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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7033/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013099009 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Agenzia Dogane e
Monopoli-Ufficio delle Dogane di TA, indi depositato in data 7.11.2024, la società Ricorrente_2 sas, con sede in Corigliano, P.I. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Ricorrente_1 , nonché quest'ultimo in proprio impugnavano l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 26.7.2024, fondata su una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di accise per presunta sottrazione di energia elettrica.
Deduceva parte ricorrente :
-di essere titolare della fornitura di energia elettrica n. 782375474, presso la propria attività di rivendita di prodotti surgelati;
-di aver ricevuto in data 8.7.2016 da parte dell'EN Servizio Elettrico SpA, una comunicazione datata 21.6.2016 avente ad oggetto “verifica gruppo di misura” con annessa una fattura dell'importo di € 22.009,20;-che ,sulla base di tale fattura l'Agenzia delle dogane aveva emesso l'atto presupposto dell'intimazione sulla base di un presunto omesso versamento delle accise sulla energia che non sarebbe stata contabilizzata;
-che pertanto essa società sveva promosso azione civile dinanzi al
Tribunale di Castrovillari nei confronti di EN SP al fine di far accertare l'infondatezza dei rilievi avanzati da quest'ultima circa una pretesa sottrazione di energia ,e che il giudizio era stato definito con sentenza n
792/2024 che aveva accolto la domanda e ritenuto non dovuta la somma pretesa dall'EN con la predetta fattura;
-che ,venuta meno la pretesa dell'EN ,veniva di conseguenza inficiata anche la pretesa tributaria azionata dalla Agenzia Dogane. Invocava, pertanto, gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio civile su menzionato e concludeva chiedendo dichiararsi infondata l'avversa pretesa ,stante la formazione di giudicato sul suo presupposto, annullandosi l'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio, da distrarre ex art 93 cpc.PR : atto di contestazione e irrogazione sanzioni ,notificato il 7.11.2016; -cartella di pagamento notificata il 5.5.2018 e copia della sentenza n.792/24 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione
,stante la notifica di atti prodromici non impugnati nei termini di legge;
nonché per tardività rispetto ai “vizi formali” dell'atto impugnato,da proporsi - a suo dire - mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.
p.c., entro il termine di venti giorni dalla notifica;
ed ancora per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Eccepiva,altresì,la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai rilievi inerenti il merito della imposizione.
*Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di TA, in persona del Direttore pro-tempore, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere parte ricorrente decaduta dalla possibilità di far valere ogni vizio inerente all'atto emesso dall'Ufficio, non avendo essa impugnato né l'atto stesso (ossia la contestazione di violazioni finanziarie n. 419 del 24.10.2016 notificato in data 07.11.2016) né la successiva cartella di pagamento ,richiamata nell'intimazione opposta. Deduceva ,poi, l'irrilevanza della sentenza n. 792/2024 resa dal Tribunale di Castrovillari a definizione del procedimento n 2942/2016, sia perché l'Ufficio non era stato parte di tale giudizio ,né era mai stato citato nel giudizio stesso, sia perché la sentenza in esame non si era – a suo dire -pronunciata sul “se” della violazione e cioè sul fatto stesso della sottrazione illecita di energia elettrica da parte del ricorrente, ma solo sul “quantum” della sottrazione stessa.
Con ordinanza del 26.11.25 , parte ricorrente veniva invitata a produrre attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n.792/24 Tribunale Castrovillari,ma non adempiva a tale incombente, producendo in data
9.1.26 una comunicazione della cancelleria del Tribunale inviata a mezzo pec in data 4.12.25 sulla impossibilità di rilasciare certificazione essendo la sentenza in corso di registrazione nonché lo storico del fascicolo n. 2942/2016 e chiedendo quindi un rinvio per “consentire il procedimento di registrazione della sentenza”.
In data 12.12.2025 la resistente Agenzia Dogane e Monopoli depositava memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione ,presente il solo rappresentante della Agenzia
Dogane e Monopoli, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
*Va in primis rilevato che parte ricorrente, dopo aver invocato l'efficacia riflessa ,nel giudizio che ci occupa, di un giudicato intervenuto tra essa ricorrente ed un'altra parte ( EN s.pa), ha omesso di produrre prova del passaggio in giudicato della sentenza n.792/2024, con ciò non solo non ottemperando all'invito rivolto con ordinanza del 26.11.2025, ma adducendo giustificazioni che non colgono nel segno. Invero ,se il rifiuto del cancelliere del Tribunale di Castrovillari di rilasciare la chiesta attestazione era motivato con la mancata registrazione della sentenza ,ben avrebbe potuto provvedere essa ricorrente a versare la relativa imposta di registro , in luogo di chiedere un rinvio con una istanza depositata oltre un mese dopo la ricezione della comunicazione della cancelleria.Né alcun valore può rivestire,ai fini che qui interessano, la produzione dello
“storico” del fascicolo , estratto dai registri telematici, non avente alcun rilievo probatorio ai fini che ci occupano.
Alla luce di ciò, non può non richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza
(così Cass., sez. un., n. 7701/2016, v. anche, da ultimo, Cass. n. 6868/2022); tanto più, si aggiunge, nel caso in cui tale asserito giudicato si sia formato nei confronti di terzi.
Pertanto non può accogliersi il motivo di ricorso inerente la invocata efficacia riflessa della sentenza n.792/24
Tribunale Castrovillari nel presente giudizio, che in ogni caso sarebbe stata da valutare, tenuto conto,altresì, delle deduzioni svolte dalla parte resistente in ordine al contenuto di tale sentenza ed alla mancata completezza del contraddittorio nel giudizio civile.
*E' evidente, poi, che la mancata impugnazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata rende in questa sede inammissibile la deduzione di motivi inerenti il merito della pretesa azionata.
Risulta ,infatti , provato e pacifico ( ed è la stessa parte ricorrente, che lo riconosce), che la intimazione impugnata sia stata preceduta da un atto di contestazione e irrogazione sanzioni ,notificato il 7.11.2016 e da una cartella di pagamento notificata il 5.5.2018, entrambi non impugnati, con conseguente cristallizzazione della pretesa;
di talché la intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, che tuttavia non risultano affatto dedotti.
*Le spese seguono la soccombenza e ,alla luce dei motivi di ricorso e delle difese delle parti, si liquidano come da dispositivo a favore della Agenzia Dogane e Monopoli,mentre si compensano nei rapporti con l'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.10, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della
Agenzia Dogane e Monopoli ,liquidandole in euro 700,00 , oltre accessori di legge se dovuti .Compensa le spese nei rapporti con ADER.
Il Giudice monocratico
CO UC OM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7033/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013099009 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Agenzia Dogane e
Monopoli-Ufficio delle Dogane di TA, indi depositato in data 7.11.2024, la società Ricorrente_2 sas, con sede in Corigliano, P.I. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Ricorrente_1 , nonché quest'ultimo in proprio impugnavano l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 26.7.2024, fondata su una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di accise per presunta sottrazione di energia elettrica.
Deduceva parte ricorrente :
-di essere titolare della fornitura di energia elettrica n. 782375474, presso la propria attività di rivendita di prodotti surgelati;
-di aver ricevuto in data 8.7.2016 da parte dell'EN Servizio Elettrico SpA, una comunicazione datata 21.6.2016 avente ad oggetto “verifica gruppo di misura” con annessa una fattura dell'importo di € 22.009,20;-che ,sulla base di tale fattura l'Agenzia delle dogane aveva emesso l'atto presupposto dell'intimazione sulla base di un presunto omesso versamento delle accise sulla energia che non sarebbe stata contabilizzata;
-che pertanto essa società sveva promosso azione civile dinanzi al
Tribunale di Castrovillari nei confronti di EN SP al fine di far accertare l'infondatezza dei rilievi avanzati da quest'ultima circa una pretesa sottrazione di energia ,e che il giudizio era stato definito con sentenza n
792/2024 che aveva accolto la domanda e ritenuto non dovuta la somma pretesa dall'EN con la predetta fattura;
-che ,venuta meno la pretesa dell'EN ,veniva di conseguenza inficiata anche la pretesa tributaria azionata dalla Agenzia Dogane. Invocava, pertanto, gli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio civile su menzionato e concludeva chiedendo dichiararsi infondata l'avversa pretesa ,stante la formazione di giudicato sul suo presupposto, annullandosi l'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio, da distrarre ex art 93 cpc.PR : atto di contestazione e irrogazione sanzioni ,notificato il 7.11.2016; -cartella di pagamento notificata il 5.5.2018 e copia della sentenza n.792/24 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione
,stante la notifica di atti prodromici non impugnati nei termini di legge;
nonché per tardività rispetto ai “vizi formali” dell'atto impugnato,da proporsi - a suo dire - mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.
p.c., entro il termine di venti giorni dalla notifica;
ed ancora per carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Eccepiva,altresì,la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai rilievi inerenti il merito della imposizione.
*Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di TA, in persona del Direttore pro-tempore, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere parte ricorrente decaduta dalla possibilità di far valere ogni vizio inerente all'atto emesso dall'Ufficio, non avendo essa impugnato né l'atto stesso (ossia la contestazione di violazioni finanziarie n. 419 del 24.10.2016 notificato in data 07.11.2016) né la successiva cartella di pagamento ,richiamata nell'intimazione opposta. Deduceva ,poi, l'irrilevanza della sentenza n. 792/2024 resa dal Tribunale di Castrovillari a definizione del procedimento n 2942/2016, sia perché l'Ufficio non era stato parte di tale giudizio ,né era mai stato citato nel giudizio stesso, sia perché la sentenza in esame non si era – a suo dire -pronunciata sul “se” della violazione e cioè sul fatto stesso della sottrazione illecita di energia elettrica da parte del ricorrente, ma solo sul “quantum” della sottrazione stessa.
Con ordinanza del 26.11.25 , parte ricorrente veniva invitata a produrre attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n.792/24 Tribunale Castrovillari,ma non adempiva a tale incombente, producendo in data
9.1.26 una comunicazione della cancelleria del Tribunale inviata a mezzo pec in data 4.12.25 sulla impossibilità di rilasciare certificazione essendo la sentenza in corso di registrazione nonché lo storico del fascicolo n. 2942/2016 e chiedendo quindi un rinvio per “consentire il procedimento di registrazione della sentenza”.
In data 12.12.2025 la resistente Agenzia Dogane e Monopoli depositava memorie illustrative.
All'udienza del 28 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione ,presente il solo rappresentante della Agenzia
Dogane e Monopoli, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
*Va in primis rilevato che parte ricorrente, dopo aver invocato l'efficacia riflessa ,nel giudizio che ci occupa, di un giudicato intervenuto tra essa ricorrente ed un'altra parte ( EN s.pa), ha omesso di produrre prova del passaggio in giudicato della sentenza n.792/2024, con ciò non solo non ottemperando all'invito rivolto con ordinanza del 26.11.2025, ma adducendo giustificazioni che non colgono nel segno. Invero ,se il rifiuto del cancelliere del Tribunale di Castrovillari di rilasciare la chiesta attestazione era motivato con la mancata registrazione della sentenza ,ben avrebbe potuto provvedere essa ricorrente a versare la relativa imposta di registro , in luogo di chiedere un rinvio con una istanza depositata oltre un mese dopo la ricezione della comunicazione della cancelleria.Né alcun valore può rivestire,ai fini che qui interessano, la produzione dello
“storico” del fascicolo , estratto dai registri telematici, non avente alcun rilievo probatorio ai fini che ci occupano.
Alla luce di ciò, non può non richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza
(così Cass., sez. un., n. 7701/2016, v. anche, da ultimo, Cass. n. 6868/2022); tanto più, si aggiunge, nel caso in cui tale asserito giudicato si sia formato nei confronti di terzi.
Pertanto non può accogliersi il motivo di ricorso inerente la invocata efficacia riflessa della sentenza n.792/24
Tribunale Castrovillari nel presente giudizio, che in ogni caso sarebbe stata da valutare, tenuto conto,altresì, delle deduzioni svolte dalla parte resistente in ordine al contenuto di tale sentenza ed alla mancata completezza del contraddittorio nel giudizio civile.
*E' evidente, poi, che la mancata impugnazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata rende in questa sede inammissibile la deduzione di motivi inerenti il merito della pretesa azionata.
Risulta ,infatti , provato e pacifico ( ed è la stessa parte ricorrente, che lo riconosce), che la intimazione impugnata sia stata preceduta da un atto di contestazione e irrogazione sanzioni ,notificato il 7.11.2016 e da una cartella di pagamento notificata il 5.5.2018, entrambi non impugnati, con conseguente cristallizzazione della pretesa;
di talché la intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, che tuttavia non risultano affatto dedotti.
*Le spese seguono la soccombenza e ,alla luce dei motivi di ricorso e delle difese delle parti, si liquidano come da dispositivo a favore della Agenzia Dogane e Monopoli,mentre si compensano nei rapporti con l'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.10, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della
Agenzia Dogane e Monopoli ,liquidandole in euro 700,00 , oltre accessori di legge se dovuti .Compensa le spese nei rapporti con ADER.
Il Giudice monocratico
CO UC OM