Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza breve 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ely Sistemi Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B49A336490, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ing. ER AL, titolare della omonima ditta Individuale ER Project di ER AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonee misure cautelari
- della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico ER Project di ER AL della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b - Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari - CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2);
- di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione (doc. 3);
- del provvedimento del 29 dicembre 2025 di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2025;
- nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
con espressa richiesta
di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l'impresa individuale ER Project di ER AL e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 febbraio 2026:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
- della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell’operatore economico ER Project di ER AL della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b – Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2);
- di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione;
- della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria operata nel corso della seduta del 8 ottobre 2025;
- della comunicazione del Comune di Cagliari prot. n. 251163/2025 del 29 agosto 2025, contenente la richiesta di giustificazioni per la verifica di anomalia dell’offerta (doc. 25);
- di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
con espressa richiesta
di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l’impresa individuale ER Project di ER AL e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 29 marzo 2026:
per l’ulteriore annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e dell’Ing. ER AL, titolare della Omonima Ditta Individuale ER Project di ER AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Ely Sistemi Project S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione n. 8387 del 09/12/2025 con la quale il Comune di Cagliari ha aggiudicato, in favore dell’operatore economico controinteressato “ER Project di ER AL” la “Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006 ”, comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025.
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
- che il Comune di Cagliari, con lettera di invito pubblicata il 25 marzo 2025, ha indetto, a seguito di preventiva indagine di mercato, una procedura negoziata senza bando avente ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e lavori di efficientamento di n. 31 fabbricati comunali ai fini della costituzione di comunità energetiche rinnovabili;
- la disciplina di gara ha previsto, fra le altre cose, l’importo a base di gara (ribassabile) nella misura di euro 3.313.002,50, di cui euro 3.148.625 per lavori ed euro 164.377,50 per la progettazione, con costi stimati della manodopera pari ad Euro 464.446,00; il CCNL applicabile alla procedura, invece, è stato individuato nel CCNL dei lavoratori addetti alla industria Metalmeccanica – Installazione impianti – Telecomunicazioni (Codice CNEL: C064 e C065);
- a seguito dell’apertura delle buste economiche, la Commissione di gara ha rilevato che la controinteressata ha offerto uno sconto sulla base d’asta del 32,123% e, ritenendo tale offerta anomala, ha richiesto i necessari giustificativi all’operatore economico. Successivamente, nel corso della seduta del 8 ottobre 2025, la Commissione di gara (e non il RUP) ha “proceduto alla verifica degli elementi giustificativi a supporto dell’offerta formulata da ER Project di ER AL, risultata anomala, ritenendo l’offerta corroborata da sufficienti elementi giustificativi” (senza null’altro aggiungere). In tale sede, a giudizio della ricorrente, è stata del tutto omessa ogni verifica sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato dalla ER Project (cod. CNEL C049), diverso dal CCNL indicato negli atti di gara (cod. CCNL C064 e C065);
- in data 10 dicembre 2025, è stata comunicata l’aggiudicazione in favore del controinteressato, come da proposta formulata dal RUP, mentre la ricorrente stesa si è posizionata in seconda posizione;
- di avere avuto accesso soltanto in modo parziale alla documentazione di gara e dell’offerta dell’aggiudicatario, nonostante le due istanze di accesso formulate.
2. Dell’ impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I . la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104, cc. 1, 2 e 4 D. lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del par. 10 del Disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato l’invalidità dell'avvalimento con l'impresa ausiliaria P.F.P. Impianti e Servizi S.r.l., in ragione della mancanza delle dichiarazioni impegnative richieste dall'art. 104, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e dal disciplinare di gara;
II. la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, c. 3, 66, c. 1 lett. f), 68 c. 1, 100 e 101 del D. lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle regole di gara e dei principi di autoresponsabilità, par condicio, trasparenza e buona fede. Carenza di istruttoria, manifesta illogicità e travisamento dei fatti . La ricorrente ha censurato la mancata esclusione della controinteressata in ragione della mancata assunzione da parte della mandante CG Studio s.r.l. di qualsiasi obbligazione coercibile a costituire il RTP “incaricato” e a prestare in favore dell’impresa e della Stazione Appaltante qualsiasi prestazione di progettazione. Ciò in quanto l’impegno è stato sottoscritto, quanto alla CG Studio s.r.l., dall’architetto Gianni Geraci, il quale è intervenuto “nella qualità di direttore tecnico” della predetta società e non di suo rappresentante legale. Ne deriverebbe, a suo giudizio, il conseguente difetto dei requisiti di capacità tecnica del gruppo di progettazione incaricato;
III. la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, c. 3 e 66, c. 2 del Codice, dell’art. 39, c. 1 dell’Allegato II.12, e dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016. Violazione e falsa applicazione del par. 3.2 della lettera di invito e dell’art. 76 del CSA. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Nel dettaglio, tramite tale motivo di impugnazione, la ricorrente ha evidenziato come al “giovane professionista” ingegnere RT NA non sia stato assegnato, all’interno del raggruppamento, un ruolo di progettista, ma attività meramente strumentali, quali lo svolgimento dei rilievi. Ciò risulterebbe in contrasto con il dato normativo sopra richiamato che impone di valorizzarne la professionalità favorendone l’inserimento mediante lo svolgimento di attività di progettazione in senso stretto;
IV. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, c. 3 e 4 e 110 D. lgs. n. 36/2023 18 e degli artt. 4 e 5 dell’Allegato I.01. Difetto assoluto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione, manifesta illogicità e travisamento dei fatti . La ricorrente ha lamentato che il Comune ha aggiudicato l’appalto senza svolgere alcuna previa verifica sull’equivalenza delle tutele garantite dal CCNL (cod. C049) indicato in gara dalla controinteressata rispetto al più favorevole CCNL previsto dalla legge di gara (cod. C064 e C065), non essendovi traccia nel provvedimento di aggiudicazione, nei verbali di gara e non potendosi ritenere implicita nella valutazione di non anomalia o di aggiudicazione della gara. In ogni caso, la stessa controinteressata, nella sua dichiarazione di equivalenza presentata in gara, ha evidenziato la non equivalenza dei due trattamenti economici, sussistendo una differenza superiore al 15% dell’asserito valore della retribuzione;
V. la violazione del diritto di accesso agli atti della Ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 D. lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990. Istanza ex art. 116 c.p.a. La ricorrente ha censurato il comportamento della Stazione appaltante che, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 D. lgs. n. 36/2023, ha omesso di rendere disponibili sulla piattaforma di gara gli originali firmati dei documenti presentati dalla controinteressata all’interno della propria busta amministrativa, ivi inclusa la documentazione relativa al costituendo RTP, ai progettisti e alle imprese ausiliarie. In questa logica, ha formulato istanza di accesso integrale alla documentazione di gara ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
2.1. Infine, la ricorrente ha formulato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 124 c.p.a., la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia di qualsiasi accordo eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante con la controinteressata nelle more del presente giudizio.
3. Il Comune di Cagliari e l’ingegnere ER AL, in qualità di titolare della ditta individuale “ER Project di ER AL” si sono costituiti in giudizio, rispettivamente in data 16 gennaio 2026 e 17 gennaio 2026, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare. Il Comune di Cagliari, con la memoria depositata il 23 gennaio 2026, ha evidenziato, con riferimento all’istanza di accesso, di aver provveduto in data 14 gennaio 2026 al caricamento, secondo le forme previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, della documentazione mancante nella piattaforma virtuale degli appalti del Comune di Cagliari.
4. All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il Collegio ha rinviato la discussione dell’istanza cautelare all’udienza del 25 febbraio 2026 in ragione della proposizione del ricorso per motivi aggiunti da parte della ricorrente e della necessità di garantire i termini a difesa delle altre parti.
4.1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all’istanza di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2 febbraio 2026, la ricorrente ha domandato l’annullamento degli stessi atti già oggetto del ricorso principale, deducendo i seguenti ed ulteriori motivi:
I. la violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta economica e della par condicio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, c. 4, 101, c. 3 e 110 del D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 83 del Capitolato. Difetto assoluto di istruttoria, erroneità dei presupposti e manifesta illogicità e irragionevolezza. A giudizio della ricorrente, l’aggiudicataria, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta con riferimento al costo del lavoro, avrebbe apportato una inammissibile modifica avendo indicato il prezzo “offerto” di Euro 3.128.687,21 mentre, alla luce del ribasso del 32,123% rinvenibile nella proposta economica, il prezzo contrattuale offerto è in realtà pari a (soli) Euro 2.664.241,21, già comprensivi dei costi della manodopera. In questo quadro, la modifica negoziale apportata dalla controinteressata in sede di giustificazioni dimostrerebbe che la stessa ha partecipato alla gara nella convinzione di aver proposto un prezzo contrattuale maggiore di Euro 464.446 a quello in concreto “offerto”, assumendo ad errore che i costi della manodopera dovessero sommarsi all’importo risultante dall’applicazione del ribasso unitario alla base d’asta. Ne deriverebbero l’inattendibilità dell’offerta avversaria, non essendo la stessa consapevole del prezzo offerto, e la necessità della sua esclusione;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 83 del Capitolato. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e manifesta illogicità e irragionevolezza . La ricorrente ha osservato che i provvedimenti impugnati sarebbero, inoltre, viziati da eccesso di potere in quanto il Comune non avrebbe svolto alcun esame delle giustificazioni avversarie, omettendo di fornire anche un mero principio di motivazione a supporto della propria valutazione di congruità, non rilevando neanche plurimi profili di inattendibilità tecnica. A supporto di tale tesi, la ricorrente ha osservato come la Stazione appaltante non abbia neanche rilevato la macroscopica discrasia tra il prezzo offerto e il diverso valore indicato nella relazione esplicativa, limitandosi ad affermare che l’offerta è risultata corroborata da sufficienti elementi giustificativi. Invece, il corretto esame di questi ultimi avrebbe dimostrato come la controinteressata, a giudizio della ricorrente, abbia sistematicamente sottostimato il costo degli interventi oggetto di appalto, omettendo di computare plurime voci di costo afferenti a lavorazioni/prestazioni certamente dovute ai fini di una corretta esecuzione del contratto sulla base di quanto previsto dal PFTE.
III. l’incongruità dell’offerta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 83 del Capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e manifesta illogicità e irragionevolezza . Ciò in quanto, una volta corretto il reale prezzo d’appalto e considerate le plurime voci di costo omesse dall’aggiudicataria (costo noleggio attrezzature, costo migliorie proposte, costo installazione impianti fotovoltaici, costo ammodernamento centrale con termoregolazione, sottostima dei costi per l’installazione di nuovi generatori di calore a condensazione o per la sostituzione del generatore di calore con pompa di calore aria acqua) la sua offerta sarebbe risultata in perdita ed inattendibile
6. All’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 marzo 2026, la ricorrente ha domandato l’annullamento degli stessi atti già oggetto del ricorso principale, oltre alla loro sospensione in via cautelare, deducendo i seguenti ed ulteriori motivi:
I. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, c. 3 e 4, 57, c. 1 e 110 D. lgs. n. 6 36/2023, nonché degli artt. 4 e 5 dell’Allegato I.01. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Disciplinare). Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti . In sintesi, in base alle produzioni documentali della controinteressata, la ricorrente ha sostenuto che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in quanto la ER Project, in realtà, applicherebbe ai propri dipendenti le retribuzioni del contratto collettivo (CCNL C030) diverso da quello in concreto indicato in gara (CCNL C049), rispetto al quale non ha reso nel corso della gara alcuna dichiarazione di equivalenza;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 1, 4 e 5 del D. lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 83 del Capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Ciò in quanto, in virtù di quanto esposto nel primo motivo, la ER Project dovrebbe essere esclusa dalla gara e la relativa aggiudicazione annullata, atteso che la documentazione dalla stessa prodotta in atti (buste paga e denunce Uniemens) comproverebbe il mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo (cod. C-049) dalla stessa indicato in gara e assunto quale parametro della dichiarazione di equivalenza.
8. In previsione dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
8.1. Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, è stata discussa l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente unitamente al secondo ricorso per motivi aggiunti e il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione di quest’ultimo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
8.2. Nell’udienza pubblica del 8 aprile 2026, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono stati trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti non sono fondati.
1.1. Quanto al primo motivo del ricorso principale, il Collegio prende atto della rinuncia dichiarata dalla ricorrente con la memoria depositata il 23 febbraio 2026.
1.2. In ordine al secondo motivo di impugnazione, tramite il quale la ricorrente ha evidenziato la mancata assunzione da parte della mandante CG Studio S.r.l. di qualsiasi obbligazione coercibile a costituire il RTP “incaricato” e a prestare in favore dell’impresa e della Stazione Appaltante qualsiasi prestazione di progettazione, la sua infondatezza emerge alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l’atto di impegno a costituire il Raggruppamento è stato sottoscritto, per quanto riguarda la CG Studio S.r.l., dall'architetto Geraci, in qualità di direttore tecnico della medesima al quale, in virtù della delibera assembleare del 18 giugno 2021, sono stati conferiti i necessari poter rappresentativi per quanto concerne la partecipazione alle pubbliche gare. Dal verbale della citata delibera emerge, infatti, che l'assemblea dei soci ha deliberato di assegnare l'incarico di Direttore tecnico all'architetto Geraci Gianni delegandogli “[…] la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica ”. Tale delibera è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta, come risulta dalla visura camerale della società, nella quale, alla sezione “ITlari di altre cariche o qualifiche”, risulta: “Direttore Tecnico GERACI GIANNI [...] carica: direttore tecnico Data nomina: 18/06/2021”. Inoltre, dallo statuto della CG Studio S.r.l., depositato presso il Registro delle Imprese, all'art. 17 (“Rappresentanza della società”), risulta espressamente previsto: “La rappresentanza generale della società spetta: a) all'Amministratore Unico; [...] La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina” . Ne consegue che l'arch. Geraci, in qualità di direttore tecnico della CG Studio S.r.l., è munito di poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti in sede di nomina, che, come sopra evidenziato, comprendono la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Non si ravvisa, nel testo della delibera assembleare in esame, alcuna genericità o indeterminatezza dell’attribuzione del potere di rappresentanza in favore del direttore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente.
In questo quadro, di per sé dirimente, si deve poi osservare che la volontà della CG Studio S.r.l. di partecipare alla gara quale componente del raggruppamento temporaneo di professionisti risulta da ulteriore documentazione presentata in gara, in particolare dal DGUE della società CG Studio, firmato congiuntamente dal legale rappresentante (Alfonso Cardinale) e dal direttore tecnico (Gianni Geraci), nel quale la società dichiara di partecipare alla gara come ausiliario di ER Project e l'Allegato C, firmato dal legale rappresentante Alfonso Cardinale, nel quale lo stesso dichiara espressamente di presentarsi quale componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di conferire mandato all'Ing. AN IC quale mandatario del RTP e di indicare l'Ing. RT NA quale giovane professionista.
Nel descritto quadro, deve ritenersi del tutto infondato il secondo motivo di impugnazione.
1.3. In ordine al terzo motivo del ricorso principale, mediante il quale la ricorrente ha evidenziato la violazione dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 non essendo state affidate al giovane professionista attività di progettazione in senso stretto, si osserva che l'Ing. NA è stato indicato dalla controinteressata come “giovane professionista IA03, esperto in rilievo in ambito edilizio impiantistico”. In tal modo, il suo ruolo è stato legato espressamente ad una delle categorie di progettazione richieste, ossia la IA03; che si tratti di un refuso, di una sigla caratterizzata, nel testo prodotto in gara, da un diverso formato e che da ciò si possa dedurre la sua errata indicazione e non riferibilità al NA appaiono delle mere supposizioni di parte ricorrente. Ad ogni modo, appare condivisibile anche la tesi, proposta dalla controinteressata e dalla Stazione appaltante, per la quale l’attività di progettazione in senso stretto non può essere qualificata ex ante e prescindendo dalle caratteristiche specifiche del contratto da eseguire. Nel caso di specie, l'appalto ha ad oggetto interventi di efficientamento energetico su 31 edifici scolastici esistenti, che richiedono il rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi funzionale alla progettazione, le verifiche e valutazioni di idoneità statica delle coperture ai fini della collocazione di impianti fotovoltaici e le verifiche inerenti all'idoneità dei fabbricati dal punto di vista della prevenzione incendi. Ne consegue, a giudizio del Collegio, che anche qualora il giovane professionista dovesse essere adibito esclusivamente allo svolgimento di rilievi sugli edifici, gli stessi non avrebbero carattere ancillare, quanto piuttosto essenziale per la prima fase di progettazione integrata. In questo senso, risulterebbe comunque rispettata la ratio della norma che impone l’adibizione del giovane professionista ad attività di progettazione, da intendersi in senso ampio come riferibili a qualsiasi mansione che consenta l’arricchimento del suo percorso professionale e la maturazione di quelle esperienze necessarie per accedere al mercato delle commesse pubbliche. Lo si ripete, per maggior chiarezza, alla luce delle peculiarità del contratto in esame, non si vede come lo svolgimento dell’attività di rilievo su 31 edifici destinati all’efficientamento energetico, ciascuno con le proprie peculiarità tecniche e impiantistiche, possa in qualche modo sminuire la professionalità del giovane ingegnere membro del raggruppamento o non permettergli di acquisire esperienza utile per il mercato del lavoro. Peraltro, la strada interpretativa prescelta da questo Collegio appare corroborata anche da quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa d’appello la quale ha sostenuto che “[…] L’attività di progettazione non è solo ideazione dell’opera e redazione degli elaborati che compongono il progetto ma comprende anche la valutazione del progetto sotto il profilo economico-finanziario, come si desume dallo stesso art. 66 del Codice dei contratti pubblici, che include, tra le prestazioni idonee a qualificare gli operatori economici dei servizi di ingegneria e architettura, anche le «valutazioni di congruità tecnico-economica»; e quindi anche la determinazione delle voci di costo del progetto (compito, quest’ultimo, attribuito alla giovane professionista indicata da PA CC Costruzioni attraverso il r.t.p. Di Girolamo Engineering) è parte integrante del nucleo essenziale dei servizi di progettazione” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 10146/2025). Se, infatti, la determinazione delle voci di costo del progetto può essere intesa quale attività di progettazione, non vi è ragione per ritenere che l’attività di rilievo impiantistica propedeutica alla ulteriore progettazione integrata non possa configurare un adeguato utilizzo delle capacità del giovane professionista.
Per tali ragioni, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
1.4. Venendo all’esame del quarto motivo di impugnazione, appare necessario ribadire che in materia di contratti pubblici, la verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall'offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti: l'equivalenza non richiede una perfetta identità, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, nell'ambito della quale scostamenti marginali su alcuni parametri possono essere compensati da condizioni più favorevoli su altri (es. minor orario di lavoro a fronte di un minor numero di permessi). In questa logica, il sindacato richiesto a questo Collegio non ha carattere in alcun modo sostitutivo delle valutazioni discrezionali svolte dalla Stazione appaltante, essendo volto a verificare esclusivamente che non emergano indici sintomatici del non corretto esercizio di tale potere discrezionale.
In questo quadro, l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le Stazioni appaltanti prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, devono acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all'allegato I.01; l’art. 3 di tale Allegato prevede, poi, che “Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa” .
Nel caso di specie, la Stazione appaltante ha indicato, nella documentazione di gara, il CCNL dei lavoratori addetti alla industria Metalmeccanica – Installazione impianti – Telecomunicazioni. (Codice CNEL: C064 e C065), ovvero il CCNL indicato nella propria offerta, che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative, attualmente vigente. L’aggiudicataria, dal canto suo, ha dichiarato di voler applicare il CCNL 049 (codice CNEL) dei lavoratori addetti all’industria Metalmeccanica – artigianato.
Entrambi i contratti collettivi sono stati firmati, quanto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla Confsal, oltreché dalla Fesica; mentre, dal lato datoriale dalla CIFA e dalla Conflavoro PMI. Si registra, pertanto, la piena aderenza al dato normativo quanto alle organizzazioni sindacali stipulanti da entrambi i lati, attesa la piena corrispondenza soggettiva tra l’organizzazione comparativamente più rappresentativa che ha stipulato, per i lavoratori, sia il contratto 064, indicato dalla Stazione appaltante, sia il contratto 049, prescelto dall’aggiudicataria.
Attesa tale coincidenza, non poteva richiedersi, in sede di giustificativi dell’equivalenza, alcuna valutazione ulteriore in ordine alla rappresentatività comparata della CONFSAL, già valutata in tal senso dalla Stazione appaltante nel momento in cui ha prescelto il CCNL applicabile, sottoscritto dalla medesima organizzazione sindacale. Infine, sussiste anche l’identità del sottosettore contrattuale, essendo entrambi riferibili, secondo la classificazione CNEL, al sottosettore C01, relativo al metalmeccanico e all’installazione di impianti; nessuna questione, inoltre, è emersa in merito alla corrispondenza del contratto C049 alla natura giuridica (S.r.l.) e alle dimensioni dell’aggiudicataria, società pacificamente operante in ambito nazionale nel settore dell’impiantistica.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi applicabile nel caso di specie la presunzione di equivalenza tra CCNL di cui al richiamato art. 3 dell’Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che la Stazione appaltante era esentata, teoricamente, dal controllo dei giustificativi della controinteressata, non essendo emersi in concreto elementi idonei a vincere tale presunzione. In ogni caso, in disparte quanto finora osservato, non sarebbe comunque condivisibile la censura, formulata dalla ricorrente nello stesso quarto motivo di impugnazione, volta a determinare l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dalla mancanza, in esso o nei verbali di gara, di qualsiasi “traccia” dell’attività svolta al fine di verificare l’equivalenza economica dei contratti collettivi in parola.
Sotto tale profilo, pur trattandosi di attività doverosa (salvo che sia riconducibile alla previsione del citato articolo 3 in cui l’equivalenza è già presunta, a monte, dal legislatore) deve rimanere fermo il principio di diritto, consolidato in materia di pubbliche gare, in virtù del quale “[..] La motivazione può essere implicita o dedotta dai fatti, ad esempio ammettendo l'impresa alla gara. Al contrario, l'esclusione di un concorrente basata su gravi valutazioni che mettono in dubbio la sua affidabilità richiede una motivazione specifica. Dunque la stazione appaltante deve motivare chiaramente le esclusioni, ma non necessariamente le ammissioni se non contestate durante la gara” (v. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 7/11/2025, n. 8661). Ne consegue, nel caso concreto, che il sindacato sull’equivalenza economica dei CCNL può ritenersi svolto, da parte della Stazione appaltante, anche in forma implicita, deducendone il positivo superamento dalla mancata adozione di un espresso e motivato provvedimento di esclusione e, quindi, dall’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura. Nella fattispecie in esame, peraltro, è stato svolto anche il sub procedimento di controllo dell’anomalia dell’offerta con riguardo al costo del lavoro della controinteressata che, pur non riguardando direttamente l’equivalenza dei CCNL, può consentire di affermare che la Stazione appaltante aveva positivamente superato tale fase di valutazione, non avendo chiesto neanche ulteriori chiarimenti su tale specifico profilo.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere rigettato.
1.5. Nulla, infine, deve essere ulteriormente statuito sul quinto motivo di impugnazione, atteso che l’istanza ostensiva della ricorrente è stata spontaneamente soddisfatta dalla Stazione appaltante nel corso del procedimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso principale deve essere rigettato.
2. Venendo ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Non è fondato il primo motivo di impugnazione tramite il quale la ricorrente ha sostenuto che la controinteressata, in sede di giustificativi nel sub procedimento di anomalia, avrebbe apportato una inammissibile modifica alla propria offerta, avendo indicato il prezzo “offerto” di Euro 3.128.687,21 mentre, alla luce del ribasso del 32,123% rinvenibile nella proposta economica, mentre il prezzo contrattuale offerto è in realtà pari a Euro 2.664.241,21. Sul punto, è sufficiente ribadire quanto affermato dalla Stazione appaltante e dalla stessa controinteressata in ordine al fatto che la cifra indicata nei giustificativi quale prezzo offerto era caratterizzata da un evidente errore materiale (consistito nella duplice imputazione dei costi del lavoro). Ciò è dimostrato dal fatto che la Stazione appaltante ha poi aggiudicato la gara alla controinteressata sulla base del corretto prezzo offerto in gara, pari a Euro 2.664.241,21, con la conseguenza che l’errata indicazione del prezzo nei giustificativi non si è tradotta in alcuna indebita modifica dell’offerta. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di impugnazione.
2.2. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, tramite il quale la ricorrente ha censurato le modalità e gli esiti del controllo di anomalia svolto dalla Stazione appaltante, occorre premettere che, per opinione costante della giurisprudenza amministrativa “ L'attività di giudizio, in cui si estrinsecano le valutazioni della commissione in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, ha carattere essenzialmente tecnico ed è finalizzata non già alla ricerca di singole inesattezze dell'offerta, ma ad accertare la sua attendibilità o inattendibilità nel complesso, affinchè offra sufficienti garanzie di affidabilità ai fini della corretta esecuzione dell'appalto; di conseguenza, a fronte di tale tipo di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale attiene principalmente ad un controllo di tipo estrinseco, ossia limitato alla valutazione di figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza o illogicità della motivazione ed è volto ad accertare che questa sia congrua e dettagliata e dia conto di tutti gli elementi dell'offerta e delle ragioni per le quali essa venga considerata inattendibile, mentre può essere esteso a profili intrinseci solo quando venga in rilievo un vizio che attiene alla palese scorrettezza dell'operazione tecnica o del procedimento applicativo eseguiti” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 1085/2014). E, inoltre, “[…] l'esito positivo della verifica di anomalia non richiede una motivazione analitica, trovando sostegno nelle stesse giustificazioni presentate dall'impresa concorrente [...]. Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da erroneità fattuale o difetto di istruttoria” (v. TAR Campania-Napoli, sentenza n. 1668 del 2025).
Nel caso di specie, la Commissione ha fatto espresso riferimento agli ampi e dettagliati elementi giustificativi presentati dalla ER Project, che comprendono la relazione esplicativa dell'offerta economica, le tabelle riepilogative dei costi per singolo edificio scolastico, i preventivi dei fornitori e la giustificazione del ribasso della progettazione.
In questo quadro, nei limiti del sindacato esercitabile da questo Collegio, non si ravvisa alcun indice del distorto esercizio del potere tecnico discrezionale da parte della Stazione appaltante. Fermo quanto sopra osservato in ordine all’effettivo prezzo offerto in gara (da individuare nell’offerta economica e non nei giustificativi, caratterizzati da un evidente errore materiale) si osserva che la controinteressata ha fornito le ragioni a supporto dello sconto praticato sulla progettazione (presenza dell’ing IC sul territorio regionale e dell’ing. Forma, documentata anche in corso di causa con le attività svolte); ha chiarito il carattere “di massima” delle indicazioni del PFTE rispetto al quale, a valle dell’aggiudicazione, verranno condotti gli accertamenti tecnici necessari per individuare e dimensionare gli interventi necessari all’efficientamento energetico con riferimento alle specifiche esigenze dei 31 differenti edifici coinvolti. Sotto tale profilo, devono pertanto ritenersi inconsistenti le censure rivolte ad evidenziare la violazione di normative tecniche (UNI 7129 e UNI 10683) atteso che si tratta di profili che potranno venire in rilievo soltanto in fase esecutiva e non idonei ad inficiare l’attendibilità dell’offerta tecnica.
Ne deriva l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
2.3. Mediante il terzo motivo di impugnazione, ugualmente infondato, la ricorrente ha sostenuto che tenendo conto dell’effettivo prezzo contrattuale giustificato dalla controinteressata, dei costi di sicurezza nonché degli effettivi costi sottostimati da sostenere per gli interventi proposti, l’utile d’impresa si ridurrebbe a soli euro 155.021,86 e ciò attesterebbe l’inattendibilità dell’offerta presentata in gara.
Tale motivo è di per sé infondato alla luce del consolidato principio di diritto, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale “Non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (v. Consiglio di Stato sez. V, 21/10/2025, sentenza n. 8145). In ogni caso, il motivo è infondato anche in virtù del fatto che è basato sull’errata convinzione che i costi della manodopera non siano stati conteggiati dalla controinteressata, mentre si tratta, come visto, di spese già imputate al prezzo complessivo di euro 2.664.241,21 e che non devono essere ulteriormente detratte dall’utile d’impresa.
Ciò vale anche con riferimento all’ipotizzata sottostima dei costi degli interventi da eseguire, anche migliorative. Premesso che la controinteressata ha fornito il riscontro dei prezzi offerti, tramite i preventivi a sua volta ottenuti, si osserva che anche a voler assumere per buono il conteggio formulato dalla ricorrente (di costi ulteriori pari a euro 366.271,40), l’offerta non risulterebbe in perdita, atteso l’utile dichiarato di euro 685.467,86 (dal quale non deve essere detratto, come già detto il costo della manodopera).
Ciò è sufficiente per ritenere infondato anche il terzo motivo di impugnazione e, nel complesso, il ricorso per motivi aggiunti.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell’evidente complessità della fattispecie trattata. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente a titolo di responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm., come domandato dalla controinteressata, atteso che in nessuna parte l’attività processuale dalla stessa svolta può qualificarsi come abusivo esercizio del diritto di azione davanti agli organi giurisdizionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO