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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 495/2021
TRA
(P.IVA n. , in persona del Curatore, dr. RT P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di appello, a
[...] seguito di provvedimento di autorizzazione e nomina del 20.12.2020, dall'avv. Amedeo Iovane
(C.F. n. , presso il cui studio in Torre Annunziata (Na), alla via Vesuvio, C.F._1
n. 17, elettivamente domicilia e con esso anche in Napoli alla via G. Santacroce, n. 25 c/o lo studio dell'avv. Laura Avella;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
(già a seguito di variazione della denominazione sociale RT P_
iscritta presso il Registro delle Imprese in data 14 dicembre 2018), P. Iva n. , in P.IVA_2
persona del procuratore avv. Gino Bacca, a tanto autorizzato in virtù di procura conferita dal
Consigliere Delegato e legale rappresentante della con Controparte_3
atto a firma autenticata dal notaio di Milano del 17 dicembre 2020, Rep. n. Persona_1
pagina 1 di 30 5.924 - Racc. n. 1.663, nella qualità di mandataria con rappresentanza della AR
(C.F. n. – P. IVA n. ; successore a titolo universale del
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
- C.F. n. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_5 P.IVA_5
liti allegata alla comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, dall'avv. Roberto Esposito
(C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I, n. 259, C.F._2
elettivamente domicilia;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in virtù di PA C.F._3 procura speciale alle liti allegata all'atto di intervento depositato nel presente giudizio di appello, dall' avv. Antonio Cecere (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via C.F._4
del Parco Margherita n. 65, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
6168/2020, depositata in data 29.09.2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Napoli in data 27.3.2019, il
– dopo aver dedotto di aver intrattenuto con il RT Controparte_5
, ora rapporti bancari consistenti nell'apertura di credito, con
[...] AR
affidamento, da utilizzare mediante scoperto sul conto corrente n. 27/229, aperto prima del 1991
e chiuso in data 8 aprile 2006, e sul conto corrente n. 8/63, aperto prima del 1991 e chiuso in data
30 settembre 2003; che, nel corso dell'intero rapporto, la banca, in assenza di apposita pattuizione e, dunque, illegittimamente, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali e valute illegittime;
che, in virtù
Part di ciò, con atto di citazione notificato in data 6.11.2012, la società .GRA. in bonis Pt_3
aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_5
proponendo nei suoi confronti azione di ripetizione, ed il giudizio, all'esito dell'espletamento di
CTU contabile, si era concluso con sentenza n. 9141/2018, che aveva dichiarato l'estinzione del processo, per mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge, a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice - chiedeva, reiterando, sostanzialmente, le medesime doglianze e conclusioni già rassegnate dalla società in bonis nel predetto giudizio estinto, e sulla base delle pagina 2 di 30 risultanze della CTU espletata in quel giudizio, di:
In via principale:
1) dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, III comma, c.c., delle clausole di capitalizzazione trimestrale e della clausola di applicazione di un tasso al tasso ultralegale e comunque dichiarare l'invalidità e l'illegittimità;
2) accertato e dichiarato che il ora ha proceduto, Controparte_5 AR
così come esposto in premessa illegittimamente, in violazione dei divieti di legge ed in assenza di una valida ed idonea convenzione anatocistica, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi all'apertura di credito con affidamento mediante scoperto sui conti correnti di cui in premessa e che la stessa ha applicato in assenza di una valida ed CP_7
idonea pattuizione, interessi al tasso ultralegale con conseguente addebiti maggiori di quelli legalmente previsti ed ha altresì applicato sempre in assenza di una valida ed idonea pattuizione, commissioni di massimo scoperto, peraltro applicate con cadenza trimestrale;
3) condannare il ora , alla restituzione integrale Controparte_5 AR
degli interessi anatocistici trimestrali addebitati e trattenuti, competenze, remunerazioni e costi non dovuti, commissioni di massimo scoperto applicate ed alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse per interessi ultralegali a seguito della riduzione degli interessi ultralegali a quelli legali e, quindi, al pagamento in favore del
[...] dell'importo di €. 545.760,56 e/o €. 519.024,94 per quanto innanzi, a titolo RT
di differenza tra il saldo reale dei conti correnti ed il saldo risultante dai rieffettuati conteggi secondo le disposizioni di legge come risultante dalla relazione che si deposita e/o di quella maggiore o minore somma quale sarà ritenuta, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare il ora al pagamento di spese, diritti ed Controparte_5 AR
onorari oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Notificato, a cura del Fallimento, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ad in data 12.4.2019, si costituiva AR
in giudizio, con comparsa depositata in data 28 maggio 2019, la (già RT P_
, nella qualità di mandataria di e, preliminarmente, deduceva di
[...] AR vantare nei confronti della un credito di € 331.033,26 per rate insolute ed interessi RT
del finanziamento chirografario n. 6000/51682759, concesso alla stessa con contratto del 20 giugno 2012; che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società in data RT
23.6.2017, aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione del predetto credito al passivo del fallimento;
pagina 3 di 30 che, contrariamente a quanto asserito dal Fallimento ricorrente, il rapporto n. 8/63 non era mai stato assistito da affidamento, mentre il conto corrente n. 27/229 era stato assistito da affidamento soltanto a partire dall'11 settembre 2000, data in cui la società aveva RT stipulato con la filiale di Frattamaggiore dell'allora poi Controparte_5 AR
una convenzione di affidamento per elasticità di cassa, nella quale, oltre ad essere
[...] convenuta un'apertura di credito in conto corrente per la somma di £ 50.000.000 (€ 25.822,84), erano stati pattuiti il tasso di interesse convenzionale, l'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari reciprocità (come da comunicazione effettuata nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2000), l'applicazione della commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,125%, nonché le valute sulle operazioni effettuate sul conto corrente.
La resistente contestava, quindi, la fondatezza delle avverse pretese ed, in particolare, eccepiva:
- l'inapplicabilità del rito sommario al giudizio in esame, per la necessità di istruzione probatoria, non essendo utilizzabile la consulenza tecnica d'ufficio invocata dall'attrice sia perché espletata nel giudizio ormai estinto, sia perché fondata sull'erroneo presupposto che entrambi i conti correnti fossero, a far data dalla accensione, assistiti da “affidamento di fatto”, con la conseguenza che le rimesse effettuate dal correntista avevano natura ripristinatoria e non solutoria;
-l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente alla ripetizione delle rimesse di RT
natura solutoria, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2.12.2010,
n. 24418, in quanto, non avendo il provato l'esistenza di affidamenti, dovevano RT
considerarsi solutori e dunque prescritti: a) i pagamenti effettuati sul conto n. 8/63 – mai assistito da affidamento – nel decennio antecedente al 6 novembre 2012, data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio rubricato al n. 31328/2012 R.G., dichiarato estinto;
b) i pagamenti effettuati sul conto corrente n. 27/229, non assistito da affidamento fino all'11 settembre 2000, nel decennio antecedente tale data;
c) i pagamenti effettuati sul conto corrente n. 27/229, per il periodo intercorrente tra l'11 settembre 2000 ed il 6 novembre 2002, a copertura di scoperti superiori all'affidamento concesso;
La resistente cosi concludeva:
1) in via pregiudiziale, in rito, previo accertamento e declaratoria dell'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della relazione peritale espletata nel giudizio rubricato al n. 31328/2010 R.G., dichiarare inapplicabile al presente contenzioso il rito sommario di cui agli art. 702 ss. c.p.c. e disporre, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento di rito da sommario ad ordinario, fissando
pagina 4 di 30 l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.;
2) dichiarare inammissibili le domande restitutorie formulate dalla ricorrente, non avendo la correntista sollevato alcuno specifico e circostanziato rilievo in relazione RT
alle poste debitorie risultanti dagli estratti dei conti correnti nn. 8/63 e 27/229, né nel corso dei rapporti contrattuali né nel giudizio rubricato al n. 31328/2012 R.G., con conseguente approvazione ex art. 1832 c.c. dei saldi dei conti correnti risultanti dalle scritture contabili della banca e dagli estratti conto;
3) accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione di ripetizione del presunto indebito promossa dalla ricorrente, avente ad oggetto le somme che la stessa sostiene illegittimamente pagate dalla correntista fallita a titolo di interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto, interessi ultra legali e presunto gioco di valute, in relazione alle rimesse di natura solutoria effettuate dalla nel conto corrente n. 8/63 in RT
data antecedente il 6 novembre 2002 ed alle rimesse solutorie effettuate dalla predetta correntista sul conto corrente n. 27/229 in data antecedente l'11 settembre 2000 e per quelle effettuate nel periodo intercorrente tra l'11 settembre 2000 ed il 6 novembre 2002 a copertura di scoperti superiori all'affidamento di € 25.822,85;
4) dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di ripetizione formulata dalla curatela ricorrente nella parte in cui quantifica la pretesa restitutoria sul presupposto che i conti oggetto della domanda siano assistiti da affidamento, senza formulare nel petitum dell'atto introduttivo la domanda di accertamento della sussistenza del predetto affidamento, propedeutica a quella di condanna 35 alla restituzione del presunto indebito, in violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c.:
5) rigettare le domande della ricorrente perché destituite di fondamento nel merito;
6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ricorrente, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali formulate, compensare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.F., le somme di cui il fallimento dovesse risultare creditore, con il RT
controcredito vantato dalla banca nei confronti della Parte_5
per rate insolute ed interessi del finanziamento chirografario n.
[...]
6000/51682759, credito pari ad € 331.033,23, oggetto di accertamento giudiziale e di insinuazione al passivo del fallimento, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 c.c., compensare l'eventuale credito della ricorrente con il credito della banca di € 15.091,68, a titolo di competenze prededucibili liquidate a carico del fallimento nella sentenza n. 9141/2018 dell'adito Tribunale;
pagina 5 di 30 7) in via istruttoria - nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità delle domande della correntista e di rigetto delle eccezioni formulate dalla comparente ad oggetto la legittima applicazione ai rapporti in esame, per l'intera durata, degli interessi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale, delle convenzioni di massimo scoperto e delle valute come risultanti dagli estratti conto - ammettere C.T.U. contabile per la ricostruzione dei rapporti di conto corrente nn. 8/63 e
27/229, tenendo conto della prescrizione estintiva dell'azione di ripetizione in relazione alle rimesse effettuate dalla sul conto corrente n. 8/63 in data antecedente il 6 RT
novembre 2002 ed alle rimesse solutorie effettuate dalla predetta correntista sul conto corrente
n. 27/229 in data antecedente l'11 36 settembre 2000 e per quelle effettuate nel periodo intercorrente tra l'11 settembre 2000 ed il 6 novembre 2002 a copertura di scoperti superiori all'affidamento di € 25.822,85, applicando ad entrambi i rapporti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 1° luglio 2000, effettuando ulteriore ricalcolo del saldo del conto corrente n. 27/229 applicando il tasso di interesse passivo convenzionale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a dar data dal 1° luglio 2000 ed a far data dal 11.09.2000 e, da tale ultima data, computando le commissioni di massimo scoperto, le spese e le valute sui versamenti effettuati dalla correntista come da convenzione dell'11 settembre 2000;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 6168/2020, pubblicata in data 29.9.2020, con cui così statuiva:
“1) Dichiara che il saldo complessivo dei tre rapporti conto corrente 27/229, conto corrente 8/63
e finanziamento chirografario del 20.6.2012 è attivo per la banca per €. 293.712,53;
2) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta e condanna la banca convenuta a rimborsare al fallimento attore ogni soma che quest'ultimo documenterà di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Compensa le spese di lite”.
Per quanto ancora rileva, i passaggi motivazionali rilevanti della sentenza impugnata sono i seguenti:
- erano dedotti in giudizio i seguenti contratti: 1) contratto di conto corrente 27/229, aperto a partire da prima del 4.5.1992, chiuso in data 18.4.2006 con saldo pari a “O”; 2) contratto di conto anticipi n. 8/63, aperto da prima del 3.1.1994 e che al 31.12.2002 presentava un saldo, secondo le scritture contabili della banca, pari a - € 452.025,47 (doveva ritenersi che quello fosse anche il saldo finale, non essendo documentato che il rapporto fosse poi proseguito);
pagina 6 di 30 - in atti vi era un solo contratto, relativo ai due rapporti di conto corrente per cui è causa: quello stipulato in data 11.9.2000, con il quale il aveva concesso alla Controparte_5 un'apertura di credito in c/c sino a lire 50.000,00 (€ 25.822,84) sul c/c RT
27/229;
- in assenza dei contratti di conto corrente nn. 27/229 e 8/63, i saldi dei predetti rapporti dovevano essere ricalcolati applicando esclusivamente le condizioni economiche previste dal contratto sottoscritto in data 11.9.2000 e, per i periodi in cui non risultava che un contratto disciplinasse i due rapporti, applicando solo gli interessi legali e le spese dovute per legge;
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta era infondata, in quanto, a parte il fatto che dall'11.9.2000 il c/c 27/229 era stato affidato in forza di contratto di affidamento stipulato per iscritto, per tutto il periodo documentato di ciascuno dei due rapporti, il saldo degli stessi era stato costantemente passivo, per importi rilevanti, senza che la società correntista avesse mai teso a rientrare dall'esposizione o che la banca avesse mai chiesto il rientro ed era stata applicata la commissione di massimo scoperto, che ha la funzione di retribuire la banca per la messa a disposizione di somme di denaro;
inoltre, l'esistenza degli affidamenti risultava da quanto dichiarato dallo stesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia a Controparte_5
partire dal gennaio 1996; tutti i predetti elementi inducevano a ritenere che la banca avesse pattuito de facto con la correntista che questa avrebbe potuto godere di un'apertura di credito, nei limiti del saldo passivo di volta in volta raggiunto, e che quindi la banca stessa non avrebbe potuto revocare l'apertura di credito senza preavviso;
- quanto, poi, al conto anticipi n. 8/63, ogni anticipazione costituiva una modalità di erogazione del credito da parte della banca e gli accrediti in essi annotati non costituivano rimesse solutorie, né il saldo passivo era indicativo di uno scoperto;
- doveva essere condivisa la prima ipotesi di ricostruzione contabile del CTU, che applicava gli interessi debitori al tasso legale sostitutivo (salvo che quando fossero stati pattuiti per iscritto i tassi ultralegali), nonché la capitalizzazione semplice e le spese, solo se pattuite per iscritto, escludeva la commissione massimo scoperto per l'intero periodo, non applicava nessuna prescrizione, così giungendo ad un saldo complessivo dei due rapporti di € 37.320,70, a credito per la correntista (a fronte di un saldo passivo risultante dagli estratti conto di €
420.025,47, a debito per la correntista);
- in accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta, che opponeva un proprio credito nei confronti della di € 331.033,23 – non contestato RT dall'attrice –in forza di finanziamento chirografario, si addiveniva ad un saldo complessivo pagina 7 di 30 dei tre rapporti di € 293.712,53, a credito per la . AR
In data 1.10.2020 il , sul presupposto che il Tribunale era caduto in errore laddove RT
aveva affermato che il conto 8/63 si era chiuso in data 31.12.2002 con saldo - € 452.025,47, a debito per il correntista, e non, invece, in data 30.9.2003 con saldo pari a “0”, depositava istanza di correzione errore materiale, ex art. 287 c.p.c., della sentenza, con la quale chiedeva apportarsi le seguenti modifiche:
a) “il c/c 8/63 si è chiuso al 30.9.2003, con saldo pari a 0” al posto di “al 31.12.2002 presentava un saldo, secondo le scritture contabili della banca, passivo per – euro 452025,47 (e deve ritenersi che quello sia stato il saldo finale, non essendo stato documentato che il rapporto sia poi proseguito);
b) “il risultato è un saldo complessivo attivo per la correntista per € 489.345,84” al posto di “Il risultato è un saldo complessivo dei due rapporti, attivo per la correntista per € 37.320,70
(mentre gli estratti della banca esponevano un saldo passivo complessivo di euro 452.025,47)” ed ancora “costituisce un credito per la pari ad euro 293.712,53” al posto AR di“costituisce un credito per il Controparte_8
pari ad euro 158.312,61
[...]
c) “dichiara che il saldo complessivo dei tre rapporti conto corrente 27/229, conto corrente 8/63
e finanziamento chirografario del 20/6/2012 è attivo per il
[...] per euro 158.312,61la banca per euro 293712,53” al Controparte_8 posto di “dichiara che il saldo complessivo dei tre rapporti conto corrente 27/229, conto corrente
8/63 e finanziamento chirografario del 20/6/2012 è attivo per la banca per euro 29.31712,53”.
Con provvedimento del 16.11.2020, il Tribunale rigettava la predetta istanza, con la motivazione che il non aveva denunciato un errore materiale, ma un asserito errore di valutazione RT del giudice, che avrebbe dovuto essere denunciato non con l'istanza ex art. 287 c.p.c. ma con atto di appello.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 6168/2020, pubblicata in data 29.9.2020, il Parte_6
.GA. ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato in data
[...] Pt_7
2.2.2021 alla (già , nella qualità di mandataria con RT P_
rappresentanza della con cui ha chiesto, in riforma della sentenza di AR
primo grado:
A.
1- nel merito, accertato che i rapporti di conto corrente n. 27/229 e 8/63 sono stati entrambi chiusi con un saldo pari a zero, dichiarare che il saldo complessivo dei tre rapporti c.c. 27/229,
pagina 8 di 30 c.c. 8/63 e finanziamento chirografario del 20.06.2012 è attivo per il fallimento per €. 214.727,33
(€. 545.760,56 – €. 331.033,23) e/o €. 198.090,93 (€. 520.124,04 – €. 331.033,23) e, per l'effetto:
A.2- condannare, per quanto precede, la quale mandataria di rappresentanza RT
di , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del AR [...]
(n. 30/2017) del saldo attivo pari ad €. 214.727,33 (€. 545.760,56 – €. RT
331.033,23) e/o €. 198.090,93 (€. 520.124,04 – €. 331.033,23), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o di quella maggiore o minore somma quale sarà ritenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria;
A.3- condannare la quale mandataria di rappresentanza di RT AR
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio
[...]
grado di giudizio.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 23.4.2021 (a fronte dell'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 21.5.2021), si è costituita la (già RT
, nella qualità di mandataria con rappresentanza della che, P_ AR
in via preliminare, ha eccepito:
- l'inammissibilità dell'appello proposto dal , ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; RT
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta nei confronti della RT
(già , nella qualità di mandataria con rappresentanza di (già P_ AR
, sia perché domanda nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo il Controparte_5
proposto in primo grado la domanda di condanna al pagamento di somme RT
asseritamente riscosse in applicazione di clausole negoziali illegittime, nei confronti di
[...]
quale parte dei rapporti oggetto di causa, e la predetta domanda non era stata AR
riformulata in grado di appello nei confronti della banca;
sia perché la era carente di CP legittimazione passiva, non essendo riferibile al mandato conferitole dalla banca l'attività negoziale che avrebbe provocato l'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.;
- l'inammissibilità della produzione del documento sub. 20, denominato “ipotesi di calcolo consegnata dal C.T.U. all'udienza del 13 novembre 2020”, in quanto depositato dal RT
appellante per la prima volta nel giudizio di appello, ma non prodotto nel giudizio di primo grado;
- l'inammissibilità della domanda con cui il appellante ha chiesto che fosse accertato RT
che i rapporti di conto corrente n. 27/229 e n. 8/63 erano stati entrambi chiusi con saldo pari a
“zero”, in quanto domanda proposta per la prima volta in grado di appello.
Nel merito, l'appellata ha contestato la fondatezza dell'appello proposto dal e ne ha RT
pagina 9 di 30 chiesto il rigetto. Ha spiegato, infine, appello incidentale, al fine di censurare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto del a RT
ripetere le rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente al decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione (6.11.2012) e nella parte in cui il primo giudice non si era pronunciato sull'eccezione, da essa appellata sollevata nel giudizio di primo grado, di compensazione con l'ulteriore credito vantato dalla banca nei confronti del , avente ad RT
oggetto il pagamento delle spese processuali liquidate a carico del ed a favore del RT
(oggi nella sentenza n. 9141/2018, con cui era Controparte_5 AR
dichiarato estinto il giudizio N. 31328/2012 RG (promosso dalla società in bonis nei confronti del
, pari alla somma complessiva di €. 15.091,68. Parte_8
L'appellata, pertanto, ha così concluso: in via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 I comma
c.p.c. per omessa indicazione nell'atto introduttivo del presente giudizio delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo il predetto gravame ragionevoli probabilità di accoglimento;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, proposta dal fallimento RT
di condanna della nella qualità di mandataria con rappresentanza della RT
al pagamento delle somme asseritamente riscosse dalla AR AR
a titolo di addebiti illegittimi sui conti correnti n. 8/63 e 27/229, in quanto domanda nuova
[...]
ex art. 345 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la domanda di condanna formulata dalla curatela del fallimento nei RT
confronti della AR
d) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, proposta dal fallimento RT
di condanna della al pagamento delle somme asseritamente riscosse dalla RT
a titolo di addebiti illegittimi sui conti correnti n. 8/63 e 27/229 per AR
carenza di legittimazione passiva della e di inapplicabilità alle predette RT
domande delle disposizioni di cui agli artt. 1704 e 1388 c.c., con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza appellata che ha rigettato la domanda di condanna formulata dalla curatela del fallimento ei confronti della RT AR
e) accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante principale di documenti nuovi e della domanda nuova ad oggetto l'accertamento che i rapporti di conto
pagina 10 di 30 corrente n. 8/63 e 27/229 sono stati entrambi chiusi con saldo pari a zero, formulata dalla controparte per la prima volta nell'atto di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
Nel merito:
f) rigettare l'appello perché infondato;
g) rigettare l'istanza istruttoria formulata dagli appellanti ad oggetto la rinnovazione della
C.T.U. contabile finalizzata a rideterminare il saldo del conto corrente 8/63;
h) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente:
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice, in violazione degli artt. 115, I comma secondo inciso c.p.c., e 2697 c.c., ha rigettato l'eccezione formulata dall'odierna appellata, di prescrizione estintiva dell'azione di ripetizione promossa dalla curatela fallimentare, sul presupposto che fosse stata fornita la prova della sussistenza di affidamento sui conti oggetto della pretesa restitutoria;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione di ripetizione del presunto indebito promossa dalla curatela, avente ad oggetto le somme che la stessa sostiene illegittimamente pagate dalla correntista fallita a titolo di interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto, interessi ultra legali e presunto gioco di valute, in relazione alle rimesse di natura solutoria effettuate dalla ul conto corrente n. 8/63, in data RT
antecedente il 6 novembre 2002, alle rimesse solutorie effettuate dalla predetta correntista sul conto corrente n. 27/229, in data antecedente l'11 settembre 2000, ed a quelle effettuate nel periodo intercorrente tra l'11 settembre 2000 ed il 6 novembre 2002 a copertura di scoperti superiori all'affidamento di € 25.822,85;
- riformare di conseguenza la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato che il credito complessivo nei confronti della in accoglimento dell'ipotesi di calcolo AR formulata dal C.T.U. senza considerare la prescrizione dell'azione di ripetizione ed all'esito della compensazione con il controcredito della banca pari ad € 331.033,23 per esposizione del finanziamento chirografario n. 6000/51682759, accertando e dichiarando che il credito della nei confronti della come dall'ipotesi di calcolo prospettata AR RT
dal C.T.U. considerando gli effetti della prescrizione, è pari a complessivi € 765.465,61, composti da € 434.132,28 per esposizione del conto corrente n. 8/63, € 331.033,23 per esposizione del finanziamento chirografario n. 6000/51682759, al netto delle competenze liquidate nella sentenza n. 9141/2018 del Tribunale di Napoli, costituente un credito prededucibile della banca nei confronti del fallimento ex art. 111 III comma L.F.;
i) riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado, in violazione
pagina 11 di 30 dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sul capo di domanda ad oggetto la compensazione dell'eventuale credito della nei confronti Parte_9 della banca con il controcredito di quest'ultima di € 15.091,68, a titolo di competenze prededucibili liquidate a carico del fallimento nella sentenza n. 9141/2018 del Tribunale di
Napoli;
l) per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale, disporre la compensazione con l'importo di cui il fallimento dovesse risultare creditore nei confronti della oltre che ex art. 56 L.F., con il controcredito AR
non contestato vantato dalla banca nei confronti della per rate insolute ed RT
interessi del finanziamento chirografario n. 6000/51682759, credito pari ad € 331.033,23, come già disposto dal primo Giudice, anche, ex art. 1243 c.c., con il controcredito della
[...] nei confronti del fallimento appellante di € 15.091,68, a titolo di competenze AR
prededucibili liquidate a carico del fallimento nella sentenza n. 9141/2018 dell'adito Tribunale;
m) condannare in ogni caso la curatela appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con atto d'intervento del 20.4.2023, è intervenuta nel presente giudizio di appello _6
e ha dedotto: - che il aveva chiesto ed ottenuto nei suoi confronti, quale
[...] Controparte_5
fideiubente della (oggi fallita) il decreto ingiuntivo n. 1280/2016, avente ad RT oggetto il pagamento della somma di € 259.189,59, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del mutuo chirografario n. 6000/51681759, sottoscritto in data 20.06.2012; - che avverso il suindicato decreto ingiuntivo la aveva proposto opposizione, deducendo che la garanzia _6
da lei prestata aveva la natura di fideiussione, e non di rapporto autonomo di garanzia, ed eccependo in compensazione al credito ingiunto un credito della derivante RT dall'illegittimo addebito di competenze sul conto corrente intestato a quest'ultima, credito oggetto, prima, del giudizio R.G. n. 31328/2012, dichiarato estinto dopo il fallimento della e, poi, del giudizio N. 9205/2019, definito in primo grado con la sentenza n. RT
6168/2020, impugnata nel presente giudizio di appello;
- che il giudizio di opposizione instaurato dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 1280/2016 si era concluso con la sentenza n. _6
4697/2020, con cui il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ma affermando la natura di “fideiussione”, e non di garanzia autonoma, del rapporto di garanzia dedotto in giudizio;
- che la statuizione contenuta nella sentenza n. 4697/2020 – passata in giudicato per effetto della mancata proposizione dell'appello incidentale da parte di – consentiva alla di eccepire i vizi del rapporto AR _6
pagina 12 di 30 garantito, ivi inclusi, l'estinzione per compensazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo
1280/2016, e da tanto derivava l'interesse della ad una corretta quantificazione delle _6
rispettive poste creditorie tra la (soggetto garantito) ed , con RT AR
conseguente riforma della sentenza oggetto del presente giudizio di appello, che produceva i suoi effetti anche sulla garanzia prestata dalla _6
La terza intervenuta , in accoglimento dei motivi di appello proposti dal PA
, chiedeva di: RT
A. Accertare e dichiarare che il conto corrente anticipi n. 8/63 si è chiuso con saldo zero anziché con saldo negativo per € 452.025,47;
Per l'effetto:
B. Rideterminare di conseguenza il saldo complessivo dei tre rapporti oggetto di causa come spiegato in parte motiva;
C. Rigettare tutti i motivi di appello incidentale;
D. Con vittoria di spese, oneri e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario.
All'udienza del 13.9.2023 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data
22.1.2024, al fine di disporre una consulenza tecnico contabile, integrativa di quella già espletata in primo grado. Disposta ed espletata la CTU, la causa è stata di nuovo assunta in decisione all'udienza del 26.6.3024, con la concessione dei termini ordinai.
C. Inammissibilità dell'intervento spiegato da PA
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di _6
, in quanto, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., in grado di appello è ammesso soltanto
[...]
l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., ossia soltanto di chi faccia valere un diritto autonomo ed incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza impugnata, e nell'ambito di tali terzi non rientra , che, quale PA fideiubente della in bonis, ha interesse all'accertamento dei saldi dei rapporti RT
bancari tra la predetta , poi fallita, (già , in RT AR Controparte_5
quanto potrebbe eccepire in compensazione del credito vantato da nei suoi AR
confronti, quale fideiubente della in bonis, un credito vantato nei confronti della RT
medesima dalla debitrice principale e, per essa fallita, dal AR RT
Fallimento.
D.Analisi dei motivi di appello principale.
pagina 13 di 30 L'appello principale proposto dal è affidato ad un unico motivo, con cui il RT RT
ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le errate risultanze della CTU, affermava che il conto anticipi n. 8/63 al 31.12.2002 presentava un saldo passivo, secondo le scritture della banca, di - € 452.025,47, a debito della correntista, aggiungendo che doveva ritenersi che quello era il saldo finale, non essendo documentato che il rapporto era proseguito, e su tale erroneo presupposto aveva calcolato il saldo finale dei tre rapporti dedotti in giudizio.
Di contro, il appellante ha dedotto che il conto anticipi n. 8/63 era stato chiuso in data RT
30.9.2003, con saldo contabile pari a “0” (e non in data 31.12.2002, con saldo di - € 452.025,47 a debito per la correntista), e ciò risultava dalla documentazione depositata dal nel RT
giudizio di primo grado, sia al momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (estratti conto, - v. doc. 4, fascicolo di primo grado sub VIII lett. b, e doc. 17), sia in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (visura Centrale Rischi Banca d'Italia); nonché da ulteriori circostanze: - non solo la mancata contestazione, ma, soprattutto, la esplicita ammissione da parte della difesa della convenuta;
la mancata richiesta, da parte della banca, nel corso degli anni di restituzione del saldo passivo del conto anticipi n. 8/63; la mancata istanza, da parte della banca, di ammissione al passivo del Fallimento del saldo del conto anticipi n. 8/63, così come, invece, fatto per il saldo passivo del finanziamento chirografario.
Pertanto, il appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare: 1) che il RT
saldo complessivo dei due rapporti (conto corrente n. 27/229 e conto anticipo n. 8/63) era attivo per il correntista non per € 37.320,70, ma per ben € 545.760,66 e/o per € 520.124,04 (vedi prospetto nell'atto di appello principale, pag. 8); 2) poi, avendo la banca opposto in compensazione un proprio credito derivante da un finanziamento concesso alla società
, in bonis, in data 20.6.2012, che il saldo complessivo dei tre rapporti (il rapporto di RT
corrente n. 27/229 ed il rapporto di conto anticipo n. 8/63, su cui si fondava la domanda del
, ed il rapporto di finanziamento, su cui si fondava l'eccezione di compensazione della RT banca) costituiva un credito per il pari a € 214.727,33 (545.760,56 – 331.033,23) e/o € RT
198.090,93 (€ 520.124,04-331.033,23) e, quindi, 3) avrebbe dovuto condannare AR
rappresentata da al pagamento in favore del della somma
[...] Controparte_9 RT di € 214.727,33 e/o di € 198.090,93, oltre accessori di legge.
L'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello principale proposto dal per RT violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione – anteriore alla riforma alla normativa introdotta dal d. lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) – applicabile ratione pagina 14 di 30 temporis, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ex art. 348 bis c.p.c., è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
L'appello principale del è fondato. RT
La circostanza della chiusura del conto anticipi n. 8/63 alla data del 30.9.2003, con saldo pari a
“0”, risulta per tabulas (estratto del conto n. 8/63 al 20.10.2003, allegato all'atto di appello e contenuto in doc. 4, denominato “Produzione di I grado sub VIII, lett. A, B,C,D,E) ed è stata anche accertata dal CTU nominato nel presente grado di giudizio, dr. (già nominato CTU R_
nel giudizio di primo grado).
In particolare, il CTU, dr. , nella relazione tecnica depositata nel presente grado di R_
giudizio ha affermato che, nel giudizio di primo grado, la rielaborazione del rapporto di conto anticipi n. 8/63 era stata da lui effettuata fino al 31.12.2002, dal momento che non aveva riscontrato nel corso delle operazioni peritali la documentazione bancaria comprovante i movimenti dal 31.12.2002 al 30.9.2003; ha, tuttavia, precisato di aver riscontrato nel primo grado di giudizio solo il documento comprovante il saldo di chiusura alla data del 30.9.2003.
Il CTU, dall'esame degli estratti del conto anticipi n. 8/63 relativi al periodo da gennaio 2003 a settembre 2003, ha riscontrato due movimenti (giro conto) in accredito sul predetto conto anticipi in data 30.5.2003, rispettivamente per € 9.026,38 e per 442.927,79, per l'importo complessivo di € 451.954,17.
Il CTU, dall'esame delle risultanze della Centrale Rischi, ha escluso che il rapporto di conto anticipi n. 8/63 si fosse chiuso a saldo “0” per effetto dell'annotazione di “giro a sofferenza”.
In particolare, il CTU ha affermato che il documento che raccoglieva le informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi (documento già depositato in primo grado e ridepositato in appello) rilevava per la categoria “rischio autoliquidanti” dell'intermediario per Controparte_5 il mese di maggio 2003 l'importo “utilizzato” di € 451.954,00, che risultava essere pari alla somma dei due giro conti citati effettuati sul conto anticipi n. 8/63; nel successivo mese di giugno
2003 l'ammontare del c.d. “utilizzato” sostanzialmente si azzerava nella categoria dei “rischi autoliquidanti” rispetto al mese precedente, mentre si incrementava per importi sostanzialmente equivalenti nella categoria “rischi a scadenza”. La circostanza, pertanto, che nello stesso mese per le altre categorie (“rischi a scadenza”) risulterebbero importi classificati come “utilizzato” per complessivi € 667.553,00 (€ 165.804,00 + 5 501.749,00), con un incremento di € 465.700,00, rispetto al mese precedente (+€ 165.804,00 + 501.749,00 - € 201.853,00), non solo evidenziava pagina 15 di 30 l'estinzione del conto anticipi n. 8/63, con addebito su altri rapporti dell'importo di € 451.954,00
(sommatoria dei due giro conti), sostanzialmente coincidente con l'incremento registrato nella categoria dei “rischi a scadenza”, ma escludeva qualsivoglia “giro a sofferenza”.
Il CTU ha evidenziato ancora che alla data del 29.10.2003 il saldo del conto anticipi n. 8/63 risultava estinto con l'ultimo movimento in addebito di € 47,00 con valuta del 30.9.2003, e non per “giroconto a sofferenza”.
In conclusione, il conto anticipi n. 8/63 risulta chiuso alla data del 30.9.2003 con saldo contabile pari a “0” e non vi è nessun elemento per ritenere che la chiusura del predetto conto sia avvenuta all'esito di giroconti per il passaggio a sofferenza dell'esposizione debitoria di € 451.954,17, come assunto dall'appellata nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di appello.
L'appellata solo nella seconda memoria di replica, depositata nel presente giudizio in data
14.10.2024, dopo l'assunzione della causa in decisione, all'esito dell'espletamento della CTU, ha eccepito che gli estratti del conto anticipi n. 8/63 relativi al periodo da gennaio 2003 al settembre
2003 (da cui risultavano i due giro conti per la somma complessiva di € 451.954,17) non erano stati depositati nel giudizio di primo grado, come anche affermato dal CTU nella relazione tecnica depositata in grado di appello, ma erano stati depositati per la prima volta in grado di appello, con la conseguenza che la produzione dei suddetti documenti era inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il , a sua volta, nella memoria di replica depositata in data 15.10.2024 ha contestato la RT fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della produzione documentale, ex art. 345 c.p.c., e ha dedotto che i predetti estratti del conto anticipi n. 8/63 relativi al periodo da gennaio 2003 al settembre 2003 avevano sempre fatto parte dell'all. 8B, denominato Estratto conto al 28.10.2003 di chiusura del conto corrente n. 8/63, ed erano stati depositati cartaceamente come allegati al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, esattamente nel medesimo ordine in cui tale documentazione era stata consegnata dalla cancelleria del giudizio di primo grado e poi scannerizzata nel medesimo ordine e depositato al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello; tanto risultava dal foliario del fascicolo di parte del di primo grado, RT
foliario coincidente con quello del giudizio N. 31328/2012 (il primo giudizio introdotto dalla società in bonis e dichiarato estinto) ed allegato anch'esso al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Si rileva che la documentazione depositata in forma cartacea dal in allegato al ricorso RT
ex art. 702 bis c.p.c. è stata ridepositata in via telematica nel presente grado di appello ed, effettivamente, il doc. 4 allegato all'atto di appello, denominato Produzione di I grado sub
I,II,III,IV,V,VI, compressed.pdf”, contiene il foliario del fascicolo di parte di primo grado del pagina 16 di 30 , sottoscritto dal cancelliere, che al n. 8, lett. B, indica “Estratto conto al 29.10.2003 di RT chiusura del conto corrente n. 8/63”; l'ulteriore doc. 4 allegato all'atto di appello, denominato
“Produzione di I grado sub lett. B)”, contiene il foliario, anch'esso sottoscritto dal cancelliere, del fascicolo di parte del nel giudizio N. 31328/2012 RG, che alla lettera B) dei RT documenti, indica: “Estratto conto al 29.10.2003 di chiusura del conto corrente n. 8/63”, nonché
l'estratto conto al 29.10.2003 e quelli precedenti a partire dall'estratto conto al 31.1.2003.
Non vi sono elementi per ritenere che gli estratti del conto anticipi n. 8/63, relativi al periodo gennaio 2003-settembre 2003, allegati, previa scannerizzazione all'atto di appello, unitamente agli altri documenti scansionati già depositati in forma cartacea nel giudizio di primo grado e ridepositati in forma telematica nel giudizio di appello, siano stati depositati per la prima volta nel giudizio di appello, e tanto soprattutto ove si consideri che l'appellata nulla ha eccepito sul punto nella comparsa di risposta, nella quale ha eccepito l'inammissibilità della produzione del solo documento sub 20 allegato allatto di appello, denominato “ipotesi di calcolo consegnata dal
CTU all'udienza del 13 novembre 2020”, deducendo che si trattava di un documento non depositato nel giudizio di primo grado;
né durante l'espletamento delle indagini del CTU la difesa dell'appellata ha eccepito l'inutilizzabilità degli estratti del conto n. 8/63 relativi al periodo gennaio 2003-settembre 2003 sul presupposto che fossero documenti non depositati nel giudizio di primo grado, ma solo nella memoria di replica l'appellata ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei suddetti estratti conto.
In ogni caso, anche se gli estratti del conto n. 8/63 relativi al periodo gennaio 2003-settembre
2003 non fossero stati depositati nel giudizio di primo grado, ma fossero stati depositati per la prima volta solo in grado di appello ed utilizzati dal CTU ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica contabile, verrebbero in rilievo l'art. 198 c.p.c. ed i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di consulenza tecnica contabile, secondo cui in tema di consulenza tecnica contabile, ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti è possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, purchè vi sia il consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse (cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 7.6.2024, n. 16012; cass. civ., sez. un., 2022, n. 6500), la cui mancanza determina la nullità relativa della consulenza, che deve essere fatta valere, ex art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito della relazione del CTU, anche a messo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c. (cass. civ.,
pagina 17 di 30 15.11.2023, n. 31744). Nel caso di specie, le parti non si sono opposte durante l'espletamento della consulenza a che il CTU esaminasse ed utilizzasse gli estratti conti relativi al conto n. 8/63 relativi al periodo gennaio-settembre 2003, onde il consenso può ritenersi tacito;
in ogni caso, ove un consenso tacito non fosse ravvisabile, la nullità della CTU per aver il consulente contabile esaminato documenti non depositati in primo grado non è stata eccepita all'udienza successiva al deposito della CTU, ossia all'udienza del 26.6.2024, nella quale il procuratore dell'appellata impugnava l'elaborato peritale, “riportandosi alle osservazioni del consulente della banca”, e dall'esame delle stesse non risulta che la difesa della banca abbia eccepito la nullità per aver il
CTU esaminato gli estratti conti relativi al conto n. 8/63 relativi al periodo gennaio-settembre
2003, sul presupposto che essi fossero documenti nuovi, non depositati in primo grado;
ne consegue che ogni eventuale nullità della CTU, per avere il consulente utilizzato documenti che non poteva utilmente utilizzare, deve ritenersi sanata.
Peraltro, deve rimarcarsi che la stessa appellata ammette che in primo grado risultava regolarmente e tempestivamente depositato l'estratto al 29.10.2003 di chiusura del conto corrente n. 8/63 (ridepositato scannerizzato in allegato all'atto di appello e contenuto in doc. 4, denominato “Produzione di I grado sub VIII, lett. A, B,C,D,E), da cui risulta chiaramente ed inequivocamente che il conto n. 8/63 risultava chiuso al 30.9.2003 a saldo “0”.
Infine, che il conto anticipi n. 8/63 fosse stato chiuso alla data del 30.9.2003 era stato espressamente allegato dal nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio RT
di primo grado (pag. 2), e, seppure il non avesse dedotto espressamente che era stato RT chiuso a saldo “0”, la chiusura a saldo “0” risultava nella tabella riportata a pag. 7 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che era la tabella estrapolata dalla relazione di consulenza tecnica depositata dal CTU, il medesimo dr. , nel giudizio N. 31328/2012, introdotto dalla società R_
, in bonis, nei confronti di , e definito con sentenza di estinzione n. RT AR
9141/2018 del 18.10.2018, nonchè nelle due ipotesi di ricalcolo del conto, riportate a pag. 28 del medesimo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e la circostanza della chiusura del conto anticipi n. 8/63 alla data del 30.9.2003 non era contestata dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata in primo grado.
L'appellata/appellante incidentale ha eccepito che la domanda con cui il , appellante RT
principale, ha chiesto, preliminarmente, di accertare che i rapporti di conto corrente n. 27/229 e di conto anticipi n. 8/63 erano stati entrambi chiusi con saldo pari a zero era una domanda nuova e, come tale, inammissibile, ex art. 345 c.p.c., ma l'eccezione non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dei saldi con cui erano chiusi il conto corrente ordinario ed il conto anticipi pagina 18 di 30 dedotti in giudizio è un accertamento meramente strumentale alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal sin dal primo grado di giudizio. RT
Peraltro, che il conto corrente ordinario n. 27/229 sia stato chiuso in data 18.4.2006 a saldo zero è una circostanza affermata anche dal primo giudice nella sentenza impugnata e non contestata da nessuna delle parti nel presente giudizio;
la chiusura del conto anticipi n. 8/63 alla data del
30.9.2003 a saldo “0” è, invece, oggetto dell'appello principale proposto dal avverso RT
la sentenza impugnata, e non si fonda su allegazioni nuove, posto che, come già evidenziato, il nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deduceva espressamente che il conto anticipi si era RT chiuso in data 30.9.2003, mentre la chiusura in tale data a saldo “0” risultava dalle tabelle e dalle ipotesi di ricalcolo del conto riportate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
E.Analisi dei motivi di appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata , in qualità di mandataria con CP
rappresentanza di , ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il AR primo giudice, in violazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., aveva rigettato l'eccezione di prescrizione estintiva da essa formulata in relazione all'azione di ripetizione del sull'erroneo presupposto che la Curatela avesse fornito la prova della sussistenza RT dell'affidamento di fatto. Il primo giudice aveva tratto il proprio convincimento sull'affidamento di fatto dalle circostanze che il saldo dei conti correnti oggetto di causa era stato costantemente passivo, per importi rilevanti, senza che la società correntista avesse mai teso a rientrare dall'esposizione o che la banca avesse mai chiesto il rientro, che era stata applicata la commissione di massimo scoperto e che l'esistenza degli affidamenti sarebbe risultata da quanto dichiarato dallo stesso alla Centrale Rischi della Banca D'Italia a partire dal Controparte_5
gennaio 1996.
L'appellata ha dedotto che: a) la prova dell'esistenza del fido, che è a carico del correntista che proponga azione di ripetizione di indebito, può essere fornita solo tramite il documento costitutivo (ossia il contratto di affidamento), non rilevando, all'uopo, le c.d. prove indirette, ossia le evidenze degli estratti conto, riassunti scalari, i report della Centrale Rischi, la stabilità dell'esposizione debitoria che ne evidenza il carattere non occasionale, l'entità del saldo debitore e la previsione della commissione di massimo scoperto;
b) le predette argomentazioni erano applicabili anche agli affidamenti che fossero stati concessi in regime normativo che non prevede la necessità della forma scritta della relativa convenzione;
il primo giudice, con ragionamento induttivo e sulla base di meri indizi non precisi e non concordanti, non effettuando una corretta valutazione delle prove, ex art. 115, comma 1, c.p.c., e ritenendo erroneamente assolto l'onere pagina 19 di 30 probatorio gravante sul , ex art. 2967 c.c., aveva assunto che i contratti fossero assistiti RT
da affidamento, senza considerare che: -la persistente passività dei conti correnti non dimostra l'obbligo contrattuale della banca di tenere a disposizione somme per l'utilizzo da parte della correntista, ben potendo la predetta circostanza scaturire da atteggiamento di tolleranza da parte dell'istituto di credito, con conseguente facoltà dello stesso di esigere ad libitum l'immediato rientro e il pagamento delle somme oggetto dell'esposizione debitoria;
-l'applicazione della commissione di massimo scoperto non prova l'esistenza di affidamento, in quanto la CMS era prevista, fino al 2009, in tutti i contratti di conto corrente non assistiti da affidamento, ed aveva la funzione di remunerare la banca dai rischi valutari derivanti dall'utilizzo da parte del correntista di somme non coperte dalla provvista del conto;
- le segnalazioni effettuate alla Centrale dei
Rischi non contenevano alcun riferimento ai rapporti oggetto di causa ed inoltre il report faceva riferimento a segnalazioni di esposizioni della in bonis, a rischi a revoca anche RT successivi alla chiusura dei due rapporti, e specificamente fino all'aprile 2012; anche ove le segnalazioni fossero riferibili ai conti in esame, ciò starebbe a testimoniare solo che i predetti conti recavano, alla data delle segnalazioni, un'esposizione debitoria superiore a € 250,00, come disposto dalla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 che impone alle banche di comunicare mensilmente i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti nella circolare stessa, nonché di comunicare la posizione del cliente in sofferenza ed i passaggi a perdita su crediti in sofferenza per importi superiori alla cifra indicata;
c) non era stata fornita, da parte del , la prova dell'importo RT
del presunto affidamento, nonostante tale importo costituisse un elemento essenziale del contratto di apertura di credito bancario, ai sensi dell'art. 1842 c.c.
Pertanto, l'appellata/appellante incidentale ha concluso che:
- in difetto di prova della sussistenza dell'affidamento, il conto corrente con funzione di conto anticipi n. 8/63 costituiva un conto scoperto per l'intera durata dello stesso, mentre il conto corrente ordinario n. 27/229 mutava la sua veste di conto “scoperto” in conto “passivo” solo a far data dall'11 settembre 2000;
- per l'effetto, in applicazione del principio statuito dalla S.C. a Sezioni Unite nella pronuncia n.
24418/2010, il contestato diritto del Fallimento alla ripetizione di versamenti asseritamente indebiti effettuati dalla correntista era inesorabilmente prescritto per tutte le rimesse, aventi natura solutoria: a) antecedenti al 6 novembre 2002 (decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio rubricato al n. 31328/2012 R.G., da qualificare primo atto interruttivo), quanto al rapporto di conto anticipi n. 8/63; b) antecedenti all'11 settembre 2000
pagina 20 di 30 (decennio antecedente alla data della stipula della convenzione di affidamento), nonché, per il periodo intercorrente tra l'11 settembre 2000 ed il 6 novembre 2002, per quelle effettuate a copertura di scoperti superiori all'affidamento concesso con detta convenzione, quanto al rapporto di conto corrente ordinario n. 27/229;
- ne derivava che il primo giudice avrebbe dovuto aderire alla seconda ipotesi di calcolo prospettata dal C.T.U., dalla quale emergeva un credito complessivo della banca, per esposizione dei due rapporti oggetto del giudizio (rapporto di conto anticipi n. 8/63 e rapporto di conto corrente ordinario n. 27/229), di €. 430.602,95, con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2033 c.c. formulata dal in relazione a presunti addebiti illegittimi sui conti correnti RT
n. 8/63 e 27/229.
Il primo motivo di appello incidentale è fondato solo limitatamente alla eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, relative al conto corrente ordinario n. 27/229, ricomprese nel periodo tra l'11.9.2000 (data del contratto di affidamento stipulato per iscritto) ed il 6.11.2002 (data della fine del decennio anteriore alla data notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio N.
31328/2012 RG), mentre è infondato nel resto.
In primo luogo, con riferimento al conto n. 8/63, il primo giudice affermava che, avendo funzionato detto conto come conto anticipi, ogni anticipazione costituiva necessariamente una modalità di erogazione di credito da parte della e richiamava cass. civ., 16.3.2018, n. 6575 CP_7
(indicata, per mero errore, con il n. 6705), laddove affermava, in motivazione, che il saldo passivo dei conti anticipi “non è indicativo di uno scoperto e … gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie”. Tale passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellata, per cui resta insuperato che, in relazione al conto anticipi n. 8/63, non sono configurabili scoperti, né rimesse di tipo solutorio, e, pertanto, non si pone nessuna questione di prescrizione del diritto alla ripetizione di addebiti illegittimi e, quindi, nessuna questione di affidamento che porti a distinguere tra rimesse solutorie (il cui termine di prescrizione decorre dall'annotazione della rimessa) e rimesse ripristinatorie (il cui termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto).
Con riferimento al conto corrente ordinario n. n. 27/229, è pacifico che esso sia stato assistito da affidamento dall'11.9.2000, data in cui veniva stipulato per iscritto contratto di affidamento fino all'importo di £ 50.000.000 (€ 25.822,84).
Per il periodo precedente all'11.9.2000 il primo giudice riteneva, sulla base di indici presuntivi, che la banca avesse pattuito de facto con la correntista che questa avrebbe potuto godere di un'apertura di credito nei limiti del saldo di volta in volta raggiunto.
pagina 21 di 30 Le controargomentazioni dell'appellante volte ad escludere l'esistenza di un affidamento, collegato al conto corrente ordinario n. 27/229, per l'epoca anteriore all'11.9.2000, non colgono nel segno.
L'affermazione dell'appellata/appellante incidentale, secondo cui la prova della sussistenza dell'affidamento, che è a carico dell'attore che propone l'azione di ripetizione di indebito, può essere data solo tramite il deposito del documento, rappresentato dal contratto di affidamento, non tiene conto del passaggio motivazionale del primo giudice, non attinto da nessuna contestazione, secondo cui, se l'apertura di credito fosse stata concessa prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992, essa non avrebbe dovuto rivestire nessuna forma scritta;
se, invece, fosse stata concessa durante la vigenza del TUB, allora si applicherebbe l'art. 127.2 dello stesso
TUB, in base al quale “le nullità previste nel presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”, e, quindi, non si potrebbe rilevare la nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta, perché ciò andrebbe a svantaggio della correntista nel calcolo della prescrizione.
Il ragionamento del primo giudice è pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosi la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma 1, D. Lgs. 385/1993.
Ed invero, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l.
n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997; cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ.,
29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che, non essendo la banca, convenuta in ripetizione di indebito, legittimata a far valere la nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti di apertura di credito, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso, non può ritenersi preclusa al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ.,
29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass.
pagina 22 di 30 civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d. “staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
L'esistenza del contratto di affidamento, collegato al conto corrente ordinario n. 27/229, per il periodo antecedente all'11.9.2000 (data di stipula del contratto di affidamento in forma scritta), può correttamente desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dagli elementi espressamente indicati nella sentenza impugnata: saldi costantemente passivi, per ammontare rilevanti, senza che la banca abbia mai richiesto il rientro o che la correntista abbia mai teso a rientrare dall'esposizione; applicazione della commissione di massimo scoperto;
dichiarazioni dello stesso alla Centrale Rischi sin dal 1996. Controparte_5
Orbene, detti elementi, che devono essere valutati congiuntamente, sono idonei a fornire la prova presuntiva di una pattuizione tra la banca e la correntista, per cui quest'ultima avrebbe potuto godere di un'apertura di credito da parte della banca, soprattutto ove si consideri che il lungo periodo (almeno fino all'11.9.2000, quando era stipulato per iscritto il contratto di apertura di credito) nel corso del quale il conto corrente ordinario n. 27/229, acceso da prima del 4.5.1992, come affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata, senza nessuna contestazione sul punto, ha presentato costantemente saldi negativi, anche per importi rilevanti, senza alcuna richiesta di rientro da parte della banca, è incompatibile con un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito.
Quanto alle risultanze della Centrale Rischi, il , con la memoria ex art. 183, comma 6, RT
n. 2, c.p.c., ha depositato l'estratto integrale della Centrale Rischi della Banca d'Italia da cui emergevano, sin dal 1996, le indicazioni degli importi accordati dall'intermediario CP_5
al fine di provare l'affidamento del conto corrente n. 27/229 anche prima della stipula del
[...] contratto di affidamento scritto dell'11.9.2000 ed il fatto che il report faccia riferimento a segnalazioni di esposizioni della ed a rischi a revoca fino all'aprile 2012 – RT
evidenziato dall'appellata/appellante incidentale al fine di escludere che il conto corrente n.
27/229 non sia stato assistito da affidamento in epoca anteriore all'11.9.2000 – non vale di certo ad escludere che le segnalazioni del alla Centrale Rischi possano riferirsi anche Controparte_5
al conto corrente n. 27/229, chiuso in data 18.4.2006, ma sta solo a significare che ulteriori affidamenti concessi dal su altri conti correnti, diversi da quelli dedotti in Controparte_5
pagina 23 di 30 giudizio, sono perdurati fino all'aprile 2012. D'altra parte, la stessa appellata/appellante incidentale depositava, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., un contratto di conto corrente concluso dal con la in data 17.1.2006, ed il primo Controparte_5 RT
giudice nella sentenza impugnata evidenziava, con un passaggio motivazionale non specificamente censurato, che l'intento della resistente di dimostrare che le segnalazioni alla
Centrale Rischi potevano riferirsi a rapporti diversi da quelli dedotti in giudizio era fallito, in quanto nel 2006, ai fini del presente giudizio, non si poneva nessun problema di prescrizione e, quindi, non era necessario verificare affidamenti in essere al fine di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Quanto alla mancata dimostrazione del limite dell'affidamento, dedotta dall'appellata/appellante incidentale al fine di escludere la sussistenza dell'affidamento non documentato con contratto scritto, è principio affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992 e al regine delle nullità di protezione, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo di affidamento della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ., 17.7.2023, n. 24055; cass. civ., 23.4.1996, n. 3842).
Con il secondo motivo di appello incidentale, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice, dopo aver accolto la prima eccezione formulata dalla banca, ad oggetto la compensazione del controcredito della banca pari ad € 331.033,23, di cui al finanziamento chirografario n. 6000/51682759, aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla compensazione con l'ulteriore credito della banca pari ad €.
15.091,68, a titolo di competenze prededucibili, ex art. 111 II comma L.F., liquidate a carico del nella sentenza n. 9141/2018. RT
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Ed invero, questa ulteriore eccezione di compensazione non è stata esaminata dal primo giudice, per cui deve essere esaminata in questa sede e deve concludersi per la sua fondatezza.
L'ulteriore credito opposto in compensazione dall'appellante incidentale (già AR
nei confronti del deriva dalla sentenza n. Controparte_5 RT
9141/2018, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado N. 31328/2012 Rg, più volte richiamato, promosso dalla società in bonis, poi, fallita, nei confronti del ed è Controparte_5 dato dall'ammontare delle spese processuali che il era condannato a pagate in favore RT
pagina 24 di 30 del pari a € 10.343,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario ex Controparte_5 art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA, per un ammontare complessivo di € 15.091,68, come precisato dall'appellata/appellante incidentale nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio.
Il Fallimento appellante principale si è opposto alla compensazione, eccependo che non vi era prova del passaggio in giudicato della menzionata sentenza n. 31328/2012, ma l'eccezione non coglie nel segno, per la dirimente ragione che la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva.
F. Riforma della sentenza impugnata
Da quanto precede consegue che deve ritenersi che: il conto anticipi n. 8/63 si sia chiuso il
30.9.2003 con saldo “0”; che il conto corrente ordinario n. 27/229 sia stato affidato anche per l'epoca anteriore all'11.9.2000 (data di stipula del contratto di affidamento per iscritto) con i limiti di affidamento di volta in volta raggiunti, e che, quindi, tutte le rimesse effettuate in data anteriore all'11.9.2000 abbiano natura ripristinatoria.
Il CTU nella relazione tecnica depositata nel presente grado di giudizio, partendo dal presupposto che il conto anticipi n. 8/63 si sia chiuso il 30.9.2003 con saldo “0”, ha formulato tre ipotesi di calcolo: 1) una prima ipotesi esclude la prescrizione e considera tutte le rimesse ripristinatorie e, quindi, ripetibili;
la seconda e terza ipotesi di calcolo tengono conto degli effetti della prescrizione decennale sul conto ordinario n. 27/229, seppure in maniera diversa: 2) la seconda ipotesi considera il saldo banca originario e valuta come solutorie e, quindi, prescritte, tutte le rimesse registrate nel decennio precedente al primo atto interruttivo, senza considerare, quindi,
l'affidamento non risultante da contratto scritto per l'epoca antecedete all'11.9.2000; 3) nella terza ipotesi la valutazione degli effetti della prescrizione è stata effettuata ricostruendo dapprima il saldo del conto (cd. saldo rettificato), epurandolo delle annotazioni illegittime, ritenendo esistente il fido non risultante da contratto scritto per l'epoca antecedete all'11.9.2000 (data in cui era stipulato per iscritto il contratto di affidamento) e considerando come solutorie le rimesse che risultano coprire il capitale extrafido per il periodo dall'11.9.2000 al primo atto interruttivo (vedi allegato 2 alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nel presente grado di appello).
E' sicuramente da escludere la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU, in quanto postula l'inesistenza dell'affidamento che non risulti da contratto scritto per l'epoca anteriore all'11.9.2000, laddove, invece, con la presente sentenza è stato rigettato il primo motivo di appello incidentale, nella parte in cui censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva il contratto di conto corrente ordinario n. 27/2229 assistito da affidamento anche per pagina 25 di 30 l'epoca anteriore alla data dell'11.9.2000, in cui era stato stipulato in forma scritta il contratto di affidamento.
Residuano la prima e la terza ipotesi di calcolo e tra esse è da optare per la terza, che considera sussistente l'affidamento anche per il periodo anteriore all'11.9.2000 e, quindi, considera come ripristinatorie tutte le rimesse effettuate fino alla data dell'11.9.2000 (come, peraltro, la prima ipotesi di calcolo), mentre dalla data dell'11.9.2000 alla data del primo atto interruttivo cdistingue tra rimesse ripristinatorie e solutorie e considera come solutorie, e, quindi, prescritte, le rimesse che coprono il capitale eccedente i limiti dell'affidamento (la prima ipotesi di calcolo, invece, considera come ripristinatorie anche le rimesse dall'1.9.2000 alla data del primo atto interruttivo).
Giova rilevare che per le rimesse ripristinatorie effettuate nel periodo anteriore all'11.9.2000 che per esse il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere dalla chiusura del conto corrente ordinario, che si è avuta in data 18.4.2006 e, quindi, non era ancora decorso alla data del primo atto interruttivo (6.11.2012, coincidente con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio proposto dalla società in bonis nei confronti del e definito con sentenza di RT
estinzione n. 9141/2018) ), a cui è seguito un secondo atto interruttivo nel 2019, rappresentato dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del presente procedimento in primo grado.
Restano fermi gli altri criteri di calcolo adottati dal CTU, fatti propri dal primo giudice nella sentenza impugnata e non attinti da impugnazione (applicazione dei tassi legali, salvo che quanto siano stati pattuito per iscritti tassi ultralegali;
esclusione della capitalizzazione;
applicazione di spese solo se pattuite per iscritto;
esclusione della commissione di massimo scoperto;
riordino per date valuta).
Secondo la terza ipotesi di calcolo, che la Corte fa propria, per il conto corrente ordinario n.
27/229 il saldo rielaborato è pari a € 86.722,09, a credito per il correntista (a fronte del saldo banca pari a zero); per il conto anticipi n. 83/63 il saldo rielaborato pari a € 375.265,00, a credito per il correntista) (a fronte del saldo banca pari a zero), per un saldo complessivo di € 461.987,09,
a credito per il correntista (€ 86.722,09+€ 375.265,00=€ 461.987,00), che, compensato con il controcredito della Banca, derivante dal saldo negativo del contratto di finanziamento, pari a €
331.033,23, dà luogo all'importo di € 130.953,86, a credito per il . RT
In definitiva, il saldo complessivo dei tre rapporti dedotti in giudizio (il rapporto di conto corrente ordinario n. 27/229 ed il rapporto di conto anticipi n. 8/63, su cui si fonda la domanda del
, ed il rapporto di finanziamento, su cui si fonda l'eccezione di compensazione della RT banca) è pari a € 130.953,86, a credito del correntista (a fronte di del saldo – 293.712,53 a debito pagina 26 di 30 del correntista, come accertato nella sentenza impugnata).
Inoltre, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, occorre operare un'ulteriore compensazione con l'ulteriore credito della di € 15.091,58, pari all'importo delle spese di CP_7
lite liquidate a carico del ed in favore del nella sentenza n. RT Controparte_5
9141/2018, all'esito della quale il saldo credito del nei confronti di si RT AR riduce da € 130.953,86 a € 115.862,28 (€ 130.953,86-15.091,58=115.862,28)
In definitiva, in accoglimento della domanda di ripetizione del , l'appellata/appellante RT incidentale, nella qualità indicata, deve essere condannata a pagare al la somma di € RT
115.862,28, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
L'eccezione, formulata dall'appellata/appellante incidentale, di inammissibilità della domanda di ripetizione del nei confronti di essa , nella qualità di mandataria con RT CP
rappresentanza di , sia per difetto di legittimazione passiva della , sia AR CP
perché domanda nuova, ex art. 345 c.p.c., non proposta in primo grado, è infondata sotto entrambi gli aspetti.
In primo luogo, non si tratta di domanda nuova in quanto il già nel ricorso ex art. 702 RT
bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, proponeva, tra le altre, domanda di ripetizione di indebito nei confronti di , già ed, instaurato il contraddittorio AR Controparte_5
(mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ad ), si costituiva in giudizio la (già ), nella AR RT P_
qualità di mandataria con rappresentanza di , aggiungendo ulteriormente, nella AR
comparsa di risposta, che, con atto a firma autenticata dal notaio in data Persona_3
28.11.2018, aveva conferito alla (che, poi, cambiava AR P_ denominazione in “mandato con rappresentanza per la gestione ed il RT
recupero, in sede giudiziale e stragiudiziale, dei crediti di titolarità di essa mandante, ivi comprese le azioni concernenti pretese di terzi commesse ai crediti, con espresso potere di conferire procure alle liti e svolgere ogni attività di natura sostanziale e processuale avente ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo di cui la mandante risulti titolare, per la gestione e l'amministrazione dei predetti crediti, con promessa di rato”.
Risulta allegata alla compara di risposta depositata nel giudizio di primo grado la procura, con atto a firma del notaio in data 28.11.2018, con cui quale Persona_3 AR
mandante, nominava e costituiva quale procuratrice la società mandataria, perché P_
ponesse in essere, in nome e per conto della mandante, tutti gli atti e le azioni volte al recupero del credito e/o concernenti pretese connesse ai crediti di cui la mandante era o sarebbe stata pagina 27 di 30 titolare, conferendo alla mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale, tra cui quello (sub lett. a) di compiere tutte le attività giudiziali dirette a tutelare il credito, promuovendo azioni giudiziali nonché “resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle giudiziali promosse nei confronti della mandante”.
Orbene, posto che si costituiva nel giudizio di primo grado nella qualità di mandataria con CP
rappresentanza di , mandante, ed in tale qualità è stata citata nel giudizio di AR
appello, mandante, gli effetti della sentenza di appello (così come quelli della sentenza di primo grado) si producono solo ed esclusivamente nella sfera giuridica del mandante (cass. civ.,
11.12.2018, n. 31965; cass. civ., 28.8.2019, n. 21761; cass. civ., 18.8.2013, n. 24799).
Da quanto precede consegue che l'accoglimento, per effetto della presente sentenza, della domanda di ripetizione di indebito, proposta dal già in primo grado nei confronti di RT
, rappresentata in giudizio a mezzo della sua procuratrice-mandataria , AR CP
produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti della mandante , onde non si AR
configura nessun difetto di legittimazione di , quale mandataria con rappresentanza di CP
. AR
G. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava tra le parti, con la motivazione che erano state accolte sia la domanda principale del attore che l'eccezione di RT
compensazione della convenuta, mentre poneva le spese della CTU a carico della convenuta.
Secondo il principio della soccombenza, da valutare in maniera unitaria all'esito dell'intero procedimento, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata/appellante che è stata condannata a pagare, nella qualità indicata, in favore del la somma di € 115.862,28. RT
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal decisum, pari a € 115.862,28), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Resta ferma la statuizione che poneva le spese di CTU a carico della convenuta.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum, pari a € 115.862,28 dell'atto di appello), applicando i valori medi per pagina 28 di 30 tutte le fasi.
A carico dell'appellata/appellante incidentale vanno poste anche le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio.
Le spese del giudizio di appello tra la terza intervenuta, , che ha aderito PA all'appello principale spiegato dal , e l'appellata/appellante incidentale, , quale RT CP
mandataria con rappresentanza di devono essere interamente compensate AR tra le parti, in considerazione del fatto che l'intervento della dichiarato inammissibile, ex _6 art. 344 c.p.c., non ha comportato nessun aggravamento dell'attività difensiva dell'appellata/appellante incidentale.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello principale dal in persona del Curatore, RT
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 6168/2020, pubblicata il 29.9.2020, nei confronti di (già , nella qualità di RT P_ mandataria con rappresentanza della con l'intervento di AR _6
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello principale dal in persona del Curatore, RT
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 6168/2020, pubblicata il 29.9.2020, nei confronti di (già , nella qualità di RT P_ mandataria con rappresentanza della con l'intervento di AR _6
, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile l'intervento nel presente grado di appello di;
PA
2) Accoglie l'appello principale proposto dal RT
3) Accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto da (già RT P_
, nella qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] RT0
limitatamente alla eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, relative al conto corrente ordinario n. 27/229, ricomprese nel periodo tra l'11.9.2000 (data del contratto di affidamento stipulato per iscritto) ed il primo atto interruttivo della prescrizione, e lo rigetta nel resto;
Accoglie il secondo motivo di appello incidentale e, per l'effetto:
a) in riforma della sentenza impugnata, accertato che il rapporto di conto corrente ordinario n. 27/229 ed il rapporto di conto anticipi sono stati entrambi chiusi con un saldo pari a zero,
Dichiara che il saldo complessivo dei tre rapporti di conto corrente ordinario n. 27/229, conto pagina 29 di 30 anticipi n. 8/63 e finanziamento chirografario del 20.6.2012 è pari a € 130.953,86, a credito per il RT
b) Condanna l'appellata/appellante incidentale nella qualità di mandataria RT con rappresentanza di – previa compensazione del credito del AR
Fallimento di € 130.953,86 verso con il controcredito di AR [...] di € 15.091,58 - a pagare in favore del la AR RT somma di € 115.862,28, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
4) Condanna l'appellata/appellante incidentale, nella qualità indicata, al pagamento, in favore del
, appellante principale, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € RT
759,00 per esborsi e € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Resta ferma la statuizione della sentenza impugnata in ordine alle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado;
6) Condanna l'appellata/appellante incidentale, nella qualità indicata, al pagamento, in favore del
, appellante principale, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € RT
1.138,00 per esborsi e € 14.317,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
7) Pone a carico dell'appellata/appellante incidentale, nella qualità indicata, le spese della CTU espletata nel presente giudizio di appello;
8) Compensa interamente le spese del giudizio di appello tra la terza intervenuta, _6
, e l'appellata/appellante incidentale, quale mandataria con
[...] RT
rappresentanza di AR
Napoli, 3.1.2025
Il Consigliere rel-est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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