Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/04/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico
SA SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 92/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69795 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 e proposto da B.A. M. nata in [...] e residente a [...]C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. Raoul Scotto di Tella C.F. SCT RLA 62M09 F839X pec raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it e dall’avv.
IL OR C.F. [...]pec:
avvsilviacordova@legalmail.it, elettivamente domiciliati in Palermo alla Piazza Virgilio 4;
- parte ricorrente -
contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CE GL (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CE VE (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
-parte resistenteEsaminati gli atti ed i documenti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, per parte ricorrente l’Avv. OR e, per l’INPS, l’Avv. VE come da relativo verbale di udienza.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. B., titolare di pensione CPDEL n. OMISSIS agisce per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) quale coniuge superstite ex L. n. 153/88, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/96, con arretrati nei limiti dell’intervenuta prescrizione.
A sostegno della propria istanza, tra l’altro, la Sig.ra B. ha premesso di aver presentato, in data 16/04/2024, domanda alla competente sede INPS, onde ottenere la liquidazione ed il pagamento degli assegni per nucleo familiare e di non aver ricevuto risposta alcuna.
Ricostruita la disciplina ritenuta applicabile, così come interpretata dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 7668/1996, parte ricorrente ha, altresì, rilevato che il Testo Unico per gli assegni familiari, all’art. 19, fissa una presunzione iuris et de iure di inabilità per le persone di età superiore ai 65 anni.
In ordine al possesso del c.d. requisito sanitario, parte ricorrente ha evidenziato di essere comunque affetta da una serie di patologie che hanno determinato una condizione di totale inabilità (malattia di parkinson in paziente con malattia cerebro vascolare cronica, cardiopatia ischemica, artrosi diffusa, cardiopatia ischemica, osteoporosi).
Con l’atto introduttivo, parte ricorrente ha, altresì, evidenziato di essere in possesso dei requisiti reddituali e, pertanto, ha concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare, senza necessità di consulenza tecnica per le motivazioni esposte in narrativa, che la ricorrente è totalmente inabile fin dal 17/04/2019 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare, di conseguenza, l’INPS al pagamento degli assegni per il nucleo familiare dal 17/04/2019 o dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare, l’INPS, al pagamento di spese, diritti e onorari da liquidare in favore dell’avv. Raoul Scotto di Tella e IL OR antistatari”.
II. L’INPS, costituendosi con memoria del 1° ottobre 2025, ha opposto anzitutto l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, c.
1, lett. b), c.g.c..
In subordine, l’Istituto ha contestato la mancanza del requisito sanitario dell’inabilità rilevando che il relativo procedimento amministrativo era ancora in corso e di avervi dato avvio mediante trasmissione della richiesta del ricorrente al sanitario.
In ulteriore subordine, ha avanzato espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati.
Da ultimo, nel contestare la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ha concluso chiedendo di:
“dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi indicati in narrativa solo in subordine
- Concedere un rinvio in attesa dell’esito della disponenda visita medica;
- Compensare le spese di giudizio”.
III. Nel corso della pubblica udienza del 16 ottobre 2025, l’avv.
OR ha, anzitutto, affermato l’ammissibilità del ricorso. Poi, in considerazione della pendenza del procedimento amministrativo, ha reso noto di aderire alla richiesta di rinvio della trattazione del giudizio formulata in memoria dall’INPS. L’avv. VE, nel richiamare la recente decisione di questa Sezione giurisdizionale, n. 283/2025 in tema di inammissibilità dell’atto introduttivo in assenza di diffida a provvedere, ha confermato la prosecuzione dell’iter amministrativo.
Udite le parti, pertanto, è stata rinviata la prosecuzione della trattazione all’udienza del 19/03/2026.
IV. Con memoria depositata il 16 marzo 2026 l’INPS, in primo luogo, ha reso noto di aver concesso la prestazione richiesta con decorrenza dal 23.01.2022 e con pagamento previsto per il prossimo mese di giugno 2026.
L’Ente previdenziale, inoltre, nel richiamare nuovamente la citata decisione n.283/2025 ha insistito sull’eccezione di inammissibilità e, in subordine, ha avanzato richiesta di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
V. Nel corso della pubblica udienza del 19 marzo 2026, l’avv.
OR, nel rilevare che la liquidazione predisposta dall’INPS ed in pagamento con il rateo del prossimo giugno 2026 sarebbe comunque decorsa dal 23 gennaio 2022 e non - come invocato - dal 17.04.2019, non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo come in ricorso e chiedendo che si disponesse una consulenza tecnica per verificare la sussistenza del requisito sanitario, anche per il periodo compreso tra le citate date.
L’avv. VE, per l’INPS, nel confermare la correttezza dell’operato dell’Istituto ha chiesto che il giudizio venisse posto in decisione.
Udite le parti, il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. L’oggetto della domanda giudiziale è consiste nell’accertamento della sussistenza del diritto della sig.ra B. ad ottenere il beneficio di cui all’art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, ossia l’assegno per il nucleo familiare quale persona sola (c.d. assegno di vedovanza).
2. In via del tutto preliminare, deve esaminarsi l’ammissibilità del ricorso rispetto al dettato dell’art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c..
Detta disposizione stabilisce che 1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f)
e g), quando: […]
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;”.
Nel caso in esame, risulta incontestato che parte ricorrente ha formulato l’istanza di trattamento di famiglia il 16 aprile 2024 e che alla stessa non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’Istituto resistente.
Occorre, pertanto, procedere con l’esame della prospettazione della parte resistente secondo la quale, in caso di silenzio dell’amministrazione rispetto a detta istanza, anche ove siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, parte ricorrente avrebbe dovuto comunque provvedere alla notificazione preventiva all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Al riguardo, questo Giudicante ritiene che i richiami - di cui alla lett. b)
dell’art. 153 c.g.c. - alla mancanza di una precedente attività provvedimentale ed alla notificazione di un formale atto di diffida facciano rispettivamente eco alla distinzione tra procedimenti attivabili ad istanza di parte e di natura officiosa, prevedendo, solo in quest’ultimo caso, la necessità di una preventiva notificazione di un atto formale di diffida.
In tal senso depongono le seguenti considerazioni.
In primo luogo, deve rilevarsi che l’art. 2 (Conclusione del procedimento)
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 al comma 1 prevede che: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Il Legislatore contempla, pertanto, in termini generali, un obbligo generalizzato di conclusione espressa dei procedimenti, siano essi attivati ad istanza di parte o d’ufficio.
D’altra parte, l’art. 7 (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) della Legge 11 agosto 1973, n. 533 recante la “Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”
stabilisce – esclusivamente con riguardo ai procedimenti attivati ad istanza di parte - che: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
In tal modo il Legislatore fornisce, anzitutto, una qualificazione espressa del silenzio serbato dall’Ente previdenziale in termini di silenzio-rifiuto. Tale termine, peraltro, sebbene introdotto ben prima della Legge sul procedimento amministrativo e, con essa, dei termini di conclusione del procedimento e dei regolamenti di cui all’art. 2 della citata Legge n. 241, risulta sostanzialmente compatibile, nella sua massima estensione, con la quasi totalità dei procedimenti in materia previdenziale di competenza dell’Ente resistente (ad eccezione del procedimento di trasferimento di contributi ad altro ente previdenziale).
Il Legislatore, inoltre, a più riprese, proprio all’interno della citata Legge n. 241 ha inteso concentrare il più possibile - probabilmente in ragione delle esigenze di sussistenza sottostanti ai benefici previdenziali del soggetto debole del rapporto – i tempi di definizione dei relativi procedimenti.
Ne sia conferma che l’art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge n. 241/1990 esclude l’applicabilità di detta disposizione alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. […].
L’art. 18 (autocertificazione), inoltre, al comma 3-bis, stabilisce che: “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.
Dato tale contesto normativo, questo Giudice ritiene che, a fronte di un’istanza di parte inevasa dall’Ente previdenziale, il Codice di giustizia contabile non abbia inteso prevedere l’ulteriore onere della diffida ad adempiere da parte dell’Istante limitandosi a contemplare che l’Ente amministrativo competente abbia provveduto – o abbia avuto modo di provvedere – rispetto all’istanza del ricorrente.
Sul punto, la giurisprudenza della locale Sezione d’Appello ha avuto modo di evidenziare che: “Essendosi, dunque, in presenza di un’ipotesi di
“silenzio-rigetto”, ossia di un provvedimento negativo implicito già formatosi e, quindi, immediatamente lesivo dell’interesse vantato dal soggetto che aveva inoltrato l’istanza, appare evidente che esso possa essere immediatamente impugnato in sede giudiziaria, senza necessità di un’ulteriore e sostanzialmente inutile diffida da rivolgersi all’Amministrazione. Opinando diversamente, verrebbe ad essere ostacolato e ritardato, senz’alcuna valida ragione giuridica, l’esercizio del diritto ad agire sollecitamente in sede giudiziaria a tutela dei proprii interessi, asseritamente lesi da atti o comportamenti illegittimi tenuti dall’Amministrazione. (Cfr. Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent.133/2022 e in senso conforme III Sez. d’Appello sent. 338/2022).
Deve, dunque, ritenersi che la necessità della preventiva diffida sia, invece, necessitata in caso di procedimenti di natura officiosa, specialmente in considerazione della frequente assenza della comunicazione di avvio del procedimento e, conseguentemente, in assenza di informazioni da parte dell’interessato sullo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di interesse o sui tempi di conclusione del relativo procedimento.
Tanto premesso, constatata la presenza in atti dell’istanza - inevasa –
del 16 aprile 2024, il ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ossia ben oltre i termini di conclusione del relativo procedimento amministrativo, deve ritenersi ammissibile ancorché in assenza di una preventiva diffida a provvedere.
3. Tanto premesso, il ricorso può trovare soltanto parziale accoglimento.
Al riguardo, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento in ordine al possesso da parte della sig.ra B. dei requisiti di legge per l’ottenimento del beneficio in argomento, si osserva che la parte resistente ha spontaneamente riconosciuto la spettanza di detto beneficio e, pertanto, non potendosi addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione della mancanza di accordo sulla data di decorrenza dei relativi pagamenti, deve procedersi con l’esame del residuo nucleo di dissenso tra le parti.
Sul punto, si osserva che parte ricorrente chiede di ancorare la data di decorrenza alla data del 17 aprile 2019, quale giorno antecedente il quinquennio che precede l’istanza del 16 aprile 2024. Diversamente, l’Ente previdenziale resistente, nel riconoscere il beneficio richiesto, ha individuato la data del 23.01.2022 non fornendo ulteriori argomentazioni sul punto.
Al riguardo, occorre rammentare brevemente che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 8, dello stesso D.L. n. 69/1988, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 782/2022).
Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato, a corredo del ricorso introduttivo, documentazione medica, tra la quale la più risalente risulta essere la certificazione medica del 23.01.2022.
Parte ricorrente non ha, pertanto, fornito prova del possesso del c.d.
requisito sanitario prima di detta data.
Deve, infine, respingersi l’istanza di CTU avanzata dalla parte ricorrente al fine di accertare la spettanza del diritto anche per il periodo compreso tra il 17 aprile 2019 ed il 23.01.2022 in assenza di documentazione probatoria significativa circa il possesso del requisito sanitario anche per detto periodo.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord.
19631/2020).
Deve conseguentemente confermarsi la correttezza, nel corso del processo in esame, dell’operato dell’INPS che, come anticipato dalla difesa di detto Istituto, dovrebbe condurre al pagamento dei ratei arretrati già con il prossimo rateo di giugno.
In conclusione, va, pertanto, affermato il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni ANF c.d. di vedovanza dal 1° maggio 2024
(quale primo giorno del mese successivo alla domanda) e che alla stessa spettano gli arretrati a decorrere dal 23.01.2022. Inoltre, sui ratei arretrati spettanti a tale titolo sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi e sino al soddisfo, nonché, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
4. L’esito della controversia, il parziale accoglimento del ricorso e l’atteggiamento collaborativo della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto:
- accerta il diritto della sig.ra B. alla percezione degli assegni ANF c.d.
di vedovanza a decorrere dal 23 gennaio 2022. Sui ratei arretrati spettanti a tale titolo sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi e sino al soddisfo, nonché, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Giudice
SA SO
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 7 aprile 2026 Pubblicata l’8 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
SA SO
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B. A. M. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 8 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)