Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 92
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Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso

    Il giudice ritiene il ricorso ammissibile, argomentando che la necessità della diffida si applica ai procedimenti d'ufficio e non a quelli su istanza di parte, per i quali il silenzio dell'amministrazione equivale a rifiuto e può essere immediatamente impugnato. La presentazione dell'istanza in data 16 aprile 2024 e il deposito del ricorso in data 28 gennaio 2025, oltre i termini di conclusione del procedimento, rendono il ricorso ammissibile anche in assenza di diffida.

  • Rigettato
    Decorrenza del diritto all'ANF

    Il giudice respinge la richiesta di CTU per accertare il requisito sanitario prima del 23 gennaio 2022, data della più risalente documentazione medica prodotta. Si afferma che le parti hanno l'onere probatorio e non possono demandare al consulente l'accertamento di fatti non provati. Pertanto, la decorrenza viene fissata al 23 gennaio 2022.

  • Accolto
    Pagamento arretrati ANF

    L'INPS ha riconosciuto la spettanza del beneficio con decorrenza dal 23 gennaio 2022. Il giudice, pur rigettando la decorrenza dal 17 aprile 2019 per mancanza di prova, accoglie la domanda limitatamente agli arretrati dal 23 gennaio 2022, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    L'esito della controversia, il parziale accoglimento del ricorso e l'atteggiamento collaborativo della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia
    Numero : 92
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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