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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4504/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa all'udienza del 10.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borioni.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giacomo Testa.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Illma Corte adita,
in accoglimento dell'impugnativa riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando che non sussiste alcun diritto di credito dell'appellata di appellante in Controparte_2 Pt_1 ragione delle violazioni di legge dedotte e dei motivi esposti in atti, quindi accogliere le domande originariamente proposte in primo grado dall'esponente; in accoglimento dell'impugnativa riformare la sentenza impugnata rigettando qualsiasi domanda di pagamento proposta da ei CP_2 confronti di per i motivi dedotti accogliendo le domande proposte in primo grado che si Pt_1 trascrivono di seguito:
"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
I. in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art 648 c.p.c., al decreto opposto in epigrafe;
II. in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della convenzione del 4 luglio 2012 e dei rapporti derivati, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed infondato il decreto ingiuntivo in epigrafe opposto e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla opposta, pronunciando ogni conseguente statuizione anche in punto di non debenza degli interessi ai sensi del D.Lgs. n 231/2002 e di qual si voglia altro interesse. Riservato ogni mezzo istruttorio. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via principale nel merito:
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Roma n. 8814/2019 pubblicata in data 24.04.2019, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata nel merito:
si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che si ritrascrivono limitatamente alla domanda rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
……. in via subordinata:
- accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dell'ARES 118, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di un indennizzo in favore di pari al credito ingiunto o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, Controparte_1 comunque non inferiore alle spese vive sostenute da pari a complessive € 11.648,52.”, CP_1 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L' proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1500/2016, emesso dal Tribunale di Roma in favore di CP_1
associazione non riconosciuta di cui l'opponente era associata, per il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 22.900,00, quale credito risultante dallo svolgimento di attività
previste dalla Convenzione sottoscritta dalle parti in data 4.7.2012 avente ad oggetto il
“Trasferimento di competenze sull'innovazione nelle aziende sanitarie pubbliche ed i servizi di assistenza alle attività rientranti negli obiettivi della direzione strategica aziendale”.
In particolare, il credito azionato era fondato su due fatture non pagate: la n. 22/2012,
dell'importo € 14.520,00, emessa per l'elaborazione di un progetto preliminare/studio fattibilità (ex art.
3.1 Convenzione) e predisposizione della relativa documentazione di gara
(ex art.
3.2 Convenzione) per la ristrutturazione/adattamento dei locali della Scuola
Comunale sita in Latina, Via Col di Lana;
e la n. 20/2013, dell'importo di € 8.470,00, emessa per l'elaborazione della documentazione prevista dall'art.
3.2 della Convenzione - ovvero
Bando di Gara, Disciplinare e Capitolato Tecnico – necessari per procedere all'affidamento delle attività manutentive degli immobili afferenti le Centrali Operative di Roma Pt_1
Capitale.
Per lo svolgimento delle attività oggetto di causa la si era avvalsa di Controparte_1
professionisti appartenenti alla società di ingegneria Pegaso s.r.l.
L' nell'opposizione lamentava la violazione della disciplina sulla tracciabilità Pt_1
dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010, con conseguente nullità della Convenzione, nonché della violazione del divieto di subappalto non autorizzato, ai sensi dell'all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 ( d'ora in poi anche Codice appalti
pubblici) e delle regole in materia di evidenza pubblica disciplinanti le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
L'opponente eccepiva, poi, che le fatture azionate non riportavano l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), in contrasto con il disposto dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010.
Osservava, inoltre, che il pagamento delle somme richieste non poteva essere preteso,
nemmeno a titolo di indebito, ai sensi dell'art. 2035 c.c., stante la natura imperativa delle norme violate.
Lamentava comunque la nullità della Convenzione per violazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, ritenuta applicabile anche ai rapporti riconducibili a fattispecie sottratte alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Per di più, ravvisava la contrarietà della Convenzione al principio della gara e del divieto di subappalto, previsti dagli articoli 90 e 91 del D. Lgs n. 163/2006, sul presupposto della natura delle attività effettuate, inquadrabili nelle prestazioni di ingegneria.
In ogni caso, escludeva, quanto alla fattura n. 22/2012, di aver tratto alcuna utilità dalle relative prestazioni, avendo le stesse giovato esclusivamente al Controparte_3
Infine, contestava la debenza degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, non versandosi nell'ipotesi di transazione commerciale.
2. La costituendosi in giudizio, contestava l'applicabilità della L. n. Controparte_1
136/2010, operante, ai sensi dell'art. 3, comma, 1, solo in relazione a quelle fattispecie riconducibili alla categoria dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture.
Eccepiva infatti l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la riconduzione della Convenzione alla categoria dell'appalto di servizi. Sul piano soggettivo, infatti, negava di poter essere inquadrata nella nozione di “operatore economico” di cui al Codice dei contratti pubblici, e, sul piano oggettivo-funzionale, rappresentava come la Convenzione
difettasse della causa di scambio, tipica del contratto di appalto, presentando invece una causa associativa.
L'opposta deduceva, altresì, di non aver stipulato né con la società Pegaso s.r.l., né con i professionisti incaricati di eseguire le prestazioni, ossia l'ing. e l'ing. un CP_4 Per_1
contratto di subappalto, ma di aver concluso con la prima un contratto di partnership
antecedente alla sottoscrizione della Convenzione e con i secondi, quali consulenti esterni appartenenti alla Pegaso s.r.l., dei contratti d'opera intellettuale.
Proponeva, infine, in via riconvenzionale e condizionata all'accoglimento delle eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8814/2019, escludendo che la Controparte_1
rivestisse la qualità di operatore economico e che la Convenzione avesse natura di contratto di appalto, escludeva l'applicabilità della disciplina della Legge n. 136/2010 e del D. Lgs. n.
163/2006 e accoglieva l'opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi di cui al
D. Lgs. n. 231/2002, rigettando le altre eccezioni sollevate dell'opponente.
2. L' ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1 Con il primo motivo ha censurato l'erronea qualificazione giuridica attribuita a ritenendo che quest'ultima non potesse essere esclusa dalla nozione di Controparte_1
operatore economico, e, conseguentemente, dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici. Ad avviso dell'appellante, la doveva essere considerata a tutti Controparte_1
gli effetti un operatore economico, in quanto alle prestazioni da essa rese, ancorché rivolte agli associati, doveva attribuirsi natura commerciale, in quanto remunerate attraverso un corrispettivo specifico, distinto e autonomo rispetto alla quota associativa, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 in materia d'I.V.A.. Era infatti incontroverso che i corrispettivi richiesti da erano gravati d'I.V.A.. CP_1
La causa effettiva delle operazioni compiute era quella dello scambio, sebbene formalmente associativa.
Inoltre l'esercizio di attività economica non era esclusa dalla natura di ente senza scopo di lucro.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che, in conseguenza della ravvisabilità di un contratto per la prestazione di servizi concluso da un operatore economico, risultava la violazione dell'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010 che prevedeva l'inserimento nei contratti, a pena di nullità, di una clausola di assunzione dell'obbligo di tracciamento dei flussi finanziari.
Ha inoltre dedotto che, pur volendo inquadrare le prestazioni rese nella figura del contratto concernente servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 163/2006, come tale sottratto alla disciplina del Codice dei Contratti, comunque doveva trovare applicazione l'art. 3 L. n. 136/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Con il terzo motivo ha svolto analoghe considerazioni con riferimento alla violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, sull'obbligo di tracciamento dei flussi finanziari anche con riferimento ai contratti stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, con riferimento particolare al subappalto stipulato tra la e la Pegaso CP_1
s.r.l..
Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha escluso la violazione del divieto di subappalto non autorizzato di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ritenendo che la Convenzione non fosse qualificabile come un contratto di appalto,
bensì come un rapporto di partenariato, assimilabile al contratto di rete.
Secondo l'appellante tale ricostruzione era infondata in ragione della non riconducibilità
della Convenzione alla figura del partenariato, istituto introdotto normativamente solo in epoca successiva e comunque presupponente la qualifica di operatore economico in capo al contraente privato.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata per non essere stata accertata la violazione degli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevedono il ricorso alla gara e il divieto di subappalto con riferimento all'appalto di servizi di ingegneria.
Con il sesto motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della Convenzione per la violazione dell'obbligo di espletamento del procedimento di evidenza pubblica.
Con il settimo motivo ha eccepito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di arricchimento senza causa, con riguardo alla fattura n. 22/2012, di non aver percepito direttamente dalle prestazioni alcuna utilità.
3. Il primo motivo è infondato.
Le violazioni di legge contestate da parte appellante presuppongono l'applicabilità del
Codice dei contratti pubblici nella versione applicabile ratione temporis, ossia il D. Lgs. n.
163/2006 il quale presuppone la stipula di un contratto pubblico e, con particolare riferimento al caso in esame e alla prospettazione di parte appellante, di un “appalto pubblico”, definito dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 contratto a titolo oneroso,
stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice medesimo.
Il Tribunale ha correttamente escluso che alla possa essere attribuita la CP_1
qualificazione di “operatore economico” ricavabile dai commi 19 e 22 del citato art. 3 del
Codice appalti, e che si riferisce all'imprenditore, fornitore e prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi, ossia una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
, come si evince dallo Statuto, è un'associazione non riconosciuta di diritto CP_1
privato nata su impulso dell' come Controparte_5
federazione di aziende USL, aziende ospedaliere e comuni, avente lo scopo di contribuire al processo di integrazione sociosanitaria tramite il coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari pubblici e proponendosi anche di "promuovere in particolare le migliori pratiche fra gli associati e servizi di interesse comune degli associati”, "attivare strumenti di assistenza tecnico-giuridica agli associati", "sviluppare servizi e network da mettere a disposizione degli associati per agevolare la gestione dell'assistenza socio-sanitaria,
promuovere le migliori pratiche, favorire l'integrazione fra i servizi sociali e sanitari".
Sempre dallo Statuto emerge che la principale fonte di finanziamento dell'associazione proviene dai contributi ordinari e straordinari degli associati e che è prevista l'erogazione solo di quei servizi che risultino conformi alle proprie finalità istituzionali e al solo scopo di dare attuazione alla causa del rapporto associativo che lega i vari soggetti aderenti all'associazione.
Alcun elemento autorizza a ritenere che l'associazione sia finalizzata alla prestazione di servizi sul mercato.
Anche da una verifica in concreto dell'attività svolta dall'associazione, la Convenzione
sottoscritta da con l' in data 4.7.2012 ha quale oggetto la CP_1 Pt_1
"partecipazione al network sullo stato di innovazione organizzativa delle aziende sanitarie pubbliche finalizzato a favorire ed accelerare il processo di innovazione delle aziende sanitarie associate attraverso il trasferimento di esperienze gestionali ed organizzative orientate all'accelerazione del processo di innovazione delle aziende sanitarie aderenti al network stesso", e tutte le attività previste dalla Convenzione hanno quali fine specifico,
condiviso dalle parti, quello di "incrementare efficacia ed efficienza delle aziende sanitarie"
(all. 8). Il profilo causale che emerge è quello della collaborazione, intesa come scambio di informazioni e prestazioni, collaborazione e svolgimento in comune di attività, e gli eventuali singoli servizi che si è impegnata a erogare in favore dell' CP_1 Pt_1
hanno pertanto una natura meramente accessoria e strumentale.
Parte appellante attribuisce particolare rilievo all'imposizione a IVA dei contributi straordinari ricevuti da , ma da tale circostanza non si può desumere di per sé CP_1
la natura imprenditoriale delle prestazioni effettuate, ma solamente che il contributo, quale corrispettivo di una determinata prestazione, viene sottoposto a IVA ai sensi dell'art. 4,
comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
Ciò non implica automaticamente che il soggetto sia considerato un “operatore economico” anche ai fini del Codice dei contratti pubblici, per il quale rileva anche la finalità
imprenditoriale dell'attività, che deve essere volta ad offrire beni o servizi in un contesto aperto al mercato in regime di concorrenza.
4. Passando all'esame del quarto motivo, con cui si lamenta la violazione del divieto di subappalto non autorizzato con riferimento alle prestazioni rese tramite i professionisti appartenenti alla società pegaso s.r.l., le considerazioni di cui sopra che portano a escludere l'esistenza di un contratto di appalto di servizi, comportano anche l'impossibilità di ravvisare un contratto di subappalto.
A prescindere dal riferimento al contratto di partenariato contenuto nella sentenza, il rapporto tra e la società Pegaso trova origine in un precedente accordo del 2009, CP_1
denominato partnership- sponsorizzazione, sempre con una causa di tipo collaborativo che consente a di avvalersi della consulenza dei professionisti di Pegaso a CP_1
condizioni vantaggiose.
Appunto è ciò che è accaduto nella fattispecie in esame ove, per dare attuazione alla
Convenzione con ha individuato dei professionisti in grado di Pt_1 CP_1
effettuare le prestazioni di consulenza necessarie per l'attività dell' Pt_1
In generale, dall'esame della concreta vicenda, non emerge quanto sostenuto dall'appellante e cioè che, approfittando del filtro associativo, la abbia in realtà CP_1 posto in essere un'attività imprenditoriale, non essendo l'appellante riuscita a dimostrare,
sulla scorta delle mere prestazioni per cui è causa, la natura simulata della Convenzione.
5. Per quanto sopra osservato non sono fondati il secondo e terzo motivo d'appello,
in quanto anche l'art. 3 L. n. 136/2010 si applica unicamente agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, il quinto motivo, che presuppone pure la stipula di un contratto di appalto di servizi di ingegneria, il sesto motivo che presuppone l'applicabilità alla fattispecie del Codice dei contratti pubblici.
6. Infine il rigetto dei precedenti motivi d'appello comporta l'assorbimento del settimo
motivo, riguardante la domanda subordinata proposta da . CP_1
7. Le spese di lite seguono la controversia e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella