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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.n. 181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento tra i coniugi:
nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nocera Carmelo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Nocera Carmelo
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
1
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 marzo 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che i coniugi, uniti in matrimonio in data 24.09.2002 a Cammarata, hanno chiesto la separazione consensuale;
che all'udienza cartolare del 26.03.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando di volersi separare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
sentito il P.M.; visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorso sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
2 R.g.n. 181/2025
nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio il
[...]
24.09.2002 a Cammarata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cammarata al n. 27, parte II, serie A dell'anno 2002;
OMOLOGA
Le condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cammarata perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Agrigento in data 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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