Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
- Sottosezione Lavoro -
Proc. n. 2287/2023
DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 445 BIS C.P.C.
Il Giudice del Lavoro,
Considerato che proponeva Ricorso per l'accertamento della condizione sanitaria Parte_1 legittimante il riconoscimento di assegno mensile di assistenza;
Atteso che veniva conferito incarico di consulenza;
Visto che il CTU ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione della prestazione oggetto del Ricorso a far data dal 14.04.2023
Visto che le parti, nei termini assegnati con decreto ex art 445 bis , comma 4, non hanno depositato in cancelleria atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto il DM n° 55/2014 in materia di liquidazione di spese e competenze;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di
CTU, ossia le seguenti:
Ha diritto alla concessione dei richiesti benefici dal 14.04.2023
CONDANNA
L' a rifondere in favore della parte Ricorrente le spese processuali, liquidate nella complessiva CP_1 somma di € _764,00, oltre IVA e CPA come per Legge da attribuirsi al Procuratore antistatario, compensando la restante parte delle spese di lite tra le parti;
Pone, in via definitiva, a carico dell' le spese di Consulenza Tecnica, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Il presente Decreto non è impugnabile né modificabile ( art. 445 bis, comma 5 , c.p.c. ).
Si comunichi al Ricorrente e si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5, c.p.c. ) CP_1
Potenza, lì 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra