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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1103 R.G.L. del
2019, promossa
D A in liquidazione, in persona del liquidatore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, partita Iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Danisa Duri per procura su documento informatico allegato al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Tevere n. 114, Gela;
- opponente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma – Via IV Novembre n. 144, codice fiscale: , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Sede dell' sita in CP_1
Caltanissetta – Via Rosso di San Secondo n. 47 ;
- opposto -
in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela in vico Iacona n. 12, Gela;
- opposta -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.08.2019 la società in epigrafe opponeva la cartella di pagamento n. 29220110008314903 portante crediti contributivi vantati dall' CP_1 riferiti all'anno 2010 per un importo pari ad euro 2.629,14, deducendo di esserne venuta a conoscenza mediante il rilascio di un estratto di ruolo richiesto a Controparte_2
onde assumere notizia della propria esposizione debitoria.
La società eccepiva, in particolare, l'illegittimità dell'atto esecutivo impugnato, deducendone l'omessa notifica, riverberatasi nell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito riportato nel citato estratto di ruolo, nonché, in ogni caso, la prescrizione maturata successivamente all'eventuale notifica dell'atto esecutivo impugnato.
Con comparsa depositata in data 22.01.2020 si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali vizi afferenti il procedimento di riscossione, in ogni caso non più contestabili essendo decorso il termine di venti giorni dalla notifica ex art. 617 c.p.c., e deducendo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dall'iscrizione a ruolo, nonché l'infondatezza della domanda.
Di analogo tenore le difese spiegate dalla convenuta in ordine Controparte_2
al merito dell'opposizione, la quale si costitutiva con memoria depositata in data 03.02.2020.
La causa, senza l'espletamento di attività istruttoria diversa da quella puramente documentale, è stata decisa a seguito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza la parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021,
n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Nel caso di specie l'odierna ricorrente non ha allegato alcun interesse avente i richiamati connotati, con conseguente inammissibilità della domanda. Invero, in seno alle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.03.2025, la ricorrente ha rivendicato un presunto interesse all'impugnazione ricollegato al rigetto di una istanza di sgravio presentata in data 01.08.2019 nonché alla notifica di un successivo atto di intimazione con cui veniva minacciato l'inizio dell'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione, entrambe circostanze esulanti, a tutt'evidenza, dal perimetro di rilevanza codificato dalla succitata norma.
Peraltro, il ricorso sarebbe risultato inammissibile anche alla stregua dei principi elaborati dalla Suprema Corte prima della richiamata sopravvenienza normativa. Invero, era stato già affermato che l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, avendo essa la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata
[circostanza non ricorrente nel caso di specie, avendo la convenuta Controparte_2
fornito debita prova della notifica della cartella di pagamento opposta avvenuta in data
16.02.2012 ai sensi dell'art. 145 c.p.c. consegnandone copia a persona addetta alla ricezione, tal , cfr. all. n. 1 alla memoria di costituzione], e non anche per dedurre fatti Persona_1 estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723;
Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).
Del resto, ammettere, in un caso simile, la possibilità di eccepire la prescrizione del credito maturata prima della notifica della cartella di pagamento implicherebbe un'ingiustificata rimessione in termini del ricorrente che non l'aveva opposta a suo tempo.
Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di una successiva iniziativa esecutiva da parte dell'ente creditore (posta dalla parte ricorrente a sostegno dell'odierna opposizione, e dovendosi valutare l'ammissibilità della domanda sulla base della prospettazione attorea), il debitore difetti di interesse ad agire (cfr. Corte di Cassazione n.15604/2020).
In ordine alla questione della regolare notifica della cartella tacciata di illegittimità, prive di pregio paiono peraltro le difese svolte dall'opponente in seno alle richiamate note di trattazione scritta, tese a reclamare la nullità della notifica in ragione del fatto che essa non fosse stata indirizzata al liquidatore, unico soggetto legittimato essendo la società all'epoca già stata posta in liquidazione, come da visura camerale in atti. Invero, in disparte la non corrispondenza al vero di tale circostanza (risultando dalla visura camerale che la procedura di liquidazione era stata avviata in data 14.09.2012, dunque successivamente alla notifica), essa risulta infondata alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. 5,
Sentenza n. 8649 del 15/04/2011, secondo cui “gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (…), secondo la disciplina dell'art. 145 c.p.c., comma 1, e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l' dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale, con CP_3
la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla” (così Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord.,
08/01/2013, n. 241).
La soccombenza della società ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 1.100,00 – 5.200,00 parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 886 ciascuno, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Gela il 27/03/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi