CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1632/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4656/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-3291 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19389/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/01/2025, ai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 venivano notificati gli avvisi di accertamento, entrambi avente protocollo n. 166588/3291 del 27/11/2024 in materia di IMU per l'anno di imposta 2019 notificati a cura di Società_1 SRL per gli immobili detenuti in Comune di Napoli, nel loro complessivo ammontare di euro 1.248,00. Il ricorso veniva notificato a Società_1 SRL ed al Comune di Napoli in data 26/02/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data
11/03/2025. La Società_1 SRL ha notificato gli avvisi di accertamento a seguito del riscontro dell'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2019 relative allo stesso immobile in comproprietà tra i ricorrenti sito in Napoli alla Indirizzo_1 con dati catastali iscritti al N.C.E.U. di Napoli al foglio 4 n. 50 sub 115.
Le parti ricorrenti impugnavano l'atto eccependo i seguenti motivi di contestazione:
- nullità dell'atto in quanto Società_1 SRL non risulta essere iscritta all'albo delle società di riscossione, non figurando nell'elenco previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nè nella relativa sezione separata di cui all'articolo 1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- nel merito gli avvisi di accertamento risultano viziati da una cattiva interpretazione della situazione fattuale. in data 02/10/2025 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente, deduceva la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato era il concessionario della riscossione società Società_1 SRL, in quanto in applicazione del decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo 52 che regola la potestà regolamentare, qualora il comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali mediante un'apposita convenzione, a soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento spetta al soggetto concessionario e non al Comune e, dall'attribuzione di tale poteri consegue quello della legittimazione sostanziale e processuale per le controversie che coinvolgono tali materie. In data 30 ottobre 2025 si costituiva in giudizio Società_1 SRL, il quale Ente, in accoglimento di quanto richiesto da parte dei ricorrenti depositava gli avvisi di accertamento esecutivi rettificati per omesso parziale e tardivo versamento n. 166588/3291 del 27/11/2024 riducendo così come richiesto gli importi dovuti da parte di Ricorrente_1 in euro 277,00 comprese sanzioni interesse e Ricorrente_2 in euro 276,00 comprese sanzioni interesse .
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dichiara parzialmente estinto il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Viene accertato che l'immobile sul quale grava la pretesa tributaria, è stato acquistato dai genitori dei ricorrenti, all'epoca ancora minorenni, e gli oneri tributari fiscali e locali, sono stati regolarmente adempiuti dalla madre Nominativo_1 cf: CF_1 che ha provveduto a locare il bene immobile con contratto agevolato a sé intestato e siglato dalla associazione di categoria IL . La pretesa tributaria
, pertanto è stata ridotta del 25% come prevede la normativa vigente e ne discende che il totale dei versamenti di acconto e saldo, per effetto della richiamata riduzione del 25%, era di euro 1.498,00. L'Ufficio ha indicato come effettuati soltanto i versamenti a saldo nella misura di euro 375,00 ed euro 374,00 per un totale di euro 749,00; da cui residuava il versamento complessivo di euro 749,00 per l'acconto di giungno 2019. Questo Giudice accerta che la signora Nominativo_1, madre dei ricorrenti, non risulta proprietaria di alcun immobile nel Comune di Napoli ed ha versato, erroneamente a proprio nome, in data 14 giugno 2019 l'importo di euro 375,00 quale acconto dell'IMU per l'anno 2019 opportunamente ridotto in quanto relativo a contratto agevolato. Pertanto risultava dovuto soltanto l'ulteriore importo di euro 374,00 quale acconto per l'anno 2019 per il quale non risulta il versamento. Il saldo dovuto entro il mese di dicembre 2019 risulta regolarmente versato nella corretta determinazione dell'imposta stante l'agevolazione prevista in caso di contratto agevolato.
Per quanto sopra esposto, le somme dovute sono di euro 277,00 ed euro 276,00 a carico rispettivamente di Ricorrente_1 e Ricorrente_2. Con la costituzione in giudizio della Società_1 SRL, l' Ente impositore ha proceduto allo sgravio parziale di quanto dovuto in accoglimento di quanto richiesto, emettendo degli avvisi di accertamento esecutivi rettificati per omesso parziale e tardivo versamento in data 27/11/2024, riducendo gli importi dovuti da parte di Ricorrente_1 in euro 277,00 comprese sanzioni interesse e Ricorrente_2 in euro 276,00 comprese sanzioni interesse. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara parzialmente estinto il giudizio, così come da motivazione. Spese di lite compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4656/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-3291 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19389/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/01/2025, ai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 venivano notificati gli avvisi di accertamento, entrambi avente protocollo n. 166588/3291 del 27/11/2024 in materia di IMU per l'anno di imposta 2019 notificati a cura di Società_1 SRL per gli immobili detenuti in Comune di Napoli, nel loro complessivo ammontare di euro 1.248,00. Il ricorso veniva notificato a Società_1 SRL ed al Comune di Napoli in data 26/02/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data
11/03/2025. La Società_1 SRL ha notificato gli avvisi di accertamento a seguito del riscontro dell'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2019 relative allo stesso immobile in comproprietà tra i ricorrenti sito in Napoli alla Indirizzo_1 con dati catastali iscritti al N.C.E.U. di Napoli al foglio 4 n. 50 sub 115.
Le parti ricorrenti impugnavano l'atto eccependo i seguenti motivi di contestazione:
- nullità dell'atto in quanto Società_1 SRL non risulta essere iscritta all'albo delle società di riscossione, non figurando nell'elenco previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nè nella relativa sezione separata di cui all'articolo 1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- nel merito gli avvisi di accertamento risultano viziati da una cattiva interpretazione della situazione fattuale. in data 02/10/2025 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente, deduceva la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato era il concessionario della riscossione società Società_1 SRL, in quanto in applicazione del decreto legislativo n. 446 del 1997 articolo 52 che regola la potestà regolamentare, qualora il comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali mediante un'apposita convenzione, a soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento spetta al soggetto concessionario e non al Comune e, dall'attribuzione di tale poteri consegue quello della legittimazione sostanziale e processuale per le controversie che coinvolgono tali materie. In data 30 ottobre 2025 si costituiva in giudizio Società_1 SRL, il quale Ente, in accoglimento di quanto richiesto da parte dei ricorrenti depositava gli avvisi di accertamento esecutivi rettificati per omesso parziale e tardivo versamento n. 166588/3291 del 27/11/2024 riducendo così come richiesto gli importi dovuti da parte di Ricorrente_1 in euro 277,00 comprese sanzioni interesse e Ricorrente_2 in euro 276,00 comprese sanzioni interesse .
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, dichiara parzialmente estinto il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Viene accertato che l'immobile sul quale grava la pretesa tributaria, è stato acquistato dai genitori dei ricorrenti, all'epoca ancora minorenni, e gli oneri tributari fiscali e locali, sono stati regolarmente adempiuti dalla madre Nominativo_1 cf: CF_1 che ha provveduto a locare il bene immobile con contratto agevolato a sé intestato e siglato dalla associazione di categoria IL . La pretesa tributaria
, pertanto è stata ridotta del 25% come prevede la normativa vigente e ne discende che il totale dei versamenti di acconto e saldo, per effetto della richiamata riduzione del 25%, era di euro 1.498,00. L'Ufficio ha indicato come effettuati soltanto i versamenti a saldo nella misura di euro 375,00 ed euro 374,00 per un totale di euro 749,00; da cui residuava il versamento complessivo di euro 749,00 per l'acconto di giungno 2019. Questo Giudice accerta che la signora Nominativo_1, madre dei ricorrenti, non risulta proprietaria di alcun immobile nel Comune di Napoli ed ha versato, erroneamente a proprio nome, in data 14 giugno 2019 l'importo di euro 375,00 quale acconto dell'IMU per l'anno 2019 opportunamente ridotto in quanto relativo a contratto agevolato. Pertanto risultava dovuto soltanto l'ulteriore importo di euro 374,00 quale acconto per l'anno 2019 per il quale non risulta il versamento. Il saldo dovuto entro il mese di dicembre 2019 risulta regolarmente versato nella corretta determinazione dell'imposta stante l'agevolazione prevista in caso di contratto agevolato.
Per quanto sopra esposto, le somme dovute sono di euro 277,00 ed euro 276,00 a carico rispettivamente di Ricorrente_1 e Ricorrente_2. Con la costituzione in giudizio della Società_1 SRL, l' Ente impositore ha proceduto allo sgravio parziale di quanto dovuto in accoglimento di quanto richiesto, emettendo degli avvisi di accertamento esecutivi rettificati per omesso parziale e tardivo versamento in data 27/11/2024, riducendo gli importi dovuti da parte di Ricorrente_1 in euro 277,00 comprese sanzioni interesse e Ricorrente_2 in euro 276,00 comprese sanzioni interesse. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara parzialmente estinto il giudizio, così come da motivazione. Spese di lite compensate.