Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1949, n. 786
Articolo 3
Versione
15 novembre 1949
Art. 4.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 la somma di cui all' art. 6 della, legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti medesimi, e' fissata in L. 500.000.000.

Entrata in vigore il 15 novembre 1949