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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel. dr. Valentina Chiosi Giudice;
dr. Caterina Costabile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. r.g. 6007/2017 in data 28.6.17, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITO Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TA ON;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
D'SI FR
INTERVENTORE
E Co
in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.9.25, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di udienza (cui si rinvia) la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ridotti per le comparse conclusionali e le relative memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 giugno 2017, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 marito , deducendo l'impossibilità di prosecuzione della convivenza per gravi Controparte_1 violazioni dei doveri coniugali da parte del resistente.
Ha esposto che il matrimonio è stato celebrato in Amalfi il 17 dicembre 2000, in regime di separazione dei beni;
dal vincolo sono nati due figli, (2001) e (2003). I coniugi hanno Per_1 CP_2 inizialmente fissato la residenza in Salerno, in un appartamento di proprietà del marito, di circa 180 mq, sito in via De Bartolomeis. Il sig. era già titolare dell'Hotel ST, ubicato sul CP_1
Corso Vittorio Emanuele, nonché di altri immobili commerciali e residenziali in Salerno.
Ha spiegato, altresì, di aver abbandonato gli studi universitari per collaborare alla gestione dell'impresa alberghiera per oltre dodici anni, fino al 2010, quando la convivenza sarebbe divenuta insostenibile per le sistematiche violazioni dei doveri coniugali da parte del marito, consistenti in infedeltà e violenze fisiche e psicologiche, anche alla presenza dei figli. Dopo un primo tentativo di separazione, abbandonato per salvaguardare l'unità familiare, nel 2012 i coniugi si trasferivano a
Parigi, ove il marito prendeva in locazione un immobile di 100 mq per un canone mensile di € 3.500, con progetto di vendita degli immobili in Italia e acquisto di una casa in Francia. Tale progetto non si realizzava: il marito continuava a vivere prevalentemente in Italia, limitandosi a versare € 5.000 mensili e somme saltuarie, insufficienti rispetto al tenore di vita familiare e alle esigenze della prole, costringendo la moglie a ricorrere a prestiti familiari.
Ha, poi, dedotto di essere priva di redditi, affetta da condropatia rotulea bilaterale, e di aver sostenuto integralmente le incombenze di cura ed educazione dei figli, residenti stabilmente a Parigi, evidenziando la florida situazione patrimoniale del resistente, proprietario di numerosi immobili e titolare della società TI EP s.r.l., che gestisce l'Hotel ST, nonché l'alienazione dell'ex casa coniugale per € 960.000, chiedendo anche l'addebito della separazione al marito.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente;
2. affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e assegnazione della casa familiare di Parigi;
3. regolamentazione dei tempi di visita del padre secondo calendario scolastico francese;
4. condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile non inferiore a € 10.000 (€ 5.000 per la moglie e € 2.500 per ciascun figlio), rivalutabile ISTAT, oltre 100% spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda;
5. vittoria di spese e competenze.
Con memoria di costituzione del 20 ottobre 2017, si è costituito che, pur non Controparte_1 opponendosi alla separazione, ha contestato la domanda di addebito, ritenuta infondata, deducendo la violazione degli obblighi coniugali da parte della ricorrente (ingerenze familiari, disaffezione, mancata collaborazione).
Ha esposto che la ricorrente è titolare di rilevante patrimonio immobiliare (nuda proprietà di appartamento in Corso Garibaldi, villa panoramica di 700 mq in comproprietà, valore stimato €
6.000.000), oltre a percepire stipendio da lavoro dipendente (€ 1.500 mensili) e rimesse familiari (€
2.000 mensili). Il resistente, al contrario, verserebbe in difficoltà economiche per investimenti e mutui gravanti sull'attività alberghiera, con reddito netto annuo di circa € 21.000, e non potrebbe sostenere le richieste avverse.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. dichiarare la separazione personale con addebito alla ricorrente;
2. rigettare la domanda di addebito in danno del resistente;
3. affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre;
4. regolamentare i tempi di permanenza dei minori con il padre secondo calendario scolastico;
5. dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento per la ricorrente;
6. quantificare in € 900 mensili per ciascun figlio il contributo indiretto, oltre 50% spese straordinarie e acquisti diretti di abbigliamento e attività sportive;
7. condanna della ricorrente alle spese di lite;
8. in via istruttoria, nomina di CTU per la stima del patrimonio immobiliare della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 24 ottobre 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni: la ricorrente ha dichiarato di vivere a Parigi con i figli in una casa in affitto per € 3.200 mensili e di ricevere dal marito € 5.000 mensili, di cui € 1.500 a titolo di stipendio per un rapporto di lavoro contestato;
il resistente ha confermato di essere proprietario dell'immobile in cui è ubicato l'Hotel
ST e di versare mensilmente € 5.000 alla moglie.
Il giudice designato, rilevato che i figli vivevano stabilmente con la madre a Parigi e che entrambi i genitori hanno chiesto l'affidamento condiviso, ha disposto in conformità, regolando il diritto di visita del padre con modalità elastiche e periodi di permanenza concordati, inclusi week-end mensili a
Parigi e frazioni delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Quanto al mantenimento, il giudice ha osservato che le condizioni patrimoniali di entrambe le parti sono elevate, ma quelle del resistente nettamente superiori, come attestano la proprietà dell'intero stabile dell'Hotel ST (valore stimato € 12 milioni), ulteriori immobili e ricavi societari per oltre € 850.000 annui. Ha rilevato che la ricorrente è titolare di proprietà immobiliari di pregio
(appartamento al Corso Garibaldi e comproprietà di villa di lusso in Salerno, offerta in vendita per €
6 milioni), percepisce uno stipendio di € 1.500 mensili e rimesse familiari di almeno € 2.000 mensili, ma non dispone di mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ha quindi fissato a carico del resistente un assegno mensile complessivo di € 4.500, di cui € 1.300 per la moglie e € 1.600 per ciascun figlio, oltre € 1.500 mensili per il rapporto di lavoro contestato, con rivalutazione ISTAT annuale, e ha posto le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Con sentenza non definitiva del 16.9.2019, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi con riguardo al solo status, rimettendosi la causa sul ruolo per le questioni economiche e sull'addebito e con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La ricorrente ha ribadito, in tali memorie, che la crisi coniugale è imputabile esclusivamente al marito.
Secondo la sua ricostruzione, il rapporto si è incrinato per le continue violazioni dei doveri coniugali da parte del resistente: relazioni extraconiugali, comportamenti aggressivi e umilianti, fino a episodi di violenza fisica e psicologica, anche alla presenza dei figli. Tra questi, viene richiamato l'episodio del 31 gennaio 2011, quando – a seguito di un'aggressione – intervennero i Carabinieri nella casa coniugale. Dopo quell'evento, il padre e la sorella della ricorrente si trasferirono per circa un mese nell'abitazione, mentre il marito si spostava in albergo. La ricorrente ha allegato anche scritte ingiuriose vergate dal marito sui muri di casa alla presenza dei figli e ulteriori episodi di rottura di oggetti e minacce di morte con un coltello. Ha contestato inoltre la versione avversaria sul trasferimento a Parigi: accettò la proposta del marito nel 2012 per garantire ai figli migliori opportunità scolastiche e di vita, confidando in un progetto condiviso di vendita degli immobili in
Italia e acquisto di una casa nella capitale francese. Quel progetto, però, non si realizzò: il marito, dopo aver preso in locazione un appartamento a Parigi per un canone di € 3.200 mensili, si recava sempre più raramente, delegando ogni incombenza alla moglie e limitandosi a versare € 5.000 al mese, somma insufficiente rispetto al tenore di vita familiare e alle spese correnti. La ricorrente ha ribadito, quindi, di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, abbandonando gli studi e collaborando per anni alla gestione dell'Hotel ST, e di essersi dedicata esclusivamente alla cura della famiglia.
Quanto agli aspetti economici, ha insistito sulla disparità di mezzi tra le parti: il marito, imprenditore e unico socio della TI EP s.r.l., sarebbe titolare di un patrimonio immobiliare di rilevante valore, mentre lei è priva di redditi e non in grado di svolgere lavori non sedentari per ragioni di salute.
Ha esposto che il nucleo familiare, durante la convivenza, godeva di un elevato tenore di vita, comprovato non solo dai viaggi e dalle vacanze in località italiane ed estere, ma anche dalla disponibilità di mezzi di trasporto propri. In particolare, ha dedotto che la famiglia disponeva stabilmente di due autovetture e di un motorino, con relativi posti auto, utilizzati per le esigenze quotidiane e per gli spostamenti dei figli verso le attività sportive e scolastiche. Il resistente ha contestato radicalmente la ricostruzione avversaria. A suo dire, la crisi coniugale è imputabile alla moglie, che avrebbe violato gli obblighi di fedeltà e collaborazione. Ha dedotto che già nel 2008 scoprì – tramite corrispondenza elettronica – una relazione extraconiugale della moglie con un terzo, iniziata prima del matrimonio e mai interrotta. Dopo tale scoperta, lasciò la casa coniugale e il nucleo familiare si disgregò, tanto che nel 2011 la moglie presentò un ricorso per separazione senza chiedere l'addebito, poi abbandonato.
Quanto al trasferimento a Parigi, il resistente sostiene che si trattò di una decisione concordata, finalizzata a offrire ai figli un'istruzione di livello internazionale. Il progetto prevedeva la vendita di entrambi gli immobili di proprietà esclusiva dei coniugi e l'avvio di un'attività commerciale nella capitale francese, ma la moglie avrebbe rifiutato di vendere la propria casa e non avrebbe mai intrapreso alcuna iniziativa imprenditoriale. La sua presenza sporadica a Parigi sarebbe stata giustificata da circostanze gravi: la malattia e il decesso della madre, che richiesero assistenza continua, e la crisi dell'attività alberghiera, che impose ingenti investimenti per evitarne il fallimento.
Sul piano economico, il resistente ha contestato le richieste avverse, sostenendo che la moglie dispone di un patrimonio immobiliare significativo e di risorse familiari, e che la misura dell'assegno fissata in sede presidenziale è sproporzionata rispetto alle sue effettive capacità reddituali.
Con atto di intervento depositato il 10 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 105 c.p.c. e 337-septies c.c., si è costituito nel presente giudizio , figlio dei coniugi separandi Controparte_2 CP_1
e oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...] Parte_1
Ha esposto di aver vissuto con la madre a Parigi sino al conseguimento del diploma liceale e di essersi poi trasferito, nel giugno 2020, presso il padre in Salerno, nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in via Scavate Case Rosse n. 1/A, ristrutturato e arredato per garantirgli una sistemazione stabile. Da allora convive con il padre, che provvede integralmente alle sue esigenze di vita quotidiana e alle spese domestiche. Ha aggiunto che i rapporti con il padre sono ottimi, mentre quelli con la madre si sono ridotti a contatti telefonici, essendo stata interpretata la scelta di vivere con il padre come un tradimento;
la madre, peraltro, non ha mai contribuito al mantenimento del figlio, neppure con una minima somma, nonostante il padre abbia continuato per oltre un anno e mezzo a versarle l'assegno di € 2.100,00 stabilito dall'ordinanza presidenziale, somma che non è stata utilizzata per le esigenze del figlio.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa solo nelle stagioni estive del 2021 e 2022 e di essersi dedicato alla pallacanestro, militando in serie C con la società “Pallacanestro Salerno”, di cui è divenuto capitano, vincendo due campionati. Successivamente ha deciso di riprendere gli studi universitari, superando il test di ammissione alla Facoltà di Architettura presso l'Accademia Mario
Botta di Mendrisio (Svizzera), dove dal settembre 2022 frequenta i corsi obbligatori in presenza. Per tale ragione ha dovuto prendere in locazione un monolocale a Mendrisio, con canone mensile di circa
€ 850, oltre alle spese di vitto (stimate in € 50 al giorno), alla retta universitaria (€ 666 mensili), ai costi di viaggio tra Svizzera e Italia, ai libri e alle spese correnti.
Ha dedotto che le spese attuali, legate alla frequenza universitaria, non possono più ritenersi coperte dall'assegno di € 2.100,00 fissato dal G.I., e ha chiesto che il contributo di mantenimento sia determinato in € 3.000,00 mensili, da versarsi direttamente a lui, con ripartizione tra i genitori secondo la misura che il Tribunale riterrà equa. Tale importo è giustificato dalle voci di spesa documentate: €
850 per l'alloggio, € 1.500 per vitto, € 666 per la retta universitaria, oltre alle spese di viaggio e di studio.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. prendere atto della convivenza stabile con il padre e del sostentamento assicurato da quest'ultimo;
2. determinare l'assegno di mantenimento in € 3.000 mensili, comprensivo delle spese universitarie e di alloggio;
3. stabilire la misura di partecipazione di ciascun genitore;
4. disporre il versamento diretto dell'assegno ad . Controparte_2
Con ordinanza depositata in data 9.3.23, il giudice istruttore, nel valutare le istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali di cui all'ordinanza del 31.5.19, rilevata la sopravvenienza di fatti nuovi, ha stabilito il diritto di al mantenimento, disponendo che l'assegno di € 2.100,00 sia versato CP_2 direttamente al figlio, rigettando la richiesta di revoca e di riduzione avanzata dal resistente e quella di aumento proposta dalla ricorrente. Ha escluso la modifica dell'assegno per la moglie e per la figlia, ritenendo non mutate le condizioni di fatto, e ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, provvedendo infine sulle richieste istruttorie, ammettendo la prova testimoniale nei limiti della sua ammissibilità, disponendo accertamenti patrimoniali e reddituali ex art. 337-ter c.c. a mezzo della Polizia Tributaria, con delega per verificare la titolarità e disponibilità di beni immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli, partecipazioni societarie e redditi, anche da lavoro non dichiarato.
All'esito della compiuta istruttoria, la causa all'udienza del 18.9.25, fissata in modalità di trattazione scritta, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c.
In sede conclusionale, la ricorrente ha ribadito la richiesta di addebito della separazione al marito, richiamando la documentazione e la prova testimoniale espletata, che – a suo dire – ha confermato le violenze fisiche, morali e psicologiche e la violazione del dovere di fedeltà. Ha citato i verbali di udienza dei testi ( , e brigadiere e la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Per_2 giurisprudenza sul rilievo anche di un singolo episodio di violenza.
Sul piano economico, ha insistito per: – assegno di mantenimento per sé non inferiore a € 3.000,00, rivalutabile ISTAT, evidenziando la sproporzione tra le capacità patrimoniali delle parti;
– aumento del contributo per la figlia nella misura di € 3.000,00 (o almeno € 2.100,00), oltre Per_1 il 100% delle spese straordinarie, giustificato dal conseguimento della laurea (luglio 2025) e dalle esigenze di specializzazione;
– conferma dell'assegno di € 2.100,00 per da corrispondersi direttamente al figlio, con CP_2 rigetto della richiesta di riduzione;
– riparto delle spese straordinarie integralmente a carico del padre, in ragione della sua capacità economica.
Il resistente ha chiesto il rigetto dell'assegno di mantenimento per la moglie, sostenendo che la stessa
è economicamente autonoma, titolare di immobili (abitazione in Corso Garibaldi, villa in Canalone, quote della società Chikò s.r.l.) e percettrice di rimesse familiari. Ha eccepito la mancata prova del tenore di vita e della ricerca di lavoro da parte della ricorrente, richiamando giurisprudenza recente
(Cass. nn. 3354/2025, 234/2025, 5242/2024) sull'onere di dimostrare l'attivazione per reperire un'occupazione.
Ha anche dedotto alcune sopravvenienze:
– il trasferimento della ricorrente a Salerno dal marzo 2022, con produzione di certificato storico di residenza;
– aggiornamento sullo stato della causa relativa ai terreni di AN (pendenza in appello e sospensione dell'efficacia esecutiva);
– richiesta di riduzione dell'assegno per a € 1.000,00 e cessazione del contributo per CP_2
ritenuta economicamente autosufficiente dopo la laurea;
Per_1
– contestazione delle stime patrimoniali della ricorrente e della relazione tecnica con CP_4 allegazione di dati sui redditi effettivi e sugli utili societari reinvestiti.
Ha inoltre insistito per l'addebito della separazione alla moglie, deducendo la violazione degli obblighi di fedeltà e collaborazione, e ha eccepito la carenza di prova del nesso causale esclusivo tra presunti tradimenti e crisi coniugale, richiamando le contraddizioni delle testimonianze e la riconciliazione del 2012.
si è invece riportato alle conclusioni rassegnate in sede di costituzione. Controparte_2
Tanto premesso, in via pregiudiziale, si osserva che a fronte della lunga durata di questo giudizio, la sentenza definitiva è volta cristallizzare la situazione attuale sia in fatto che in diritto, non potendo riferirsi ai precedenti provvedimenti provvisori – che restano confermati per il periodo di loro vigenza ma – che saranno integralmente sostituiti dalla presente sentenza. Vanno scrutinate, dunque, preliminarmente le reciproche domande di addebito da cui logicamente dipende la pretesa al mantenimento della ricorrente.
Le domande reciproche di addebito.
Nel presente giudizio entrambe le parti hanno domandato l'addebito in modo specifico per violazione del dovere di fedeltà. Il resistente ha imputato alla moglie una relazione extraconiugale, asseritamente desunta da messaggi di posta elettronica;
la ricorrente ha allegato, per converso, la relazione del marito con collocando l'origine della crisi nella violazione dell'obbligo Persona_3 di fedeltà da parte di lui, pur deducendo che nel 2011 aveva chiesto la separazione, per poi rinunciare alla domanda ed iniziare un nuovo progetto di vita con trasferimento a Parigi nel 2012, concordato tra le parti.
Per giurisprudenza prevalente, per dichiarare l'addebito ex art. 151 c.c. bisogna che il richiedente dimostri: (i) la violazione colpevole dei doveri coniugali;
(ii) l'imputabilità soggettiva (dolo o colpa) di tale violazione;
(iii) il danno-evento della definitiva intollerabilità della convivenza;
(iv) il nesso causale tra la violazione e il danno evento.
Quando le parti chiedono reciproci addebiti, poi, il giudice è tenuto verificare la sussistenza di questi presupposti per ogni domanda, sicché può pervenire a dichiarare l'addebito per entrambi, per uno dei coniugi o per nessuno, senza operare una “comparazione di colpe” in senso quantitativo, ma accertando se una sola condotta è stata causa determinante della crisi o se vi hanno contribuito entrambe le condotte o nessuna di esse.
In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079). Invero, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI, 14.8.2015, n. 16859).
Ciò significa, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito.
In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo l'id quod plerunque accidit. Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.
Nel caso di specie, all'esito della compiuta istruttoria, ritiene il Tribunale di dover rigettare entrambe le domande di addebito.
Invero, dall'esame delle testimonianze e degli atti processuali emerge sì l'infedeltà del resistente ma essa è collocata temporalmente nell'anno 2008 – 2010; in seguito vi era un ricorso per separazione nel 2011 (entrambe le parti nei propri scritti difensivi riconoscono tale circostanza) e poi la volontà di riconciliarsi, di ricostruire un clima familiare, determinandosi entrambi nel 2012 a lasciare l'Italia
e trasferirsi a Parigi per vivere con la famiglia, con trasferte continue del resistente tra Italia e Francia ciò fino al 2017 quando l'unione familiare si dissolve del tutto, imputandosi l'un l'altro la causa della disgregazione per non aver realizzato in concreto il progetto di vendita dei beni per stabilirsi in modo definitivo in Francia.
In particolare, il teste ex dipendente dell'Hotel ST, ha dichiarato: «Si è Testimone_5 vero che il sig. nell'anno 2008 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la Controparte_1 sig.ra La sig.ra viveva presso l'Hotel ST di Salerno dove io Persona_3 svolgevo le mansioni di receptionista e quando ero di servizio vedevo la sig.ra mano nella Per_3 mano, con il sig. il quale si curava dei figli di lei come se fossero stati suoi»; «Nel Controparte_1
2010 il sig. ospitò nell'albergo ST anche i figli della sig.ra (v. Controparte_1 Per_3 verbale udienza 26/03/2025).
Si tratta di un teste estraneo alla famiglia, senza legami di parentela o interesse, con conoscenza diretta per ragioni di lavoro. La deposizione è precisa e coerente, riferita a circostanze temporalmente collocate e appare, dunque, attendibile.
, amica della ricorrente, ha riferito: «…mi sono accorta che il sig. e Testimone_6 CP_1 la domestica, mentre erano in cucina, si toccavano la mano in modo non Persona_3 appropriato e tra loro c'erano sguardi complici…»; «…li ho visti anche baciarsi sul terrazzo dell'albergo ST dove loro trascorrevano le giornate»; «…vedevo sia la sig.ra che i Per_3 figli uscire ed entrare dall'albergo ST, tante volte anche insieme al sig. ; Controparte_1 mangiavano, giocavano con i cani, facevano i compiti con i figli di lei» (v. verbale udienza
04/12/2024). Pur essendo legata da amicizia alla ricorrente, la teste ha reso dichiarazioni circostanziate, con dettagli sui luoghi e sulle condotte (baci, frequentazioni pubbliche, ospitalità), che trovano riscontro nella deposizione di Tes_1
Quanto alle scritte offensive rinvenute nell'abitazione coniugale dopo il litigio del 31/01/2011 e alle ecchimosi, le deposizioni di (ud. 21/06/2023) e (ud. 25/10/2023) Testimone_7 Testimone_4 attestano il fatto storico, ma non individuano l'autore. Anche il brigadiere (ud. 24/01/2024) Per_2 ha confermato il disordine e le scritte («riconosco nelle foto lo stato dei luoghi»), senza indicare chi le abbia vergate. I testi, del resto, si sono limitati a dichiarare quanto visto circa l'esistenza delle ecchimosi e a riportare, quanto all'autore di tali fatti, quanto loro riferito dalla ricorrente. In tale ultimo senso, essi sono testi “de relato actoris”, le cui dichiarazioni sono prive di autonomo valore probatorio se non corroborate da riscontri esterni (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025, secondo cui « in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa»). Pertanto, non
è provata la paternità materiale delle scritte e delle ecchimosi ed esse non possono porsi a base della domanda di addebito.
Dunque, elemento acquisito è l'infedeltà del resistente, collocata temporalmente tra il 2008 ed il 2010, epoca in cui la famiglia era unita: i coniugi convivevano nella casa coniugale di Salerno, i figli erano minori e vivevano con entrambi i genitori. Tale evento determinava una profonda crisi coniugale che portava anche alla richiesta di separazione da parte della ricorrente. La frattura tuttavia si ricomponeva, tanto che i coniugi decidevano nel 2012 di avviare un nuovo progetto di vita, si trasferivano a Parigi con i figli, il marito viaggiava tra i due paesi e solo nel 2017 si concretizzata una frattura definitiva, dovendo così ritenersi che non vi è prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi definitiva intercorso dopo 6 anni da quell'evento noto alla ricorrente già dal 2011.
Del resto, non è stata raggiunta la prova né di ulteriori violazione dell'obbligo di fedeltà avvenuti successivamente alla riconciliazione, né la seconda crisi che ha coinvolto i coniugi da ultimo abbia trovato causa nel riacutizzarsi del contrito morale provato dalla resistente a seguito della prima violazione accertata del dovere di fedeltà.
Non provata in alcun modo è la domanda di addebito proposta dal resistente.
Da ciò consegue il rigetto delle domande di addebito.
Sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita Non va disciplinato, in questa sede, né il diritto di visita né l'affidamento dei figli né il collocamento degli stessi presso la casa familiare poiché nelle more entrambi i figli sono divenuti maggiorenni.
Del resto, nessuna delle parti in sede conclusionale ha avanzato tali richieste.
Sulle statuizioni economiche
Va in primo luogo scrutinata la domanda di mantenimento della coniuge ricorrente verso il marito.
E' noto che «in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
«A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità
e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato»
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13026 del 10/06/2014).
«In tema di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obbiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ. La determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro» (Sez. 1, Sentenza n. 23071 del 16/11/2005).
Da ciò si desume che a) l'assegno di mantenimento nella separazione si rivolge al passato perché ha la finalità di far avere ai coniugi lo stesso tenore di vita che essi avevano durante il matrimonio;
di conseguenza, primo presupposto del diritto all'assegno è lo stato di bisogno relativo del coniuge istante, cioè la situazione di insufficienza del suo reddito a mantenere il tenore di vita matrimoniale;
b) nell'accertare lo stato di bisogno occorre tenere conto del reddito percepito dal coniuge ma anche della sua capacità lavorativa. Lo stato di bisogno, tuttavia, sussiste anche quando il coniuge abbia una capacità lavorativa specifica ma sia involontariamente disoccupato ovvero trovi difficoltà a conciliare il lavoro con le esigenze familiari. La prova dello stato di bisogno
è a carico del coniuge che pretende l'assegno, trattandosi di un presupposto del diritto;
c) per quanto si voglia, pro futuro, garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita, occorre comunque guardare alla situazione attuale in cui versa il patrimonio dell'obbligato: altro presupposto del diritto all'assegno di mantenimento è, infatti, l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro coniuge. Tale situazione è valutata tenendo conto anche dei redditi e delle sostanze del coniuge obbligato: è in proporzione a questi ultimi che va quantificato l'assegno;
d) nell'accertamento delle consistenze patrimoniali, non occorre accertare i redditi «nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Dagli accertamenti disposti nel corso del giudizio risulta che ha dichiarato redditi Controparte_1 pari a € 19.938 (2019), € 19.214 (2020) e € 31.806 (2021) (relazione G.d.F., 4° N.O.M. Roma,
15.9.2023: “Serpico – Redditi percepiti”). Tali dati fiscali, tuttavia, non restituiscono la reale capacità economica e di spesa, come suggerito da una pluralità di indici:
a) il resistente è proprietario dell'intero stabile in cui è ubicato l'Hotel ST ed è socio unico della TI EP s.r.l., società che gestisce l'attività; per il 2016 risultano ricavi alberghieri molto significativi (circa € 731.000 più ulteriori € 122.000), e lo stabile è stato stimato in circa
€ 12 milioni (ordinanza presidenziale, 31.5.2018, Trib. Salerno – Sorrentino) (ordinanza
, pagg. 5-6); Per_4
b) le verifiche finanziarie hanno messo in luce rapporti con più istituti (banche e IMEL/istituti di pagamento) e intestazioni di motoveicoli (Honda, Fantic, BMW) tra il 2019 ed il 2021
(relazione G.d.F. Roma, 15.9.2023, tavole su Anagrafe dei rapporti e archivio veicoli) (G.d.F.
Roma, pagg. 1-2);
c) soprattutto, la relazione G.d.F. evidenzia la presenza di formalità al Registro in cui, nell'ambito delle informazioni acquisite per il procedimento, compaiono atti con ruoli di
“avente causa” e “dante causa” per valori davvero elevati, nell'ordine delle sei-sette cifre (tra i quali spiccano € 1.042.500, € 150.000, € 260.000, oltre ulteriori compravendite fra il 2020 e il 2023) (relazione G.d.F. Roma, “Serpico Profilato – Registro”, elenco atti 2020-2023: valori dichiarati e ruolo “avente/dante causa”, v. doc. in atti, es. pag. 3 con importi € 1.042.500, €
150.000, € 260.000, € 91.713 + € 91.189,90).
Questi fatti-indice concorrono a delineare una robusta capacità patrimoniale e finanziaria del resistente, di gran lunga superiore a quella che traspare dal solo dato dichiarativo.
Il tenore di vita familiare è confermato dalle testimonianze: e hanno Testimone_4 Testimone_8 dichiarato che, durante la convivenza, la famiglia disponeva stabilmente di due autovetture (Jeep e
Micra) e un motorino (Malaguti), con posti auto dedicati (Garage Leone), utilizzati indifferentemente dai coniugi;
la teste ha confermato che il motorino era usato abitualmente dal Testimone_6 marito (verbali 25.10.2023 e 04.12.2024) (verbali in atti: “testimonianze.pdf”, pp.
1-2 e 5-6). Si tratta di consumi durevoli non essenziali, coerenti con lo standard medio-alto che connota anche la scelta dell'abitazione parigina a canone elevato (€ 3.500, poi € 3.200: v. ordinanza presidenziale 31.5.2018).
Per converso, non risulta oggi occupata;
il rapporto di lavoro con TI EP s.r.l. Parte_1
è cessato il 31.8.2019 e i redditi personali risultano modesti (€ 20.100 nel 2019; € 21.600 nel 2020 e
2021), in larga parte alimentati dall'assegno provvisorio (relazione G.d.F. Salerno, 1.6.2023, settore
) (G.d.F. Salerno, pagg. 2-4). La stessa detiene la nuda proprietà (33%) di CP_5 [...]
con volumi d'affari IVA significativi e redditi IRES positivi—ma non risulta Controparte_6 prova di utili distribuiti in suo favore;
risultano, inoltre, cespiti in Salerno e Pisciotta oggetto di donazioni/retrocessioni che limitano la fruibilità reddituale diretta (v. relazione G.d.F. Salerno, capitoli su SISTER/Registro e Conservatoria, pagg. 4-7). Le relazioni finanziarie ( CP_7
, investimenti in SICAV e unit linked;
bonifico estero € 124.780 nel 2021) attestano
[...] disponibilità finanziarie ma non un flusso periodico stabile idoneo a soddisfare da sé il fabbisogno
(G.d.F. Salerno, esiti operatori e movimenti di capitali, pagg. 6-8).
Quanto alla capacità lavorativa, il Collegio la considera, come imposto dalla giurisprudenza, in chiave realistica ed esigibile (v. Cass., ord. 234/2025), valorizzando il prolungato impegno familiare e domestico e l'oggettiva difficoltà di reinserimento;
in assenza di concrete opportunità già attive, non può sostituirsi l'assegno con entrate ipotetiche.
D'altro lato, le elargizioni familiari , per essere computate in detrazione, dovrebbero Pt_1 presentare regolarità e continuità anche post-separazione: qui emergono movimentazioni di importo rilevante ma episodiche, non idonee a integrare un reddito sostitutivo (v. movimento estero €
124.780/2021 – G.d.F. Salerno, “Movimenti di capitali”, pag. 7).
La comparazione tra le complessive risorse dei coniugi evidenzia una marcata asimmetria a sfavore della ricorrente.
In applicazione del criterio di ricostruzione attendibile (Cass. 975/2021) —che tiene insieme dati fiscali, indici patrimoniali/finanziari (ivi compresi gli atti di registro in cui il resistente figura avente/dante causa per importi elevati), stile di vita e fabbisogno attuale—l'equilibrio da perseguire
è quello già tracciato in sede provvisoria.
Pertanto, la domanda di mantenimento va parzialmente accolta e l'assegno in favore di Parte_1
è determinato in € 1.800,00 (milleottocento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT anno per
[...] anno, confermando sul punto l'assetto fissato in via provvisoria e poi ribadito in sede di modifica.
Quanto ai figli, invece, «ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni». (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Il figlio che raggiunge la maggiore età conserva, quindi, il diritto al mantenimento se non ha ancora conseguito l'indipendenza economica (337-septies c.c.), e tale diritto persiste fin quando il figlio non abbia realizzato una posizione economica sufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita. Queste esigenze sono tendenzialmente rapportate al tenore di vita della famiglia e comprendono quanto occorre per il completamento del corso di studio o di formazione professionale dovendosi comunque tener conto delle condizioni economiche dei genitori (v. C. 19 maggio 2009, n. 11538, secondo cui
«a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali»).
Il diritto al mantenimento viene meno quando il figlio consegue l'indipendenza economica o quando non la consegue per sua colpa. Avente diritto all'assegno rimane il genitore che teneva il figlio presso di sé. Col raggiungimento della maggiore età il figlio diviene per altro anch'egli legittimato a chiederne la corresponsione (v. C. 16 settembre 2022, n. 27308) ma «il genitore affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio", e non già " capite filiorum", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi» (v.
Sez. 3, Sentenza n. 8007 del 18/04/2005).
Sul piano processuale, quindi, il conseguimento della maggiore età da parte del figlio nel corso del giudizio avente ad oggetto il suo mantenimento non ha automatico effetto interruttivo ex art. 300
c.p.c. e, per ottenere la legittimazione esclusiva a ricevere l'assegno, il figlio deve farne richiesta al giudice. Ma l'art. 337septies c.c. avverte che la determinazione del giudice può essere diversa («tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto»).
È pacifico in atti che si è laureata in medicina (luglio 2025) e non convive con il padre Per_1
(comparsa conclusionale ricorrente, p. 11; memoria di replica ricorrente, pp. 66-67) — pur permanendo un legame domestico con la madre, presso la quale la figlia fa capo quando libera dagli impegni di studio e formazione post-laurea. In applicazione dei principi sopra ricordati, il conseguimento della laurea non determina automaticamente la cessazione del diritto al mantenimento, ove non risulti l'effettiva indipendenza economica.
Proprio per tale ultima ragione, essendosi laureata da pochissimo, a lei spetta ancora il mantenimento ai fini dell'inserimento in modo stabile nel mondo del lavoro nella medesima misura già stabilita in via provvisoria, vale a dire 2100,00 euro oltre rivalutazione.
Per invece, risultano acquisite e non contestate la convivenza stabile con il padre a Salerno CP_2 dal giugno 2020; l'interruzione di rapporti di lavoro dopo esperienze stagionali (2021-2022); la frequenza universitaria presso l'Accademia di Architettura “Mario Botta” di Mendrisio (CH) (dal settembre 2022), con canone di locazione in loco e retta universitaria.
nato nel 2003, è oggi maggiorenne e ha chiesto espressamente, con l'atto di intervento CP_2 depositato il 10 ottobre 2022, che il Tribunale prenda atto della sua convivenza stabile con il padre presso l'abitazione di Salerno e del fatto che il padre provvede integralmente alle sue esigenze di vita quotidiana. Nello stesso atto, il figlio ha riconosciuto che il padre gli garantisce il mantenimento diretto, ma ha chiesto anche un assegno periodico in denaro, evidenziando le accresciute necessità legate alla frequenza universitaria in Svizzera (Accademia di Architettura “Mario Botta” di
Mendrisio), con spese di retta, alloggio e viaggi documentate in atti.
Questa dichiarazione è significativa: da un lato, conferma che il padre assicura vitto, alloggio e spese ordinarie, dall'altro, rivela che tale mantenimento diretto non è sufficiente a coprire le esigenze aggiuntive connesse al percorso di studi all'estero, esigenze che devono essere rapportate al tenore di vita familiare e alla capacità economica del genitore obbligato. infatti, non lavora più, come CP_2 provato dagli accertamenti e dalle conclusioni delle parti, e non risiede più con la madre, come attestato dal certificato di stato di famiglia della madre e dalla residenza del figlio in Salerno, bensì con il padre. La madre, peraltro, versa in stato di bisogno, come accertato nel capo precedente, sicché non può contribuire in modo significativo al mantenimento del figlio.
Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene equo determinare l'assegno in € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi direttamente ad ai sensi dell'art. 337-septies c.c. CP_2
La misura è ridotta rispetto a quella fissata in via provvisoria (€ 2.100,00) perché la convivenza con il padre implica un mantenimento in natura già garantito, ma il contributo monetario resta necessario per il mantenimento del tenore di vita goduto.
Del resto, la disponibilità del padre a riconoscere comunque un assegno al figlio, nonostante egli stesso ammetta che il figlio vive con sé e che non gli fa mancare nulla in termini economici, è indice della sua consapevolezza che il solo mantenimento diretto non basta a garantire al figlio lo stile di vita che merita.
In fin dei conti, l'assegno che dovrà corrispondere nell'interesse dei figli è sensibilmente CP_1 più alto per poiché ella non riceve dal padre alcun mantenimento diretto. Per_1
Rileva conclusivamente questo giudice che in entrambi è comunque forte la voglia di emancipazione familiare come dimostrato dalle stesse affermazioni di pur se indirettamente riportate dal CP_2 suo rappresentante legale, nonché dal loro incontestato impegno nell'inserimento nel mondo del lavoro, contraddistinto da un brillante proseguimento negli studi in materie e ambiti che richiedono tempo al fine del perfezionamento professionale e dell'inserimento stabile.
Si precisa, infine, che la retta universitaria, unitamente alle spese di iscrizione, tasse, manuali, attrezzature tecniche e viaggi per esami o tirocini, rientra tra le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura di cui infra.
1.1. Il maggior reddito del padre, sig. , rispetto a quello della madre, sig.ra. che, CP_1 Pt_1 come dimostrato, risulta essere in stato di bisogno verso il primo, giustifica anche l'attribuzione del
100% delle spese straordinarie in capo al per le esigenze di entrambi i figli. Del resto, CP_1 almeno quanto al figlio già provvede al pagamento della retta universitaria CP_2 CP_1 spontaneamente e per l'intero.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_8
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Le variazioni economiche rispetto ai provvedimenti provvisori decorrono dalla comunicazione della presente decisione.
Spese
Le spese di lite, stante il rigetto di entrambe le domande di addebito e la natura necessitata del giudizio, vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2. Determina in € 1800,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3. Determina in € 2100,00 l'assegno di mantenimento per la figlia che il resistente è Per_1 tenuto a corrispondere mensilmente a favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Determina in € 1000,00 dalla presente pronuncia l'assegno di mantenimento che il resistente
è tenuto a corrispondere mensilmente in favore del figlio nelle sue mani, oltre CP_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5. pone le spese straordinarie, per ogni figlio nella misura del 100%, a carico di parte resistente, dalla presente pronuncia;
6. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 10.11.25
Il Presidente rel. dr. Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ilaria Bianchi Presidente rel. dr. Valentina Chiosi Giudice;
dr. Caterina Costabile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. r.g. 6007/2017 in data 28.6.17, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITO Parte_1 C.F._1
MARIA TERESA
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TA ON;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
D'SI FR
INTERVENTORE
E Co
in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.9.25, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di udienza (cui si rinvia) la causa era riservata al Collegio per la decisione, con termini ridotti per le comparse conclusionali e le relative memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 giugno 2017, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 marito , deducendo l'impossibilità di prosecuzione della convivenza per gravi Controparte_1 violazioni dei doveri coniugali da parte del resistente.
Ha esposto che il matrimonio è stato celebrato in Amalfi il 17 dicembre 2000, in regime di separazione dei beni;
dal vincolo sono nati due figli, (2001) e (2003). I coniugi hanno Per_1 CP_2 inizialmente fissato la residenza in Salerno, in un appartamento di proprietà del marito, di circa 180 mq, sito in via De Bartolomeis. Il sig. era già titolare dell'Hotel ST, ubicato sul CP_1
Corso Vittorio Emanuele, nonché di altri immobili commerciali e residenziali in Salerno.
Ha spiegato, altresì, di aver abbandonato gli studi universitari per collaborare alla gestione dell'impresa alberghiera per oltre dodici anni, fino al 2010, quando la convivenza sarebbe divenuta insostenibile per le sistematiche violazioni dei doveri coniugali da parte del marito, consistenti in infedeltà e violenze fisiche e psicologiche, anche alla presenza dei figli. Dopo un primo tentativo di separazione, abbandonato per salvaguardare l'unità familiare, nel 2012 i coniugi si trasferivano a
Parigi, ove il marito prendeva in locazione un immobile di 100 mq per un canone mensile di € 3.500, con progetto di vendita degli immobili in Italia e acquisto di una casa in Francia. Tale progetto non si realizzava: il marito continuava a vivere prevalentemente in Italia, limitandosi a versare € 5.000 mensili e somme saltuarie, insufficienti rispetto al tenore di vita familiare e alle esigenze della prole, costringendo la moglie a ricorrere a prestiti familiari.
Ha, poi, dedotto di essere priva di redditi, affetta da condropatia rotulea bilaterale, e di aver sostenuto integralmente le incombenze di cura ed educazione dei figli, residenti stabilmente a Parigi, evidenziando la florida situazione patrimoniale del resistente, proprietario di numerosi immobili e titolare della società TI EP s.r.l., che gestisce l'Hotel ST, nonché l'alienazione dell'ex casa coniugale per € 960.000, chiedendo anche l'addebito della separazione al marito.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente;
2. affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e assegnazione della casa familiare di Parigi;
3. regolamentazione dei tempi di visita del padre secondo calendario scolastico francese;
4. condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile non inferiore a € 10.000 (€ 5.000 per la moglie e € 2.500 per ciascun figlio), rivalutabile ISTAT, oltre 100% spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda;
5. vittoria di spese e competenze.
Con memoria di costituzione del 20 ottobre 2017, si è costituito che, pur non Controparte_1 opponendosi alla separazione, ha contestato la domanda di addebito, ritenuta infondata, deducendo la violazione degli obblighi coniugali da parte della ricorrente (ingerenze familiari, disaffezione, mancata collaborazione).
Ha esposto che la ricorrente è titolare di rilevante patrimonio immobiliare (nuda proprietà di appartamento in Corso Garibaldi, villa panoramica di 700 mq in comproprietà, valore stimato €
6.000.000), oltre a percepire stipendio da lavoro dipendente (€ 1.500 mensili) e rimesse familiari (€
2.000 mensili). Il resistente, al contrario, verserebbe in difficoltà economiche per investimenti e mutui gravanti sull'attività alberghiera, con reddito netto annuo di circa € 21.000, e non potrebbe sostenere le richieste avverse.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. dichiarare la separazione personale con addebito alla ricorrente;
2. rigettare la domanda di addebito in danno del resistente;
3. affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre;
4. regolamentare i tempi di permanenza dei minori con il padre secondo calendario scolastico;
5. dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento per la ricorrente;
6. quantificare in € 900 mensili per ciascun figlio il contributo indiretto, oltre 50% spese straordinarie e acquisti diretti di abbigliamento e attività sportive;
7. condanna della ricorrente alle spese di lite;
8. in via istruttoria, nomina di CTU per la stima del patrimonio immobiliare della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 24 ottobre 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni: la ricorrente ha dichiarato di vivere a Parigi con i figli in una casa in affitto per € 3.200 mensili e di ricevere dal marito € 5.000 mensili, di cui € 1.500 a titolo di stipendio per un rapporto di lavoro contestato;
il resistente ha confermato di essere proprietario dell'immobile in cui è ubicato l'Hotel
ST e di versare mensilmente € 5.000 alla moglie.
Il giudice designato, rilevato che i figli vivevano stabilmente con la madre a Parigi e che entrambi i genitori hanno chiesto l'affidamento condiviso, ha disposto in conformità, regolando il diritto di visita del padre con modalità elastiche e periodi di permanenza concordati, inclusi week-end mensili a
Parigi e frazioni delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Quanto al mantenimento, il giudice ha osservato che le condizioni patrimoniali di entrambe le parti sono elevate, ma quelle del resistente nettamente superiori, come attestano la proprietà dell'intero stabile dell'Hotel ST (valore stimato € 12 milioni), ulteriori immobili e ricavi societari per oltre € 850.000 annui. Ha rilevato che la ricorrente è titolare di proprietà immobiliari di pregio
(appartamento al Corso Garibaldi e comproprietà di villa di lusso in Salerno, offerta in vendita per €
6 milioni), percepisce uno stipendio di € 1.500 mensili e rimesse familiari di almeno € 2.000 mensili, ma non dispone di mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ha quindi fissato a carico del resistente un assegno mensile complessivo di € 4.500, di cui € 1.300 per la moglie e € 1.600 per ciascun figlio, oltre € 1.500 mensili per il rapporto di lavoro contestato, con rivalutazione ISTAT annuale, e ha posto le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Con sentenza non definitiva del 16.9.2019, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi con riguardo al solo status, rimettendosi la causa sul ruolo per le questioni economiche e sull'addebito e con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La ricorrente ha ribadito, in tali memorie, che la crisi coniugale è imputabile esclusivamente al marito.
Secondo la sua ricostruzione, il rapporto si è incrinato per le continue violazioni dei doveri coniugali da parte del resistente: relazioni extraconiugali, comportamenti aggressivi e umilianti, fino a episodi di violenza fisica e psicologica, anche alla presenza dei figli. Tra questi, viene richiamato l'episodio del 31 gennaio 2011, quando – a seguito di un'aggressione – intervennero i Carabinieri nella casa coniugale. Dopo quell'evento, il padre e la sorella della ricorrente si trasferirono per circa un mese nell'abitazione, mentre il marito si spostava in albergo. La ricorrente ha allegato anche scritte ingiuriose vergate dal marito sui muri di casa alla presenza dei figli e ulteriori episodi di rottura di oggetti e minacce di morte con un coltello. Ha contestato inoltre la versione avversaria sul trasferimento a Parigi: accettò la proposta del marito nel 2012 per garantire ai figli migliori opportunità scolastiche e di vita, confidando in un progetto condiviso di vendita degli immobili in
Italia e acquisto di una casa nella capitale francese. Quel progetto, però, non si realizzò: il marito, dopo aver preso in locazione un appartamento a Parigi per un canone di € 3.200 mensili, si recava sempre più raramente, delegando ogni incombenza alla moglie e limitandosi a versare € 5.000 al mese, somma insufficiente rispetto al tenore di vita familiare e alle spese correnti. La ricorrente ha ribadito, quindi, di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, abbandonando gli studi e collaborando per anni alla gestione dell'Hotel ST, e di essersi dedicata esclusivamente alla cura della famiglia.
Quanto agli aspetti economici, ha insistito sulla disparità di mezzi tra le parti: il marito, imprenditore e unico socio della TI EP s.r.l., sarebbe titolare di un patrimonio immobiliare di rilevante valore, mentre lei è priva di redditi e non in grado di svolgere lavori non sedentari per ragioni di salute.
Ha esposto che il nucleo familiare, durante la convivenza, godeva di un elevato tenore di vita, comprovato non solo dai viaggi e dalle vacanze in località italiane ed estere, ma anche dalla disponibilità di mezzi di trasporto propri. In particolare, ha dedotto che la famiglia disponeva stabilmente di due autovetture e di un motorino, con relativi posti auto, utilizzati per le esigenze quotidiane e per gli spostamenti dei figli verso le attività sportive e scolastiche. Il resistente ha contestato radicalmente la ricostruzione avversaria. A suo dire, la crisi coniugale è imputabile alla moglie, che avrebbe violato gli obblighi di fedeltà e collaborazione. Ha dedotto che già nel 2008 scoprì – tramite corrispondenza elettronica – una relazione extraconiugale della moglie con un terzo, iniziata prima del matrimonio e mai interrotta. Dopo tale scoperta, lasciò la casa coniugale e il nucleo familiare si disgregò, tanto che nel 2011 la moglie presentò un ricorso per separazione senza chiedere l'addebito, poi abbandonato.
Quanto al trasferimento a Parigi, il resistente sostiene che si trattò di una decisione concordata, finalizzata a offrire ai figli un'istruzione di livello internazionale. Il progetto prevedeva la vendita di entrambi gli immobili di proprietà esclusiva dei coniugi e l'avvio di un'attività commerciale nella capitale francese, ma la moglie avrebbe rifiutato di vendere la propria casa e non avrebbe mai intrapreso alcuna iniziativa imprenditoriale. La sua presenza sporadica a Parigi sarebbe stata giustificata da circostanze gravi: la malattia e il decesso della madre, che richiesero assistenza continua, e la crisi dell'attività alberghiera, che impose ingenti investimenti per evitarne il fallimento.
Sul piano economico, il resistente ha contestato le richieste avverse, sostenendo che la moglie dispone di un patrimonio immobiliare significativo e di risorse familiari, e che la misura dell'assegno fissata in sede presidenziale è sproporzionata rispetto alle sue effettive capacità reddituali.
Con atto di intervento depositato il 10 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 105 c.p.c. e 337-septies c.c., si è costituito nel presente giudizio , figlio dei coniugi separandi Controparte_2 CP_1
e oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
[...] Parte_1
Ha esposto di aver vissuto con la madre a Parigi sino al conseguimento del diploma liceale e di essersi poi trasferito, nel giugno 2020, presso il padre in Salerno, nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in via Scavate Case Rosse n. 1/A, ristrutturato e arredato per garantirgli una sistemazione stabile. Da allora convive con il padre, che provvede integralmente alle sue esigenze di vita quotidiana e alle spese domestiche. Ha aggiunto che i rapporti con il padre sono ottimi, mentre quelli con la madre si sono ridotti a contatti telefonici, essendo stata interpretata la scelta di vivere con il padre come un tradimento;
la madre, peraltro, non ha mai contribuito al mantenimento del figlio, neppure con una minima somma, nonostante il padre abbia continuato per oltre un anno e mezzo a versarle l'assegno di € 2.100,00 stabilito dall'ordinanza presidenziale, somma che non è stata utilizzata per le esigenze del figlio.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa solo nelle stagioni estive del 2021 e 2022 e di essersi dedicato alla pallacanestro, militando in serie C con la società “Pallacanestro Salerno”, di cui è divenuto capitano, vincendo due campionati. Successivamente ha deciso di riprendere gli studi universitari, superando il test di ammissione alla Facoltà di Architettura presso l'Accademia Mario
Botta di Mendrisio (Svizzera), dove dal settembre 2022 frequenta i corsi obbligatori in presenza. Per tale ragione ha dovuto prendere in locazione un monolocale a Mendrisio, con canone mensile di circa
€ 850, oltre alle spese di vitto (stimate in € 50 al giorno), alla retta universitaria (€ 666 mensili), ai costi di viaggio tra Svizzera e Italia, ai libri e alle spese correnti.
Ha dedotto che le spese attuali, legate alla frequenza universitaria, non possono più ritenersi coperte dall'assegno di € 2.100,00 fissato dal G.I., e ha chiesto che il contributo di mantenimento sia determinato in € 3.000,00 mensili, da versarsi direttamente a lui, con ripartizione tra i genitori secondo la misura che il Tribunale riterrà equa. Tale importo è giustificato dalle voci di spesa documentate: €
850 per l'alloggio, € 1.500 per vitto, € 666 per la retta universitaria, oltre alle spese di viaggio e di studio.
Per tali ragioni ha domandato quanto segue:
1. prendere atto della convivenza stabile con il padre e del sostentamento assicurato da quest'ultimo;
2. determinare l'assegno di mantenimento in € 3.000 mensili, comprensivo delle spese universitarie e di alloggio;
3. stabilire la misura di partecipazione di ciascun genitore;
4. disporre il versamento diretto dell'assegno ad . Controparte_2
Con ordinanza depositata in data 9.3.23, il giudice istruttore, nel valutare le istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali di cui all'ordinanza del 31.5.19, rilevata la sopravvenienza di fatti nuovi, ha stabilito il diritto di al mantenimento, disponendo che l'assegno di € 2.100,00 sia versato CP_2 direttamente al figlio, rigettando la richiesta di revoca e di riduzione avanzata dal resistente e quella di aumento proposta dalla ricorrente. Ha escluso la modifica dell'assegno per la moglie e per la figlia, ritenendo non mutate le condizioni di fatto, e ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, provvedendo infine sulle richieste istruttorie, ammettendo la prova testimoniale nei limiti della sua ammissibilità, disponendo accertamenti patrimoniali e reddituali ex art. 337-ter c.c. a mezzo della Polizia Tributaria, con delega per verificare la titolarità e disponibilità di beni immobili, mobili registrati, conti correnti, titoli, partecipazioni societarie e redditi, anche da lavoro non dichiarato.
All'esito della compiuta istruttoria, la causa all'udienza del 18.9.25, fissata in modalità di trattazione scritta, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c.
In sede conclusionale, la ricorrente ha ribadito la richiesta di addebito della separazione al marito, richiamando la documentazione e la prova testimoniale espletata, che – a suo dire – ha confermato le violenze fisiche, morali e psicologiche e la violazione del dovere di fedeltà. Ha citato i verbali di udienza dei testi ( , e brigadiere e la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Per_2 giurisprudenza sul rilievo anche di un singolo episodio di violenza.
Sul piano economico, ha insistito per: – assegno di mantenimento per sé non inferiore a € 3.000,00, rivalutabile ISTAT, evidenziando la sproporzione tra le capacità patrimoniali delle parti;
– aumento del contributo per la figlia nella misura di € 3.000,00 (o almeno € 2.100,00), oltre Per_1 il 100% delle spese straordinarie, giustificato dal conseguimento della laurea (luglio 2025) e dalle esigenze di specializzazione;
– conferma dell'assegno di € 2.100,00 per da corrispondersi direttamente al figlio, con CP_2 rigetto della richiesta di riduzione;
– riparto delle spese straordinarie integralmente a carico del padre, in ragione della sua capacità economica.
Il resistente ha chiesto il rigetto dell'assegno di mantenimento per la moglie, sostenendo che la stessa
è economicamente autonoma, titolare di immobili (abitazione in Corso Garibaldi, villa in Canalone, quote della società Chikò s.r.l.) e percettrice di rimesse familiari. Ha eccepito la mancata prova del tenore di vita e della ricerca di lavoro da parte della ricorrente, richiamando giurisprudenza recente
(Cass. nn. 3354/2025, 234/2025, 5242/2024) sull'onere di dimostrare l'attivazione per reperire un'occupazione.
Ha anche dedotto alcune sopravvenienze:
– il trasferimento della ricorrente a Salerno dal marzo 2022, con produzione di certificato storico di residenza;
– aggiornamento sullo stato della causa relativa ai terreni di AN (pendenza in appello e sospensione dell'efficacia esecutiva);
– richiesta di riduzione dell'assegno per a € 1.000,00 e cessazione del contributo per CP_2
ritenuta economicamente autosufficiente dopo la laurea;
Per_1
– contestazione delle stime patrimoniali della ricorrente e della relazione tecnica con CP_4 allegazione di dati sui redditi effettivi e sugli utili societari reinvestiti.
Ha inoltre insistito per l'addebito della separazione alla moglie, deducendo la violazione degli obblighi di fedeltà e collaborazione, e ha eccepito la carenza di prova del nesso causale esclusivo tra presunti tradimenti e crisi coniugale, richiamando le contraddizioni delle testimonianze e la riconciliazione del 2012.
si è invece riportato alle conclusioni rassegnate in sede di costituzione. Controparte_2
Tanto premesso, in via pregiudiziale, si osserva che a fronte della lunga durata di questo giudizio, la sentenza definitiva è volta cristallizzare la situazione attuale sia in fatto che in diritto, non potendo riferirsi ai precedenti provvedimenti provvisori – che restano confermati per il periodo di loro vigenza ma – che saranno integralmente sostituiti dalla presente sentenza. Vanno scrutinate, dunque, preliminarmente le reciproche domande di addebito da cui logicamente dipende la pretesa al mantenimento della ricorrente.
Le domande reciproche di addebito.
Nel presente giudizio entrambe le parti hanno domandato l'addebito in modo specifico per violazione del dovere di fedeltà. Il resistente ha imputato alla moglie una relazione extraconiugale, asseritamente desunta da messaggi di posta elettronica;
la ricorrente ha allegato, per converso, la relazione del marito con collocando l'origine della crisi nella violazione dell'obbligo Persona_3 di fedeltà da parte di lui, pur deducendo che nel 2011 aveva chiesto la separazione, per poi rinunciare alla domanda ed iniziare un nuovo progetto di vita con trasferimento a Parigi nel 2012, concordato tra le parti.
Per giurisprudenza prevalente, per dichiarare l'addebito ex art. 151 c.c. bisogna che il richiedente dimostri: (i) la violazione colpevole dei doveri coniugali;
(ii) l'imputabilità soggettiva (dolo o colpa) di tale violazione;
(iii) il danno-evento della definitiva intollerabilità della convivenza;
(iv) il nesso causale tra la violazione e il danno evento.
Quando le parti chiedono reciproci addebiti, poi, il giudice è tenuto verificare la sussistenza di questi presupposti per ogni domanda, sicché può pervenire a dichiarare l'addebito per entrambi, per uno dei coniugi o per nessuno, senza operare una “comparazione di colpe” in senso quantitativo, ma accertando se una sola condotta è stata causa determinante della crisi o se vi hanno contribuito entrambe le condotte o nessuna di esse.
In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079). Invero, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI, 14.8.2015, n. 16859).
Ciò significa, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito.
In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo l'id quod plerunque accidit. Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.
Nel caso di specie, all'esito della compiuta istruttoria, ritiene il Tribunale di dover rigettare entrambe le domande di addebito.
Invero, dall'esame delle testimonianze e degli atti processuali emerge sì l'infedeltà del resistente ma essa è collocata temporalmente nell'anno 2008 – 2010; in seguito vi era un ricorso per separazione nel 2011 (entrambe le parti nei propri scritti difensivi riconoscono tale circostanza) e poi la volontà di riconciliarsi, di ricostruire un clima familiare, determinandosi entrambi nel 2012 a lasciare l'Italia
e trasferirsi a Parigi per vivere con la famiglia, con trasferte continue del resistente tra Italia e Francia ciò fino al 2017 quando l'unione familiare si dissolve del tutto, imputandosi l'un l'altro la causa della disgregazione per non aver realizzato in concreto il progetto di vendita dei beni per stabilirsi in modo definitivo in Francia.
In particolare, il teste ex dipendente dell'Hotel ST, ha dichiarato: «Si è Testimone_5 vero che il sig. nell'anno 2008 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la Controparte_1 sig.ra La sig.ra viveva presso l'Hotel ST di Salerno dove io Persona_3 svolgevo le mansioni di receptionista e quando ero di servizio vedevo la sig.ra mano nella Per_3 mano, con il sig. il quale si curava dei figli di lei come se fossero stati suoi»; «Nel Controparte_1
2010 il sig. ospitò nell'albergo ST anche i figli della sig.ra (v. Controparte_1 Per_3 verbale udienza 26/03/2025).
Si tratta di un teste estraneo alla famiglia, senza legami di parentela o interesse, con conoscenza diretta per ragioni di lavoro. La deposizione è precisa e coerente, riferita a circostanze temporalmente collocate e appare, dunque, attendibile.
, amica della ricorrente, ha riferito: «…mi sono accorta che il sig. e Testimone_6 CP_1 la domestica, mentre erano in cucina, si toccavano la mano in modo non Persona_3 appropriato e tra loro c'erano sguardi complici…»; «…li ho visti anche baciarsi sul terrazzo dell'albergo ST dove loro trascorrevano le giornate»; «…vedevo sia la sig.ra che i Per_3 figli uscire ed entrare dall'albergo ST, tante volte anche insieme al sig. ; Controparte_1 mangiavano, giocavano con i cani, facevano i compiti con i figli di lei» (v. verbale udienza
04/12/2024). Pur essendo legata da amicizia alla ricorrente, la teste ha reso dichiarazioni circostanziate, con dettagli sui luoghi e sulle condotte (baci, frequentazioni pubbliche, ospitalità), che trovano riscontro nella deposizione di Tes_1
Quanto alle scritte offensive rinvenute nell'abitazione coniugale dopo il litigio del 31/01/2011 e alle ecchimosi, le deposizioni di (ud. 21/06/2023) e (ud. 25/10/2023) Testimone_7 Testimone_4 attestano il fatto storico, ma non individuano l'autore. Anche il brigadiere (ud. 24/01/2024) Per_2 ha confermato il disordine e le scritte («riconosco nelle foto lo stato dei luoghi»), senza indicare chi le abbia vergate. I testi, del resto, si sono limitati a dichiarare quanto visto circa l'esistenza delle ecchimosi e a riportare, quanto all'autore di tali fatti, quanto loro riferito dalla ricorrente. In tale ultimo senso, essi sono testi “de relato actoris”, le cui dichiarazioni sono prive di autonomo valore probatorio se non corroborate da riscontri esterni (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025, secondo cui « in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa»). Pertanto, non
è provata la paternità materiale delle scritte e delle ecchimosi ed esse non possono porsi a base della domanda di addebito.
Dunque, elemento acquisito è l'infedeltà del resistente, collocata temporalmente tra il 2008 ed il 2010, epoca in cui la famiglia era unita: i coniugi convivevano nella casa coniugale di Salerno, i figli erano minori e vivevano con entrambi i genitori. Tale evento determinava una profonda crisi coniugale che portava anche alla richiesta di separazione da parte della ricorrente. La frattura tuttavia si ricomponeva, tanto che i coniugi decidevano nel 2012 di avviare un nuovo progetto di vita, si trasferivano a Parigi con i figli, il marito viaggiava tra i due paesi e solo nel 2017 si concretizzata una frattura definitiva, dovendo così ritenersi che non vi è prova del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi definitiva intercorso dopo 6 anni da quell'evento noto alla ricorrente già dal 2011.
Del resto, non è stata raggiunta la prova né di ulteriori violazione dell'obbligo di fedeltà avvenuti successivamente alla riconciliazione, né la seconda crisi che ha coinvolto i coniugi da ultimo abbia trovato causa nel riacutizzarsi del contrito morale provato dalla resistente a seguito della prima violazione accertata del dovere di fedeltà.
Non provata in alcun modo è la domanda di addebito proposta dal resistente.
Da ciò consegue il rigetto delle domande di addebito.
Sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita Non va disciplinato, in questa sede, né il diritto di visita né l'affidamento dei figli né il collocamento degli stessi presso la casa familiare poiché nelle more entrambi i figli sono divenuti maggiorenni.
Del resto, nessuna delle parti in sede conclusionale ha avanzato tali richieste.
Sulle statuizioni economiche
Va in primo luogo scrutinata la domanda di mantenimento della coniuge ricorrente verso il marito.
E' noto che «in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025).
«A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità
e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato»
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13026 del 10/06/2014).
«In tema di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obbiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ. La determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro» (Sez. 1, Sentenza n. 23071 del 16/11/2005).
Da ciò si desume che a) l'assegno di mantenimento nella separazione si rivolge al passato perché ha la finalità di far avere ai coniugi lo stesso tenore di vita che essi avevano durante il matrimonio;
di conseguenza, primo presupposto del diritto all'assegno è lo stato di bisogno relativo del coniuge istante, cioè la situazione di insufficienza del suo reddito a mantenere il tenore di vita matrimoniale;
b) nell'accertare lo stato di bisogno occorre tenere conto del reddito percepito dal coniuge ma anche della sua capacità lavorativa. Lo stato di bisogno, tuttavia, sussiste anche quando il coniuge abbia una capacità lavorativa specifica ma sia involontariamente disoccupato ovvero trovi difficoltà a conciliare il lavoro con le esigenze familiari. La prova dello stato di bisogno
è a carico del coniuge che pretende l'assegno, trattandosi di un presupposto del diritto;
c) per quanto si voglia, pro futuro, garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita, occorre comunque guardare alla situazione attuale in cui versa il patrimonio dell'obbligato: altro presupposto del diritto all'assegno di mantenimento è, infatti, l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro coniuge. Tale situazione è valutata tenendo conto anche dei redditi e delle sostanze del coniuge obbligato: è in proporzione a questi ultimi che va quantificato l'assegno;
d) nell'accertamento delle consistenze patrimoniali, non occorre accertare i redditi «nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Dagli accertamenti disposti nel corso del giudizio risulta che ha dichiarato redditi Controparte_1 pari a € 19.938 (2019), € 19.214 (2020) e € 31.806 (2021) (relazione G.d.F., 4° N.O.M. Roma,
15.9.2023: “Serpico – Redditi percepiti”). Tali dati fiscali, tuttavia, non restituiscono la reale capacità economica e di spesa, come suggerito da una pluralità di indici:
a) il resistente è proprietario dell'intero stabile in cui è ubicato l'Hotel ST ed è socio unico della TI EP s.r.l., società che gestisce l'attività; per il 2016 risultano ricavi alberghieri molto significativi (circa € 731.000 più ulteriori € 122.000), e lo stabile è stato stimato in circa
€ 12 milioni (ordinanza presidenziale, 31.5.2018, Trib. Salerno – Sorrentino) (ordinanza
, pagg. 5-6); Per_4
b) le verifiche finanziarie hanno messo in luce rapporti con più istituti (banche e IMEL/istituti di pagamento) e intestazioni di motoveicoli (Honda, Fantic, BMW) tra il 2019 ed il 2021
(relazione G.d.F. Roma, 15.9.2023, tavole su Anagrafe dei rapporti e archivio veicoli) (G.d.F.
Roma, pagg. 1-2);
c) soprattutto, la relazione G.d.F. evidenzia la presenza di formalità al Registro in cui, nell'ambito delle informazioni acquisite per il procedimento, compaiono atti con ruoli di
“avente causa” e “dante causa” per valori davvero elevati, nell'ordine delle sei-sette cifre (tra i quali spiccano € 1.042.500, € 150.000, € 260.000, oltre ulteriori compravendite fra il 2020 e il 2023) (relazione G.d.F. Roma, “Serpico Profilato – Registro”, elenco atti 2020-2023: valori dichiarati e ruolo “avente/dante causa”, v. doc. in atti, es. pag. 3 con importi € 1.042.500, €
150.000, € 260.000, € 91.713 + € 91.189,90).
Questi fatti-indice concorrono a delineare una robusta capacità patrimoniale e finanziaria del resistente, di gran lunga superiore a quella che traspare dal solo dato dichiarativo.
Il tenore di vita familiare è confermato dalle testimonianze: e hanno Testimone_4 Testimone_8 dichiarato che, durante la convivenza, la famiglia disponeva stabilmente di due autovetture (Jeep e
Micra) e un motorino (Malaguti), con posti auto dedicati (Garage Leone), utilizzati indifferentemente dai coniugi;
la teste ha confermato che il motorino era usato abitualmente dal Testimone_6 marito (verbali 25.10.2023 e 04.12.2024) (verbali in atti: “testimonianze.pdf”, pp.
1-2 e 5-6). Si tratta di consumi durevoli non essenziali, coerenti con lo standard medio-alto che connota anche la scelta dell'abitazione parigina a canone elevato (€ 3.500, poi € 3.200: v. ordinanza presidenziale 31.5.2018).
Per converso, non risulta oggi occupata;
il rapporto di lavoro con TI EP s.r.l. Parte_1
è cessato il 31.8.2019 e i redditi personali risultano modesti (€ 20.100 nel 2019; € 21.600 nel 2020 e
2021), in larga parte alimentati dall'assegno provvisorio (relazione G.d.F. Salerno, 1.6.2023, settore
) (G.d.F. Salerno, pagg. 2-4). La stessa detiene la nuda proprietà (33%) di CP_5 [...]
con volumi d'affari IVA significativi e redditi IRES positivi—ma non risulta Controparte_6 prova di utili distribuiti in suo favore;
risultano, inoltre, cespiti in Salerno e Pisciotta oggetto di donazioni/retrocessioni che limitano la fruibilità reddituale diretta (v. relazione G.d.F. Salerno, capitoli su SISTER/Registro e Conservatoria, pagg. 4-7). Le relazioni finanziarie ( CP_7
, investimenti in SICAV e unit linked;
bonifico estero € 124.780 nel 2021) attestano
[...] disponibilità finanziarie ma non un flusso periodico stabile idoneo a soddisfare da sé il fabbisogno
(G.d.F. Salerno, esiti operatori e movimenti di capitali, pagg. 6-8).
Quanto alla capacità lavorativa, il Collegio la considera, come imposto dalla giurisprudenza, in chiave realistica ed esigibile (v. Cass., ord. 234/2025), valorizzando il prolungato impegno familiare e domestico e l'oggettiva difficoltà di reinserimento;
in assenza di concrete opportunità già attive, non può sostituirsi l'assegno con entrate ipotetiche.
D'altro lato, le elargizioni familiari , per essere computate in detrazione, dovrebbero Pt_1 presentare regolarità e continuità anche post-separazione: qui emergono movimentazioni di importo rilevante ma episodiche, non idonee a integrare un reddito sostitutivo (v. movimento estero €
124.780/2021 – G.d.F. Salerno, “Movimenti di capitali”, pag. 7).
La comparazione tra le complessive risorse dei coniugi evidenzia una marcata asimmetria a sfavore della ricorrente.
In applicazione del criterio di ricostruzione attendibile (Cass. 975/2021) —che tiene insieme dati fiscali, indici patrimoniali/finanziari (ivi compresi gli atti di registro in cui il resistente figura avente/dante causa per importi elevati), stile di vita e fabbisogno attuale—l'equilibrio da perseguire
è quello già tracciato in sede provvisoria.
Pertanto, la domanda di mantenimento va parzialmente accolta e l'assegno in favore di Parte_1
è determinato in € 1.800,00 (milleottocento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT anno per
[...] anno, confermando sul punto l'assetto fissato in via provvisoria e poi ribadito in sede di modifica.
Quanto ai figli, invece, «ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni». (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Il figlio che raggiunge la maggiore età conserva, quindi, il diritto al mantenimento se non ha ancora conseguito l'indipendenza economica (337-septies c.c.), e tale diritto persiste fin quando il figlio non abbia realizzato una posizione economica sufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita. Queste esigenze sono tendenzialmente rapportate al tenore di vita della famiglia e comprendono quanto occorre per il completamento del corso di studio o di formazione professionale dovendosi comunque tener conto delle condizioni economiche dei genitori (v. C. 19 maggio 2009, n. 11538, secondo cui
«a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali»).
Il diritto al mantenimento viene meno quando il figlio consegue l'indipendenza economica o quando non la consegue per sua colpa. Avente diritto all'assegno rimane il genitore che teneva il figlio presso di sé. Col raggiungimento della maggiore età il figlio diviene per altro anch'egli legittimato a chiederne la corresponsione (v. C. 16 settembre 2022, n. 27308) ma «il genitore affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere "iure proprio", e non già " capite filiorum", il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi» (v.
Sez. 3, Sentenza n. 8007 del 18/04/2005).
Sul piano processuale, quindi, il conseguimento della maggiore età da parte del figlio nel corso del giudizio avente ad oggetto il suo mantenimento non ha automatico effetto interruttivo ex art. 300
c.p.c. e, per ottenere la legittimazione esclusiva a ricevere l'assegno, il figlio deve farne richiesta al giudice. Ma l'art. 337septies c.c. avverte che la determinazione del giudice può essere diversa («tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto»).
È pacifico in atti che si è laureata in medicina (luglio 2025) e non convive con il padre Per_1
(comparsa conclusionale ricorrente, p. 11; memoria di replica ricorrente, pp. 66-67) — pur permanendo un legame domestico con la madre, presso la quale la figlia fa capo quando libera dagli impegni di studio e formazione post-laurea. In applicazione dei principi sopra ricordati, il conseguimento della laurea non determina automaticamente la cessazione del diritto al mantenimento, ove non risulti l'effettiva indipendenza economica.
Proprio per tale ultima ragione, essendosi laureata da pochissimo, a lei spetta ancora il mantenimento ai fini dell'inserimento in modo stabile nel mondo del lavoro nella medesima misura già stabilita in via provvisoria, vale a dire 2100,00 euro oltre rivalutazione.
Per invece, risultano acquisite e non contestate la convivenza stabile con il padre a Salerno CP_2 dal giugno 2020; l'interruzione di rapporti di lavoro dopo esperienze stagionali (2021-2022); la frequenza universitaria presso l'Accademia di Architettura “Mario Botta” di Mendrisio (CH) (dal settembre 2022), con canone di locazione in loco e retta universitaria.
nato nel 2003, è oggi maggiorenne e ha chiesto espressamente, con l'atto di intervento CP_2 depositato il 10 ottobre 2022, che il Tribunale prenda atto della sua convivenza stabile con il padre presso l'abitazione di Salerno e del fatto che il padre provvede integralmente alle sue esigenze di vita quotidiana. Nello stesso atto, il figlio ha riconosciuto che il padre gli garantisce il mantenimento diretto, ma ha chiesto anche un assegno periodico in denaro, evidenziando le accresciute necessità legate alla frequenza universitaria in Svizzera (Accademia di Architettura “Mario Botta” di
Mendrisio), con spese di retta, alloggio e viaggi documentate in atti.
Questa dichiarazione è significativa: da un lato, conferma che il padre assicura vitto, alloggio e spese ordinarie, dall'altro, rivela che tale mantenimento diretto non è sufficiente a coprire le esigenze aggiuntive connesse al percorso di studi all'estero, esigenze che devono essere rapportate al tenore di vita familiare e alla capacità economica del genitore obbligato. infatti, non lavora più, come CP_2 provato dagli accertamenti e dalle conclusioni delle parti, e non risiede più con la madre, come attestato dal certificato di stato di famiglia della madre e dalla residenza del figlio in Salerno, bensì con il padre. La madre, peraltro, versa in stato di bisogno, come accertato nel capo precedente, sicché non può contribuire in modo significativo al mantenimento del figlio.
Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene equo determinare l'assegno in € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi direttamente ad ai sensi dell'art. 337-septies c.c. CP_2
La misura è ridotta rispetto a quella fissata in via provvisoria (€ 2.100,00) perché la convivenza con il padre implica un mantenimento in natura già garantito, ma il contributo monetario resta necessario per il mantenimento del tenore di vita goduto.
Del resto, la disponibilità del padre a riconoscere comunque un assegno al figlio, nonostante egli stesso ammetta che il figlio vive con sé e che non gli fa mancare nulla in termini economici, è indice della sua consapevolezza che il solo mantenimento diretto non basta a garantire al figlio lo stile di vita che merita.
In fin dei conti, l'assegno che dovrà corrispondere nell'interesse dei figli è sensibilmente CP_1 più alto per poiché ella non riceve dal padre alcun mantenimento diretto. Per_1
Rileva conclusivamente questo giudice che in entrambi è comunque forte la voglia di emancipazione familiare come dimostrato dalle stesse affermazioni di pur se indirettamente riportate dal CP_2 suo rappresentante legale, nonché dal loro incontestato impegno nell'inserimento nel mondo del lavoro, contraddistinto da un brillante proseguimento negli studi in materie e ambiti che richiedono tempo al fine del perfezionamento professionale e dell'inserimento stabile.
Si precisa, infine, che la retta universitaria, unitamente alle spese di iscrizione, tasse, manuali, attrezzature tecniche e viaggi per esami o tirocini, rientra tra le spese straordinarie, da ripartirsi nella misura di cui infra.
1.1. Il maggior reddito del padre, sig. , rispetto a quello della madre, sig.ra. che, CP_1 Pt_1 come dimostrato, risulta essere in stato di bisogno verso il primo, giustifica anche l'attribuzione del
100% delle spese straordinarie in capo al per le esigenze di entrambi i figli. Del resto, CP_1 almeno quanto al figlio già provvede al pagamento della retta universitaria CP_2 CP_1 spontaneamente e per l'intero.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_8
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Le variazioni economiche rispetto ai provvedimenti provvisori decorrono dalla comunicazione della presente decisione.
Spese
Le spese di lite, stante il rigetto di entrambe le domande di addebito e la natura necessitata del giudizio, vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2. Determina in € 1800,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3. Determina in € 2100,00 l'assegno di mantenimento per la figlia che il resistente è Per_1 tenuto a corrispondere mensilmente a favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Determina in € 1000,00 dalla presente pronuncia l'assegno di mantenimento che il resistente
è tenuto a corrispondere mensilmente in favore del figlio nelle sue mani, oltre CP_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5. pone le spese straordinarie, per ogni figlio nella misura del 100%, a carico di parte resistente, dalla presente pronuncia;
6. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 10.11.25
Il Presidente rel. dr. Ilaria Bianchi