Art. 1. Articolo unico.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701 , e' abrogata.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701 , e' abrogata.