Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2972
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Sentenza 18 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, nella persona del giudice dr.ssa Marisa Gallo. La controversia riguarda un contratto di mutuo e la richiesta dell'attrice di ottenere la restituzione dei costi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, invocando l'art. 125 sexies del TUB e il principio del pro rata temporis. La parte convenuta, al contrario, ha contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che i costi erano esclusi in caso di estinzione anticipata e richiamando interpretazioni giurisprudenziali e normative a sostegno della propria posizione.

Il giudice ha accolto la domanda dell'attrice, affermando che la Direttiva n. 48/2008 e il successivo recepimento nell'ordinamento italiano garantiscono il diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti, anche per contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. La sentenza ha chiarito che l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in conformità con le pronunce della Corte di Giustizia Europea, riconoscendo il diritto al rimborso secondo il criterio pro rata temporis. Inoltre, il giudice ha dichiarato nulle le clausole contrattuali che escludevano tale ripetibilità, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2972
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2972
    Data del deposito : 18 giugno 2025

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