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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo
(art. 35, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 35, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 22
- 1. Audizione del Presidente dell’ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti…Autorità nazionale anticorruzione · 27 novembre 2024 · 71.2494
[…] Sul tema, come emerge anche dalla relazione illustrativa, si è inteso sostanzialmente confermare il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione. […] Con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. […]
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Giurisprudenza • 149
- 1. Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13701Provvedimento: […] l'art. 1458 c.c., nella parte in cui prevede che l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto per inadempimento non si estende, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, alle prestazioni già eseguite, esclude la possibilità di restituzione di queste ultime solo quando esse abbiano avuto piena efficacia satisfattiva delle ragioni del creditore. Con la conseguenza che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la fattispecie così delineata dalla norma si realizza esclusivamente rispetto agli adempimenti la cui creazione soddisfi le reciproche ragioni creditorie in attuazione del nesso sinallagmatico, talché rispetto alle reciproche prestazioni eseguite, […]Leggi di più...
- ripetizione di indebito·
- perdita di chances lavorative·
- indennizzo contrattuale·
- danno all'immagine·
- art. 33 condizioni generali di abbonamento·
- danno morale·
- risoluzione del contratto per inadempimento·
- compensazione spese di lite·
- onere della prova