Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 665
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Efficacia riflessa del giudicato civile

    Il giudice ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza civile, omettendo di produrre la relativa certificazione e non adempiendo all'invito del giudice. La produzione dello 'storico' del fascicolo non ha valore probatorio. Inoltre, si richiama la giurisprudenza secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova completa. Si aggiunge che tale giudicato andrebbe comunque valutato tenendo conto delle deduzioni della resistente in ordine al contenuto della sentenza e alla completezza del contraddittorio nel giudizio civile.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione atti prodromici

    Il giudice rileva che la mancata impugnazione degli atti prodromici all'intimazione (atto di contestazione e irrogazione sanzioni e cartella di pagamento) rende inammissibile la deduzione di motivi inerenti il merito della pretesa azionata in questa sede. L'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri, che non risultano dedotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 665
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo