TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3014/2023 promossa da:
con gli avv.ti FRANCESCO PANUNZI ed ENRICO Parte_1
FRANCOLINI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE
contro con l'avv. DEBORA MACELLO, che la Controparte_1
rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in considerazione ed in accoglimento dei suesposti motivi:
- Accertare e dichiarare che la ricorrente, in ragione della anticipata estinzione del finanziamento, ha diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 sexies, comma 1, TUB alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi indicati in contratto, in applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contra legem.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre C.P.A. ed IVA come per legge,
pagina 1 di 8 da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO
- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dalla Signora Parte_1
nei confronti di Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi e tenere conto di quanto statuito dalla decisione
ABF, Collegio di Roma, n. 20885/20
IN OGNI CASO
- con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio ( ) esponendo: di Controparte_1 CP_1
aver sottoscritto con un contratto di mutuo contro cessione del quinto;
che CP_1 lo stesso veniva estinto anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata la signora vantava il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia Pt_1
essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa
C-383/2018, c.d. sentenza IT, secondo il criterio pro-rata temporis.
Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi indicati in contratto, in applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le domande CP_1
avversarie.
In particolare, la convenuta evidenziava: che i costi di cui si chiedeva l'accertamento del diritto al rimborso erano contrattualmente esclusi in caso di estinzione anticipata pagina 2 di 8 del contratto di finanziamento e da considerarsi irripetibili in conformità all'art. 125 sexies TUB nell'interpretazione della giurisprudenza;
che sia la direttiva europea del
2008 che l'art. 125 sexies TUB introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010 erano equivoci ed ambivalenti, con lesione del principio di certezza del diritto;
che, sulla base della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea del 2023 nella causa C-555/21,
l'art. 125 sexies TUB risultava conforme alla normativa europea e alle interpretazioni della Corte di Giustizia Europea e il rimborso dei soli costi recurring era pienamente legittimo in caso di estinzione anticipata;
che, con il recentissimo intervento legislativo, c.d. Decreto Infrazioni, era stato affermato che non sono soggetti a riduzione i costi sostenuti per la conclusione dei contratti e che la riduzione del costo totale del credito, ove non indicato, avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'applicazione del criterio della curva degli interessi.
1.3. Con ordinanza del 12.10.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c.; con ordinanza del 20.02.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti
(rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
pagina 3 di 8 Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-
383/18, c.d. IT, la quale, al punto 36, ha chiarito, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. IT, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza IT devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L.
n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. IT.
A sostegno delle proprie difese la convenuta ha sostenuto, in relazione ai costi di intermediazione, che “Ciò trova conferma nella irripetibilità di tale costo per il consumatore sancita dal legislatore all'art. 1748, comma 6, c.c. allorquando stabilisce che l'agente “è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e
pagina 4 di 8 nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
Pertanto, semmai la Banca venisse condannata al rimborso del costo sostenuto per
l'Intermediario del credito, non potrebbe agire in regresso contro il soggetto che ha svolto l'attività di intermediazione” (comp. cost. Santander pag. 6).
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo
Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib. Torino 4362/2020).
Ancora, sostiene che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 CP_1
“non tiene però in considerazione la successiva pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 e il contrasto creatosi tra quest'ultima e la sentenza IT del 11 settembre 2019 C-383/18.” e che “La sentenza della Corte di
Giustizia UE del 9.2.2023, seppur pronunciata nell'ambito di contratti di mutui fondiari, deve infatti essere utilizzata quale parametro interpretativo allo stesso modo di come avviene per la sentenza IT.” (comp. concl. Santander pagg. 4 e 5).
Anche tali affermazioni non sono condivisibili, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. IT Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. IT, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir.
2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
Parte convenuta ha poi richiamato il c.d. Decreto Infrazioni, convertito nella legge n.
103/2023, “con il quale è stato chiaramente affermato che non sono soggetti a riduzione i costi sostenuti per la conclusione dei contratti e che la riduzione del costo totale del credito, ove non indicato, avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato” (cfr. comp. cost. pag. 20).
Questo giudice condivide quanto già affermato dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 1058/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “in base al principio di successione delle leggi nel tempo, deve quindi ritenersi pagina 5 di 8 che la norma contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 103/2023 sia stata superata dal D.L. n. 104/2023, entrato in vigore lo stesso giorno, e – comunque – dalla legge di conversione n. 136/2023; può quindi concludersi che l'art. 1, comma 1 bis, citato, non abbia praticamente ricevuto applicazione alcuna”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso in esame, essendo il contratto oggetto di causa sottoscritto il 3.2.2016, dunque prima del 25 luglio 2021 (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 1 , senza distinzione tra CP_1
costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, Trib. Torino n. 3323/2023; Trib.
Torino n. 3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, evidenzia che CP_1
“Con la sentenza IT la Corte di Giustizia ha quindi stabilito che, in caso di estinzione anticipata del contratto, al consumatore deve essere riconosciuto il rimborso di tutti i costi sostenuti in proporzione alla durata residua del contratto.
Null'altro. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, infatti, in nessun punto della sentenza IT o della direttiva Comunitaria 2008/48/CE veniva stabilito un criterio proporzionale lineare, ovvero il c.d. pro rata temporis.” (comp. concl. pagg. 10 e 11) e richiama a sostegno della propria tesi le decisioni CP_1 dell'ABF Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e n. 21676/2021.
Quanto sostenuto da parte convenuta non appare condivisibile, atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento.
Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. IT, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della
Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione pagina 6 di 8 per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. IT (in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Corte d'Appello
Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n. 3762/2024; Trib. Torino
n. 570/2024).
Per di più, va osservato come l'art 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisca che in caso di estinzione anticipata il cliente ha “…diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede espressamente per tutta una serie di altre ipotesi di costi ripetibili l'applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 1
. CP_1
L'istanza di CTU contabile avanzata dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. è superflua, dal momento che la parte non ha formulato alcuna richiesta di condanna alla restituzione dei costi, proponendo domanda di mero accertamento.
In conclusione, va affermato il diritto dell'attrice alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni di istruttoria e di provvigioni dell'intermediario, con applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ad esclusione delle imposte e tasse, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, ridotta la quantificazione operata da parte attrice con la comparsa conclusionale, si liquidano in complessivi € 3.809,00, con applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, in considerazione dell'attività svolta e della consolidata giurisprudenza di questo Tribunale sulle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB alla Parte_1
restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi indicati in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo di calcolo pro rata temporis;
pagina 7 di 8 condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso ed € 286,00 per anticipazioni, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Francesco Panunzi ed Enrico Francolini.
Così deciso in Torino, in data 17.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8