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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1345/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Mauro RI (TO), Via Armando Diaz n. 16, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Piazza della Rocca n. 31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Labate, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Mattonara n. 7, presso lo studio dell'avv. Lorenzo De Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 , premesso il matrimonio contratto con Parte_1 il 29 dicembre 2007, trascritto nell'anno 2014, da cui erano nati i tre figli CP_1 Per_1
e Lorenzo, nonché l'accordo di negoziazione assistita avente ad oggetto la Persona_2 separazione consensuale, ha chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, disponendo contestualmente la riduzione del contributo al mantenimento per la prole da € 1.200,00 mensili ad € 600,00 mensili, tenuto conto della riduzione del proprio reddito (da una retribuzione mensile di circa € 6.500,00, percepita in Svizzera, ad un più modesto compenso, di € 1.250,00 mensili, retribuito da una società sportiva dilettantistica italiana) e della prossima nascita di un figlio concepito dalla nuova compagna, con sostanziale conferma, quanto al resto, dell'accordo già intervenuto in sede di separazione e vittoria di spese.
2. Costituitasi la resistente pur aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio civile, ha chiesto il rigetto delle richieste del ricorrente, insistendo per la conferma di tutte le condizioni previste nel già menzionato accordo di separazione e vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: la carenza di prova di tutte le allegazioni del ricorrente;
la loro contraddizione con il grave e persistente inadempimento degli obblighi di mantenimento, da cui era originato il procedimento penale n. 579/2024 presso il Tribunale di Viterbo, per il reato di CP_2 cui all'art. 570 bis c.p., nonché con il totale disinteresse verso l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti dei figli;
la contraddizione tra quanto allegato nel ricorso introduttivo da parte del sig. con quanto dichiarato dallo stesso nel procedimento penale menzionato, ove ammetteva, nel Pt_1 marzo del 2024, di percepire "oltre € 5.500,00 di stipendio netto mensile come lavoratore dipendente" e di avere la disponibilità, in leasing, di “un'auto sportiva BMW M1 da oltre 300 cavalli"; la propria costituzione di parte civile, avvenuta in quella sede, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili, soltanto per la quota del mantenimento ordinario della prole, al maggio 2025, in € 14.330,00; il totale disinteresse del ricorrente per la vita e la crescita dei figli, espresso anche attraverso il mancato esercizio del diritto di visita paterno;
l'inopponibilità, rispetto alle proprie pretese economiche, della costituzione, da parte del sig.
di un nuovo nucleo familiare, deficitando la prova in ordine all'incidenza di tale Pt_1 circostanza sulle reali capacità economiche del ricorrente;
l'assenza di prova anche in ordine alla reale diminuzione delle sostanze economiche del ricorrente, frutto, peraltro, di una sua libera scelta, consistita nell'aver lasciato un impiego altamente remunerativo in Svizzera per intraprendere un'attività in Italia retribuita in modo più modesto;
l'assenza, in definitiva, di sopravvenienze
2 giuridicamente rilevanti rispetto all'accordo di negoziazione assistita, intervenuto soltanto nel 2023;
l'essere impiegata come dipendente presso la casa di riposo "Villa Pini Srl", per un compenso pari a circa 900,00 € mensili, somma insufficiente a far fronte a tutte le esigenze di tre figli minori.
3. Rigettata la richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti, avanzata da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., all'udienza fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori si sono riportati e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni depositate congiuntamente da entrambi il giorno prima.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione
4. Osserva il Collegio che il tempo ormai trascorso e le deduzioni delle parti, sentite anche personalmente nel corso del giudizio, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai cessata e che debba escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ricorrono, poi, i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L.898/1970, atteso che: i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati con accordo di negoziazione assistita, autorizzato con decreto del Procuratore della Repubblica del 26 maggio 2023 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014, e non risulta interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti all'estero, in data 29 dicembre 2007, e trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pesaro all'atto n. 5, Parte II, S. C. Anno 2014, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
5. Quanto alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale il Collegio prende atto che all'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) affidamento congiunto dei tre figli minori, i quali manterranno la loro collocazione prevalente
e la residenza anagrafica presso la madre, nell'attuale casa di RT (VT), Via Papa Paolo terzo
n.13/C;
b) i genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore interesse, concernenti istruzione, formazione, salute ed educazione, assumendo invece in modo autonomo le decisioni afferenti alla quotidianità, nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé;
c) tenuto conto della distanza tra le residenze dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli per 6 giorni continuativi al mese, da concordare con preavviso di dieci giorni o, in difetto, durante gli
3 ultimi sei giorni di ciascun mese;
d) per le festività religiose e civili da calendario, nonché per il compleanno dei figli i genitori adotteranno la regola dell'alternanza;
e) per le vacanze estive, sempre rispettando il criterio della bigenitorialità e dell'alternanza, i figli trascorreranno ogni anno con un genitore dal 20/7 al 31/07 e con l'altro dall'1/08 al 15/08;
f) dal punto di vista economico, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
g) il SI. sarà tenuto a versare alla SI.ra , per il mantenimento di Parte_1 CP_1 ciascun figlio l'importo mesile di € 250,00, per complessivi € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
h) Il SI. rinuncia espressamente e integralmente a favore della all'assegno unico a Pt_1 CP_1 lui eventualmente spettante e alle somme acquisite prima d'ora dalla in ragione CP_1 dell'assegno unico di sua spettanza per i figli nati dal rapporto con la stessa;
rinuncia altresì a qualsivoglia beneficio economico di propria spettanza riconosciuto dall'Italia o da Paesi esteri a favore della prole, che quindi dovrà essere assegnato direttamente alla sig.ra CP_1 riconoscendo sin d'ora a quest'ultima ogni facoltà di agire in suo nome e conto per l'acquisizione di dette somme;
h) il sig. corrisponderà, altresì, alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie per i Pt_1 CP_1 tre figli, previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Viterbo;
n) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli nel proprio passaporto”.
Rilevata la rispondenza di tali condizioni al criterio del miglior interesse per il minore, alcun ostacolo può frapporsi al loro accoglimento quanto all'affidamento dei minori, al loro collocamento prevalente presso la madre, al diritto di visita paterno, nonché relativamente agli accordi economici intervenuti tra le parti e ritenuti congrui.
Da ultimo, le conclusioni avanzate congiuntamente dalle parti laddove prevedono l'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere un contributo al mantenimento per la prole di € 750,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie eventualmente occorrenti,
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché dell'accordo raggiunto da queste ultime.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1345/2025, vertente tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Las Vegas (Nevada, Usa) in data 29 dicembre 2007 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pesaro al n. 5, P., S.C., anno 2014;
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge n. 898/1970.
3) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori dei minori Persona_3
e con collocamento presso l'abitazione Controparte_3 Controparte_4 materna, e con il diritto del padre di vederli alle condizioni di cui in parte motiva;
4) Dispone in capo al sig. di versare alla sig.ra con le modalità Parte_1 CP_1 già in essere tra i coniugi, un contributo per il mantenimento dei figli per la complessiva somma di € 750,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Dispone che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli da determinarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6) Dà atto delle ulteriori condizioni raggiunte dalle parti;
7) Spese di lite interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1345/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
San Mauro RI (TO), Via Armando Diaz n. 16, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Piazza della Rocca n. 31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Labate, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Mattonara n. 7, presso lo studio dell'avv. Lorenzo De Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 , premesso il matrimonio contratto con Parte_1 il 29 dicembre 2007, trascritto nell'anno 2014, da cui erano nati i tre figli CP_1 Per_1
e Lorenzo, nonché l'accordo di negoziazione assistita avente ad oggetto la Persona_2 separazione consensuale, ha chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, disponendo contestualmente la riduzione del contributo al mantenimento per la prole da € 1.200,00 mensili ad € 600,00 mensili, tenuto conto della riduzione del proprio reddito (da una retribuzione mensile di circa € 6.500,00, percepita in Svizzera, ad un più modesto compenso, di € 1.250,00 mensili, retribuito da una società sportiva dilettantistica italiana) e della prossima nascita di un figlio concepito dalla nuova compagna, con sostanziale conferma, quanto al resto, dell'accordo già intervenuto in sede di separazione e vittoria di spese.
2. Costituitasi la resistente pur aderendo alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio civile, ha chiesto il rigetto delle richieste del ricorrente, insistendo per la conferma di tutte le condizioni previste nel già menzionato accordo di separazione e vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: la carenza di prova di tutte le allegazioni del ricorrente;
la loro contraddizione con il grave e persistente inadempimento degli obblighi di mantenimento, da cui era originato il procedimento penale n. 579/2024 presso il Tribunale di Viterbo, per il reato di CP_2 cui all'art. 570 bis c.p., nonché con il totale disinteresse verso l'esercizio del suo diritto di visita nei confronti dei figli;
la contraddizione tra quanto allegato nel ricorso introduttivo da parte del sig. con quanto dichiarato dallo stesso nel procedimento penale menzionato, ove ammetteva, nel Pt_1 marzo del 2024, di percepire "oltre € 5.500,00 di stipendio netto mensile come lavoratore dipendente" e di avere la disponibilità, in leasing, di “un'auto sportiva BMW M1 da oltre 300 cavalli"; la propria costituzione di parte civile, avvenuta in quella sede, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili, soltanto per la quota del mantenimento ordinario della prole, al maggio 2025, in € 14.330,00; il totale disinteresse del ricorrente per la vita e la crescita dei figli, espresso anche attraverso il mancato esercizio del diritto di visita paterno;
l'inopponibilità, rispetto alle proprie pretese economiche, della costituzione, da parte del sig.
di un nuovo nucleo familiare, deficitando la prova in ordine all'incidenza di tale Pt_1 circostanza sulle reali capacità economiche del ricorrente;
l'assenza di prova anche in ordine alla reale diminuzione delle sostanze economiche del ricorrente, frutto, peraltro, di una sua libera scelta, consistita nell'aver lasciato un impiego altamente remunerativo in Svizzera per intraprendere un'attività in Italia retribuita in modo più modesto;
l'assenza, in definitiva, di sopravvenienze
2 giuridicamente rilevanti rispetto all'accordo di negoziazione assistita, intervenuto soltanto nel 2023;
l'essere impiegata come dipendente presso la casa di riposo "Villa Pini Srl", per un compenso pari a circa 900,00 € mensili, somma insufficiente a far fronte a tutte le esigenze di tre figli minori.
3. Rigettata la richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti, avanzata da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., all'udienza fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori si sono riportati e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni depositate congiuntamente da entrambi il giorno prima.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione
4. Osserva il Collegio che il tempo ormai trascorso e le deduzioni delle parti, sentite anche personalmente nel corso del giudizio, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai cessata e che debba escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ricorrono, poi, i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L.898/1970, atteso che: i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati con accordo di negoziazione assistita, autorizzato con decreto del Procuratore della Repubblica del 26 maggio 2023 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 132/2014, convertito in L.162/2014, e non risulta interrotta l'assenza di coabitazione e convivenza.
Deve, quindi, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti all'estero, in data 29 dicembre 2007, e trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pesaro all'atto n. 5, Parte II, S. C. Anno 2014, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
5. Quanto alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale il Collegio prende atto che all'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) affidamento congiunto dei tre figli minori, i quali manterranno la loro collocazione prevalente
e la residenza anagrafica presso la madre, nell'attuale casa di RT (VT), Via Papa Paolo terzo
n.13/C;
b) i genitori concorderanno tutte le decisioni di maggiore interesse, concernenti istruzione, formazione, salute ed educazione, assumendo invece in modo autonomo le decisioni afferenti alla quotidianità, nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé;
c) tenuto conto della distanza tra le residenze dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli per 6 giorni continuativi al mese, da concordare con preavviso di dieci giorni o, in difetto, durante gli
3 ultimi sei giorni di ciascun mese;
d) per le festività religiose e civili da calendario, nonché per il compleanno dei figli i genitori adotteranno la regola dell'alternanza;
e) per le vacanze estive, sempre rispettando il criterio della bigenitorialità e dell'alternanza, i figli trascorreranno ogni anno con un genitore dal 20/7 al 31/07 e con l'altro dall'1/08 al 15/08;
f) dal punto di vista economico, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
g) il SI. sarà tenuto a versare alla SI.ra , per il mantenimento di Parte_1 CP_1 ciascun figlio l'importo mesile di € 250,00, per complessivi € 750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
h) Il SI. rinuncia espressamente e integralmente a favore della all'assegno unico a Pt_1 CP_1 lui eventualmente spettante e alle somme acquisite prima d'ora dalla in ragione CP_1 dell'assegno unico di sua spettanza per i figli nati dal rapporto con la stessa;
rinuncia altresì a qualsivoglia beneficio economico di propria spettanza riconosciuto dall'Italia o da Paesi esteri a favore della prole, che quindi dovrà essere assegnato direttamente alla sig.ra CP_1 riconoscendo sin d'ora a quest'ultima ogni facoltà di agire in suo nome e conto per l'acquisizione di dette somme;
h) il sig. corrisponderà, altresì, alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie per i Pt_1 CP_1 tre figli, previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Viterbo;
n) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, consentendo l'iscrizione dei figli nel proprio passaporto”.
Rilevata la rispondenza di tali condizioni al criterio del miglior interesse per il minore, alcun ostacolo può frapporsi al loro accoglimento quanto all'affidamento dei minori, al loro collocamento prevalente presso la madre, al diritto di visita paterno, nonché relativamente agli accordi economici intervenuti tra le parti e ritenuti congrui.
Da ultimo, le conclusioni avanzate congiuntamente dalle parti laddove prevedono l'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere un contributo al mantenimento per la prole di € 750,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie eventualmente occorrenti,
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché dell'accordo raggiunto da queste ultime.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1345/2025, vertente tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Las Vegas (Nevada, Usa) in data 29 dicembre 2007 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pesaro al n. 5, P., S.C., anno 2014;
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge n. 898/1970.
3) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori dei minori Persona_3
e con collocamento presso l'abitazione Controparte_3 Controparte_4 materna, e con il diritto del padre di vederli alle condizioni di cui in parte motiva;
4) Dispone in capo al sig. di versare alla sig.ra con le modalità Parte_1 CP_1 già in essere tra i coniugi, un contributo per il mantenimento dei figli per la complessiva somma di € 750,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Dispone che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli da determinarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6) Dà atto delle ulteriori condizioni raggiunte dalle parti;
7) Spese di lite interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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