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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2023 depositato il 05/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, elett.te dom.ta in Bacoli alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, da cui è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso , ha proposto impugnativa avverso l'Avviso di accertamento n. 55, notificato in data
03.11.2022 da BO TR RL , Concessionario del Comune di Scalea , con il quale le chiede il pagamento della somma di € 63/00, per il presunto omesso pagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico ( passo carrabile ) per l'anno 2022.
Ha esposto in linea generale la definzione di “passo Carrabile”, secondo il Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 30.04.1992), ed ha sostenuto che è l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli .
Nel caso di spese , ha dichiarato che l'accesso avviene da area privata su area privata e viceversa e che l'accesso è stato realizzato dal dante causa della ricorrente senza opere fisse e, pertanto, non rientra nella previsione dell'art. 44 comma 4 del d. Igs. 507 del 1993 istitutivo della Tosap.
Ha escluso che , ed in sostnaza , che per tali motivi tale accesso non è da considerarsi passo carrabile e per l'effetto nessuna tassazione è dovuta .
Ha richiamato rilievi fotografici .
Ha concluso per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento .
BO TR RL non si è costituita in giudizio .
Il procedimento veniva trattato e deciso in camera di Consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
L'impugnativa si limita ad una “generica” esposizione ed argomentazione delle norme che ritengono applicabili alla fattispecie nonché a descrivere il “passo carrabile”, senza , però, dar prova della effettiva consistenza dello stesso , delle sue dimensioni , della sua collocazione, indicando solo ed esclusivamente
“ rilevi fotografici “ , tra l'altro non prodotti in giudizio .
La semplice esposizione dei motivi di ricorso espressi nei termini suddetti non può ritenersi prova idonea per la contestazione dell'Avviso di Accertamento impugnato .
Nulla per le spese . La Corte rigetta il ricorso .
Nulla per le spese .
P.Q.M.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2023 depositato il 05/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, elett.te dom.ta in Bacoli alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, da cui è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso , ha proposto impugnativa avverso l'Avviso di accertamento n. 55, notificato in data
03.11.2022 da BO TR RL , Concessionario del Comune di Scalea , con il quale le chiede il pagamento della somma di € 63/00, per il presunto omesso pagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico ( passo carrabile ) per l'anno 2022.
Ha esposto in linea generale la definzione di “passo Carrabile”, secondo il Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 30.04.1992), ed ha sostenuto che è l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli .
Nel caso di spese , ha dichiarato che l'accesso avviene da area privata su area privata e viceversa e che l'accesso è stato realizzato dal dante causa della ricorrente senza opere fisse e, pertanto, non rientra nella previsione dell'art. 44 comma 4 del d. Igs. 507 del 1993 istitutivo della Tosap.
Ha escluso che , ed in sostnaza , che per tali motivi tale accesso non è da considerarsi passo carrabile e per l'effetto nessuna tassazione è dovuta .
Ha richiamato rilievi fotografici .
Ha concluso per l'annullamento dell'Avviso di Accertamento .
BO TR RL non si è costituita in giudizio .
Il procedimento veniva trattato e deciso in camera di Consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
L'impugnativa si limita ad una “generica” esposizione ed argomentazione delle norme che ritengono applicabili alla fattispecie nonché a descrivere il “passo carrabile”, senza , però, dar prova della effettiva consistenza dello stesso , delle sue dimensioni , della sua collocazione, indicando solo ed esclusivamente
“ rilevi fotografici “ , tra l'altro non prodotti in giudizio .
La semplice esposizione dei motivi di ricorso espressi nei termini suddetti non può ritenersi prova idonea per la contestazione dell'Avviso di Accertamento impugnato .
Nulla per le spese . La Corte rigetta il ricorso .
Nulla per le spese .
P.Q.M.