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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 589/2025 promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Refrancore entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBINO PATRIZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI, il 02/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 100 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie ad Asti, il 15.10.2008 e Persona_1 Per_2
, ad Asti, il 16.02.2014.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi a vivano separati, con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
La casa coniugale sita in Refrancore, Via Re. Margherita n. 27, di proprietà della SI.ra Parte_2
, sarà assegnata in abitazione alla moglie, la quale, vi abiterà insieme ai figli minori e
[...] Per_1
; Per_2
I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la casa materna;
Il piano genitoriale per i figli minori (Doc. 17), concordato tra i ricorrenti, parte dal presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli minori. Pertanto, i medesimi si impegnano a mantenere una comunicazione regolare e ad essere collaborativi nell'interesse dei propri figli, impegnandosi, altresì, a contattarsi reciprocamente nelle emergenze che potrebbero riguardarli. In particolare, la SI.ra in qualità di genitore Parte_2 collocatario dei minori, si impegna a condividere con il SI. tutte le Parte_1 informazioni inerenti e ed entrambi si supporteranno nel sostenere la relazione dei Per_1 Per_2 figli con l'altro genitore senza interferire nella comunicazione tra genitori e figli;
Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli nei periodi di rispettiva permanenza abitativa con i medesimi;
Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera dalle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 nel periodo scolastico e nel periodo estivo;
il padre potrà, inoltre, tenere e vedere con sé i figli minori, due volte alla settimana preferibilmente nei giorni del martedì e mercoledì con pernottamento presso la sua abitazione precisando che, qualora il padre si trovi a dover svolgere il turno di notte nei giorni di sua pertoccanza, i figli minori faranno ritorno presso l'abitazione materna per il pernottamento;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Natale e di Capodanno;
2 Durante le vacanze scolastiche pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
Durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, un periodo di vacanza di 2 (Due) settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
I genitori trascorreranno ad anni alterni, salvo diverso accordo, con i propri figli le giornate festive infrascolastiche, nonché, il giorno di compleanno e ogni altra ricorrenza che intercorrerà nel corso dell'anno;
Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 10 (Dieci) Parte_1 Parte_2 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
Ciascun genitore, inoltre, concorrerà nella quota del 50% ciascuno a sostegno delle spese straordinarie occorrenti che si renderanno necessarie per i figli minori, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Asti;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 (Dieci) giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore eventualmente anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (Trenta) giorni ed il rimborso dovrà essere effettuato entro i 15 (Quindici) giorni successivi alla richiesta
PRENDE ATTO CHE:
Il mutuo residuo attualmente esistente sul predetto immobile, la cui rata mensile ammonta ad Euro 600,00, verrà pagato integralmente dalla SI.ra Parte_2
I coniugi dichiarano, altresì, di avere definito i loro rapporti economici e finanziari con la presente separazione e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta l'uno nei confronti dell'altro che, con la sottoscrizione della presente, si darà per rinunciata.
Le spese legali della presente procedura si riterranno integralmente compensate tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 589/2025 promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Refrancore entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBINO PATRIZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI, il 02/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 100 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie ad Asti, il 15.10.2008 e Persona_1 Per_2
, ad Asti, il 16.02.2014.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi a vivano separati, con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
La casa coniugale sita in Refrancore, Via Re. Margherita n. 27, di proprietà della SI.ra Parte_2
, sarà assegnata in abitazione alla moglie, la quale, vi abiterà insieme ai figli minori e
[...] Per_1
; Per_2
I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la casa materna;
Il piano genitoriale per i figli minori (Doc. 17), concordato tra i ricorrenti, parte dal presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli minori. Pertanto, i medesimi si impegnano a mantenere una comunicazione regolare e ad essere collaborativi nell'interesse dei propri figli, impegnandosi, altresì, a contattarsi reciprocamente nelle emergenze che potrebbero riguardarli. In particolare, la SI.ra in qualità di genitore Parte_2 collocatario dei minori, si impegna a condividere con il SI. tutte le Parte_1 informazioni inerenti e ed entrambi si supporteranno nel sostenere la relazione dei Per_1 Per_2 figli con l'altro genitore senza interferire nella comunicazione tra genitori e figli;
Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli nei periodi di rispettiva permanenza abitativa con i medesimi;
Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera dalle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 20.00 nel periodo scolastico e nel periodo estivo;
il padre potrà, inoltre, tenere e vedere con sé i figli minori, due volte alla settimana preferibilmente nei giorni del martedì e mercoledì con pernottamento presso la sua abitazione precisando che, qualora il padre si trovi a dover svolgere il turno di notte nei giorni di sua pertoccanza, i figli minori faranno ritorno presso l'abitazione materna per il pernottamento;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Natale e di Capodanno;
2 Durante le vacanze scolastiche pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, la metà del periodo, rispettando l'alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
Durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli, salvo diverso accordo, un periodo di vacanza di 2 (Due) settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
I genitori trascorreranno ad anni alterni, salvo diverso accordo, con i propri figli le giornate festive infrascolastiche, nonché, il giorno di compleanno e ogni altra ricorrenza che intercorrerà nel corso dell'anno;
Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 10 (Dieci) Parte_1 Parte_2 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
Ciascun genitore, inoltre, concorrerà nella quota del 50% ciascuno a sostegno delle spese straordinarie occorrenti che si renderanno necessarie per i figli minori, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Asti;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 (Dieci) giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore eventualmente anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (Trenta) giorni ed il rimborso dovrà essere effettuato entro i 15 (Quindici) giorni successivi alla richiesta
PRENDE ATTO CHE:
Il mutuo residuo attualmente esistente sul predetto immobile, la cui rata mensile ammonta ad Euro 600,00, verrà pagato integralmente dalla SI.ra Parte_2
I coniugi dichiarano, altresì, di avere definito i loro rapporti economici e finanziari con la presente separazione e di non avanzare reciprocamente più alcuna richiesta l'uno nei confronti dell'altro che, con la sottoscrizione della presente, si darà per rinunciata.
Le spese legali della presente procedura si riterranno integralmente compensate tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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