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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3386/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. Enrico L. Battagliese e l'Avv. Sandra Carlino Battagliese in Piazza
Umanitaria n. 2, Milano, che lo rappresentano e difendono
APPELLANTE nei confronti di:
(C.F. )m rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Niccolò Gianbattista Bravetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via della Spiga n. 15,
APPELLATA
1 con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa che ha Controparte_1
concluso chiedendo la conferma dell'impugnata decisione avente ad
Oggetto: separazione personale dei coniugi – Domanda di addebito
Provvedimento impugnato: sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il
2 maggio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in parziale riforma della Sentenza n.799/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione II Civile, nella causa
R.G.5382/2020 del 22.4.2024 depositata il 02/05/2024, non notificata, così giudicare: revocare la declaratoria di addebito della separazione a carico del Sig. per i motivi tutti di cui in Parte_1
espositiva, con conseguente revoca anche della condanna alle spese di giudizio. Col favore di spese e compensi.
Per parte appellata
[...]
ILL.MA CORTE DI APPELLO Rigettare, per tutte le motivazioni CP_2
suesposte, il proposto appello in quanto i motivi di gravame, come dedotti dall'appellante risultano generici, infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n.799/2024 emessa dal Tribunale di Pavia il 22.04.2024, pubblicata il 2.05.2024 a definizione del procedimento con R.G. 5382/2020, confermando pertanto l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex Parte_1
art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Le parti contraevano matrimonio in data 14.03.2015 ad Affori (MI) e dall'unione, in data 22.7.2019, nasceva Per_1
L'unione nel corso del tempo si deteriorava e, con ricorso depositato in data
02.12.2020, lamentando comportamenti gravemente aggressivi e violenti Parte_2
2 attuati dal marito nei suoi confronti, chiedeva al Tribunale di Pavia:
- di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , Parte_1
- l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre,
- l'assegnazione della casa familiare,
- la previsione di un contributo economico per il mantenimento indiretto;
- ordine di protezione urgente nei confronti del marito.
2. In data 5.12.2020, il giudicante, ritenuto che, sulla base della documentazione allegata al ricorso, sussistesse il rischio concreto che potesse compiere Parte_1
ulteriori azioni violente o comunque di molestia verso la ricorrente, anche alla presenza del figlio minore con provvedimento inaudita altera parte, ordinava a Per_1 [...]
Parte_1
- di cessare immediatamente ogni condotta molesta, minatoria, lesiva o comunque vessatoria nei confronti di e del figlio Parte_2 Per_1
- di allontanarsi dalla casa familiare, sita a Marzano, Via Matteotti n. 128, con conseguente divieto allo stesso di avvicinarsi a questa e a tutti i luoghi frequentati da
(entro un raggio di due chilometri). Parte_2
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2020, si costituiva in giudizio chiedendo la revoca dell'ordine di Parte_1
protezione e il rigetto della domanda di addebito;
si associava alla domanda di assegnazione della casa familiare, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita paterno, nonché la previsione di un contributo di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di sé medesimo.
4. All'udienza presidenziale del 17.12.2020 il Presidente delegato sentiva le parti in ordine alle proprie richieste, e ne tentava la conciliazione, che tuttavia non riusciva. Il resistente chiedeva che venisse intrapreso un percorso di mediazione familiare da parte di entrambi i genitori con i servizi sociali o che venisse disposta una CTU su entrambe le parti, al fine di essere indirizzati nella gestione del ruolo genitoriale. Con ordinanza emessa in data 05.01.2021, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'ordine di protezione a carico di disponeva l'affido condiviso di Parte_1
con collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare, Per_1
3 regolava il diritto di visita paterno, poneva a carico del resistente la somma di euro
250,00 a titolo di mantenimento per disponeva CTU sul nucleo familiare Per_1
finalizzata a valutare la situazione psicofisica del minore e le capacità genitoriali dei coniugi, nonché volta ad individuare il migliore regime di affidamento a garanzia del minore.
5. In data 27.09.2021 veniva depositata relazione peritale nelle cui conclusioni il
CTU così riportava: “Considerato; - la buona evoluzione del bambino sotto ogni profilo, affettivo, relazionale, cognitivo;
- l'adeguatezza, a livello del singolo genitore, dell'investimento affettivo sul figlio e della relazione/gestione genitoriale, con il supporto, per il padre, della propria famiglia;
- la permanenza di un alto livello di conflittualità, soprattutto da parte del Signor negli ultimi Parte_1
colloqui, che rende difficile una collaborazione/comunicazione genitoriale funzionale;
- la difficoltà di reciproco riconoscimento, da parte dei genitori, di ruolo e figura genitoriale, più accentuata da parte del Sig. la Signora ha comunque aderito alla proposta del Ctu di Parte_1 Pt_2
allargamento dei tempi paterni comprensivo di pernottamento fin dal mese di aprile, pur nutrendo qualche timore e ansia sulla gestione paterna;
si ritiene di rispondere al quesito dal Giudice posto nei seguenti termini:
-affido condiviso al fine di stimolare i genitori ad una rimodulazione della relazione/collaborazione genitoriale con i supporti sottoindicati che sono assolutamente necessari
-collocazione prevalente presso la madre
-tempi di incontro padre-figlio (…) (cfr. pg.47-48 CTU)
Si ritiene assolutamente necessario il riferimento ai servizi del territorio di residenza del minore al fine di garantire i seguenti interventi:
-supporto alla genitorialità con colloqui di coppia e individuali che consentano ad entrambi i genitori di indagare ed elaborare le difficoltà pregresse sottostanti alla difficile collaborazione/comunicazione genitoriale e riconoscimento di ruolo, da effettuarsi presso i servizi di territorio di residenza del minore;
non si esclude la necessità di ricorso, presso i medesimi servizi, ad un coordinatore genitoriale, figura dotata di maggiore autorevolezza nel guidare le scelte genitoriali nell'interesse di ove i genitori Per_1
faticassero a trovare un accordo, anche su modalità e tematiche educative e di crescita
- supporto individuale per il Signor presso il medesimo servizio;
Parte_1
4 - monitoraggio sull'intera situazione famigliare da parte dei servizi del territorio e sull'evoluzione di
soprattutto ove persistesse la conflittualità fra i genitori”. Per_1
6. Successivamente alla CTU, in data 4.01.2023 i Servizi di IA depositavano relazione di aggiornamento sul nucleo familiare nelle cui considerazioni conclusive emergeva che:
“La coppia genitoriale appare fortemente cristallizzata sulla loro conflittualità, rendendo difficile fornire loro il supporto di cui avrebbero entrambi bisogno.
La signora appare fortemente demoralizzata dalla situazione in essere, incapace di vedere una fine Pt_2
a questo procedimento e vittima delle continue svalutazioni dell'ex marito. Fatica, in alcuni momenti, ad integrare le emozioni mostrandosi estremamente fragile e vulnerabile. L'episodio dei giocattoli mostra che se adeguatamente supportata e re-indirizzata la donna è capace di una grossa introspezione che le permette di prendere consapevolezza delle proprie debolezze e superarle.
Il Sig. invece appare più polemico, desideroso di cercare una soluzione Parte_1 definitiva a questa situazione, ma incapace di accogliere gli sforzi fatti dalla sig.r nei suoi confronti. In accordo con quanto scritto dalla CTU il sig. non ha Pt_2 Parte_1
ancora rielaborato la separazione dalla donna che continua a chiamare “mia moglie”, l'atteggiamento dell'uomo si apre, quindi, a comportamenti astiosi e rivendicativi nei confronti della signora che Pt_2
si traducono in difficoltà di gestione del rapporto genitoriale. Il signor necessita di uno spazio di Pt_1
ascolto e di supporto più ampio di quello che gli può offrire il Servizio Famiglia e Minori.
Conclusioni
Sulla base di quanto emerso riteniamo opportuni:
1. L'attivazione di un supporto genitoriale individuale per il sig. da effettuare Parte_1
presso il consultorio territorialmente competente
2. L'attivazione di un supporto genitoriale individuale per la sig.ra da effettuare Pt_2
presso il consultorio territorialmente competente;
3. Continuare a monitorare la situazione famigliare attraverso colloqui di coppia congiunti a cadenza mensile. Se dovesse permanere un'elevata conflittualità consiglieremmo il ricorso ad un coordinatore genitoriale, figura esterna al servizio, così come consigliato dalla CTU dott.ssa . Per_2
7. Con sentenza del 22.04.2024, depositata il 02.05.2024, il Tribunale di Pavia così decideva:
5 1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2
con addebito a quest'ultimo che hanno celebrato matrimonio Parte_1
concordatario a Affori (MI) il 14/03/2015 (anno 2015, atto n. 70 , parte 2 , serie a );
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) Recepisce le conclusioni concordi delle parti su affidamento, tempi di visita e assegnazione della casa coniugale che si intendono qui trascritte;
4) Dispone che sul nucleo famigliare sia proseguito il monitoraggio dei servizi sociali di MARZANO
5) Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia
6) Dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla ricorrente;
7) Compensa integralmente le spese di ctu tra le parti;
8) Condanna a rifondere le spese del procedimento, che Parte_1 Parte_2
liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Il Tribunale riteneva sussistenti le condizioni per la pronuncia di separazione considerando provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale fosse divenuta da tempo intollerabile e improseguibile. Il Collegio altresì valutava come versate in atti le prove delle violenze e dei maltrattamenti resi noti e subiti dalla ricorrente;
difatti, le registrazioni audio prodotte ai documenti 6-7-8-9 avrebbero dimostrato l'atteggiamento aggressivo e svalutante tenuto dallo che, nei fatti, implicherebbe una violazione dei doveri Parte_1
nascenti dal matrimonio. Il Tribunale pronunciava dunque la separazione con addebito al resistente.
Quanto all'affidamento della prole, le modalità di esercizio del diritto di visita e l'affidamento della casa familiare, il Collegio rilevava come le conclusioni delle parti fossero concordi – con le risultanze della ctu – e riteneva di doverle recepire poiché non contrarie all'interesse di fermo restando il monitoraggio dei servizi sociali di Per_1
6 Marzano.
8. Con atto d'appello del 29.11.2024 ha impugnato la Parte_1
sopracitata sentenza facendo valere la seguente doglianza: mancata e/o erronea valutazione delle risultanze di causa e omessa valutazione delle argomentazioni della difesa del convenuto, errata ricostruzione del fatto, in violazione del art. 116 c.p.c..
Con tale unico motivo d'appello, ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di Pavia per aver accolto la domanda di addebito a carico dell'appellante basandosi esclusivamente sulle produzioni di parte avversa, senza considerare quanto allegato dal resistente. Al fine di inquadrare la reale situazione tra le parti l'odierno appellante ha ripercorso la storia familiare sottolineando innanzitutto la strumentalità delle accuse di violenza domestica mossegli dalla coniuge. Secondo l'appellante, Pt_2
avrebbe “calcato la mano” su possibili contrasti e liti familiari, al fine di ottenere l'allontanamento del marito dalla casa familiare ma soprattutto dal figlio con il Per_1
quale la non gradirebbe che il padre abbia un rapporto costante. In particolare, Pt_2
secondo lo il referto del 29.11.2020, che ha provocato l'allontanamento forzato Parte_1
del padre dalla casa coniugale e ha più di tutto giustificato la richiesta di emissione della misura di protezione accolta dal Giudice, presenterebbe la totale mancanza di evidenze fisiche riscontrabili che possano dar credito alla presunta - ed invero inesistente- aggressione da parte del marito, che non avrebbe affatto dato un pugno alla moglie e sarebbe frutto di mere asserzioni apodittiche. Altresì, sarebbe inveritiera e ingiustificata l'accusa di disinteressarsi del figlio e di non occuparsi dei bisogni familiari, come falsa sarebbe l'insinuazione di mal tollerare il pianto del figlio, che lo renderebbe nervoso;
invero, per l'appellante, sarebbe proprio la sig.ra a essere incorsa in condotte Pt_2
violente ai danni del marito, sottoponendolo a continue umiliazioni e ad atteggiamenti di disprezzo davanti ai propri familiari, impedendo finanche alla nonna paterna di vedere il nipote. A riprova di tale atteggiamento, l'aggressione perpetrata dalla moglie il 23.10.2020
e il pugno sul naso al marito sarebbero invece confermati dalla denuncia presentata dal
Sig. il 24.10.20 e dall'allegato referto medico. L'appellante ha altresì rilevato che Parte_1
nel corso degli anni la Sig.ra avrebbe impedito al Sig. di avere un rapporto Pt_2 Parte_1
con il figlio, negandogli una serena frequentazione di non condividendo con lui Per_1
7 nessuna decisione che riguardasse il bambino, intervenendo sempre per allontanarglielo e portarglielo via. Quanto alla denuncia presentata in sede penale dalla Sig.ra nei Pt_2
confronti del marito, secondo lo a partire dal contestato episodio del Parte_1
29.11.2020, questa si sarebbe conclusa con un provvedimento di archiviazione emessa dal Gip il 22.02.2022, il quale avrebbe ravvisato che “le condotte ingiuriose dello anno ricondotte al peggioramento dei rapporti personali tra i due coniugi a seguito della Parte_1
loro separazione e non ad un effettivo stato di vessazione, privazione e soggiogamento della persona offesa
, con ciò riconoscendo le conclusioni del Pubblico ministero in relazione a quanto Pt_2
oggetto delle accuse formulate dalla nei confronti del marito. Tutto quanto Pt_2
dedotto, ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
9. Con comparsa del 04.03.2025 si è costituita contestando l'intero Parte_2
impianto del ricorso avversario e ritenendo l'introduzione del procedimento strumentale e gravoso.
Con riferimento all'appello ex adverso proposto, la sig.ra ha ripercorso la storia Pt_2
coniugale che avrebbe visto una escalation sempre più ingravescente di insulti e minacce attuati nei confronti dell' odierna appellata;
altresì, con la nascita di il signor Per_1
avrebbe fatto uso quotidiano di cannabis, oltre a disinteressarsi del figlio e a Parte_1
svilire la coniuge come donna e come madre, perpetrando in atteggiamenti violenti e aggressivi in cui sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio, che avrebbero reso del tutto insostenibile la prosecuzione della convivenza;
le violenze sarebbero culminate nell'episodio del 29.11.2020 - ove la sarebbe stata colpita al viso con un pugno - Pt_2
che determinava la resistente a chiedere la separazione e la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti a tutela della medesima e del figlio. Altresì, dopo l'emissione dell'ordine di allontanamento da parte del Tribunale di Pavia, avrebbe smesso Parte_1
di pagare il mutuo gravante sulla casa familiare da marzo 2021, per poi, da maggio 2022, interrompere il versamento del contributo per costringendo la madre a farsi Per_1
interamente carico delle esigenze di Pertanto, secondo l'odierna appellata, le Per_1
plurime violazioni dei doveri coniugali da parte del signor messe in atto prima e Parte_1
dopo l'emanazione della sentenza separativa non farebbero altro che avvalorare l'addebito siccome deciso dal Tribunale di Pavia. Per quanto sopra argomentato e
8 dedotto, ha confidato nell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate1. Parte_2
10. In data 20.03.2025 il P.G. ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
11. All'udienza del 03.4.2025 tenutasi in modalità scritta come da decreto presidenziale del 12.12.2024 concludeva tempestivamente la sola parte appellante, istando per la concessione di termine per il deposito di note difensive conclusionali.
***
11. Preliminarmente, osserva la Corte che va disattesa l'istanza di parte appellante finalizzata ad autorizzare il deposito di note difensive conclusionali. Invero, l'art. 473bis.34 c.p.c. non è invocabile atteso che il presente procedimento è stato istaurato -in prime cure- fin dal 2 dicembre 2020 rimanendo, così, soggetto, alla disciplina ante c.d. legge Cartabia.
12. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni di seguito espresse.
Va premesso che la Suprema Corte, da cui questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 . Inoltre, “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
13. Orbene, nella fattispecie, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non risulta provata la condotta di reiterata violenza fisica e morale posta in essere dallo nei riguardi della Piuttosto, risulta un contesto di Parte_1 Pt_2
reciprocità di condotte fra i due: da un lato, l'aggressione riferita dallo è Parte_1
riscontrata dal certificato medico attestante contusione cranica frontale sinistra e anamnesi personale di trauma pischico da violenza in presenza di minore con prognosi di due giorni; dall'altro lato, l'aggressione riferita dalla è riscontrata da certificato medico Pt_2
attestante prognosi di cinque giorni.
In secondo luogo, l'esito dell'istruttoria orale svolta in prime cure restituisce un medesimo quadro di omogeneità di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio fra i coniugi;
la teste , in specie, ha riferito (cfr. verbale udienza del 17 Tes_1
novembre 2023) che le “è capitato di assistere qualche volta a offese e parolacce da parte della signora al marito quando mi trovavo in giardino. E' capitato che lui uscisse da casa per recarsi nel Pt_2
box, dove faceva lavori di riparazione delle macchinette del caffè, e poiché non faceva subito quello che gli chiedeva di fare la moglie dicendo che lo avrebbe fatto più tardi, lei si arrabbiava e gli diceva parolacce.
Lui rispondeva o la ignorava”. Nello stesso senso, il compendio dichiarativo del teste
((cfr. verbale udienza del 17 novembre 2023), secondo cui: “E' Testimone_2
capitato qualche volta che la signora offendesse pesantemente il marito alla mia presenza. Ciò accadeva in giardino. Era sempre lei che cominciava. Lui rispondeva portato all'esasperazione. Come ad esempio diceva: non mi rompere più le palle”. Quanto, poi, alla condotta dello Parte_1 [...]
ha affermato riferendosi a quanto raccontatole dalla in esito al litigio Per_3 Pt_2
con il marito (in assenza di testimoni diretti) di cui alla certificazione medica versata in atti e sopra richiamata: “Era disperata. Piangeva. Aveva gli occhi gonfi”.
In terzo luogo, corroborano quanto descritto in punto di omogenietà delle condotte le numerose registrazioni di conversazioni fra e versate in atti da Pt_2 Parte_1
ciascuna delle parti: gli insulti e recriminazioni sono, invero, reciproche.
10 In quarto luogo, non trova riscontro quanto sostenuto dalla in ordine all'uso Pt_2
di sostanze stupefacenti da parte dello l'esame tossicologico in atti ha dato Parte_1
esito negativo.
Infine, dalla relazione dei servizi sociali del 4 gennaio 2023 e dalla relazione di
CTU svolta in prime cure risulta un quadro di discussioni e forte crisi della coppia già prima della nascita del figlio crisi amplificata dalla controversia afferente il Per_1
pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
14. In conclusione, osserva la Corte che non risulta provato che la crisi della coppia sia ricollegabile al comportamento del solo quale comportamento “consapevolmente e Parte_1
volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” (cfr. Cass. n. 40795/2021): per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda svolta dalla Pt_2
di addebito della separazione personale allo Parte_1
15. Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto delle concordi conclusioni in prime cure tranne in punto di domanda sull'addebito e della omogeneità/reciprocità della condotta fra le parti come sopra osservato, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, Quinta Sezione Civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 3386/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il 2 maggio 2024 rigetta la domanda di addebito della separazione personale a;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- fermo il resto della sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il 2 maggio
2024.
11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, come sopra composta, in data 3 aprile
2025.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Anna Maria Pizzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le note di trattazione scritta depositate tardivamente dall'appellata (ore 16.29 del 3 aprile 2025, pertanto ad udienza conclusa) e come tali inutilizzabili, in ogni caso, si limitano a ribadire le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3386/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. Enrico L. Battagliese e l'Avv. Sandra Carlino Battagliese in Piazza
Umanitaria n. 2, Milano, che lo rappresentano e difendono
APPELLANTE nei confronti di:
(C.F. )m rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Niccolò Gianbattista Bravetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via della Spiga n. 15,
APPELLATA
1 con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa che ha Controparte_1
concluso chiedendo la conferma dell'impugnata decisione avente ad
Oggetto: separazione personale dei coniugi – Domanda di addebito
Provvedimento impugnato: sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il
2 maggio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in parziale riforma della Sentenza n.799/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione II Civile, nella causa
R.G.5382/2020 del 22.4.2024 depositata il 02/05/2024, non notificata, così giudicare: revocare la declaratoria di addebito della separazione a carico del Sig. per i motivi tutti di cui in Parte_1
espositiva, con conseguente revoca anche della condanna alle spese di giudizio. Col favore di spese e compensi.
Per parte appellata
[...]
ILL.MA CORTE DI APPELLO Rigettare, per tutte le motivazioni CP_2
suesposte, il proposto appello in quanto i motivi di gravame, come dedotti dall'appellante risultano generici, infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la Sentenza n.799/2024 emessa dal Tribunale di Pavia il 22.04.2024, pubblicata il 2.05.2024 a definizione del procedimento con R.G. 5382/2020, confermando pertanto l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex Parte_1
art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Le parti contraevano matrimonio in data 14.03.2015 ad Affori (MI) e dall'unione, in data 22.7.2019, nasceva Per_1
L'unione nel corso del tempo si deteriorava e, con ricorso depositato in data
02.12.2020, lamentando comportamenti gravemente aggressivi e violenti Parte_2
2 attuati dal marito nei suoi confronti, chiedeva al Tribunale di Pavia:
- di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , Parte_1
- l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre,
- l'assegnazione della casa familiare,
- la previsione di un contributo economico per il mantenimento indiretto;
- ordine di protezione urgente nei confronti del marito.
2. In data 5.12.2020, il giudicante, ritenuto che, sulla base della documentazione allegata al ricorso, sussistesse il rischio concreto che potesse compiere Parte_1
ulteriori azioni violente o comunque di molestia verso la ricorrente, anche alla presenza del figlio minore con provvedimento inaudita altera parte, ordinava a Per_1 [...]
Parte_1
- di cessare immediatamente ogni condotta molesta, minatoria, lesiva o comunque vessatoria nei confronti di e del figlio Parte_2 Per_1
- di allontanarsi dalla casa familiare, sita a Marzano, Via Matteotti n. 128, con conseguente divieto allo stesso di avvicinarsi a questa e a tutti i luoghi frequentati da
(entro un raggio di due chilometri). Parte_2
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2020, si costituiva in giudizio chiedendo la revoca dell'ordine di Parte_1
protezione e il rigetto della domanda di addebito;
si associava alla domanda di assegnazione della casa familiare, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita paterno, nonché la previsione di un contributo di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di sé medesimo.
4. All'udienza presidenziale del 17.12.2020 il Presidente delegato sentiva le parti in ordine alle proprie richieste, e ne tentava la conciliazione, che tuttavia non riusciva. Il resistente chiedeva che venisse intrapreso un percorso di mediazione familiare da parte di entrambi i genitori con i servizi sociali o che venisse disposta una CTU su entrambe le parti, al fine di essere indirizzati nella gestione del ruolo genitoriale. Con ordinanza emessa in data 05.01.2021, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava l'ordine di protezione a carico di disponeva l'affido condiviso di Parte_1
con collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare, Per_1
3 regolava il diritto di visita paterno, poneva a carico del resistente la somma di euro
250,00 a titolo di mantenimento per disponeva CTU sul nucleo familiare Per_1
finalizzata a valutare la situazione psicofisica del minore e le capacità genitoriali dei coniugi, nonché volta ad individuare il migliore regime di affidamento a garanzia del minore.
5. In data 27.09.2021 veniva depositata relazione peritale nelle cui conclusioni il
CTU così riportava: “Considerato; - la buona evoluzione del bambino sotto ogni profilo, affettivo, relazionale, cognitivo;
- l'adeguatezza, a livello del singolo genitore, dell'investimento affettivo sul figlio e della relazione/gestione genitoriale, con il supporto, per il padre, della propria famiglia;
- la permanenza di un alto livello di conflittualità, soprattutto da parte del Signor negli ultimi Parte_1
colloqui, che rende difficile una collaborazione/comunicazione genitoriale funzionale;
- la difficoltà di reciproco riconoscimento, da parte dei genitori, di ruolo e figura genitoriale, più accentuata da parte del Sig. la Signora ha comunque aderito alla proposta del Ctu di Parte_1 Pt_2
allargamento dei tempi paterni comprensivo di pernottamento fin dal mese di aprile, pur nutrendo qualche timore e ansia sulla gestione paterna;
si ritiene di rispondere al quesito dal Giudice posto nei seguenti termini:
-affido condiviso al fine di stimolare i genitori ad una rimodulazione della relazione/collaborazione genitoriale con i supporti sottoindicati che sono assolutamente necessari
-collocazione prevalente presso la madre
-tempi di incontro padre-figlio (…) (cfr. pg.47-48 CTU)
Si ritiene assolutamente necessario il riferimento ai servizi del territorio di residenza del minore al fine di garantire i seguenti interventi:
-supporto alla genitorialità con colloqui di coppia e individuali che consentano ad entrambi i genitori di indagare ed elaborare le difficoltà pregresse sottostanti alla difficile collaborazione/comunicazione genitoriale e riconoscimento di ruolo, da effettuarsi presso i servizi di territorio di residenza del minore;
non si esclude la necessità di ricorso, presso i medesimi servizi, ad un coordinatore genitoriale, figura dotata di maggiore autorevolezza nel guidare le scelte genitoriali nell'interesse di ove i genitori Per_1
faticassero a trovare un accordo, anche su modalità e tematiche educative e di crescita
- supporto individuale per il Signor presso il medesimo servizio;
Parte_1
4 - monitoraggio sull'intera situazione famigliare da parte dei servizi del territorio e sull'evoluzione di
soprattutto ove persistesse la conflittualità fra i genitori”. Per_1
6. Successivamente alla CTU, in data 4.01.2023 i Servizi di IA depositavano relazione di aggiornamento sul nucleo familiare nelle cui considerazioni conclusive emergeva che:
“La coppia genitoriale appare fortemente cristallizzata sulla loro conflittualità, rendendo difficile fornire loro il supporto di cui avrebbero entrambi bisogno.
La signora appare fortemente demoralizzata dalla situazione in essere, incapace di vedere una fine Pt_2
a questo procedimento e vittima delle continue svalutazioni dell'ex marito. Fatica, in alcuni momenti, ad integrare le emozioni mostrandosi estremamente fragile e vulnerabile. L'episodio dei giocattoli mostra che se adeguatamente supportata e re-indirizzata la donna è capace di una grossa introspezione che le permette di prendere consapevolezza delle proprie debolezze e superarle.
Il Sig. invece appare più polemico, desideroso di cercare una soluzione Parte_1 definitiva a questa situazione, ma incapace di accogliere gli sforzi fatti dalla sig.r nei suoi confronti. In accordo con quanto scritto dalla CTU il sig. non ha Pt_2 Parte_1
ancora rielaborato la separazione dalla donna che continua a chiamare “mia moglie”, l'atteggiamento dell'uomo si apre, quindi, a comportamenti astiosi e rivendicativi nei confronti della signora che Pt_2
si traducono in difficoltà di gestione del rapporto genitoriale. Il signor necessita di uno spazio di Pt_1
ascolto e di supporto più ampio di quello che gli può offrire il Servizio Famiglia e Minori.
Conclusioni
Sulla base di quanto emerso riteniamo opportuni:
1. L'attivazione di un supporto genitoriale individuale per il sig. da effettuare Parte_1
presso il consultorio territorialmente competente
2. L'attivazione di un supporto genitoriale individuale per la sig.ra da effettuare Pt_2
presso il consultorio territorialmente competente;
3. Continuare a monitorare la situazione famigliare attraverso colloqui di coppia congiunti a cadenza mensile. Se dovesse permanere un'elevata conflittualità consiglieremmo il ricorso ad un coordinatore genitoriale, figura esterna al servizio, così come consigliato dalla CTU dott.ssa . Per_2
7. Con sentenza del 22.04.2024, depositata il 02.05.2024, il Tribunale di Pavia così decideva:
5 1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2
con addebito a quest'ultimo che hanno celebrato matrimonio Parte_1
concordatario a Affori (MI) il 14/03/2015 (anno 2015, atto n. 70 , parte 2 , serie a );
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) Recepisce le conclusioni concordi delle parti su affidamento, tempi di visita e assegnazione della casa coniugale che si intendono qui trascritte;
4) Dispone che sul nucleo famigliare sia proseguito il monitoraggio dei servizi sociali di MARZANO
5) Dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio, l'importo mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia
6) Dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla ricorrente;
7) Compensa integralmente le spese di ctu tra le parti;
8) Condanna a rifondere le spese del procedimento, che Parte_1 Parte_2
liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Il Tribunale riteneva sussistenti le condizioni per la pronuncia di separazione considerando provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale fosse divenuta da tempo intollerabile e improseguibile. Il Collegio altresì valutava come versate in atti le prove delle violenze e dei maltrattamenti resi noti e subiti dalla ricorrente;
difatti, le registrazioni audio prodotte ai documenti 6-7-8-9 avrebbero dimostrato l'atteggiamento aggressivo e svalutante tenuto dallo che, nei fatti, implicherebbe una violazione dei doveri Parte_1
nascenti dal matrimonio. Il Tribunale pronunciava dunque la separazione con addebito al resistente.
Quanto all'affidamento della prole, le modalità di esercizio del diritto di visita e l'affidamento della casa familiare, il Collegio rilevava come le conclusioni delle parti fossero concordi – con le risultanze della ctu – e riteneva di doverle recepire poiché non contrarie all'interesse di fermo restando il monitoraggio dei servizi sociali di Per_1
6 Marzano.
8. Con atto d'appello del 29.11.2024 ha impugnato la Parte_1
sopracitata sentenza facendo valere la seguente doglianza: mancata e/o erronea valutazione delle risultanze di causa e omessa valutazione delle argomentazioni della difesa del convenuto, errata ricostruzione del fatto, in violazione del art. 116 c.p.c..
Con tale unico motivo d'appello, ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di Pavia per aver accolto la domanda di addebito a carico dell'appellante basandosi esclusivamente sulle produzioni di parte avversa, senza considerare quanto allegato dal resistente. Al fine di inquadrare la reale situazione tra le parti l'odierno appellante ha ripercorso la storia familiare sottolineando innanzitutto la strumentalità delle accuse di violenza domestica mossegli dalla coniuge. Secondo l'appellante, Pt_2
avrebbe “calcato la mano” su possibili contrasti e liti familiari, al fine di ottenere l'allontanamento del marito dalla casa familiare ma soprattutto dal figlio con il Per_1
quale la non gradirebbe che il padre abbia un rapporto costante. In particolare, Pt_2
secondo lo il referto del 29.11.2020, che ha provocato l'allontanamento forzato Parte_1
del padre dalla casa coniugale e ha più di tutto giustificato la richiesta di emissione della misura di protezione accolta dal Giudice, presenterebbe la totale mancanza di evidenze fisiche riscontrabili che possano dar credito alla presunta - ed invero inesistente- aggressione da parte del marito, che non avrebbe affatto dato un pugno alla moglie e sarebbe frutto di mere asserzioni apodittiche. Altresì, sarebbe inveritiera e ingiustificata l'accusa di disinteressarsi del figlio e di non occuparsi dei bisogni familiari, come falsa sarebbe l'insinuazione di mal tollerare il pianto del figlio, che lo renderebbe nervoso;
invero, per l'appellante, sarebbe proprio la sig.ra a essere incorsa in condotte Pt_2
violente ai danni del marito, sottoponendolo a continue umiliazioni e ad atteggiamenti di disprezzo davanti ai propri familiari, impedendo finanche alla nonna paterna di vedere il nipote. A riprova di tale atteggiamento, l'aggressione perpetrata dalla moglie il 23.10.2020
e il pugno sul naso al marito sarebbero invece confermati dalla denuncia presentata dal
Sig. il 24.10.20 e dall'allegato referto medico. L'appellante ha altresì rilevato che Parte_1
nel corso degli anni la Sig.ra avrebbe impedito al Sig. di avere un rapporto Pt_2 Parte_1
con il figlio, negandogli una serena frequentazione di non condividendo con lui Per_1
7 nessuna decisione che riguardasse il bambino, intervenendo sempre per allontanarglielo e portarglielo via. Quanto alla denuncia presentata in sede penale dalla Sig.ra nei Pt_2
confronti del marito, secondo lo a partire dal contestato episodio del Parte_1
29.11.2020, questa si sarebbe conclusa con un provvedimento di archiviazione emessa dal Gip il 22.02.2022, il quale avrebbe ravvisato che “le condotte ingiuriose dello anno ricondotte al peggioramento dei rapporti personali tra i due coniugi a seguito della Parte_1
loro separazione e non ad un effettivo stato di vessazione, privazione e soggiogamento della persona offesa
, con ciò riconoscendo le conclusioni del Pubblico ministero in relazione a quanto Pt_2
oggetto delle accuse formulate dalla nei confronti del marito. Tutto quanto Pt_2
dedotto, ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
9. Con comparsa del 04.03.2025 si è costituita contestando l'intero Parte_2
impianto del ricorso avversario e ritenendo l'introduzione del procedimento strumentale e gravoso.
Con riferimento all'appello ex adverso proposto, la sig.ra ha ripercorso la storia Pt_2
coniugale che avrebbe visto una escalation sempre più ingravescente di insulti e minacce attuati nei confronti dell' odierna appellata;
altresì, con la nascita di il signor Per_1
avrebbe fatto uso quotidiano di cannabis, oltre a disinteressarsi del figlio e a Parte_1
svilire la coniuge come donna e come madre, perpetrando in atteggiamenti violenti e aggressivi in cui sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio, che avrebbero reso del tutto insostenibile la prosecuzione della convivenza;
le violenze sarebbero culminate nell'episodio del 29.11.2020 - ove la sarebbe stata colpita al viso con un pugno - Pt_2
che determinava la resistente a chiedere la separazione e la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti a tutela della medesima e del figlio. Altresì, dopo l'emissione dell'ordine di allontanamento da parte del Tribunale di Pavia, avrebbe smesso Parte_1
di pagare il mutuo gravante sulla casa familiare da marzo 2021, per poi, da maggio 2022, interrompere il versamento del contributo per costringendo la madre a farsi Per_1
interamente carico delle esigenze di Pertanto, secondo l'odierna appellata, le Per_1
plurime violazioni dei doveri coniugali da parte del signor messe in atto prima e Parte_1
dopo l'emanazione della sentenza separativa non farebbero altro che avvalorare l'addebito siccome deciso dal Tribunale di Pavia. Per quanto sopra argomentato e
8 dedotto, ha confidato nell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate1. Parte_2
10. In data 20.03.2025 il P.G. ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
11. All'udienza del 03.4.2025 tenutasi in modalità scritta come da decreto presidenziale del 12.12.2024 concludeva tempestivamente la sola parte appellante, istando per la concessione di termine per il deposito di note difensive conclusionali.
***
11. Preliminarmente, osserva la Corte che va disattesa l'istanza di parte appellante finalizzata ad autorizzare il deposito di note difensive conclusionali. Invero, l'art. 473bis.34 c.p.c. non è invocabile atteso che il presente procedimento è stato istaurato -in prime cure- fin dal 2 dicembre 2020 rimanendo, così, soggetto, alla disciplina ante c.d. legge Cartabia.
12. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni di seguito espresse.
Va premesso che la Suprema Corte, da cui questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024 . Inoltre, “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
13. Orbene, nella fattispecie, si osserva quanto segue.
In primo luogo, non risulta provata la condotta di reiterata violenza fisica e morale posta in essere dallo nei riguardi della Piuttosto, risulta un contesto di Parte_1 Pt_2
reciprocità di condotte fra i due: da un lato, l'aggressione riferita dallo è Parte_1
riscontrata dal certificato medico attestante contusione cranica frontale sinistra e anamnesi personale di trauma pischico da violenza in presenza di minore con prognosi di due giorni; dall'altro lato, l'aggressione riferita dalla è riscontrata da certificato medico Pt_2
attestante prognosi di cinque giorni.
In secondo luogo, l'esito dell'istruttoria orale svolta in prime cure restituisce un medesimo quadro di omogeneità di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio fra i coniugi;
la teste , in specie, ha riferito (cfr. verbale udienza del 17 Tes_1
novembre 2023) che le “è capitato di assistere qualche volta a offese e parolacce da parte della signora al marito quando mi trovavo in giardino. E' capitato che lui uscisse da casa per recarsi nel Pt_2
box, dove faceva lavori di riparazione delle macchinette del caffè, e poiché non faceva subito quello che gli chiedeva di fare la moglie dicendo che lo avrebbe fatto più tardi, lei si arrabbiava e gli diceva parolacce.
Lui rispondeva o la ignorava”. Nello stesso senso, il compendio dichiarativo del teste
((cfr. verbale udienza del 17 novembre 2023), secondo cui: “E' Testimone_2
capitato qualche volta che la signora offendesse pesantemente il marito alla mia presenza. Ciò accadeva in giardino. Era sempre lei che cominciava. Lui rispondeva portato all'esasperazione. Come ad esempio diceva: non mi rompere più le palle”. Quanto, poi, alla condotta dello Parte_1 [...]
ha affermato riferendosi a quanto raccontatole dalla in esito al litigio Per_3 Pt_2
con il marito (in assenza di testimoni diretti) di cui alla certificazione medica versata in atti e sopra richiamata: “Era disperata. Piangeva. Aveva gli occhi gonfi”.
In terzo luogo, corroborano quanto descritto in punto di omogenietà delle condotte le numerose registrazioni di conversazioni fra e versate in atti da Pt_2 Parte_1
ciascuna delle parti: gli insulti e recriminazioni sono, invero, reciproche.
10 In quarto luogo, non trova riscontro quanto sostenuto dalla in ordine all'uso Pt_2
di sostanze stupefacenti da parte dello l'esame tossicologico in atti ha dato Parte_1
esito negativo.
Infine, dalla relazione dei servizi sociali del 4 gennaio 2023 e dalla relazione di
CTU svolta in prime cure risulta un quadro di discussioni e forte crisi della coppia già prima della nascita del figlio crisi amplificata dalla controversia afferente il Per_1
pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
14. In conclusione, osserva la Corte che non risulta provato che la crisi della coppia sia ricollegabile al comportamento del solo quale comportamento “consapevolmente e Parte_1
volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” (cfr. Cass. n. 40795/2021): per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda svolta dalla Pt_2
di addebito della separazione personale allo Parte_1
15. Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto delle concordi conclusioni in prime cure tranne in punto di domanda sull'addebito e della omogeneità/reciprocità della condotta fra le parti come sopra osservato, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, Quinta Sezione Civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 3386/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il 2 maggio 2024 rigetta la domanda di addebito della separazione personale a;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- fermo il resto della sentenza n. 799/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata il 2 maggio
2024.
11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, come sopra composta, in data 3 aprile
2025.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
Anna Maria Pizzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le note di trattazione scritta depositate tardivamente dall'appellata (ore 16.29 del 3 aprile 2025, pertanto ad udienza conclusa) e come tali inutilizzabili, in ogni caso, si limitano a ribadire le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione.
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