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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 792/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 792/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 9,25 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Linda Fantini Marchegiani, in sostituzione dell'avv.
ZANNA; per la parte resistente nche in sostituzione degli altri difensori. Controparte_2
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ZANNA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avvocati P.IVA_1 CP_2
GIANNI MARIA SARACCO e FABRIZIO COLASURDO
[...]
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 13.3.2024 ha agito nei confronti dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche Controparte_3
solo ) formulando le seguenti conclusioni: CP_4
“ in accoglimento del presente ricorso, essendo in contestazione il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata:
a) accertare e dichiarare che il contratto di locazione per cui è causa ha scadenza naturale al 31/01/25
e che pertanto non si tratta di un contratto transitorio essendo applicabile la legge n. 392/1978 e n.
431/98;
b) dichiarare l'illegittimità. inefficacia e/ o nullità del decreto di rilascio del 09/08/2022 nonché dell'atto di precetto datato 04/10/2022 e di tutti gli atti prodromici, e di conseguenza accogliere la presente opposizione e fissare la nuova data di scadenza al 31/01/2025 e dichiarare l'estinzione della pagina 2 di 6 procedura di rilascio dell'immobile in corso;
c) in via subordinata accertare e dichiarare lo stato di necessità della famiglia dell'opponente con il grave pregiudizio per i minori che si vedrebbero sfrattati e messi sulla strada senza alcuna possibilità di nuova collocazione.
Con riserva di azione di danno risarcitorio per la illegittima esecuzione per rilascio.
Con vittoria di spese, liti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. “.
L si è costituita in giudizio con apposita memoria nella quale ha così concluso: CP_4
“ - accertata e dichiarata la legittimità del decreto di rilascio e del successivo atto di precetto, respingere l'opposizione poiché priva di ogni ragione o presupposto per tutto quanto argomentato nell'ambito del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge “.
………..
A sostegno del ricorso il ha dedotto e sostenuto quanto segue: Parte_1
1) che ad istanza dell' Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale per la Provincia di Pescara denominata per il prosieguo è stato notificato alla parte opponente, in data 12.08.22 CP_4
decreto di rilascio dell'immobile sito in Cappelle sul Tavo alla via Regina Margherita n. 8 in quanto detentore senza titolo del detto immobile ( allegato n. 1) ;
2) che successivamente l notificava anche atto di precetto con il quale intimava il rilascio CP_4
del citato immobile all'opponente;
3) che sempre l' iniziava l'esecuzione per rilascio a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario con atto CP_4
di preavviso di rilascio immobile notificato in data 04.01.2023, esecuzione rinviata a domani mattina per vari problemi logistici e di collocamento del nucleo familiare altrove da parte del
Comune di Cappelle Sul Tavo;
4) che in verità si tratta non di un'esecuzione senza titolo ma al contrario di una esecuzione illegittima in quanto violativa del contratto di locazione stipulato in data 22/01/2019 e registrato in data 20/02/19 di cui (all'allegato n. 2);
5) che nel caso di specie non si tratta di una locazione transitoria come erroneamente indicato nel
contratto di locazione ma di un contratto simulato che cela in realtà un vero e proprio
pagina 3 di 6 contratto di locazione della durata di anni 4 + 4 di cui alla legge n. 392/1978 e n. 431/98, la cui scadenza è fissata al 31/01/2025;
6) che in buona sostanza l' Ente intimante, sostiene al contrario che trattasi di occupazione senza titolo, quando in realtà vi è un contratto regolarmente registrato e sottoscritto e quindi illegittima appare la pretesa di ottenere il rilascio al nucleo familiare composto da cinque figli minori, come da certificato di residenza e stato di famiglia ( allegato n. 3) ;
7) che l'opponente è stato per lungo tempo disoccupato e attualmente ha assunto la direzione di un circolo privato per sostenere la famiglia numerosa ed ha necessità di conservare al più a lungo possibile l'abitazione del qua, in attesa che l' trovi una sistemazione diversa da quella CP_4
attuale;
8) che pertanto oltre alla illegittima richiesta soccorre nel caso di specie lo stato di necessità in quanto l'esecuzione intrapresa domani avrà luogo con altro accesso e pregiudicherebbe i cinque minori tutti figli del predetto opponente;
9) che l' non si è premurato come suo dovere unitamente al Comune di residenza del nucleo CP_4
familiare della grave situazione e pertanto è necessario munirsi di giustizia.
L'opposizione e le domande del ricorrente sono assolutamente infondate ed anzi connotate da dolo o colpa grave ex art.96 c.p.c..
Ed invero, come evidenziato anche nella memoria difensiva del resistente, oltre che nell'ordinanza del
9.5.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) L.431/1998 le disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,7,8 e 13 della medesima legge non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale, sicchè è evidente l'assoluta erroneità della tesi di parte ricorrente secondo cui la locazione stipulata con l' non sarebbe transitoria “ come erroneamente indicato nel CP_4
contratto di locazione “ ma si tratterebbe di un contratto simulato che celerebbe in realtà un vero e proprio contratto di locazione della durata di anni 4 + 4 di cui alla legge n. 392/1978 e n. 431/98, la cui scadenza sarebbe fissata al 31/01/2025. Seppure la difesa del ricorrente non le cita espressamente, le disposizioni che ai sensi della legge 431/1998 (in vigore all'epoca della stipula, nell'anno 2019, del contratto oggetto di causa) che potrebbero determinare la durata quadriennale della locazione sono quelle degli artt.2 e 13 della L.431/1998, ma, come detto, le medesime non si applicano agli alloggi di pagina 4 di 6 edilizia residenziale pubblica, mentre le sorti del contratto di locazione in un alloggio pubblico sono ancorate alla durata del titolo occupazionale, nel caso de quo costituito da provvedimento di assegnazione provvisoria, adottato dal Comune di Cappelle Sul Tavo nei confronti del per la Parte_1
durata 24 mesi, ed espressamente non prorogabile ( determinazione n.119 del 20.12.2018 del Comune di Cappelle Sul Tavo, prodotta da parte resistente sub 2). La stipula, a valle, del contratto di locazione tra l'assegnatario e l' non determina la costituzione di un titolo legittimante l'occupazione CP_4 dell'immobile per un periodo superiore a quello stabilito nella determina di assegnazione.
Va poi rilevato, soprattutto ai fini della pronuncia di cui all'art.96 c.p.c., che, come segnalato dalla parte resistente, essendo cessata l'efficacia del contratto di locazione il 1.2.2021, il ha Parte_1
formulato, mediante il suo attuale difensore, in data 18.10.2023 istanza di assegnazione in sanatoria dello stesso alloggio, istanza che presuppone la consapevolezza della posizione di occupante senza titolo dell'alloggio.
Quanto infine all'asserito stato di necessità, esso può rilevare ai sensi dell'art.2045 c.c. solo per escludere eventuali profili di responsabilità civile, non potendo, invece, legalizzare l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza del necessario provvedimento di assegnazione e tantomeno può essere utilmente invocato al fine di contrastare un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.
L'opposizione e le domande del ricorrente vanno, dunque, respinte, con conseguente condanna del medesimo ai sensi dell'art.91 c.p.c. a pagare in favore della controparte le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura tra i parametri minimi e quelli medi, per causa di valore inferiore a € 1.100,00
(essendo il canone di locazione mensile stato determinato in € 14,91) attesa la semplicità di soluzione delle questioni giuridiche oggetto di causa, e ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c. la somma di € 200,00, determinata in via equitativa tenendo della situazione di disagio economico del ricorrente, padre di cinque figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande della parte ricorrente;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pagina 5 di 6 nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente ai sensi dell'art.96 comma
3 c.p.c. la somma di € 200.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 792/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE/
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 9,25 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Linda Fantini Marchegiani, in sostituzione dell'avv.
ZANNA; per la parte resistente nche in sostituzione degli altri difensori. Controparte_2
I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ZANNA
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avvocati P.IVA_1 CP_2
GIANNI MARIA SARACCO e FABRIZIO COLASURDO
[...]
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 13.3.2024 ha agito nei confronti dell' Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche Controparte_3
solo ) formulando le seguenti conclusioni: CP_4
“ in accoglimento del presente ricorso, essendo in contestazione il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata:
a) accertare e dichiarare che il contratto di locazione per cui è causa ha scadenza naturale al 31/01/25
e che pertanto non si tratta di un contratto transitorio essendo applicabile la legge n. 392/1978 e n.
431/98;
b) dichiarare l'illegittimità. inefficacia e/ o nullità del decreto di rilascio del 09/08/2022 nonché dell'atto di precetto datato 04/10/2022 e di tutti gli atti prodromici, e di conseguenza accogliere la presente opposizione e fissare la nuova data di scadenza al 31/01/2025 e dichiarare l'estinzione della pagina 2 di 6 procedura di rilascio dell'immobile in corso;
c) in via subordinata accertare e dichiarare lo stato di necessità della famiglia dell'opponente con il grave pregiudizio per i minori che si vedrebbero sfrattati e messi sulla strada senza alcuna possibilità di nuova collocazione.
Con riserva di azione di danno risarcitorio per la illegittima esecuzione per rilascio.
Con vittoria di spese, liti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. “.
L si è costituita in giudizio con apposita memoria nella quale ha così concluso: CP_4
“ - accertata e dichiarata la legittimità del decreto di rilascio e del successivo atto di precetto, respingere l'opposizione poiché priva di ogni ragione o presupposto per tutto quanto argomentato nell'ambito del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge “.
………..
A sostegno del ricorso il ha dedotto e sostenuto quanto segue: Parte_1
1) che ad istanza dell' Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale per la Provincia di Pescara denominata per il prosieguo è stato notificato alla parte opponente, in data 12.08.22 CP_4
decreto di rilascio dell'immobile sito in Cappelle sul Tavo alla via Regina Margherita n. 8 in quanto detentore senza titolo del detto immobile ( allegato n. 1) ;
2) che successivamente l notificava anche atto di precetto con il quale intimava il rilascio CP_4
del citato immobile all'opponente;
3) che sempre l' iniziava l'esecuzione per rilascio a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario con atto CP_4
di preavviso di rilascio immobile notificato in data 04.01.2023, esecuzione rinviata a domani mattina per vari problemi logistici e di collocamento del nucleo familiare altrove da parte del
Comune di Cappelle Sul Tavo;
4) che in verità si tratta non di un'esecuzione senza titolo ma al contrario di una esecuzione illegittima in quanto violativa del contratto di locazione stipulato in data 22/01/2019 e registrato in data 20/02/19 di cui (all'allegato n. 2);
5) che nel caso di specie non si tratta di una locazione transitoria come erroneamente indicato nel
contratto di locazione ma di un contratto simulato che cela in realtà un vero e proprio
pagina 3 di 6 contratto di locazione della durata di anni 4 + 4 di cui alla legge n. 392/1978 e n. 431/98, la cui scadenza è fissata al 31/01/2025;
6) che in buona sostanza l' Ente intimante, sostiene al contrario che trattasi di occupazione senza titolo, quando in realtà vi è un contratto regolarmente registrato e sottoscritto e quindi illegittima appare la pretesa di ottenere il rilascio al nucleo familiare composto da cinque figli minori, come da certificato di residenza e stato di famiglia ( allegato n. 3) ;
7) che l'opponente è stato per lungo tempo disoccupato e attualmente ha assunto la direzione di un circolo privato per sostenere la famiglia numerosa ed ha necessità di conservare al più a lungo possibile l'abitazione del qua, in attesa che l' trovi una sistemazione diversa da quella CP_4
attuale;
8) che pertanto oltre alla illegittima richiesta soccorre nel caso di specie lo stato di necessità in quanto l'esecuzione intrapresa domani avrà luogo con altro accesso e pregiudicherebbe i cinque minori tutti figli del predetto opponente;
9) che l' non si è premurato come suo dovere unitamente al Comune di residenza del nucleo CP_4
familiare della grave situazione e pertanto è necessario munirsi di giustizia.
L'opposizione e le domande del ricorrente sono assolutamente infondate ed anzi connotate da dolo o colpa grave ex art.96 c.p.c..
Ed invero, come evidenziato anche nella memoria difensiva del resistente, oltre che nell'ordinanza del
9.5.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) L.431/1998 le disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,7,8 e 13 della medesima legge non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale, sicchè è evidente l'assoluta erroneità della tesi di parte ricorrente secondo cui la locazione stipulata con l' non sarebbe transitoria “ come erroneamente indicato nel CP_4
contratto di locazione “ ma si tratterebbe di un contratto simulato che celerebbe in realtà un vero e proprio contratto di locazione della durata di anni 4 + 4 di cui alla legge n. 392/1978 e n. 431/98, la cui scadenza sarebbe fissata al 31/01/2025. Seppure la difesa del ricorrente non le cita espressamente, le disposizioni che ai sensi della legge 431/1998 (in vigore all'epoca della stipula, nell'anno 2019, del contratto oggetto di causa) che potrebbero determinare la durata quadriennale della locazione sono quelle degli artt.2 e 13 della L.431/1998, ma, come detto, le medesime non si applicano agli alloggi di pagina 4 di 6 edilizia residenziale pubblica, mentre le sorti del contratto di locazione in un alloggio pubblico sono ancorate alla durata del titolo occupazionale, nel caso de quo costituito da provvedimento di assegnazione provvisoria, adottato dal Comune di Cappelle Sul Tavo nei confronti del per la Parte_1
durata 24 mesi, ed espressamente non prorogabile ( determinazione n.119 del 20.12.2018 del Comune di Cappelle Sul Tavo, prodotta da parte resistente sub 2). La stipula, a valle, del contratto di locazione tra l'assegnatario e l' non determina la costituzione di un titolo legittimante l'occupazione CP_4 dell'immobile per un periodo superiore a quello stabilito nella determina di assegnazione.
Va poi rilevato, soprattutto ai fini della pronuncia di cui all'art.96 c.p.c., che, come segnalato dalla parte resistente, essendo cessata l'efficacia del contratto di locazione il 1.2.2021, il ha Parte_1
formulato, mediante il suo attuale difensore, in data 18.10.2023 istanza di assegnazione in sanatoria dello stesso alloggio, istanza che presuppone la consapevolezza della posizione di occupante senza titolo dell'alloggio.
Quanto infine all'asserito stato di necessità, esso può rilevare ai sensi dell'art.2045 c.c. solo per escludere eventuali profili di responsabilità civile, non potendo, invece, legalizzare l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza del necessario provvedimento di assegnazione e tantomeno può essere utilmente invocato al fine di contrastare un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.
L'opposizione e le domande del ricorrente vanno, dunque, respinte, con conseguente condanna del medesimo ai sensi dell'art.91 c.p.c. a pagare in favore della controparte le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura tra i parametri minimi e quelli medi, per causa di valore inferiore a € 1.100,00
(essendo il canone di locazione mensile stato determinato in € 14,91) attesa la semplicità di soluzione delle questioni giuridiche oggetto di causa, e ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c. la somma di € 200,00, determinata in via equitativa tenendo della situazione di disagio economico del ricorrente, padre di cinque figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande della parte ricorrente;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pagina 5 di 6 nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente ai sensi dell'art.96 comma
3 c.p.c. la somma di € 200.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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