Articolo 10 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 aprile 1994
Art. 10. Questioni incidentali 1. L' articolo 819 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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