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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/02/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1758/2022
Udienza del 08/02/2024
Oggi 08/02/2024, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. RASO
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,00.
L'avv. Raso si riporta alle richieste formulate nell'atto introduttivo.
I L G I U D I C E all'esito della discussione orale e previa camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1758/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. NATALIZIA RASO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato durante gli anni scolastici Controparte_1
pagina1 di 3 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alle dipendenze del in qualità di docente Controparte_1 con contratto a tempo determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1
contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Pur regolarmente convenuta in giudizio, parte resistente non si è costituita, dovendosene dichiarare la contumacia.
3.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
pagina2 di 3 Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze brevi di parte ricorrente hanno sostanzialmente coperto i periodi scolastici in via continuativa, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dai mesi di settembre od ottobre fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue, la possibilità di riconoscere il diritto invocato per tutti gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo.
5.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di
500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
5.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, in ragione del valore e della limitata attività svolta, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e condanna il Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 08.02.2024
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1758/2022
Udienza del 08/02/2024
Oggi 08/02/2024, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. RASO
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,00.
L'avv. Raso si riporta alle richieste formulate nell'atto introduttivo.
I L G I U D I C E all'esito della discussione orale e previa camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1758/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. NATALIZIA RASO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato durante gli anni scolastici Controparte_1
pagina1 di 3 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alle dipendenze del in qualità di docente Controparte_1 con contratto a tempo determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1
contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Pur regolarmente convenuta in giudizio, parte resistente non si è costituita, dovendosene dichiarare la contumacia.
3.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
pagina2 di 3 Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze brevi di parte ricorrente hanno sostanzialmente coperto i periodi scolastici in via continuativa, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dai mesi di settembre od ottobre fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue, la possibilità di riconoscere il diritto invocato per tutti gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo.
5.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di
500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
5.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, in ragione del valore e della limitata attività svolta, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e condanna il Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 08.02.2024
Il giudice
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