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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi
2035/2021, avente ad oggetto: appello contro la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa in udienza del 30 marzo 2021, dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione III, vertente
TRA la (partita iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone
(codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
APPELLANTE
E
( codice fiscale ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(codice fiscale ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._3 dall' Luigi Ricciardelli (codice fiscale ) e dall'avv. Antonio C.F._4
Ricciardelli (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._5
APPELLATI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato, unitamente al pedissequo decreto, in data 12 maggio 2020, e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
esponendo che:
- “I ricorrenti hanno sottoscritto presso gli Uffici Postali di Sala di Caserta e di
Caserta Puccianiello ventuno (n. 21) buoni fruttiferi postali - per un totale di €
68.500,00 - con i seguenti numeri seriali:
1. n. 59777810148, serie AA1, in data 6.3.2001, per € 500,00;
2. n. 46774010445, serie AA2, in data 21.4.2001, per € 5.000,00;
3. n. 46773910468, serie AA2, in data 21.4.2001, per € 5.000,00;
4. n. 54262610225, serie AA2, in data 21.4.2001, per € 1.000,00;
5. n. 54262510248, serie AA2, in data 21.4.2001, per € 1.000,00;
6. n. 1042787710474, serie 180, in data 17.11.2006, per € 5.000,00;
7. n. 1042787610404, serie 180, in data 17.11.2006, per € 5.000,00;
8. n. 1042787810451, serie 180, in data 17.11.2006, per € 5.000,00;
9. n. 1042787910428, serie 180, in data 17.11.2006, per € 5.000,00;
10. n. 1043036610220, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00;
11. n. 1043037010221, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00;
12. n. 1043037110291, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00; 13. n. 1043036910244, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00;
14. n. 1043036810267, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00;
15. n. 1043036710290, serie 180, in data 17.11.2006, per € 1.000,00;
16. n. 1042796510403, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;
17. n. 1042796610473, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;
18. n. 1042796410426, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;
19. n. 1042796310449, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;
20. n. 1042796210472, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;
21. n. 1042796110402, serie 18R, in data 20.2.2007, per € 5.000,00;”
- “Con nota R/VF/PB- 180904926 datata 25.9.2018 (doc. 4) la Parte_1
comunicava ai ricorrenti che tali buoni erano "irrimediabilmente prescritti,
[...]
rifiutandosi pertanto di rimborsarli.
Il rifiuto non appariva giustificato, in quanto nello specifico non erano stati rispettati gli obblighi dell'intermediario previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22.6.2007
n. 116 (richiamato dallo stesso intermediario), e pertanto nessun effetto estintivo poteva ritenersi verificato.
Per tutto quanto innanzi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
era da considerarsi assolutamente infondata, dovendosi ritenere Parte_1
che il dies a quo non ha mai avuto inizio.”
- “con nota PEC 16.10.2018 i ricorrenti invitavano e diffidavano la
[...]
all'immediato pagamento in loro favore dei corrispettivi maturati, Parte_1
per un totale di € 74.620,28 (di cui € 68.500,00 per sorta ed € 6.120,28 per interessi), maggiorata di € 300,00 per spese legali, a mezzo bonifico sul conto postale loro intestato. Seguiva la risposta prot. R/VF/PB-181006375 datata 7.11.2018 sostanzialmente confermativa della precedente, con cui la società intimata ribadiva la propria posizione, su presupposti di fatto sostanzialmente infondati” (cfr. pagg.
1-3 ricorso)
Tanto dedotto, gli attori, assumendo di avere diritto al rimborso di 17 buoni fruttiferi ( sui 21 inizialmente sottoscritti) per un ammontare totale di €
58.420,28, non essendo prescritto il loro diritto al rimborso, in quanto non era indicata sui buoni alcuna data di scadenza, chiedevano all'adito tribunale di:
1) accertare il diritto al rimborso dei 17 buoni fruttiferi, oltre interessi;
2) condannare, di conseguenza la al pagamento della somma Parte_1
di 58.420,28, oltre interessi successivi alla messa in mora sino al soddisfo;
3) con vittoria delle spese di giudizio.
I.2 Si costituiva in giudizio, la che, in via preliminare, Parte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in luogo della Cassa Depositi
e Prestiti, e deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, stante l'intervenuta prescrizione. Insisteva, dunque, per il suo rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
I.3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 30 marzo
2021, resa a definizione del giudizio, così provvedeva:
“accoglie il ricorso e per l'effetto:
Accerta e dichiara il diritto di e al Controparte_1 Controparte_2
rimborso dei buoni postali fruttiferi delle serie AA1,18° e 18R;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1
pagamento, in favore di e di € Controparte_1 Controparte_2 58.420,28, oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo in relazione alla serie dei buoni AA1,18O,18R;
Condanna in persona del legale rappresentante al Parte_1
pagamento, in favore di e , delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite” (cfr. pag. 1 e 2 della ordinanza).
II.1. Avverso detta ordinanza – con atto di citazione per l'udienza dell'11 ottobre 2021, notificato il 28 aprile 2021 – la proponeva Parte_1
appello rassegnando le seguenti conclusioni: “ in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata così provvedere:
1. Rigettare la domanda prodotta dai sig.ri e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di 2. Condannare altresì gli odierni appellanti al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado” (cfr. pag. 22 atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 21 settembre 2021, si costituivano in giudizio e rilevando, in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poi, l'infondatezza nel merito. Concludevano per il rigetto dello stesso con vittorie delle spese di giudizio.
II.3. A seguito di vari rinvii, all'udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note in sostituzione dell'udienza contenenti le proprie istanze conclusioni. La Corte dunque rimetteva la causa in decisione, assegnati i termini ridotti (40 + 20) ex art 190,
1. co., c.p.c..
Alla scadenza, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati e . Controparte_1 Controparte_2
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n.
27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità,
risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata ordinanza, ha concluso per l'accoglimento della domanda di rimborso dei buoni postali fruttiferi della serie AA1, 18O e 18R, sottoscritti da e Controparte_1 [...]
, tra l'anno 2001 e l'anno 2007. CP_2
In particolare, nella premessa che la disposizione di cui all'art. 8 del D.M.
19 dicembre 2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi ( previsione da coordinarsi
“con l'art. 2935 c.c. a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cfr. ordinanza), ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse spirato il termine di prescrizione per i buoni sub
iudice, in quanto i titolari non erano stati posti in condizione di conoscere il dies
a quo del termine di decorrenza della prescrizione decennale, da un lato, perché non era leggibile sui titoli l'indicazione della serie, dall'altro per il mancato rilascio del F.I.A. (foglio informativo analitico) nel quale sono riportate le condizioni dei buoni.
3. La si duole dell'impugnata ordinanza nella parte Parte_1
in cui non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di giudizio. In particolare, in riferimento ai buoni postali della serie “AA1” e delle serie
“18O e 18R”, argomenta che “nel foglio informativo che veniva consegnato contestualmente all'atto della sottoscrizione di ciascun titolo, era specificato che
i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente
trascorsi dieci anni dalla data di sottoscrizione del titolo” e che “sui buoni compariva in maniera chiara la dicitura a termine e la sua emissione, comprensiva dei rendimenti e scadenza, è stata regolarmente pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale”, pertanto, sostiene che la controparte aveva avuto a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni utili per conoscere la durata dei titoli, le modalità e le tempistiche utili per la riscossione e che , pertanto,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, si debba ritenere operante l'istituto della prescrizione.
In altre parole, la pone a sostegno del gravame la Parte_1
circostanza per la quale in capo agli investitori (odierni appellati) incombe un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto contrattuale benché non espressamente indicati nel buono postale, dal momento che i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., pertanto vengono disciplinati da atti normativi ed amministrativi che li integrano all'esterno. Con particolare riferimento, ai buoni fruttiferi della serie “18 O” e “18 R”, poiché sul titolo è ben evidente - sul retro – sia la dicitura, che la serie di appartenenza, dunque era onere dei titolari attivarsi per conoscere le caratteristiche dei medesimi, attraverso la lettura del relativo D.M.. In secondo luogo, evidenzia che tale onere di attivazione prescinde dalla mancata consegna del foglio informativo analitico (c.d. FIA) poiché la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la loro conoscibilità/conoscenza. Sostiene, quindi, che la prescrizione del diritto al rimborso degli investitori è conseguenza della loro mera inerzia espressiva del disinteresse da parte dei titolari all'esercizio del loro diritto.
Il Collegio ritiene che le censure avanzate dall'appellante che possono essere esaminate congiuntamente stante l'omogeneità dell'oggetto e la loro connessione logico-giuridica, non risultano meritevoli di accoglimento sulla base delle seguenti ragioni.
3.1 In via preliminare occorre, seppur brevemente, delineare il quadro normativo di riferimento che prende le mosse dall'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti
“le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali” e, dall'altro, di
“emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. In adempimento della delega, il D.M. del
19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che:
“a) L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario” (art. 2 co.1);
“b) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”
(art. 3 co.1);
“c) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (art.4);
“d) espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso Parte_1
sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” (art. 6 co.1);
“e) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto
riguarda il capitale e gli interessi” (art. 8 co. 1).
Posto l'inquadramento normativo applicabile al caso in esame, i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 13979/2007, da ultimo Cass. n. 19002/2017) sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale,
dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione
– propria dei secondi - di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr.
Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e nonché la Parte_1
soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto (caso affrontato dalla
Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come evidenziato dall'AGCM nell'adunanza del 18 ottobre 2022, che “i buoni fruttiferi postali rappresentano prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta,
infatti, di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , Pt_1
in grado di assicurare al consumatore/risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati (dopo un periodo iniziale di infruttiferità).
Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio,
associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione)”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità
dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento concluso ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'integrale soddisfo dell'interesse creditorio.
3.2. Sulla scorta del disposto di cui all'art. 8 co.1 DM 19/12/2000, nel caso di specie, non vi è dubbio sulla prescrizione decennale dei buoni oggetto del giudizio.
Tuttavia, tale disposizione, su cui ha insistito la difesa dell'appellante, si limita a precisare il termine della prescrizione, appunto decennale, ma ciò è irrilevante ai fini in esame perché il rilievo fondamentale, sul quale si è basata la decisione negativa del primo Giudice, consiste nella mancata previsione nel richiamato art. 8 della scadenza finale del buono, costituente il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Tale scadenza, che non si evince dal contenuto di alcuno dei buoni oggetto di giudizio, tant' è che – addirittura- in riferimento a quello della seria “AA1” non risulta leggibile neppure la serie di appartenenza, dovrebbe essere, invece,
portata a conoscenza del sottoscrittore-consumatore senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile. Come già riconosciuto dal Giudice di prime cure, pertanto, la data di scadenza, per tutte le tre serie di buoni in esame (“AA1”, “18O”, “18R”), non risulta evincibile né dal titolo (circostanza, invero, superabile alla luce della svalutazione del principio di letteralità), né dal Foglio Informativo Analitico, di cui, peraltro, non vi è nemmeno la prova da parte dell'odierna appellante che sia stato effettivamente consegnato al cliente, non essendo sufficiente all'uopo l'avviso generale alla clientela, ponendosi – dunque in Parte_1
netto contrasto con la disciplina degli obblighi informativi.
Nel caso di specie, dunque, questo Collegio ritiene non applicabile - perché
, di fatto, dai buoni non è possibile individuare neppure la serie di appartenenza
-l'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte, secondo cui stante la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sussisterebbe, in capo ai titolari dei buoni un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro,
facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale.
I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di . Parte_1
Il punto è dirimente. Invero, i rapporti tra investitore e intermediario sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale. L'ordinamento, al fine di perequare i poteri contrattuali, onera la parte meglio organizzata all'adempimento di obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento (v. punto “3” D.M. citato): circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Sotto altro aspetto, poi, non può trascurarsi di considerare che è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell'eccezione proposta, di talché, anche in questa diversa prospettiva, devono essere addebitate all'odierno appellante le conseguenze dell'incertezza della prova e della genericità delle allegazioni sul punto.
La parte appellante non ha, dunque, assolto il relativo onere probatorio.
Come enunciato dalle Sez. Un. n. 13533/2001 in punto di riparto dei carichi probatori in caso di inadempimento dell'obbligazione, ai creditori spetta l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento, gravando sulla controparte debitrice la prova positiva dell'avvenuto adempimento;
ciò in ragione dei principio di vicinanza della prova.
Tale prova positiva non risulta essere stata offerta nel giudizio in esame.
La suddetta conclusione non può essere revocata in dubbio dalla natura giuridica dei buoni postali che, come in precedenza ricordato, costituiscono meri titoli di legittimazione e che, pertanto, possono essere disciplinati da atti normativi e amministrativi esterni che l'investitore ha l'onere di conoscere, stante la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., nelle pronunce adottate dalla Suprema Corte di Cassazione nel suo più ampio consesso, ha riguardato la modificabilità in pejus di tassi di interessi. Ciò presuppone che il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti al momento della conclusione del contratto.
Discorso diverso è quello relativo al regime di prescrizione e in particolare all'individuazione del dies a quo poiché qui si discute non di un effetto
“meramente” modificato del diritto – conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico – ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione. Stante la ben più grave conseguenza, deve ritenersi – anche per quanto si dirà oltre – che l'investitore deve essere messo in condizione di sapere ex ante il tempo a partire dal quale inizierà a maturare il termine di prescrizione.
Infatti, gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, artt. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt.
1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più
generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della
Carta fondamentale. Sotto questo profilo, è orientamento ormai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e
1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo
profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Cass Civ. 7358/2022).
La buona fede, dunque, assolve una funzione che, eterointegrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra l'investitore e un soggetto pubblico
) che – nonostante la forma privatistica – svolge una funzione di pubblica Pt_1
utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio tramite collocamento, ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, dei buoni postali.
Alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario - di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni.
Per concludere sul punto, stante l'impossibilità per gli odierni appellati di poter verificare la relativa scadenza dei buoni così come regolata dai D.M., va condiviso il principio affermato nella giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.
Non essendosi verificato tutto ciò nel presente giudizio, il Collegio ritiene che possa ricevere applicazione l'art. 2935 c.c. il quale dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Al riguardo occorre, altresì, precisare quanto segue.
I fatti ai quali l'art. 2935 c.c. conferisce rilevanza in punto di impedimento del decorso temporale della prescrizione sono solo quelli derivanti da cause giuridiche che, pertanto, ostacolano l'esercizio del diritto.
La norma in esame non ricomprende anche gli impedimenti di tipo soggettivo o meramente fattuali che assumono rilevanza per le cause tassativamente indicate dall'art. 2941 c.c. in materia di sospensione: l'art. 2941
n. 8, infatti, espressamente menziona l'ipotesi in cui il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito cui la legge ricollega l'effetto sospensivo.
Ciò posto, nel caso in esame, non v'è dubbio sul fatto che l'ignoranza del dies a quo di decorrenza della prescrizione ha trovato causa, per le ragioni dinanzi indicate, nell'assenza di indicazioni della scadenza sul buono. L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento, quindi, nell'inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli, in particolare quanto agli obblighi informativi sopra individuati. Tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento, appunto) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere.
Restano, in tal modo, assorbite ogni altra deduzione o questione al riguardo.
In definitiva, deve pienamente confermarsi la ordinanza impugnata.
4. Per quanto concerne le spese del giudizio, non vi è ragione di derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. e, quindi, esse devono essere poste a carico dell'appellante, pienamente soccombente. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, applicando, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con atto di citazione per l'udienza dell'11 ottobre 2021, notificato il 28 aprile 2021 - dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, avverso l' ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 30 marzo 2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione III, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la ordinanza impugnata;
B)condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_2
€ 11.989,2 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'ambrosio