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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 234/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
03/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/02/2025 da e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FABRIZIO Controparte_1
VINCENZA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in KREFELD (GERMANIA) in data
01/10/2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Potito Per_ Sannitico (CE), dal quale sono nate e l'11/05/2010; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi e vivranno separati Parte_1 Controparte_1 nel reciproco rispetto, prestando il proprio consenso al rilascio del passaporto anche in favore delle figlie minori.
2) I coniugi convengono l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale dimorano in Piedimonte Matese alla Via San Rocco n. 25.
3) I coniugi, in ragione della stabile residenza del Sig. in Germania, Controparte_1 convengono che il padre potrà vedere le figlie presso l'abitazione materna ogni volta che gli impegni lavorativi glielo consentiranno. Inoltre, convengono che le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo nonché una settimana nel periodo 1 delle Festività Natalizie, con facoltà per il padre di allontanarsi con loro dal suo luogo di residenza. I tempi di permanenza delle minori con il padre saranno concordati tra i genitori compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e, comunque, con un preavviso di almeno
15 giorni. I coniugi convengono altresì che, qualora fosse loro desiderio e compatibilmente con i loro impegni scolastici, le minori potranno andare a far visita al padre durante l'anno previo accordo tra i coniugi.
4) La casa familiare sita in Germania resta in uso esclusivo al Sig. il quale si Controparte_1 impegna a sopportare per intero i costi del mutuo contratto dai coniugi per il suo acquisto, i costi della polizza assicurativa ed i costi di rimborso del finanziamento contratto sempre dai coniugi con Postbank in data 27.8.2021. Il Sig. si impegna a corrispondere Controparte_1 alla dr.ssa l'importo di €. 34.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di Parte_1 sottoscrizione del presente accordo sino all'estinzione totale del debito, pari all'esatta metà del valore di mercato della casa, concordato tra i coniugi in €. 320,000.00, al netto di tutti i costi di finanziamento, assicurazione mutuo da lui accollatisi in via esclusiva, in 10 rate annuali da €. 3.400,00 cadauna, oltre interessi e rivalutazione, scadenti il 15 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 2025, con l'intesa che ricevuto l'integrale pagamento la dr.ssa comparirà, a richiesta del Sig. innanzi a Notaio scelto dal Parte_1 Controparte_1 medesimo per il trasferimento in suo favore dei diritti di comproprietà a lei spettanti. I coniugi convengono altresì che laddove la casa fosse venduta ad un prezzo diverso da quello di cui sopra, ripartiranno in parti eguali il ricavato della vendita al netto degli esborsi, come sopra descritti, e degli ulteriori costi necessari convenzionalmente posti integralmente a carico del Sig. . Controparte_1
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 1.100,00 mensili, rivalutabile secondo indici ISTAT, mediante accredito sul c.c. bancario n. 23/050908 acceso presso Cassa Rurale Alto Garda Rovereto – Filiale di Mori.
6) I coniugi convengono che l'importo degli assegni familiari pari, allo stato, ad €. 391,80 mensili resti nella disponibilità esclusiva della dr.ssa Parte_1
7) I coniugi convengono che cadranno a carico di ciascuno di essi, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie secondo le linee guida approvate dal CNF nella seduta amm.va del 14.7.2017.
8) I coniugi convengono che il Sig. verserà alla dr.ssa entro il Controparte_1 Parte_1
30.6.2026, l'importo di €. 2.000,00, pari alla metà dei regali in denaro ricevuti dalle minori
2 da familiari in occasione di ricorrenze ed utilizzati dai coniugi in costanza di matrimonio, con l'impegno della dr.ssa previo versamento dell'altra metà, a reinvestirli Parte_1 mediante buoni fruttiferi postali intestati alle minori.
9) Nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore della dr.ssa essendo Parte_1 ella economicamente autosufficiente;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Potito Sannitico (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2023);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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