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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/07/2024, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 29/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso Italia n. Parte_1 C.F._1
58, Catania, presso lo studio dell'avv. Antonio Scribano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
C.F. );
[...] P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2024, ha proposto appello nei Parte_1
confronti di , e di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e avverso la Controparte_2
sentenza n. 1834/2023 del 7 dicembre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1101/2019 R.G.) che così ha statuito:
- ha dichiarato la simulazione assoluta ex art. 1414 cc. dell'atto di compravendita rogato a min. notaro da Ispica il 22/03/2010 con n. repertorio 43577 e raccolta 16324, stipulato tra Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1
- per gli effetti ha dichiarato il detto atto privo di efficacia nei confronti dell'attore ; Parte_2
- ha condannato tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di e ha posto Parte_2
definitivamente a carico dei medesimi convenuti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24 giugno 2024, nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di tutti gli appellati, non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio.
Osserva la Corte che la parte appellante (benché si sia anteriormente costituita) non è comparsa né alla prima udienza del 20 maggio 2024, né alla successiva udienza del 24 giugno 2024, la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alla stessa parte appellante, come prescritto dall'art. 348 c.p.c., comma secondo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 348, secondo e terzo comma, c.p.c., deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Va disposto che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Attesa l'improcedibilità del proposto appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex
pagina 2 di 3 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G.C.A., dichiara la contumacia di , e di Amministrazione Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2
dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 1834/2023 del 7 dicembre 2023
[...]
del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1101/2019 R.G.);
dispone che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte d'appello, 24 giugno 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Zema Presidente
dott. Nicolò Crascì Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 29/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Corso Italia n. Parte_1 C.F._1
58, Catania, presso lo studio dell'avv. Antonio Scribano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
C.F. );
[...] P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2024, ha proposto appello nei Parte_1
confronti di , e di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e avverso la Controparte_2
sentenza n. 1834/2023 del 7 dicembre 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1101/2019 R.G.) che così ha statuito:
- ha dichiarato la simulazione assoluta ex art. 1414 cc. dell'atto di compravendita rogato a min. notaro da Ispica il 22/03/2010 con n. repertorio 43577 e raccolta 16324, stipulato tra Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1
- per gli effetti ha dichiarato il detto atto privo di efficacia nei confronti dell'attore ; Parte_2
- ha condannato tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di e ha posto Parte_2
definitivamente a carico dei medesimi convenuti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
All'udienza del 24 giugno 2024, nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di tutti gli appellati, non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio.
Osserva la Corte che la parte appellante (benché si sia anteriormente costituita) non è comparsa né alla prima udienza del 20 maggio 2024, né alla successiva udienza del 24 giugno 2024, la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alla stessa parte appellante, come prescritto dall'art. 348 c.p.c., comma secondo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 348, secondo e terzo comma, c.p.c., deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Va disposto che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Attesa l'improcedibilità del proposto appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex
pagina 2 di 3 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 29/2024 R.G.C.A., dichiara la contumacia di , e di Amministrazione Parte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2
dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 1834/2023 del 7 dicembre 2023
[...]
del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1101/2019 R.G.);
dispone che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte d'appello, 24 giugno 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott.ssa Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3