Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 625/2023 r.g. vertente fra:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), quali eredi di , con il patrocinio
[...] C.F._4 Persona_1
ESSI
PARTI APPELLANTI e
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 ell'A RA JOSEPH. CP_2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12:57, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per le parti appellanti, l'Avv. Luca Patalini in sostituzione dell'Avv. Alessia Papi. Per la parte appellata, l'Avv. Rodolfo Vagnoli in sostituzione dell'Avv. Alessandra Joseph.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 625/2023 promossa da:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), quali eredi di , con il patrocinio
[...] C.F._4 Persona_1
ESSI
PARTI APPELLANTI nei confronti di
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA JOSEPH;
CP_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/02/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le parti appellanti:
“- nel merito: accogliere la presente impugnazione e per i motivi in esposti nella parte motivata del presente atto, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo in persona della Giudice Unica dott.ssa Carmela Labella il 6.02.2023, a definizione del procedimento civile iscritto al n. 3076/2019 R.G. ed accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità assoluta del decreto ingiuntivo n. 888/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo il 6.8.2019
- condannare altresì la alla refusione delle spese di lite ed ai compensi Controparte_1 professionali per i due
Per la parte appellata:
pagina 2 di 10 “IN VIA ISTRUTTORIA Per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi NEL MERITO voglia il Giudice adito rigettare le domande formulate dalle Sig.re Parte_5 Pt_2
e quali eredi di titolare e legale
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 rappresentante della I.M.I. Industria Mobili e Infissi di Profili GE in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 6.2.2023 a definizione del procedimento iscritto al RG 3076/2019 Con condanna alle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. e eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 titolare della impresa individuale I.M.I. Industria Mobili e Infissi di Profili GE (di seguito, per brevità, “I.M.I.”), hanno proposto appello avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal
Tribunale di Arezzo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 888/2019 del 6-
9.8.2019 chiesto ed ottenuto dalla nei confronti della ditta I.M.I. in Controparte_1 persona del titolare per il pagamento del residuo prezzo di vendita di un Persona_1 macchinario per operazioni di falegnameria usato, come da fattura n. 2015 del 15.5.2017.
1.1. L'opposizione veniva proposta dalle suddette eredi del titolare della ditta destinataria dell'ingiunzione per dedurre, tra l'altro, la “inesistenza e/o nullità assoluta” del decreto siccome emesso (in data 6.8.2019, a seguito di ricorso datato 5.8.2019) nei confronti di un soggetto già deceduto prima dell'instaurazione della procedura monitoria (essendo morto in data 12.7.2017), anziché nei confronti delle eredi che avevano Persona_1 proseguito, in regime di società di fatto, l'attività di impresa del de cuius, nonché la inesistenza ovvero nullità assoluta ed insanabile della notifica del decreto, eseguita a mezzo p.e.c. del 19.8.2019, in quanto parimenti indirizzata ad soggetto non più esistente.
1.2. Il giudice di prime cure, nel contraddittorio con la che, Controparte_3 costituitasi in giudizio, instava per la conferma del decreto opposto, a conclusione del processo, disattese le eccezioni di rito e di merito sollevate dalle attrici nonché le domande riconvenzionali dalle medesime proposte, rigettava l'opposizione così confermando il decreto ingiuntivo.
2. Le appellanti, senza reiterare gli ulteriori motivi di opposizione svolti in primo grado, hanno censurato la pronuncia sostenendo l'erroneità:
pagina 3 di 10 a) del capo che ha rigettato l'eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo, per avere il giudice confuso detta eccezione con quella di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto e per avere il medesimo attribuito rilevanza alla notifica dell'ingiunzione avvenuta all'indirizzo p.e.c. della ditta I.M.I. indicato nel Registro delle Imprese, aspetto viceversa irrilevante a fronte del già avvenuto decesso dell'imprenditore, in violazione degli artt. 1 e 2082 c.c.;
b) del capo che ha considerato “correttamente instaurato il giudizio di opposizione che deve avere come oggetto l'esame della fondatezza della pretesa dell'opposto ed i motivi sostenuti dall'opponente”, per avere il giudice ritenuto, sempre in violazione dei citati articoli di legge, che la notifica del decreto ingiuntivo fosse stata regolarmente eseguita ovvero comunque avesse raggiunto il suo scopo e che nel giudizio di opposizione potessero essere esaminate le rispettive affermazioni delle parti in merito al diritto fatto valere, posto che, invece, l'opposizione proposta dalle eredi del de cuius non poteva costituire “l'avvio di un valido giudizio di accertamento relativo alla pretesa creditoria fatta valere col decreto” essendo “affetto da inesistenza il rapporto processuale di base” per effetto della notifica eseguita ad un soggetto defunto.
3. La nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto dell'appello e CP_1 Controparte_3 conferma della sentenza, ha rilevato in primo luogo l'acquiescenza della controparte ai “capi della sentenza non impugnati”, con conseguente giudicato su “ogni questione riguardante il merito e la sussistenza e misura del credito”, sostenendo, perciò, il venir meno dell'interesse ad appellare “per meri profili formali”; ha quindi contestato la fondatezza del gravame obiettando che:
- la morte dell'imprenditore individuale “non comporta l'automatica cessazione dell'attività di impresa”, proseguita in questo caso dalle eredi di senza peraltro Persona_1 che risultasse alcun cambio di denominazione della ditta negli atti del registro delle imprese opponibili ai terzi;
- la notificazione del decreto, regolarmente ricevuta all'indirizzo p.e.c. della I.M.I., non avrebbe potuto dirsi inesistente, mentre il presunto vizio di nullità della stessa avrebbe dovuto ritenersi sanato dall'opposizione proposta dalle eredi del suo titolare con pieno svolgimento delle difese di merito;
- l'opposizione, contrariamente a quanto ex adverso affermato, aveva dato luogo ad un ordinario giudizio di cognizione cui era seguito l'accertamento del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. pagina 4 di 10 4. Precisate dalle parti le conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata rinviata dall'Istruttore per la discussione dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
Orbene, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
5. È dato innegabile che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto ed ottenuto nei confronti di un soggetto già deceduto all'epoca della presentazione del ricorso monitorio;
infatti,
l'impresa individuale I.M.I. Industria Mobili e Infissi di Profili GE si identifica, per definizione, con il suo titolare morto in data 12.7.2017. Persona_1
La pretesa creditoria avrebbe dovuto perciò più correttamente essere indirizzata nei confronti delle eredi del de cuius che ne proseguirono l'attività. Dagli atti di causa si ricava tra l'altro come la fosse a conoscenza della morte del Profili e della prosecuzione CP_1 dell'attività di impresa da parte delle odierne appellanti nell'ambito di una società di fatto. Si legge al riguardo in sentenza (e il punto non è stato fatto oggetto di contestazioni) che: “Ai sensi dell'art. 2193 c.c. …i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione; tuttavia, il citato articolo precisa “(…) a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (…)”. Come già evidenziato parte opponente, in atto di citazione, dopo aver riferito che , titolare della ditta acquirente era deceduto in data 12.07.2017 – Persona_1 dopo aver stipulato il contratto di compravendita in parola, del 21.3.2017-; ha aggiunto che
“(…) dell'intervenuto decesso del Titolare era ben edotta controparte se sol si consideri che in data 4.9.2018 (All. 11) richiedeva il sollecito di pagamento nei confronti debitrice, ossia la
“ (…)”. Attraverso l'esame del doc. 11 allegato Parte_6 all'atto di citazione, effettivamente emerge che il sollecito di pagamento è stato indirizzato a
“ ; pertanto appare verosimile che l'opposta abbia Parte_6 avuto conoscenza del decesso di e del subentro delle eredi quali nuovi Persona_1 titolari dell'impresa in questione”.
Se ciò è vero, dunque, ne deriva la nullità del decreto in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica;
in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione dell'ingiunzione, quest'ultima deve considerarsi a sua volta inesistente (cfr. Cass. 11688/2001, 14360/2013). pagina 5 di 10 5.1 Ha errato, perciò, il giudice di primo grado nel ritenere, per un verso, non affetta da
“inesistenza e/o nullità insanabile” la notifica sol perché “dalla visura camerale aggiornata al 29.01.2021 (allegata al fascicolo di parte opposta) emerge che l'indirizzo pec
a cui risulta effettuata la predetta notifica è rimasto invariato anche dopo Email_1 il decesso di e, di conseguenza, la predetta notifica risulta comunque Persona_1 pervenuta all'indirizzo di posta elettronica che, sulla base di quanto risultante dalla visura camerale aggiornata all'epoca dei fatti, era ancora attivo, nonostante il decesso del precedente titolare;
sicché il terzo di buona fede poteva ancora fare affidamento su detto indirizzo di posta elettronica” (pag. 5 sent.).
Invero, di fronte all'inesistenza del notificando, nessun rilievo possono avere considerazioni sulla correttezza del procedimento notificatorio e/o sull'affidamento del terzo circa l'utilizzabilità per la notifica di un determinato indirizzo p.e.c. (cfr. la citata Cass.
11688/2001, secondo cui “la formale osservanza delle norme in materia di notificazione…non vale ad escludere che in ragione della inesistenza del notificando al momento della notificazione quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente”).
Nemmeno può dirsi pertinente il riferimento, in sentenza, al principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, “ove si pensi che la ditta opponente, non solo ha proposto tempestiva opposizione al d.i, ma è anche entrata nel merito della fattispecie” (così
a pag. 6), dal momento che in questo caso non di nullità, ma di radicale inesistenza della notificazione si tratta, e che il giudizio di opposizione è stata introdotto non dalla ditta ma dalle eredi del de cuius.
5.2 Per altro verso, è errato altresì sostenere che “Quanto, poi, alla eccepita nullità e/o inesistenza del d.i., in quanto non richiesto nei confronti della impresa “I.M.I. INDUSTRIA
MOBILI E INFISSI DI PROFILI ANGELO in persona delle eredi dell'omonimo titolare, anche in questo caso non può parlarsi di inesistenza e/o nullità assoluta, essendo stata comunque indicata la impresa IMI a cui, poi, il d.i. è stato correttamente notificato all'indirizzo di posta elettronica riportato nella visura camerale” (pag. 6 sent.), giacché il decreto è stato indiscutibilmente richiesto ed emesso nei confronti della I.M.I. in persona del titolare ER
(soggetto, come detto, già deceduto) e non delle eredi di questi.
[...]
6. Se anche poi si volesse ammettere che, con l'opposizione proposta, il giudizio potesse estendersi all'accertamento della fondatezza del credito, in particolare avuto riguardo alla posizione delle eredi del occorre osservare quanto segue. ER
pagina 6 di 10 Nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta è stata introdotta una domanda di condanna al pagamento nei confronti di queste ultime;
si legge infatti nelle conclusioni rassegnate al termine dello scritto: “In ipotesi: voglia il Giudice adito rigettare le domande formulate dalle Sig.re Parte_5 Parte_2
e quali eredi di titolare e legale Parte_3 Parte_4 Persona_1 rappresentante della I.M.I. Industria Mobili e Infissi di Profili GE in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In tesi: voglia il Giudice adito rigettare le domande formulate dalle Sig.re e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di titolare e legale rappresentante della I.M.I.
[...] Persona_1
Industria Mobili e Infissi di Profili GE in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto condannarle al pagamento della somma di E. 13.779,84, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, per i motivi ci cui in premessa” (evidenziazioni aggiunte).
E tuttavia la sentenza di primo grado non ha preso in considerazione tale ultima domanda ma ha rigettato semplicemente l'opposizione confermando il decreto, il quale invece andava revocato in quanto nullo per le ragioni di cui sopra.
È il caso di osservare che la domanda di condanna al pagamento delle eredi non è stata specificamente riproposta dalla nel presente giudizio di appello, sicché deve CP_1 intendersi rinunciata.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Sul punto, la S.C. ha precisato che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (Cass.
33649/2023); “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
pagina 7 di 10 deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. 25840/2020 e
22311/2020).
In questo caso, per l'appunto, l'appellata si è limitata, al termine della propria comparsa di costituzione e risposta in appello, ad un generico ed indistinto richiamo alle difese svolte in primo grado, inidoneo a tal fine (cfr. pag. 7: “Fermo quanto sopra, onde evitare qualsiasi decadenza e ad ogni effetto, si ripropongono deduzioni e difese, in fatto e in diritto, eccezioni, istanze e domande svolte nel procedimento di primo grado ove assorbite dalla pronuncia impugnata”).
Dunque, non vi è spazio per alcuna ulteriore pronuncia che non sia quella di revoca del decreto ingiuntivo in quanto radicalmente nullo.
7. Da ultimo è il caso di osservare che le argomentazioni spese dall'appellata non sono affatto idonee a condurre ad un diverso esito del giudizio.
La circostanza che le appellanti non abbiano riproposto i motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione non fa sì che l'impugnazione resti affidata a “meri profili formali” rispetto ai quali non vi sarebbe “interesse ad appellare”; al contrario, la questione già sollevata in primo grado attiene ad un profilo che è formale e sostanziale insieme, il cui esame era evidentemente prioritario rispetto ai profili di merito della controversia.
Detto poi dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, la circostanza che l'attività di impresa della ditta I.M.I. sia stata proseguita, con società di fatto, dalle eredi dell'originario titolare legittimava, al più, la a rivolgere le proprie istanze nei confronti di CP_1 queste ultime.
8. In conclusione, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 888/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo il 6.8.2019, con conseguente revoca dello stesso.
9. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata.
pagina 8 di 10 La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§§ 2 per il primo grado e 12 per il secondo.
Appare al riguardo congruo applicare i parametri minimi per il primo grado, in considerazione del fatto che la questione sulla quale le attrici sono vittoriose in appello è solo una di quelle affrontate nel giudizio di opposizione, il cui svolgimento e, soprattutto, la cui istruttoria hanno riguardato, preminentemente, le questioni di merito relative al credito controverso. Per il giudizio di appello, viceversa, vanno applicati i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è pari ad € 13.779,84 e dunque rientra nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00. Pertanto:
1^ grado: (§ 2): € 460,00 fase 1, € 389,00 fase 2, € 840,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, in tutto € 2.540,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: (§ 12) € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 09/02/2023, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 888/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo il 6.8.2019, con conseguente revoca dello stesso;
2. condanna la parte appellata a rimborsare alle parti appellanti le spese del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi e in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente
pagina 9 di 10 Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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