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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/01/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/01/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1730 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: indebito, accertamento del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2023 , conveniva in giudizio l' CP_1 CP_2
premettendo di essere titolare di pensione VOART n. 33027771.
CP_ Lamentava che, con missiva A/r datata 27/12/2019, l' gli aveva comunicato che erano stati pagati € 2.512,87 in più, sulla propria pensione n. 04020768 cat. AS, dal 01/12/2016 al 31/10/2019; rappresentando, anche che avrebbe proceduto ad effettuare delle trattenute (per un numero di 48 rate) sulla pensione sopra indicata. Org_1
Riferiva di aver proposto ricorso giurisdizionale avverso il suddetto provvedimento, e che la causa era stata definita con sentenza n. 921/2022 non impugnata, con la quale veniva statuito l'annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Riteneva che, onde dare corretta esecuzione alla suddetta sentenza, l' dovesse restituirgli € CP_2
1.465,80 - così determinato = (€ 52,35 x 28 mensilità), calcolo che trovava conforto nei 28 cedolini di prospetto di pagamento della di pensione n. 33027771 che allegava, sicchè chiedeva che il Org_1
Tribunale volesse accertare l'esistenza e l'ammontare del suddetto credito nei confronti dell' . CP_2 L' restava contumace. CP_2
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso appare inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, e tale va dichiarato anche d'ufficio.
Risulta, dalla documentazione in atti e dalla stessa narrativa del ricorso, che ha CP_1
depositato, nella Cancelleria di questo Tribunale, ricorso iscritto al n. RG 867/2020, avente ad oggetto
CP_ l'opposizione alla nota di indebito datata 27/12/2019, con cui l' gli aveva comunicato che erano stati pagati € 2.512,87 in più sulla propria pensione n. 04020768 cat. AS, dal 01/12/2016 al 31/10/2019; rappresentando, anche che avrebbe proceduto ad effettuare delle trattenute (per un numero di 48 rate) sulla pensione VOART n. 33027771.
Risulta che il suddetto giudizio sia perfettamente identico, quanto alle parti, al petitum ed alla causa petendi, a quello oggi pedissequamente riproposto con l'odierno ricorso.
Risulta altresì che il procedimento iscritto al n. 867/2020 sia stato definito con sentenza n.
921/2022 emessa da questo Tribunale e passata in giudicato, con la quale è stato statuito l'annullamento dell'indebito impugnato ed è stata disposta la condanna dell' a restituire quanto trattenuto in forza CP_2
dello stesso.
Nulla sposta la circostanza per cui nell'odierno ricorso agisca per l'accertamento CP_1
del credito nei confronti dell' . CP_2
In disparte ogni considerazione sulla configurabilità dell'azione di mero accertamento di un credito, vale osservare come la statuizione di condanna, ancorché generica nel quantum, resa nella sentenza n. 921/2022 del Tribunale di Patti inter partes, abbia portata maggiore di quella che potrebbe emettersi nel presente giudizio, sicché contiene in sé il presupposto del positivo accertamento del credito del nei confronti dell' . CP_1 CP_2
Diverse sarebbero state le considerazioni da svolgere qualora il avesse dato avvio ad una CP_1
procedura esecutiva basata sul titolo dato dalla citata sentenza n. 921/2022, ma non è questo l'oggetto dell'odierno contendere.
Va a questo punto rilevata, d'ufficio, la presenza di un giudicato che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. rende inammissibile l'odierna domanda, in quanto tesa a violare il principio del ne bis in idem.
La declaratoria di inammissibilità rende superflua ogni ulteriore pronuncia nel merito.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nonché avuto riguardo per l'assenza di difese svolte dall' contumace, il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 29/05/2023 , disattesa ogni CP_1 CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera dal pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Patti, 25/01/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena