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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/03/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa INTINI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n. 432/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA COMUNALE unitamente all'avv. CALABRETTA GIOVANNI, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
GAMBINO VENERANDO, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni come da verbale d'udienza del 27 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di ha citato in giudizio Pt_1 Pt_1
chiedendo, previa riforma della sentenza n. 244/2021 CP_1 precedentemente pronunziata inter partes dal G. d. P. di in data 7.6.2021, di Pt_1 dichiarare la domanda risarcitoria di infondata e per l'effetto rigettarla CP_1 con condanna alle spese del primo e secondo grado di giudizio e rimborso delle somme pagate in esecuzione della sentenza appellata;
in subordine, di dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 co.1 c.c. e, per l'effetto, di ridurre il risarcimento richiesto, con compensazione totale o parziale delle spese.
Orbene, nel giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna del CP_1
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro Parte_1 occorso in in data 11.03.2018, alle ore 12:30 circa, mentre percorreva a piedi Pt_1 la via Marchese di S. Giuliano, all'altezza del civico 99, a causa della mancanza di pavimentazione sul marciapiede e del dislivello tra lo stesso e le mattonelle mancanti, nonché della presenza di diversi detriti e pietre presenti nell'affossamento creato dal dislivello anzidetto, insidie, tutte, non segnalate né altrimenti evitabili tenuto conto dell'ampiezza dell'affossamento tale da non consentire un percorso alternativo.
Radicatosi il contraddittorio, il di ha chiesto il rigetto della domanda, Pt_1 Pt_1 evidenziando innanzitutto la prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo e, pertanto, l'imputabilità del sinistro esclusivamente al comportamento colposo del danneggiato. In ogni caso il ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., Pt_1 non potendo mantenere il costante controllo della rete stradale in considerazione della notevole estensione e, in subordine, ha chiesto dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente esclusione del nesso di causalità ovvero riduzione del risarcimento con compensazione di spese. L'odierno appellante, in estremo subordine, ha infine contestato il quantum della pretesa risarcitoria.
Indi, assunta la prova testimoniale articolata da e disposta c.t.u. CP_1 medico legale, con sentenza n. 244/21 del 7.6.2021, il Giudice di Pace ha accolto la domanda dell'attore in primo grado, condannando il al pagamento della Pt_1 somma di € 3.978,00 oltre interessi legali, nonché delle spese processuali, in favore di
. CP_1
Contro tale sentenza ha interposto appello il , ribadendo la propria Parte_1 assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. In particolare, con il motivo di appello di cui a pagg. 2 ss. dell'atto introduttivo l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure e rilevato, altresì, l'erronea applicazione dei principi di diritto in materia di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. e del relativo riparto dell'onere della prova.
Difatti, in estrema sintesi, con il primo motivo, l'appellante si duole che la sentenza appellata non abbia rigettato la domanda attorea ritenendo configurabile, nel caso di specie, il caso fortuito, tale da escludere - o per lo meno ridurre - la responsabilità del custode. Ha dedotto che il danneggiato ben conosceva i luoghi e che il sinistro era avvenuto in pieno giorno, concludendo che l'evento dannoso fosse ascrivibile unicamente alla negligenza del danneggiato, esclusiva causa dell'evento.
Con il secondo motivo, ha contestato la correttezza della condanna alle spese del giudizio in favore di richiedendo di riconoscere – in virtù della CP_1 ricostruzione dei fatti proposta – la condanna di controparte al rimborso delle spese legali in favore del o, in subordine, di compensare totalmente o parzialmente Pt_1 le stesse spese in ragione dell'ipotesi di soccombenza reciproca (per aver il Giudice di prime cure accolto la domanda attrice in misura quantitativa ridotta).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito contestando in CP_1 toto il gravame, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto chiedendone, pertanto, il rigetto con vittoria di spese e compensi anche per il presente grado di giudizio.
All'udienza del 27.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, l'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie de quo rientra nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che delinea un modello di responsabilità oggettiva, in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno arrecato - con onere della prova in capo al danneggiante - del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente al profilo causale dell'evento.
In forza dei superiori principi, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra evento e la cosa in custodia, mentre vige una presunzione di responsabilità a carico dal custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da “caso fortuito” (cfr. Cass. 6651/2020; Cass. 16295/2019), inteso quale fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. 15389/2011; Cass. 25243/2006). Il caso fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (cfr. Cass. 22807/2009; Cass. 25029/2008; Cass. 4476/2011; Cass. 6101/2013) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno, a condizione che si tratti di una condotta eccezionale, straordinaria. Pertanto, non ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora il comportamento del danneggiato, si caratterizzi per anomalia o straordinarietà, imprevedibilità e sia tale da interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento.
Ebbene, proprio applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, la ratio della sentenza del Giudice di Pace risulta corretta atteso che il danneggiato ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra evento e la cosa in custodia (la pubblica via) e, di contro, l' non ha fornito la necessaria prova liberatoria. CP_2
Ed invero, la dinamica del sinistro nonché la circostanza che lo stato di dissesto in questione, nel punto dell'occorso sinistro, non risultasse segnalato e fosse stato la causa della caduta, risulta confermata dalle istanze istruttorie, ed in particolare dal compendio fotografico e dalla deposizione testimoniale che confermano, oltre la presenza del dislivello creatosi per la mancanza di pavimentazione sul marciapiede, la presenza, altresì, di diversi detriti e pietre presenti nell'affossamento creato dal dislivello anzidetto, tali da figurare, di per sé, un'obiettiva situazione di pericolosità e da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. fascicolo di primo grado).
L'odierno appellante, al contrario, non ha provato la ricorrenza del caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 34886/2021).
Orbene, l'ente comunale ha eccepito – sia nel primo grado di giudizio che nel presente
– che il sinistro sia occorso a causa dell'atteggiamento tenuto dall'appellato il CP_1 quale, anche a causa dell'età, avrebbe dovuto usare maggiore accortezza nel suo incidere nella pubblica via.
Ebbene, non è emersa alcuna prova di un qualche comportamento imprudente, improprio o anomalo del danneggiato nella fruizione della cosa che possa essere assurto a causa esclusiva dell'evento dannoso. Né esistono elementi in atti per affermare che il sinistro si sia verificato per colpa, anche solo concorrente, della parte danneggiata, in relazione all'affidamento che era ragionevole avere nell'utilizzazione ordinaria dello specifico bene demaniale (marciapiede), avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto emerse dall'istruttoria da cui si evince, tra gli altri, l'impossibilità per i pedoni di evitare il manto dissestato attesa la sua estensione su tutta la larghezza del marciapiede.
In definitiva, deve concludersi che il non abbia assolto l'onere Parte_1 della prova sullo stesso gravante della ricorrenza del caso fortuito per fatto del terzo, o della esistenza di una causa estemporanea e repentina idonea ad escludere la propria responsabilità per l'impossibilità di intervenire a causa dell'immediatezza dell'insorgenza del fattore di pericolo sul proprio bene imputabile al fatto del terzo o al fatto esterno. Parimenti, non sono stati forniti elementi dai quali risulta che la caduta fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Pertanto, deve dichiararsi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
, quale custode del bene, per il sinistro occorso ad , Parte_1 CP_1 sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva e processuale in concreto svolta, con distrazione in favore del difensore dell'appellato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di n. 244 del 7 giugno 2021, disattesa o Pt_1 assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
1. rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Acireale n. 244/2021 del 7.6.2021 che conferma;
2. condanna il Comune di alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
distratte in favore del difensore antistatario Avv. Venerando CP_1
Gambino, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione è stata interamente respinta e che il è Parte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catania, il 30 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Luisa INTINI