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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 645/2020
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo Andrei, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Sabrina Berretti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Gregorio Cannizzaro e Donatella Piscitilli, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “accertato quanto esposto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta - ed in accoglimento dei motivi e delle domande svolte dell'odierna appellante nel merito: – riformare parzialmente la sentenza n. 290/2020 emessa/depositata il 4 marzo 2020 dal Tribunale di
Lucca (R.G. n. 1555/2018) e quindi;
– condannare la in persona del l.r.p.t. CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in persona del l.r.p.t. Controparte_1
conseguenti alla condotta inadempiente di controparte, quantificabili nel complessivo importo di € 50.000,00 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria; – in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 ult. c. cpc. – confermare per il resto la sentenza impugnata e comunque respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto infondata e/o comunque tardiva;
– ed il tutto per i motivi meglio estesi in atti. In via istruttoria: – Si insiste per l'ammissione delle CTU richieste e non concesse in primo grado e così nello specifico: (1) - CTU tecnica atta a confermare quanto riferito sulle effettive caratteristiche delle prestazioni contrattuali proposte rispetto a quelle erogate da
, con conseguente quadro delle possibili conseguenze sull'attività lavorativa di una CP_2
società informatica come;
(2) - CTU contabile atta a confermare la CP_1
ricostruzione economica relativa ai maggiori costi e mancati introiti come risultanti dalla documentazione allegata”.
Per la parte appellata: “nel merito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto da per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ovvero CP_1 dichiarare l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - ancora nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. CP_1
290/2020 del Tribunale di Lucca;
- in via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie articolate da controparte e di essere eventualmente ammessa a prova contraria;
- in ogni caso, condannare alle spese del doppio grado di giudizio”. CP_1
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca, CP_1
con la quale erano state solo parzialmente accolte le domande avanzate dalla stessa
2 CP_ nei confronti di (di seguito: ), in particolare respingendo la CP_1 CP_2
domanda di risarcimento danni e la domanda ex art. 96 c.p.c. svolte nei confronti di quest'ultima.
1.1) La causa era stata instaurata da allegando di essere una società CP_1
operante nel settore dei servizi informatici, tramite commercializzazione di software prodotti in proprio, fornitura di assistenza sul punto, aggiornamento, personalizzazione e risoluzione di problemi.
In particolare, la predetta attrice aveva poi esposto:
• in concomitanza con il trasferimento presso la nuova sede, si era reso necessario attivare un servizio di connessione internet professionale, con una banda minima garantita di traffico dati, con connessione di backup;
CP_
• a tal fine si era rivolta ad , sottoscrivendo il contratto “EOLO Business 8/1”, concernente la somministrazione di un servizio di accesso ad Internet tramite ponte radio e l'installazione dell'antenna di ricezione in locale, oltre ad una linea di backup dati;
• dopo l'attivazione del servizio (in data 10.7.2015) erano tuttavia immediatamente insorti problemi, tempestivamente segnalati mediante apertura di specifici ticket di assistenza, correlati in particolare al mancato funzionamento della linea dati
(attestatasi, per il download, in 0,1 Mb, e cioè in misura 60 volte inferiore a quanto pattuito contrattualmente, rendendo di fatto inutile il servizio) ed alla mancata attivazione del servizio di backup adsl in rame (essenziale per garantire la continuità del servizio e la tutela dei dati);
CP_
• nonostante gli interventi dei tecnici incaricati di , il problema non era stato ancora risolto alla fine di settembre 2017, sì da indurre a sottoscrivere CP_1
altro contratto con diverso fornitore del servizio ADSL (Telecom), anche in CP_ considerazione del fatto che, infine, aveva comunicato che il problema dipendeva da carenze dei propri impianti di ripetizione, inadeguati a fornire il servizio promesso;
CP_
• in data 28.10.2015, aveva poi comunicato a lo scioglimento del CP_1
CP_ contratto per inadempimento della stessa;
• sussistevano pertanto gli estremi per la risoluzione del contratto (ex art. 1454 c.c., in tesi, o ex art. 1453 c.c., in ipotesi), o per ravvisare il recesso per giusta causa, con diritto al risarcimento del danno in capo a sia in punto di danno CP_1
emergente che di lucro cessante (come attestato dal crollo delle fatturazioni nel periodo in questione, dal costo del personale addetto alla risoluzione dei problemi
3 e dal costo del nuovo contratto con Telecom) e, infine, con diritto alla restituzione degli importi versati, non essendo mai stato fornito il servizio promesso.
1.1.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - in tesi - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto “EOLO Business 8/1” del 10 luglio 2015 sottoscritto tra le parti
a fronte del mancato ottemperamento da parte della (già alla CP_2 CP_4
diffida ad adempiere del 7 ottobre 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., o comunque, in ogni caso, a causa del grave inadempimento da parte di quest'ultima agli obblighi contrattuali di competenza, ed il tutto, per le ragioni meglio estese in atti;
- in ipotesi - dichiarare in ogni caso sciolto il rapporto contrattuale de quo a fronte del recesso esercitato dalla con la comunicazione del 27 ottobre 2015 per Controparte_1
le ragioni meglio estese in atti;
- ed in ogni caso - condannare la (già CP_2 [...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_4 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. conseguenti alla condotta inadempiente di controparte, quantificabili nel complessivo importo di € 75.843,32 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo;
- condannare la in persona del l.r.p.t. alla CP_2
restituzione in favore della in persona del l.r.p.t. degli importi versati da CP_1 quest'ultima in relaziona al contratto de quo pari all'importo di € 763,72 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia – anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria oltre interessi di legge dal pagamento al saldo effettivo;
- con vittoria di competenze e spese di causa ex art. 91 e 96 u.c. C.p.c.” CP_ 1.2) Si era quindi costituita , che aveva contestato le domande di controparte ed esposto in particolare che:
o la competenza era del Tribunale di Milano, in forza della clausola contenuta nel contratto;
o la linea funzionava nei limiti delle previsioni contrattuali;
o tutti i servizi contrattualmente indicati erano stati forniti;
o la prima segnalazione di disservizi era pervenuta il 21.9.2015; CP_
o era comunque stato effettuato un upgrade delle installazioni di;
o non sussisteva alcun diritto al risarcimento dei danni in capo a CP_1
− sia per effetto delle previsioni contrattuali, escludenti una responsabilità CP_ risarcitoria di se non per i casi di dolo o colpa grave;
− sia per la mancata dimostrazione dei danni in questione;
o era infondata la richiesta di restituzione delle somme versate.
4 CP_ 1.2.1) aveva pertanto chiesto: “in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice contrattualmente competente ossia il Tribunale di Milano, ovvero territorialmente competente, ossia il Tribunale di Busto Arsizio;
in via principale e nel merito: accertare e CP_ dichiarare l'esatto adempimento delle obbligazioni di e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte;
in via subordinata e nel merito: in caso di denegato accoglimento delle medesime, per i motivi esposti in narrativa limitare l'accoglimento della domanda all'importo di € 510,00 ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione dell'art. 91 c.p.c. primo comma e dunque ponendo a carico dell'attrice le spese di giudizio;
ancora in via subordinata e nel merito: in caso di denegato accoglimento delle medesime e di quantificazione del ristoro superiore alla somma di cui alla proposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. limitare l'accoglimento della domanda ad un importo comunque inferiore rispetto a quello erroneamente ed unilateralmente calcolato da controparte, come meglio spiegato in narrativa;
in tale non creduta ipotesi, stante
l'eventuale soccombenza reciproca e la sussistenza della proposta conciliativa, disporre la compensazione delle spese di lite”.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale aveva infine ritenuto che:
CP_
− l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da era tardiva, stante la mancata tempestiva costituzione della predetta parte convenuta;
− non potevano considerarsi sottoscritte in modo valido le condizioni generali di CP_ contratto invocate da;
− era fondata la domanda attorea di risoluzione ex art. 1454 c.c;
− era fondata la domanda attorea di restituzione degli importi versati;
− era invece infondata la domanda attorea di risarcimento danni, per difetto di prova;
− la soccombenza reciproca tra le parti giustificava la compensazione delle spese di lite e la reiezione delle domande ex art. 96 c.p.c.
1.3.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “- accerta e dichiara che il contratto di fornitura dei servizi di connessione ad internet, mediante ponte radio, denominato “Eolo Business 8/1”, concluso dalle parti in data 10.7.2015, si è risolto di diritto in data 22.10.2015 per fatto della convenuta;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 763,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- respinge l'azione di risarcimento danni;
- respinge le reciproche istanze ex art.96 cpc;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
5 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello censurando CP_1
l'erroneità e la non condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure a sostegno della reiezione della domanda risarcitoria e della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno (an della richiesta risarcitoria) – errata ed illegittima valutazione di pretese contestate problematiche relative al cambio di sede sollevate tardivamente ed irritualmente – violazione di legge”, contestando gli argomenti valorizzati dal
Tribunale di Lucca onde pervenire alla reiezione della domanda di risarcimento avanzata da CP_1
2°. “Errata, carente ed illogica motivazione in relazione alla quantificazione e prova della prima voce di danno (quantum riduzione fatturato) – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, censurando in modo specifico i rilievi mossi dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova ed alla quantificazione della voce di danno correlata alla riduzione del fatturato;
3°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla quantificazione e prova della seconda voce di danno ( quantum riconducibili al costi del personale) – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, in questo caso contestando le valutazioni del Tribunale in ordine alla mancanza di prova ed alla quantificazione della voce di danno relativa ai costi del personale;
4°. “Omessa motivazione in relazione alla mancata condanna al pagamento somme previste dalla delibera AGCOM 73/11/CONS – mancato riconoscimento ipotesi indennitaria”, rilevando come il Tribunale non avesse ritenuto spettante neppure l'importo dovuto in via indennitaria – per ogni giorno di disservizio – dalla normativa di settore;
5°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla mancata liquidazione del danno ex art- 1226 c.c. – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, contestando la conclusione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie non era dato ricorrere neppure alla liquidazione equitativa del danno;
6°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla integrale compensazione delle spese - mancata/errata applicazione art. 96 u.c. cpc”, evidenziando come non sussistessero i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale di Lucca.
6 L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
CP_ 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestando poi nel merito le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Si osserva, peraltro, come il gravame vada valutato nel merito, non essendo fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, dal momento che nel contesto dell'atto di appello è dato evincere sia le parti della sentenza oggetto di impugnazione, sia le motivazioni poste a sostegno dell'impugnazione stessa.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della CP_1
decisione del Tribunale di Lucca di ritenere sfornita di prova la domanda di risarcimento danni avanzata dalla predetta attrice, valorizzando la circostanza del cambio di sede.
3.1.1) In proposito va rilevato come il Tribunale abbia ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice in prime, complessivamente inteso, esponendo che:
a) “L'attrice ha chiesto il risarcimento di n. 4 voci di danno: 1) euro 59.285,70 per lucro cessante per il trimestre agosto-ottobre 2015, sub specie di minori fatturazioni;
2) euro 16.012,50 per danno emergente, sub specie di maggiori costi del personale impegnati nella soluzione dei problemi creati da : CP_2
anziché lavorare da remoto, i tecnici erano stati inviati presso i clienti con maggiore onere economico per l'azienda; 3) euro € 545,12, danno emergente, per costi d'attivazione del nuovo contratto con OM SpA;
4) danni non patrimoniali, non specificamente quantificati, da lesione dell'immagine professionale e commerciale”;
b) la prima voce di danno, tra quelle sopra ricordate, non poteva ritenersi dimostrata in quanto il metodo di riscontro prospettato dall'attrice (dato dal raffronto con le fatturazioni concernenti il trimestre agosto-ottobre negli anni 2014, 2015, 2016 e
2017) non era condivisibile, dato che:
o era pacifico che, nel periodo estivo del 2015 “...l'attrice sia stata interessata dalla problematica del cambiamento della propria sede. La circostanza risulta anche dalla visura del registro delle imprese prodotta dalla convenuta, da cui emerge il trasferimento della sede legale dalla provincia di Pisa a quella di , iscritto in data 21 settembre 2015. CP_3
7 Tale circostanza può avere influito sulla redditività del periodo interessato dal trasferimento”;
o era stata la stessa ad aver allegato “...che le minori fatturazioni CP_1 erano dipese dall'impossibilità “di sviluppare e installare ai clienti
l'aggiornamento programmato del software, dalla mancata assistenza e da ordini annullati” (v. punto 2.2.1. della citazione). L'espletata istruttoria ha dimostrato che gli aggiornamenti sono eseguiti dall'attrice, di norma, due volte l'anno: all'inizio dell'anno e a settembre. Visti i disguidi avutisi nel mese di settembre, l'attrice avrebbe potuto procedere agli sviluppi e all'installazione degli aggiornamenti (fermo restando le attività compiute diretta-mente presso i clienti) a partire dal giorno 12 ottobre 2015, quando era attivo il servizio di connessione con il nuovo gestore OM, con un conseguente aumento di fatturato negli ultimi mesi dell'anno 2015.
L'attrice ha segmentato, invece, il proprio fatturato in relazione al trimestre agosto-ottobre, facendo un confronto soltanto per questo trimestre. Avrebbe dovuto invece dimostrare che la contrazione nel trimestre agosto-ottobre 2015 si fosse tradotta anche in una contrazione annuale, non recuperata negli ultimi mesi dell'anno, a partire dal 12 ottobre 2015, dopo l'attivazione del nuovo servizio di connessione
INTERNET. Niente esclude infatti che ciò che doveva essere installato e sviluppato a settembre, potesse essere (e sia stato) installato e sviluppato a partire dal 12.10.2015 in poi”;
o “Tale considerazione è avvalorata dal bilancio dell'anno 2015 della società attrice, prodotto in giudizio dalla convenuta, che chiude con un utile d'esercizio e un aumento di ricavi, nella gestione tipica, rispetto all'anno 2014 (da euro 732.390 ad euro 801.470). Pertanto, la scelta processuale dell'attrice, consistita nel fare un confronto tra i soli trimestri agosto-ottobre degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 non consente di apprezzare se effettivamente, per fatto imputabile alla convenuta, vi sia stato un calo di fatturato nell'intero anno 2015. Ne consegue che
l'elemento indiziario indicato dall'attrice, contrastato dai due elementi ora considerati, restato equivoco e non concludente, sicché sulla sola base di esso non è possibile ritenere raggiunga la prova “ontologica” del danno”;
o i testi escussi avevano riferito “...de relato sulle circostanze di cui ai capp.
32-36 di parte attrice, relativi all'annullamento di alcuni ordini e all'emissione delle note di credito prodotte quale doc.30. In particolare,
8 pur essendo stata confermata dalla teste (impiegata Tes_1 amministrativa dell'attrice) l'emissione delle note di credito (per un valore complessivo di circa euro 7500), costei non ha saputo riferire sulle ragioni che portarono alla loro emissione. L'altro teste escusso sui suddetti capitoli di prova ( ha riferito invece de relato, per sentito dire in Tes_2 azienda;
la deposizione è pertanto priva di valore probatorio”;
c) la seconda voce di danno non poteva parimenti ritenersi dimostrata, dal momento che:
o “tutti i testi escussi, citati dall'attrice e suoi dipendenti, hanno escluso di avere ricevuto maggiori compensi per le attività prestate presso i clienti e non da remoto nei mesi di agosto-ottobre 2015. I testi sono stati chiari nel dire che avevano espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto. Per loro nulla era cambiato e non avevano percepito alcun compenso ulteriore, integrativo di quello ordinario. Il teste ha riferito di un'indennità di missione, non Tes_3 meglio quantificata nell'importo, fermo restando lo stipendio normalmente percepito”;
o “Gli stessi testi hanno poi confermato che la tabella 18, prodotta in giudizio dalla convenuta, rappresenta il costo orario che l'azienda applica, di norma, per l'assistenza, non da remoto, ma diretta presso la sede dei clienti. Costo che, nel caso di specie, non era stato applicato, in quanto
l'attività d'assistenza de qua dipendeva non da una richiesta dei clienti ma dall'impossibilità di svolgere il servizio da remoto per cause non imputabili ai clienti. Non è dimostrato, quindi, che l'attrice abbia sostenuto maggiori costi di personale in conseguenza dell'inadempimento della convenuta”;
o “Sul punto era necessario che l'attrice specificasse meglio i propri assunti
e ne offrisse prova, allegando, ad esempio, di aver sostenuto maggiori costi per l'utilizzo delle auto aziendali impiegate dai dipendenti per recarsi presso i clienti, op-pure per il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'uso del mezzo proprio, o ancora indicando e provando
l'eventuale indennità di missione riconosciuta in busta paga ai propri dipendenti. In difetti di questi elementi (e pur non potendosi escludere a livello intuitivo che qualche danno vi sia stato), non può procedersi ad alcuna liquidazione, nemmeno in via equitativa (ex art.1226 c.c.),
9 mancando la precisa prova ontologica del danno e, in ogni caso, dei parametri ai quali ancorare il giudizio equitativo”;
d) quanto alla terza voce di danno, relativa ai costi di attivazione del servizio di connessione internet con altro gestore (Telecom), la stessa non era suscettibile di essere riconosciuta, in quanto o “la spesa non costituisce un danno per l'attrice, visto l'accoglimento della domanda restitutoria dei corrispettivi pagati alla convenuta”;
o “Un danno sarebbe potuto venire in rilievo soltanto se i costi di attivazione
o di abbonamento presso il nuovo gestore fossero stati superiori a quelli
CP_ sostenuti con , ma dalla fattura OM (doc.6 di parte attrice) emerge il contrario, ovvero un costo di attivazione di euro 100,00 a fronte di quello di euro 190,00 sostenuto con la convenuta, e un costo di abbonamento bimestrale OM di euro 190,00 a fronte del costo di euro 218,00 per (v.doc.3 di parte attrice)”; CP_2
e) la quarta ed ultima voce di danno non poteva essere ritenuta suscettibile di accoglimento, in radice, in quanto “Nessuna prova infine è stata offerta del danno all'immagine professionale, che è meramente allegato”.
3.1.2) Con il motivo di gravame in oggetto, l'odierna appellante ha contestato la fondatezza delle valutazioni esposte dal Tribunale di Lucca in relazione al cambio di sede dell'attrice, adducendo che:
▪ “Contrariamente a quanto si legge in sentenza il cambio di sede svolto dalla nel mese di luglio, non soltanto non si è mai presentato come una CP_1 problematica, tantomeno “pacifica”, ma anzi non ha influito in alcuna misura in relazione all'inadempimento per cui è stata svolta la richiesta risarcitoria”;
▪ “...sin dall'atto di citazione ha dato atto che l'attivazione della nuova CP_1
linea era conseguenza dell'intervenuto cambio di sede (cfr atto di citazione pag. 1
– ult. par.) senza alcun rilievo avversario sul punto né nella comparsa di costituzione né nelle prime due memorie istruttorie (basta leggerle). Senza voler accettare il contraddittorio nel merito, ma ai soli fini del gravame, si rileva infatti che controparte ha prodotto la visura ed inventato tale eccezione - prospettando appunto il cambio di sede come causa del calo di fatturato - per la prima volta soltanto con la terza memoria istruttoria ex art. 183 cpc c. VI, ovvero, non soltanto tardivamente ed irritualmente, ma ben oltre ogni possibile termine processuale ed istruttorio”;
10 CP_
▪ la prospettazione operata da , secondo cui il cambio di sede poteva aver influito sul fatturato di rappresentava una mera ipotesi e, comunque, CP_1 integrava un'allegazione del tutto tardivamente introdotta in causa.
3.1.4) Così come formulato, il motivo di gravame in oggetto non può ritenersi suscettibile di accoglimento.
3.1.4.1) Risulta in primo luogo speciosa la critica rivolta al Tribunale di Lucca ed imperniata sullo stigma mosso all'utilizzo dell'aggettivo “problematica”, affiancato dal giudice di prime cure all'evento del cambiamento di sede da parte di CP_1
Va infatti rilevato che, contrariamente a quanto sembra aver inteso l'odierna appellante, la frase “In primo luogo, nell'anno 2015, a cavallo dei mesi di luglio/agosto, è pacifico che l'attrice sia stata interessata dalla problematica del cambiamento della propria sede”, contenuta nella sentenza impugnata, non significa che tale cambiamento ebbe ad essere “problematico”, e cioè produttivo di problemi.
Nel contesto dell'elaborazione argomentativa del Tribunale di Lucca, infatti, ed in base al portato semantico complessivo delle espressioni utilizzate, l'inciso in questione significa (banalmente e senza giudizi di valore), che nei mesi tra luglio ed agosto, ebbe a cambiare sede. CP_1
Il riferimento contenuto nella sentenza, dunque, attiene ad un mero dato di fatto, senza qualificazioni concernenti l'esistenza di “problemi” correlati allo stesso.
3.1.4.2) Non è poi fondata (nei termini in precedenza esposti) la censura dell'appellante secondo cui:
→ da un lato, era stata la stessa a dare atto “...che l'attivazione della nuova CP_1 linea era conseguenza dell'intervenuto cambio di sede”;
→ dall'altro, era inammissibile e tardiva l'allegazione di parte convenuta in prime cure secondo cui era intervenuto tale cambio di sede e, a causa di questo, era insorto un calo di fatturato.
Ed infatti, una volta dato per ammesso (in quanto allegato dalla stessa attrice) che aveva operato un cambio di sede, la circostanza per cui tale evento poteva aver CP_1 inciso sul fatturato rappresenta non tanto un'eccezione, quanto una mera difesa, imperniata sulla contestazione dell'esistenza del diritto vantato dalla controparte, come tale non suscettibile di essere processualmente perimetrata a termini decadenziali di sorta.
Si osserva, peraltro, come parte appellante non abbia specificato entro quali termini la contestazione in esame avrebbe dovuto – alla stregua della propria impostazione difensiva – essere effettuata, adducendo unicamente che la formulazione nel contesto della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. era tardiva.
11 Nel silenzio dell'appellante sul punto, sembra che abbia inteso CP_1
CP_ qualificare l'argomentazione di nei termini di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, senza tuttavia indicare sulla scorta di quali considerazioni pervenire a tale conclusione.
In questo senso, dunque, il motivo di appello in analisi è, in parte qua, inammissibile prima ancora che infondato, non constando in definitiva sulla scorta di quale assunto giuridico e/o fattuale risulti basata la contestazione in esame.
Ciò, come detto, al netto del rilievo per cui si è in presenza di una mera difesa, non qualificabile nei termini di un'eccezione non rilevabile d'ufficio.
3.1.4.3) Va infine rilevato come la censura secondo cui avrebbe carattere ipotetico la prospettazione del Tribunale di Lucca concernente la “possibile” incidenza, sul fatturato di del cambio di sede, è fondata nei limiti in cui la stessa vada intesa come la CP_1
constatazione di ciò che, su un piano meramente lessicale, il giudice di prime cure ha scritto (“Tale circostanza può avere influito sulla redditività del periodo interessato dal trasferimento”). Non può invece essere ritenuta fondata qualora la stessa venga configurata come motivo di gravame, dal momento che il Tribunale di Lucca non ha esposto come, da tale ipotetica prospettabilità, sia derivata la prova che il mutamento di sede abbia inciso sulla redditività della società.
La valutazione esposta dal Tribunale predetto, infatti, risulta estesa su altra sequenza argomentativa, fondata sulla limitata estensione dell'arco temporale considerato, sulla possibilità di di dare corso agli interventi di aggiornamento in un momento CP_1
successivo, ma temporalmente contiguo e sulla mancata dimostrazione di quale fosse stato il fatturato per il periodo successivo all'agosto 2015.
3.1.4.4) Dunque, in sé e per sé considerato, il motivo di gravame in oggetto non può trovare accoglimento.
3.2) Con il secondo motivo di gravame sono stati in effetti presi in specifica considerazione i rilievi svolti dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta non ravvisabilità del danno da perdita di fatturato (supra esposti al punto 3.1.1., lett. b).
3.2.1) L'appellante ha in particolare argomentato che:
− il giudice di prime cure aveva concentrato la propria attenzione solo sull'attività di aggiornamento e non su quella di assistenza e di elaborazione software;
− erano stati valorizzati unicamente i “disguidi” del mese di settembre, ma in realtà si erano manifestati per tutto il trimestre agosto-ottobre 2015;
− “Risulta evidente a chiunque che, una volta saltato l'aggiornamento previsto per fine settembre e attivata la nuova linea a metà ottobre - ed una volta sottratto dal calendario il tempo perso (circa 85 giorni) - le attività necessarie prima a
12 sviluppare e poi ad installare tale aggiornamento a circa 100 clienti, si sarebbero andate inevitabilmente a sovrapporre con quelle previste per l'aggiornamento programmato per i primi mesi dell'anno successivo, ed il tutto, senza che la comparente potesse ovviamente richiedere o giustificare ai clienti una doppia fatturazione per tali attività”;
− non sussisteva alcuna prova dell'aumento del fatturato nell'ultimo trimestre del
2015;
− l'unico raffronto possibile ai fini della valutazione di una contrazione del fatturato era tra il trimestre agosto-ottobre 2015 e gli analoghi trimestri relativi alle altre annualità;
− le deposizioni testimoniali, sminuite dal Tribunale di Lucca, avevano confermato gli assunti attorei.
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) In primo luogo va rilevato come il Tribunale cure abbia concentrato la propria attenzione sull'attività di aggiornamento software, da parte di non per CP_1
arbitrio personale, ma espressamente richiamando le stesse allegazioni della predetta attrice, che ha richiamato in prima battuta proprio l'attività di aggiornamento.
Va poi evidenziato come il trimestre da prendere in considerazione non possa comprendere integralmente il mese di ottobre 2015, dal momento che, per stessa allegazione di il servizio era stato attivato (dal nuovo gestore) il 12.10.2015. CP_1
Ciò premesso deve rilevarsi come si presenti tuttora suscettibile di essere condiviso l'assunto del Tribunale di Lucca secondo cui il raffronto utile al fine di individuare l'effettiva esistenza del danno lamentato da non era da limitarsi ai medesimi CP_1
trimestri degli altri anni, dovendosi invece estendere anche al periodo successivo, onde
CP_ consentire di rilevare se le ricadute derivanti dalla condotta di erano state superate dall'attività posta in essere nei mesi da ottobre a dicembre 2015.
In questo senso, del resto, si pone l'assunto cardine della complessiva valutazione compiuta dal giudice di prime, laddove è stato esposto che “Tale considerazione è avvalorata dal bilancio dell'anno 2015 della società attrice, prodotto in giudizio dalla convenuta, che chiude con un utile d'esercizio e un aumento di ricavi, nella gestione tipica, rispetto all'anno 2014 (da euro 732.390 ad euro 801.470).”.
In effetti, l'anodino raffronto postulato da parte di non consente di CP_1 apprezzare, in un'ottica generale, se l'odierna appellante abbia oggettivamente subito un danno conseguente ad un calo di fatturato, dal momento che l'anno 2015 risulta chiuso con un aumento dei ricavi superiore (non poco) a quello del 2014 ed in considerazione del fatto che non consta la dimostrazione che l'attività che non era stato possibile porre in
13 essere nel periodo estivo (e sino al 12 ottobre 2015) non sia poi stata posta in essere successivamente.
3.2.2.2) Infine, del tutto condivisibili si presentano i rilievi del Giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza delle deposizioni testimoniali.
In particolare, si osserva come, a fronte dei rilievi del Tribunale di Lucca, secondo cui tali deposizioni erano:
− de relato;
− irrilevanti, non avendo la teste saputo indicare le causali delle note di Tes_4 credito emesse ed avendo il teste riferito di circostanze “per sentito dire” Tes_2
in azienda;
l'appellante ha replicato che:
− “si tratta di fatti che possono al massimo rientrare nella valida fattispecie della testimonianza de relato e non dell'inammissibile de relato actoris”;
− i testi , e avevano confermato la deposizione del teste Tes_3 Tes_5 Tes_6
Tes_2
In proposito va quindi rilevato come la stessa parte appellante non abbia, di fatto, contestato che le deposizioni in questione risultino “de relato”, mentre per quanto concerne la postulata conferma della deposizione del teste si osserva che Tes_2 quest'ultimo è stato sentito sui capp. 32-36, mentre i testi , e Tes_3 Tes_5 Tes_6
non hanno riferito in ordine a tali capitoli (ma sui capp. 28-29), attinenti a circostanze diverse (ordini annullati i primi, costo aggiuntivo per gli interventi i secondi).
3.3) Il terzo motivo di gravame concerne le valutazioni esposte dal Tribunale onde escludere la ravvisabilità della seconda voce di danno lamentata da (attinente ai CP_1
CP_ maggiori costi sostenuti dalla società per far fronte alla condotta di ).
3.3.1) Come visto supra, il giudice di prime cure ha ritenuto che tale danno non potesse ravvisarsi in quanto i testi escussi erano “...stati chiari nel dire che avevano espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto. Per loro nulla era cambiato e non avevano percepito alcun compenso ulteriore, integrativo di quello ordinario”.
3.3.2) L'appellante ha contestato tale conclusione, rilevando in particolare che:
− “Per quanto evidente, infatti, se i dipendenti di una società sono impossibilitati a svolgere attività o impegnati a svolgerne diverse non fatturabili rispetto a quelle a cui sono preposti, tale evento non può che determinare un danno, ed il tutto, tenuto conto che la società continua a sostenere i costi, le spese e gli stipendi dei suoi incaricati”;
14 − “Non si trattava pertanto di valutare i maggiori costi subiti dall'azienda, come erroneamente motivato dal primo Giudice, quanto piuttosto di valutare l'incidenza ed il costo della mancata produttività subita dall'azienda a parità di costi”.
3.3.3) Anche questo motivo è infondato.
3.3.3.1) Va in particolare evidenziato come il motivo di gravame non si confronti specificamente con il rilievo del giudicante secondo cui il personale inviato in loco dai singoli clienti aveva “...espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto”, sì che non incide su tale aspetto l'allegazione per cui ai dipendenti predetti era stato pagato lo stipendio senza che potessero espletare altre attività.
Una volta infatti appurata (e non specificamente contestata) la circostanza per cui il personale inviato aveva espletato la medesima attività (e che non erano stati sostenuti costi aggiuntivi per tale invio), tale circostanza – in assenza di altre allegazioni – non può ritenersi integrativa di alcun danno.
3.4) Il quarto motivo di appello concerne la contestazione di secondo CP_1 cui “Il primo Giudice ha quindi completamente omesso di valutare il risarcimento prospettato in ipotesi perfino da controparte (cfr. comparsa costituzione pag. 13) CP_2
da quantificarsi sulla base della stessa normativa di settore che prevede il pagamento di un indennizzo giornaliero per ogni giorno di disservizio”.
3.4.1) Il motivo è infondato, in radice, sol che si consideri come parte attrice in prime cure abbia avanzato unicamente domande di risarcimento del danno, senza mai CP_ chiedere la condanna di al pagamento di un indennizzo secondo la normativa di settore.
In questo senso, peraltro, l'assunto argomentativo di (esposto nel CP_1 contesto della comparsa conclusionale) secondo cui “L'indennizzo previsto dalla delibera
AGICOM 73/11/CONS citato da controparte, rileviamo che lo stesso, a prescindere dal nomen iuris, si qualifica sostanzialmente quale corrispettivo a fronte di un inadempimento” appare in radice privo di condivisibilità, in quanto volto a negare le differenze ontologiche esistenti tra indennizzo e risarcimento, sulla scorta della prospettazione di una loro unificabilità in termini di un pagamento dovuto per effetto di un inadempimento. Il carattere apodittico di tale rilievo ne esclude, in radice, la condivisibilità.
3.5) Con il quinto motivo di gravame, poi, è stato sollevato un duplice ordine di contestazioni.
A) Anzitutto è stata contestata la valutazione del Tribunale secondo cui non poteva ricorrersi alla valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., in assenza di prova in punto di an del danno stesso.
15 B) In secondo luogo, è stata lamentata la reiezione del danno all'immagine commerciale.
3.5.1) Quanto al primo profilo, l'appellante ha esposto una variegata congerie di argomentazioni che, in sostanza, risultano in realtà afferire nuovamente alla decisione del giudice di ritenere non ravvisabile un danno risarcibile.
Del resto, su un piano logico prima ancora che giuridico, la ritenuta insussistenza di un danno da risarcire preclude ogni rilevanza dei criteri di liquidazione di tale danno, non essendovi appunto un danno da liquidare.
In relazione poi ai rilievi svolti dall'appellante, si osserva come gli stessi risultino allocati su un piano sostanzialmente generico ed astratto, che in nessun modo incide sulle considerazioni già precedentemente esposte in ordine all'infondatezza dei motivi di appello specificamente concernenti la reiezione delle varie voci di danno prospettate da in prime cure. CP_1
L'appellante ha, in particolare, esposto che “Per quanto evidente non è solo intuitivo ma piuttosto certo ed evidente che qualsiasi società privata di un servizio essenziale non possa che aver subito un danno nell'ambito del suo lavoro, che, ricordiamo risulta quale elemento essenziale richiamato dall'art. 1 della Costituzione. Risulta peraltro illogico che il primo Giudice pretenda erroneamente di negare l'an del risarcimento sulla base di pretese problematiche tali da determinare la contrazione del fatturato (come ammesse perfino da controparte) e poi neghi il quantum sostenendo che non c'è prova alcuna di problematica e dell'esistenza dei danni. Nel caso in esame peraltro tutta la documentazione e le testimonianze risultano precise e concordanti nel confermare uno stravolgimento ed una riduzione delle attività produttive cui consegue ipso facto una contrazione ed un danno economico, ed il tutto, come ampiamente esposto
e spiegato. Sul punto ricordiamo quanto correttamente argomentato dal Giudice di Pace di Milano nella sentenza del 09.05.2011 che, nel richiamare la Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 1418/2011), ha chiarito che “Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa.
Considerato che
la piena operatività di un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per l'esercizio di un'attività professionale, per lo svolgimento della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere che il danno è “in re ipsa” e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell'immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di
16 appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche.” Riportando i suddetti principi al caso di specie, non si potrà negare che il servizio internet per una società che svolge solo attività informatica sia essenziale e che, un'eventuale interruzione di tale servizio, causi un danno che è “in re ipsa”.”
In proposito si osserva che, anche in considerazione delle differenze ontologiche e strutturali tra la fattispecie richiamata (decisa dal Giudice di Pace di Milano), concernente l'impossibilità di uso del telefono, e quella oggetto di causa, relativa al disservizio concernente essenzialmente la velocità di collegamento alla linea internet, non possa accedersi alla prospettazione dell'appellante relativa alla ravvisabilità di un danno “in re ipsa”.
3.5.2) Quanto al secondo profilo, relativo al danno all'immagine, si ricorda come tale voce di danno sia stata esclusa dal giudice di prime cure rilevando che “Nessuna prova infine è stata offerta del danno all'immagine professionale, che è meramente allegato”.
3.5.2.1) Tale rilievo è stato contestato dall'appellante sulla base dell'assunto per cui “Il danno di immagine subito da una società informatica per non aver potuto svolgere le sue attività a causa di problematiche informatiche resta evidente o comunque molto verosimile, talché, anche alla luce di quanto sopra argomentato, non può comunque che rientrare in una valutazione equitativa rimessa all'apprezzamento equitativo di questo
Ill.ma Corte”.
3.5.2.2) Il motivo è infondato, emergendo anche in questo caso una petizione di principio concernente il danno in questione, da ritenersi sostanzialmente “in re ipsa” e quindi suscettibile di liquidazione equitativa.
L'assunto non è condivisibile, trattandosi di danno che deve essere oggetto di specifica dimostrazione e che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo fornita.
3.6) Infine, con il sesto ed ultimo motivo di gravame, è stata sollevata una duplice contestazione alla decisione del giudice in punto di spese.
A) In primo luogo, l'appellante ha esposto che “il primo Giudice ha errato nell'analizzare le posizioni della parti, in quanto, mentre controparte ha richiesto una condanna al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc - giustamente respinta - questa difesa si è limitata espressamente ad invocare l'art. 96 ultimo comma cpc nell'ambito della condanna alle spese di lite”;
B) in secondo luogo, è stato argomentato che “La compensazione delle spese di causa, estesa peraltro alcuna congrua motivazione, disattende in ogni casto il principio della soccombenza, e non tiene conto dell'accoglimento quantomeno parziale delle
17 domande attoree, del totale rigetto delle domante avversarie e del comportamento stragiudiziale e processuale tenuto dalla convenuta”.
3.6.1) Nessuna delle contestazioni è suscettibile di accoglimento.
3.6.1.1) Il primo profilo appare privo di fondamento, laddove si consideri che ha, in prime cure, chiesto l'accoglimento delle proprie domande “con vittoria di CP_1
competenze e spese di causa ex art. 91 e 96 u.c. C.p.c. Come da nota spese che riserviamo di depositare con le memorie di replica”.
Il fatto che la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia stata chiesta ai sensi dell'ultimo comma di tale norma non incide sulla validità del rilievo del Tribunale di
Lucca concernente l'esistenza di “reciproche istanze ex art.96 cpc.”, poi entrambe respinte.
3.6.1.2) Quanto al secondo profilo, si rileva come la domanda di risarcimento danni avanzata da in prime cure (per l'ammontare di € 75.843,32) abbia CP_1
rappresentato, di gran lunga, la posta economica più rilevante del contenzioso in oggetto.
Il fatto che tale domanda sia stata respinta comporta dunque l'effettiva ravvisabilità di profili di soccombenza reciproca, trattandosi della reiezione di una domanda formulata da una parte che aveva articolato più capi di domanda (cfr, in tal senso, Cass. S.U. 32061 del 31.10.2022) e, proprio in considerazione della rilevanza della domanda stessa, appare condivisibile la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di prime cure.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa, in base al criterio del
“petitum”, avendo in questo grado di giudizio l'appellante quantificato la propria domanda risarcitoria nella misura di € 50.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
18 la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Controparte_1 CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 645/2020
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo Andrei, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Sabrina Berretti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Gregorio Cannizzaro e Donatella Piscitilli, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “accertato quanto esposto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta - ed in accoglimento dei motivi e delle domande svolte dell'odierna appellante nel merito: – riformare parzialmente la sentenza n. 290/2020 emessa/depositata il 4 marzo 2020 dal Tribunale di
Lucca (R.G. n. 1555/2018) e quindi;
– condannare la in persona del l.r.p.t. CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in persona del l.r.p.t. Controparte_1
conseguenti alla condotta inadempiente di controparte, quantificabili nel complessivo importo di € 50.000,00 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria; – in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 ult. c. cpc. – confermare per il resto la sentenza impugnata e comunque respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto infondata e/o comunque tardiva;
– ed il tutto per i motivi meglio estesi in atti. In via istruttoria: – Si insiste per l'ammissione delle CTU richieste e non concesse in primo grado e così nello specifico: (1) - CTU tecnica atta a confermare quanto riferito sulle effettive caratteristiche delle prestazioni contrattuali proposte rispetto a quelle erogate da
, con conseguente quadro delle possibili conseguenze sull'attività lavorativa di una CP_2
società informatica come;
(2) - CTU contabile atta a confermare la CP_1
ricostruzione economica relativa ai maggiori costi e mancati introiti come risultanti dalla documentazione allegata”.
Per la parte appellata: “nel merito, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto da per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ovvero CP_1 dichiarare l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - ancora nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. CP_1
290/2020 del Tribunale di Lucca;
- in via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie articolate da controparte e di essere eventualmente ammessa a prova contraria;
- in ogni caso, condannare alle spese del doppio grado di giudizio”. CP_1
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca, CP_1
con la quale erano state solo parzialmente accolte le domande avanzate dalla stessa
2 CP_ nei confronti di (di seguito: ), in particolare respingendo la CP_1 CP_2
domanda di risarcimento danni e la domanda ex art. 96 c.p.c. svolte nei confronti di quest'ultima.
1.1) La causa era stata instaurata da allegando di essere una società CP_1
operante nel settore dei servizi informatici, tramite commercializzazione di software prodotti in proprio, fornitura di assistenza sul punto, aggiornamento, personalizzazione e risoluzione di problemi.
In particolare, la predetta attrice aveva poi esposto:
• in concomitanza con il trasferimento presso la nuova sede, si era reso necessario attivare un servizio di connessione internet professionale, con una banda minima garantita di traffico dati, con connessione di backup;
CP_
• a tal fine si era rivolta ad , sottoscrivendo il contratto “EOLO Business 8/1”, concernente la somministrazione di un servizio di accesso ad Internet tramite ponte radio e l'installazione dell'antenna di ricezione in locale, oltre ad una linea di backup dati;
• dopo l'attivazione del servizio (in data 10.7.2015) erano tuttavia immediatamente insorti problemi, tempestivamente segnalati mediante apertura di specifici ticket di assistenza, correlati in particolare al mancato funzionamento della linea dati
(attestatasi, per il download, in 0,1 Mb, e cioè in misura 60 volte inferiore a quanto pattuito contrattualmente, rendendo di fatto inutile il servizio) ed alla mancata attivazione del servizio di backup adsl in rame (essenziale per garantire la continuità del servizio e la tutela dei dati);
CP_
• nonostante gli interventi dei tecnici incaricati di , il problema non era stato ancora risolto alla fine di settembre 2017, sì da indurre a sottoscrivere CP_1
altro contratto con diverso fornitore del servizio ADSL (Telecom), anche in CP_ considerazione del fatto che, infine, aveva comunicato che il problema dipendeva da carenze dei propri impianti di ripetizione, inadeguati a fornire il servizio promesso;
CP_
• in data 28.10.2015, aveva poi comunicato a lo scioglimento del CP_1
CP_ contratto per inadempimento della stessa;
• sussistevano pertanto gli estremi per la risoluzione del contratto (ex art. 1454 c.c., in tesi, o ex art. 1453 c.c., in ipotesi), o per ravvisare il recesso per giusta causa, con diritto al risarcimento del danno in capo a sia in punto di danno CP_1
emergente che di lucro cessante (come attestato dal crollo delle fatturazioni nel periodo in questione, dal costo del personale addetto alla risoluzione dei problemi
3 e dal costo del nuovo contratto con Telecom) e, infine, con diritto alla restituzione degli importi versati, non essendo mai stato fornito il servizio promesso.
1.1.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - in tesi - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto “EOLO Business 8/1” del 10 luglio 2015 sottoscritto tra le parti
a fronte del mancato ottemperamento da parte della (già alla CP_2 CP_4
diffida ad adempiere del 7 ottobre 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., o comunque, in ogni caso, a causa del grave inadempimento da parte di quest'ultima agli obblighi contrattuali di competenza, ed il tutto, per le ragioni meglio estese in atti;
- in ipotesi - dichiarare in ogni caso sciolto il rapporto contrattuale de quo a fronte del recesso esercitato dalla con la comunicazione del 27 ottobre 2015 per Controparte_1
le ragioni meglio estese in atti;
- ed in ogni caso - condannare la (già CP_2 [...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_4 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. conseguenti alla condotta inadempiente di controparte, quantificabili nel complessivo importo di € 75.843,32 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla messa in mora al saldo effettivo;
- condannare la in persona del l.r.p.t. alla CP_2
restituzione in favore della in persona del l.r.p.t. degli importi versati da CP_1 quest'ultima in relaziona al contratto de quo pari all'importo di € 763,72 per le ragioni meglio estese in atti, salva la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia – anche per via equitativa - all'esito dell'istruttoria oltre interessi di legge dal pagamento al saldo effettivo;
- con vittoria di competenze e spese di causa ex art. 91 e 96 u.c. C.p.c.” CP_ 1.2) Si era quindi costituita , che aveva contestato le domande di controparte ed esposto in particolare che:
o la competenza era del Tribunale di Milano, in forza della clausola contenuta nel contratto;
o la linea funzionava nei limiti delle previsioni contrattuali;
o tutti i servizi contrattualmente indicati erano stati forniti;
o la prima segnalazione di disservizi era pervenuta il 21.9.2015; CP_
o era comunque stato effettuato un upgrade delle installazioni di;
o non sussisteva alcun diritto al risarcimento dei danni in capo a CP_1
− sia per effetto delle previsioni contrattuali, escludenti una responsabilità CP_ risarcitoria di se non per i casi di dolo o colpa grave;
− sia per la mancata dimostrazione dei danni in questione;
o era infondata la richiesta di restituzione delle somme versate.
4 CP_ 1.2.1) aveva pertanto chiesto: “in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice contrattualmente competente ossia il Tribunale di Milano, ovvero territorialmente competente, ossia il Tribunale di Busto Arsizio;
in via principale e nel merito: accertare e CP_ dichiarare l'esatto adempimento delle obbligazioni di e per l'effetto rigettare le domande ex adverso proposte;
in via subordinata e nel merito: in caso di denegato accoglimento delle medesime, per i motivi esposti in narrativa limitare l'accoglimento della domanda all'importo di € 510,00 ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia, con applicazione dell'art. 91 c.p.c. primo comma e dunque ponendo a carico dell'attrice le spese di giudizio;
ancora in via subordinata e nel merito: in caso di denegato accoglimento delle medesime e di quantificazione del ristoro superiore alla somma di cui alla proposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. limitare l'accoglimento della domanda ad un importo comunque inferiore rispetto a quello erroneamente ed unilateralmente calcolato da controparte, come meglio spiegato in narrativa;
in tale non creduta ipotesi, stante
l'eventuale soccombenza reciproca e la sussistenza della proposta conciliativa, disporre la compensazione delle spese di lite”.
1.3) Il Tribunale di Lucca, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale aveva infine ritenuto che:
CP_
− l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da era tardiva, stante la mancata tempestiva costituzione della predetta parte convenuta;
− non potevano considerarsi sottoscritte in modo valido le condizioni generali di CP_ contratto invocate da;
− era fondata la domanda attorea di risoluzione ex art. 1454 c.c;
− era fondata la domanda attorea di restituzione degli importi versati;
− era invece infondata la domanda attorea di risarcimento danni, per difetto di prova;
− la soccombenza reciproca tra le parti giustificava la compensazione delle spese di lite e la reiezione delle domande ex art. 96 c.p.c.
1.3.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “- accerta e dichiara che il contratto di fornitura dei servizi di connessione ad internet, mediante ponte radio, denominato “Eolo Business 8/1”, concluso dalle parti in data 10.7.2015, si è risolto di diritto in data 22.10.2015 per fatto della convenuta;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 763,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- respinge l'azione di risarcimento danni;
- respinge le reciproche istanze ex art.96 cpc;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
5 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello censurando CP_1
l'erroneità e la non condivisibilità dei rilievi svolti dal giudice di prime cure a sostegno della reiezione della domanda risarcitoria e della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno (an della richiesta risarcitoria) – errata ed illegittima valutazione di pretese contestate problematiche relative al cambio di sede sollevate tardivamente ed irritualmente – violazione di legge”, contestando gli argomenti valorizzati dal
Tribunale di Lucca onde pervenire alla reiezione della domanda di risarcimento avanzata da CP_1
2°. “Errata, carente ed illogica motivazione in relazione alla quantificazione e prova della prima voce di danno (quantum riduzione fatturato) – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, censurando in modo specifico i rilievi mossi dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova ed alla quantificazione della voce di danno correlata alla riduzione del fatturato;
3°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla quantificazione e prova della seconda voce di danno ( quantum riconducibili al costi del personale) – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, in questo caso contestando le valutazioni del Tribunale in ordine alla mancanza di prova ed alla quantificazione della voce di danno relativa ai costi del personale;
4°. “Omessa motivazione in relazione alla mancata condanna al pagamento somme previste dalla delibera AGCOM 73/11/CONS – mancato riconoscimento ipotesi indennitaria”, rilevando come il Tribunale non avesse ritenuto spettante neppure l'importo dovuto in via indennitaria – per ogni giorno di disservizio – dalla normativa di settore;
5°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla mancata liquidazione del danno ex art- 1226 c.c. – mancata ed in ogni caso errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie - violazione di legge”, contestando la conclusione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie non era dato ricorrere neppure alla liquidazione equitativa del danno;
6°. “Errata, carente e illogica motivazione in relazione alla integrale compensazione delle spese - mancata/errata applicazione art. 96 u.c. cpc”, evidenziando come non sussistessero i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale di Lucca.
6 L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
CP_ 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestando poi nel merito le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Si osserva, peraltro, come il gravame vada valutato nel merito, non essendo fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, dal momento che nel contesto dell'atto di appello è dato evincere sia le parti della sentenza oggetto di impugnazione, sia le motivazioni poste a sostegno dell'impugnazione stessa.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha lamentato l'erroneità della CP_1
decisione del Tribunale di Lucca di ritenere sfornita di prova la domanda di risarcimento danni avanzata dalla predetta attrice, valorizzando la circostanza del cambio di sede.
3.1.1) In proposito va rilevato come il Tribunale abbia ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice in prime, complessivamente inteso, esponendo che:
a) “L'attrice ha chiesto il risarcimento di n. 4 voci di danno: 1) euro 59.285,70 per lucro cessante per il trimestre agosto-ottobre 2015, sub specie di minori fatturazioni;
2) euro 16.012,50 per danno emergente, sub specie di maggiori costi del personale impegnati nella soluzione dei problemi creati da : CP_2
anziché lavorare da remoto, i tecnici erano stati inviati presso i clienti con maggiore onere economico per l'azienda; 3) euro € 545,12, danno emergente, per costi d'attivazione del nuovo contratto con OM SpA;
4) danni non patrimoniali, non specificamente quantificati, da lesione dell'immagine professionale e commerciale”;
b) la prima voce di danno, tra quelle sopra ricordate, non poteva ritenersi dimostrata in quanto il metodo di riscontro prospettato dall'attrice (dato dal raffronto con le fatturazioni concernenti il trimestre agosto-ottobre negli anni 2014, 2015, 2016 e
2017) non era condivisibile, dato che:
o era pacifico che, nel periodo estivo del 2015 “...l'attrice sia stata interessata dalla problematica del cambiamento della propria sede. La circostanza risulta anche dalla visura del registro delle imprese prodotta dalla convenuta, da cui emerge il trasferimento della sede legale dalla provincia di Pisa a quella di , iscritto in data 21 settembre 2015. CP_3
7 Tale circostanza può avere influito sulla redditività del periodo interessato dal trasferimento”;
o era stata la stessa ad aver allegato “...che le minori fatturazioni CP_1 erano dipese dall'impossibilità “di sviluppare e installare ai clienti
l'aggiornamento programmato del software, dalla mancata assistenza e da ordini annullati” (v. punto 2.2.1. della citazione). L'espletata istruttoria ha dimostrato che gli aggiornamenti sono eseguiti dall'attrice, di norma, due volte l'anno: all'inizio dell'anno e a settembre. Visti i disguidi avutisi nel mese di settembre, l'attrice avrebbe potuto procedere agli sviluppi e all'installazione degli aggiornamenti (fermo restando le attività compiute diretta-mente presso i clienti) a partire dal giorno 12 ottobre 2015, quando era attivo il servizio di connessione con il nuovo gestore OM, con un conseguente aumento di fatturato negli ultimi mesi dell'anno 2015.
L'attrice ha segmentato, invece, il proprio fatturato in relazione al trimestre agosto-ottobre, facendo un confronto soltanto per questo trimestre. Avrebbe dovuto invece dimostrare che la contrazione nel trimestre agosto-ottobre 2015 si fosse tradotta anche in una contrazione annuale, non recuperata negli ultimi mesi dell'anno, a partire dal 12 ottobre 2015, dopo l'attivazione del nuovo servizio di connessione
INTERNET. Niente esclude infatti che ciò che doveva essere installato e sviluppato a settembre, potesse essere (e sia stato) installato e sviluppato a partire dal 12.10.2015 in poi”;
o “Tale considerazione è avvalorata dal bilancio dell'anno 2015 della società attrice, prodotto in giudizio dalla convenuta, che chiude con un utile d'esercizio e un aumento di ricavi, nella gestione tipica, rispetto all'anno 2014 (da euro 732.390 ad euro 801.470). Pertanto, la scelta processuale dell'attrice, consistita nel fare un confronto tra i soli trimestri agosto-ottobre degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 non consente di apprezzare se effettivamente, per fatto imputabile alla convenuta, vi sia stato un calo di fatturato nell'intero anno 2015. Ne consegue che
l'elemento indiziario indicato dall'attrice, contrastato dai due elementi ora considerati, restato equivoco e non concludente, sicché sulla sola base di esso non è possibile ritenere raggiunga la prova “ontologica” del danno”;
o i testi escussi avevano riferito “...de relato sulle circostanze di cui ai capp.
32-36 di parte attrice, relativi all'annullamento di alcuni ordini e all'emissione delle note di credito prodotte quale doc.30. In particolare,
8 pur essendo stata confermata dalla teste (impiegata Tes_1 amministrativa dell'attrice) l'emissione delle note di credito (per un valore complessivo di circa euro 7500), costei non ha saputo riferire sulle ragioni che portarono alla loro emissione. L'altro teste escusso sui suddetti capitoli di prova ( ha riferito invece de relato, per sentito dire in Tes_2 azienda;
la deposizione è pertanto priva di valore probatorio”;
c) la seconda voce di danno non poteva parimenti ritenersi dimostrata, dal momento che:
o “tutti i testi escussi, citati dall'attrice e suoi dipendenti, hanno escluso di avere ricevuto maggiori compensi per le attività prestate presso i clienti e non da remoto nei mesi di agosto-ottobre 2015. I testi sono stati chiari nel dire che avevano espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto. Per loro nulla era cambiato e non avevano percepito alcun compenso ulteriore, integrativo di quello ordinario. Il teste ha riferito di un'indennità di missione, non Tes_3 meglio quantificata nell'importo, fermo restando lo stipendio normalmente percepito”;
o “Gli stessi testi hanno poi confermato che la tabella 18, prodotta in giudizio dalla convenuta, rappresenta il costo orario che l'azienda applica, di norma, per l'assistenza, non da remoto, ma diretta presso la sede dei clienti. Costo che, nel caso di specie, non era stato applicato, in quanto
l'attività d'assistenza de qua dipendeva non da una richiesta dei clienti ma dall'impossibilità di svolgere il servizio da remoto per cause non imputabili ai clienti. Non è dimostrato, quindi, che l'attrice abbia sostenuto maggiori costi di personale in conseguenza dell'inadempimento della convenuta”;
o “Sul punto era necessario che l'attrice specificasse meglio i propri assunti
e ne offrisse prova, allegando, ad esempio, di aver sostenuto maggiori costi per l'utilizzo delle auto aziendali impiegate dai dipendenti per recarsi presso i clienti, op-pure per il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'uso del mezzo proprio, o ancora indicando e provando
l'eventuale indennità di missione riconosciuta in busta paga ai propri dipendenti. In difetti di questi elementi (e pur non potendosi escludere a livello intuitivo che qualche danno vi sia stato), non può procedersi ad alcuna liquidazione, nemmeno in via equitativa (ex art.1226 c.c.),
9 mancando la precisa prova ontologica del danno e, in ogni caso, dei parametri ai quali ancorare il giudizio equitativo”;
d) quanto alla terza voce di danno, relativa ai costi di attivazione del servizio di connessione internet con altro gestore (Telecom), la stessa non era suscettibile di essere riconosciuta, in quanto o “la spesa non costituisce un danno per l'attrice, visto l'accoglimento della domanda restitutoria dei corrispettivi pagati alla convenuta”;
o “Un danno sarebbe potuto venire in rilievo soltanto se i costi di attivazione
o di abbonamento presso il nuovo gestore fossero stati superiori a quelli
CP_ sostenuti con , ma dalla fattura OM (doc.6 di parte attrice) emerge il contrario, ovvero un costo di attivazione di euro 100,00 a fronte di quello di euro 190,00 sostenuto con la convenuta, e un costo di abbonamento bimestrale OM di euro 190,00 a fronte del costo di euro 218,00 per (v.doc.3 di parte attrice)”; CP_2
e) la quarta ed ultima voce di danno non poteva essere ritenuta suscettibile di accoglimento, in radice, in quanto “Nessuna prova infine è stata offerta del danno all'immagine professionale, che è meramente allegato”.
3.1.2) Con il motivo di gravame in oggetto, l'odierna appellante ha contestato la fondatezza delle valutazioni esposte dal Tribunale di Lucca in relazione al cambio di sede dell'attrice, adducendo che:
▪ “Contrariamente a quanto si legge in sentenza il cambio di sede svolto dalla nel mese di luglio, non soltanto non si è mai presentato come una CP_1 problematica, tantomeno “pacifica”, ma anzi non ha influito in alcuna misura in relazione all'inadempimento per cui è stata svolta la richiesta risarcitoria”;
▪ “...sin dall'atto di citazione ha dato atto che l'attivazione della nuova CP_1
linea era conseguenza dell'intervenuto cambio di sede (cfr atto di citazione pag. 1
– ult. par.) senza alcun rilievo avversario sul punto né nella comparsa di costituzione né nelle prime due memorie istruttorie (basta leggerle). Senza voler accettare il contraddittorio nel merito, ma ai soli fini del gravame, si rileva infatti che controparte ha prodotto la visura ed inventato tale eccezione - prospettando appunto il cambio di sede come causa del calo di fatturato - per la prima volta soltanto con la terza memoria istruttoria ex art. 183 cpc c. VI, ovvero, non soltanto tardivamente ed irritualmente, ma ben oltre ogni possibile termine processuale ed istruttorio”;
10 CP_
▪ la prospettazione operata da , secondo cui il cambio di sede poteva aver influito sul fatturato di rappresentava una mera ipotesi e, comunque, CP_1 integrava un'allegazione del tutto tardivamente introdotta in causa.
3.1.4) Così come formulato, il motivo di gravame in oggetto non può ritenersi suscettibile di accoglimento.
3.1.4.1) Risulta in primo luogo speciosa la critica rivolta al Tribunale di Lucca ed imperniata sullo stigma mosso all'utilizzo dell'aggettivo “problematica”, affiancato dal giudice di prime cure all'evento del cambiamento di sede da parte di CP_1
Va infatti rilevato che, contrariamente a quanto sembra aver inteso l'odierna appellante, la frase “In primo luogo, nell'anno 2015, a cavallo dei mesi di luglio/agosto, è pacifico che l'attrice sia stata interessata dalla problematica del cambiamento della propria sede”, contenuta nella sentenza impugnata, non significa che tale cambiamento ebbe ad essere “problematico”, e cioè produttivo di problemi.
Nel contesto dell'elaborazione argomentativa del Tribunale di Lucca, infatti, ed in base al portato semantico complessivo delle espressioni utilizzate, l'inciso in questione significa (banalmente e senza giudizi di valore), che nei mesi tra luglio ed agosto, ebbe a cambiare sede. CP_1
Il riferimento contenuto nella sentenza, dunque, attiene ad un mero dato di fatto, senza qualificazioni concernenti l'esistenza di “problemi” correlati allo stesso.
3.1.4.2) Non è poi fondata (nei termini in precedenza esposti) la censura dell'appellante secondo cui:
→ da un lato, era stata la stessa a dare atto “...che l'attivazione della nuova CP_1 linea era conseguenza dell'intervenuto cambio di sede”;
→ dall'altro, era inammissibile e tardiva l'allegazione di parte convenuta in prime cure secondo cui era intervenuto tale cambio di sede e, a causa di questo, era insorto un calo di fatturato.
Ed infatti, una volta dato per ammesso (in quanto allegato dalla stessa attrice) che aveva operato un cambio di sede, la circostanza per cui tale evento poteva aver CP_1 inciso sul fatturato rappresenta non tanto un'eccezione, quanto una mera difesa, imperniata sulla contestazione dell'esistenza del diritto vantato dalla controparte, come tale non suscettibile di essere processualmente perimetrata a termini decadenziali di sorta.
Si osserva, peraltro, come parte appellante non abbia specificato entro quali termini la contestazione in esame avrebbe dovuto – alla stregua della propria impostazione difensiva – essere effettuata, adducendo unicamente che la formulazione nel contesto della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. era tardiva.
11 Nel silenzio dell'appellante sul punto, sembra che abbia inteso CP_1
CP_ qualificare l'argomentazione di nei termini di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, senza tuttavia indicare sulla scorta di quali considerazioni pervenire a tale conclusione.
In questo senso, dunque, il motivo di appello in analisi è, in parte qua, inammissibile prima ancora che infondato, non constando in definitiva sulla scorta di quale assunto giuridico e/o fattuale risulti basata la contestazione in esame.
Ciò, come detto, al netto del rilievo per cui si è in presenza di una mera difesa, non qualificabile nei termini di un'eccezione non rilevabile d'ufficio.
3.1.4.3) Va infine rilevato come la censura secondo cui avrebbe carattere ipotetico la prospettazione del Tribunale di Lucca concernente la “possibile” incidenza, sul fatturato di del cambio di sede, è fondata nei limiti in cui la stessa vada intesa come la CP_1
constatazione di ciò che, su un piano meramente lessicale, il giudice di prime cure ha scritto (“Tale circostanza può avere influito sulla redditività del periodo interessato dal trasferimento”). Non può invece essere ritenuta fondata qualora la stessa venga configurata come motivo di gravame, dal momento che il Tribunale di Lucca non ha esposto come, da tale ipotetica prospettabilità, sia derivata la prova che il mutamento di sede abbia inciso sulla redditività della società.
La valutazione esposta dal Tribunale predetto, infatti, risulta estesa su altra sequenza argomentativa, fondata sulla limitata estensione dell'arco temporale considerato, sulla possibilità di di dare corso agli interventi di aggiornamento in un momento CP_1
successivo, ma temporalmente contiguo e sulla mancata dimostrazione di quale fosse stato il fatturato per il periodo successivo all'agosto 2015.
3.1.4.4) Dunque, in sé e per sé considerato, il motivo di gravame in oggetto non può trovare accoglimento.
3.2) Con il secondo motivo di gravame sono stati in effetti presi in specifica considerazione i rilievi svolti dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta non ravvisabilità del danno da perdita di fatturato (supra esposti al punto 3.1.1., lett. b).
3.2.1) L'appellante ha in particolare argomentato che:
− il giudice di prime cure aveva concentrato la propria attenzione solo sull'attività di aggiornamento e non su quella di assistenza e di elaborazione software;
− erano stati valorizzati unicamente i “disguidi” del mese di settembre, ma in realtà si erano manifestati per tutto il trimestre agosto-ottobre 2015;
− “Risulta evidente a chiunque che, una volta saltato l'aggiornamento previsto per fine settembre e attivata la nuova linea a metà ottobre - ed una volta sottratto dal calendario il tempo perso (circa 85 giorni) - le attività necessarie prima a
12 sviluppare e poi ad installare tale aggiornamento a circa 100 clienti, si sarebbero andate inevitabilmente a sovrapporre con quelle previste per l'aggiornamento programmato per i primi mesi dell'anno successivo, ed il tutto, senza che la comparente potesse ovviamente richiedere o giustificare ai clienti una doppia fatturazione per tali attività”;
− non sussisteva alcuna prova dell'aumento del fatturato nell'ultimo trimestre del
2015;
− l'unico raffronto possibile ai fini della valutazione di una contrazione del fatturato era tra il trimestre agosto-ottobre 2015 e gli analoghi trimestri relativi alle altre annualità;
− le deposizioni testimoniali, sminuite dal Tribunale di Lucca, avevano confermato gli assunti attorei.
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) In primo luogo va rilevato come il Tribunale cure abbia concentrato la propria attenzione sull'attività di aggiornamento software, da parte di non per CP_1
arbitrio personale, ma espressamente richiamando le stesse allegazioni della predetta attrice, che ha richiamato in prima battuta proprio l'attività di aggiornamento.
Va poi evidenziato come il trimestre da prendere in considerazione non possa comprendere integralmente il mese di ottobre 2015, dal momento che, per stessa allegazione di il servizio era stato attivato (dal nuovo gestore) il 12.10.2015. CP_1
Ciò premesso deve rilevarsi come si presenti tuttora suscettibile di essere condiviso l'assunto del Tribunale di Lucca secondo cui il raffronto utile al fine di individuare l'effettiva esistenza del danno lamentato da non era da limitarsi ai medesimi CP_1
trimestri degli altri anni, dovendosi invece estendere anche al periodo successivo, onde
CP_ consentire di rilevare se le ricadute derivanti dalla condotta di erano state superate dall'attività posta in essere nei mesi da ottobre a dicembre 2015.
In questo senso, del resto, si pone l'assunto cardine della complessiva valutazione compiuta dal giudice di prime, laddove è stato esposto che “Tale considerazione è avvalorata dal bilancio dell'anno 2015 della società attrice, prodotto in giudizio dalla convenuta, che chiude con un utile d'esercizio e un aumento di ricavi, nella gestione tipica, rispetto all'anno 2014 (da euro 732.390 ad euro 801.470).”.
In effetti, l'anodino raffronto postulato da parte di non consente di CP_1 apprezzare, in un'ottica generale, se l'odierna appellante abbia oggettivamente subito un danno conseguente ad un calo di fatturato, dal momento che l'anno 2015 risulta chiuso con un aumento dei ricavi superiore (non poco) a quello del 2014 ed in considerazione del fatto che non consta la dimostrazione che l'attività che non era stato possibile porre in
13 essere nel periodo estivo (e sino al 12 ottobre 2015) non sia poi stata posta in essere successivamente.
3.2.2.2) Infine, del tutto condivisibili si presentano i rilievi del Giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza delle deposizioni testimoniali.
In particolare, si osserva come, a fronte dei rilievi del Tribunale di Lucca, secondo cui tali deposizioni erano:
− de relato;
− irrilevanti, non avendo la teste saputo indicare le causali delle note di Tes_4 credito emesse ed avendo il teste riferito di circostanze “per sentito dire” Tes_2
in azienda;
l'appellante ha replicato che:
− “si tratta di fatti che possono al massimo rientrare nella valida fattispecie della testimonianza de relato e non dell'inammissibile de relato actoris”;
− i testi , e avevano confermato la deposizione del teste Tes_3 Tes_5 Tes_6
Tes_2
In proposito va quindi rilevato come la stessa parte appellante non abbia, di fatto, contestato che le deposizioni in questione risultino “de relato”, mentre per quanto concerne la postulata conferma della deposizione del teste si osserva che Tes_2 quest'ultimo è stato sentito sui capp. 32-36, mentre i testi , e Tes_3 Tes_5 Tes_6
non hanno riferito in ordine a tali capitoli (ma sui capp. 28-29), attinenti a circostanze diverse (ordini annullati i primi, costo aggiuntivo per gli interventi i secondi).
3.3) Il terzo motivo di gravame concerne le valutazioni esposte dal Tribunale onde escludere la ravvisabilità della seconda voce di danno lamentata da (attinente ai CP_1
CP_ maggiori costi sostenuti dalla società per far fronte alla condotta di ).
3.3.1) Come visto supra, il giudice di prime cure ha ritenuto che tale danno non potesse ravvisarsi in quanto i testi escussi erano “...stati chiari nel dire che avevano espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto. Per loro nulla era cambiato e non avevano percepito alcun compenso ulteriore, integrativo di quello ordinario”.
3.3.2) L'appellante ha contestato tale conclusione, rilevando in particolare che:
− “Per quanto evidente, infatti, se i dipendenti di una società sono impossibilitati a svolgere attività o impegnati a svolgerne diverse non fatturabili rispetto a quelle a cui sono preposti, tale evento non può che determinare un danno, ed il tutto, tenuto conto che la società continua a sostenere i costi, le spese e gli stipendi dei suoi incaricati”;
14 − “Non si trattava pertanto di valutare i maggiori costi subiti dall'azienda, come erroneamente motivato dal primo Giudice, quanto piuttosto di valutare l'incidenza ed il costo della mancata produttività subita dall'azienda a parità di costi”.
3.3.3) Anche questo motivo è infondato.
3.3.3.1) Va in particolare evidenziato come il motivo di gravame non si confronti specificamente con il rilievo del giudicante secondo cui il personale inviato in loco dai singoli clienti aveva “...espletato direttamente presso i clienti le attività che di norma avrebbero espletato da remoto”, sì che non incide su tale aspetto l'allegazione per cui ai dipendenti predetti era stato pagato lo stipendio senza che potessero espletare altre attività.
Una volta infatti appurata (e non specificamente contestata) la circostanza per cui il personale inviato aveva espletato la medesima attività (e che non erano stati sostenuti costi aggiuntivi per tale invio), tale circostanza – in assenza di altre allegazioni – non può ritenersi integrativa di alcun danno.
3.4) Il quarto motivo di appello concerne la contestazione di secondo CP_1 cui “Il primo Giudice ha quindi completamente omesso di valutare il risarcimento prospettato in ipotesi perfino da controparte (cfr. comparsa costituzione pag. 13) CP_2
da quantificarsi sulla base della stessa normativa di settore che prevede il pagamento di un indennizzo giornaliero per ogni giorno di disservizio”.
3.4.1) Il motivo è infondato, in radice, sol che si consideri come parte attrice in prime cure abbia avanzato unicamente domande di risarcimento del danno, senza mai CP_ chiedere la condanna di al pagamento di un indennizzo secondo la normativa di settore.
In questo senso, peraltro, l'assunto argomentativo di (esposto nel CP_1 contesto della comparsa conclusionale) secondo cui “L'indennizzo previsto dalla delibera
AGICOM 73/11/CONS citato da controparte, rileviamo che lo stesso, a prescindere dal nomen iuris, si qualifica sostanzialmente quale corrispettivo a fronte di un inadempimento” appare in radice privo di condivisibilità, in quanto volto a negare le differenze ontologiche esistenti tra indennizzo e risarcimento, sulla scorta della prospettazione di una loro unificabilità in termini di un pagamento dovuto per effetto di un inadempimento. Il carattere apodittico di tale rilievo ne esclude, in radice, la condivisibilità.
3.5) Con il quinto motivo di gravame, poi, è stato sollevato un duplice ordine di contestazioni.
A) Anzitutto è stata contestata la valutazione del Tribunale secondo cui non poteva ricorrersi alla valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., in assenza di prova in punto di an del danno stesso.
15 B) In secondo luogo, è stata lamentata la reiezione del danno all'immagine commerciale.
3.5.1) Quanto al primo profilo, l'appellante ha esposto una variegata congerie di argomentazioni che, in sostanza, risultano in realtà afferire nuovamente alla decisione del giudice di ritenere non ravvisabile un danno risarcibile.
Del resto, su un piano logico prima ancora che giuridico, la ritenuta insussistenza di un danno da risarcire preclude ogni rilevanza dei criteri di liquidazione di tale danno, non essendovi appunto un danno da liquidare.
In relazione poi ai rilievi svolti dall'appellante, si osserva come gli stessi risultino allocati su un piano sostanzialmente generico ed astratto, che in nessun modo incide sulle considerazioni già precedentemente esposte in ordine all'infondatezza dei motivi di appello specificamente concernenti la reiezione delle varie voci di danno prospettate da in prime cure. CP_1
L'appellante ha, in particolare, esposto che “Per quanto evidente non è solo intuitivo ma piuttosto certo ed evidente che qualsiasi società privata di un servizio essenziale non possa che aver subito un danno nell'ambito del suo lavoro, che, ricordiamo risulta quale elemento essenziale richiamato dall'art. 1 della Costituzione. Risulta peraltro illogico che il primo Giudice pretenda erroneamente di negare l'an del risarcimento sulla base di pretese problematiche tali da determinare la contrazione del fatturato (come ammesse perfino da controparte) e poi neghi il quantum sostenendo che non c'è prova alcuna di problematica e dell'esistenza dei danni. Nel caso in esame peraltro tutta la documentazione e le testimonianze risultano precise e concordanti nel confermare uno stravolgimento ed una riduzione delle attività produttive cui consegue ipso facto una contrazione ed un danno economico, ed il tutto, come ampiamente esposto
e spiegato. Sul punto ricordiamo quanto correttamente argomentato dal Giudice di Pace di Milano nella sentenza del 09.05.2011 che, nel richiamare la Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 1418/2011), ha chiarito che “Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa.
Considerato che
la piena operatività di un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per l'esercizio di un'attività professionale, per lo svolgimento della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere che il danno è “in re ipsa” e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell'immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di
16 appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche.” Riportando i suddetti principi al caso di specie, non si potrà negare che il servizio internet per una società che svolge solo attività informatica sia essenziale e che, un'eventuale interruzione di tale servizio, causi un danno che è “in re ipsa”.”
In proposito si osserva che, anche in considerazione delle differenze ontologiche e strutturali tra la fattispecie richiamata (decisa dal Giudice di Pace di Milano), concernente l'impossibilità di uso del telefono, e quella oggetto di causa, relativa al disservizio concernente essenzialmente la velocità di collegamento alla linea internet, non possa accedersi alla prospettazione dell'appellante relativa alla ravvisabilità di un danno “in re ipsa”.
3.5.2) Quanto al secondo profilo, relativo al danno all'immagine, si ricorda come tale voce di danno sia stata esclusa dal giudice di prime cure rilevando che “Nessuna prova infine è stata offerta del danno all'immagine professionale, che è meramente allegato”.
3.5.2.1) Tale rilievo è stato contestato dall'appellante sulla base dell'assunto per cui “Il danno di immagine subito da una società informatica per non aver potuto svolgere le sue attività a causa di problematiche informatiche resta evidente o comunque molto verosimile, talché, anche alla luce di quanto sopra argomentato, non può comunque che rientrare in una valutazione equitativa rimessa all'apprezzamento equitativo di questo
Ill.ma Corte”.
3.5.2.2) Il motivo è infondato, emergendo anche in questo caso una petizione di principio concernente il danno in questione, da ritenersi sostanzialmente “in re ipsa” e quindi suscettibile di liquidazione equitativa.
L'assunto non è condivisibile, trattandosi di danno che deve essere oggetto di specifica dimostrazione e che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo fornita.
3.6) Infine, con il sesto ed ultimo motivo di gravame, è stata sollevata una duplice contestazione alla decisione del giudice in punto di spese.
A) In primo luogo, l'appellante ha esposto che “il primo Giudice ha errato nell'analizzare le posizioni della parti, in quanto, mentre controparte ha richiesto una condanna al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc - giustamente respinta - questa difesa si è limitata espressamente ad invocare l'art. 96 ultimo comma cpc nell'ambito della condanna alle spese di lite”;
B) in secondo luogo, è stato argomentato che “La compensazione delle spese di causa, estesa peraltro alcuna congrua motivazione, disattende in ogni casto il principio della soccombenza, e non tiene conto dell'accoglimento quantomeno parziale delle
17 domande attoree, del totale rigetto delle domante avversarie e del comportamento stragiudiziale e processuale tenuto dalla convenuta”.
3.6.1) Nessuna delle contestazioni è suscettibile di accoglimento.
3.6.1.1) Il primo profilo appare privo di fondamento, laddove si consideri che ha, in prime cure, chiesto l'accoglimento delle proprie domande “con vittoria di CP_1
competenze e spese di causa ex art. 91 e 96 u.c. C.p.c. Come da nota spese che riserviamo di depositare con le memorie di replica”.
Il fatto che la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sia stata chiesta ai sensi dell'ultimo comma di tale norma non incide sulla validità del rilievo del Tribunale di
Lucca concernente l'esistenza di “reciproche istanze ex art.96 cpc.”, poi entrambe respinte.
3.6.1.2) Quanto al secondo profilo, si rileva come la domanda di risarcimento danni avanzata da in prime cure (per l'ammontare di € 75.843,32) abbia CP_1
rappresentato, di gran lunga, la posta economica più rilevante del contenzioso in oggetto.
Il fatto che tale domanda sia stata respinta comporta dunque l'effettiva ravvisabilità di profili di soccombenza reciproca, trattandosi della reiezione di una domanda formulata da una parte che aveva articolato più capi di domanda (cfr, in tal senso, Cass. S.U. 32061 del 31.10.2022) e, proprio in considerazione della rilevanza della domanda stessa, appare condivisibile la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di prime cure.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa, in base al criterio del
“petitum”, avendo in questo grado di giudizio l'appellante quantificato la propria domanda risarcitoria nella misura di € 50.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
18 la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 290/2020 del Tribunale di Lucca, così statuisce: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Controparte_1 CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Controparte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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