa del convenuto sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. n. 9439/2022).
Con quest'ultima pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 9439/2022, cit.).
9.2. Sono plurime le pronunce della Sezione, con le quali si è ribadito che, in applicazione del principio di non contestazione, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle SS.
UU. n. 761/2002, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. n.
26624/2018).
9.3. Tuttavia, nel caso di specie, la censura veicolata con il primo motivo di gravame fa leva, non tanto sul principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., quanto sul riconoscimento che avrebbe operato il nel momento in cui, con il libello introduttivo CP_1
l'originario contenzioso, ha richiamato la propria esposizione, nei confronti della Banca, quantificandola in “circa 70.000,00 euro”.
È di palmare evidenza che il (generico) richiamo è operato dal CP_1
per meri scopi descrittivi della vicenda processuale, prendendo le mosse dalla missiva del 21.02.2005, con la quale la gli aveva CP_2
chiesto il rientro dell'esposizione rinveniente dal più volte richiamato rapporto di C/C.
Ma il saldo debitorio, nel corpo del medesimo atto, era stato oggetto di specifica contestazione del , che lamentava l'omessa CP_1
annotazione di versamenti, oltre alla contestazione dell'avvenuto prelievo di alcuni importi, per una somma complessiva superiore ai 20 mila euro.
Del resto, non può ritenersi riconosciuto l'importo richiamato dal debitore in maniera approssimativa: “circa”.
10. È fondato, invece, il secondo motivo, con il quale l'istante in riassunzione ha lamentato violazione dell'art. 101 c.p.c., con riferimento al rilievo, ex officio, della capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittimamente operata dalla sul C/C dedotto in lite CP_2
dal . CP_1
10.1. Il rilievo officioso imponeva al Giudice di prime cure di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, sì da consentire alla la CP_2
produzione in giudizio della documentazione, che lo stesso Istituto di credito ha, di seguito, allegato all'appello.
10.2. La capitalizzazione trimestrale degli interessi giammai aveva avuto ingresso nell'istruttoria espletata in primo grado ed è stato argomento introdotto dal Tribunale in parte motiva alla sentenza (poi impugnata), per affermare il deficit probatorio, quanto alla reale esposizione del nei confronti della CP_1 CP_2
10.3. Trattandosi di giudizio sorto ante novella 2012, risulta senz'altro applicabile, nel caso di specie, il principio fissato dalle SS. UU. nel
2017 (n. 10790): “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
10.4. Del resto, anche la Corte di merito nella sentenza n. 1588/2016, aveva condotto una disamina comparativa tra i due orientamenti, aderendo alla tesi più restrittiva, (solo) di seguito smentita dalle SS.
UU.
11. Ritenuta, pertanto, senz'altro ammissibile la produzione documentale operata dall'odierno istante in riassunzione, è necessario rimettere il contenzioso in istruttoria, affinché, a mezzo di apposita ctu, sia epurato il C/C inter partes dall'applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, che non sia stata operata a condizioni di reciprocità.
12. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
30413/2018) della sentenza n. 1588/2016 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 19.04.2016, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Benevento n. 1975/2008 dell'1.12.2008, così provvede:
− Disatteso il primo motivo di gravame, in accoglimento del secondo ed in parziale riforma della sentenza n. 1975/2008 del
Tribunale di Benevento, dichiara l'illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, per come operata sul
C/C n. 420/004566, per la cui quantificazione del saldo rimette il giudizio in istruttoria, come da separata ordinanza;
− Spese al definitivo.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente Dott. Fernando Amoroso
Dott.ssa Maria Di Lorenzo