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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2317/2021 promossa da:
N QUALITA' DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e dell'avv. DI CHIO MICHELE C.F._1
VIA LEOPARDI N.6, INT.7 40122 BOLOGNA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. JACCHIA DANIELE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “ nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
nel riportarsi integralmente a quanto già rappresentato, dedotto, eccepito ed argomentato nel
[...] proprio atto di citazione, contesta recisamente quanto ex adverso dedotto e chiede l'accoglimento dei rassegnati motivi d'appello e la contestuale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente gravame per i motivi già espressi ed in atti;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda nonché delle nuove produzioni documentali addotte da controparte poiché in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
pagina 1 di 7 in via principale, confermare in toto la Sentenza n. 1061/2021 emessa dal Tribuale di Forlì nel procedimento avente R.G. N. 3651/2018 – Dott. – ; Per_1 in via principale, nel merito, rigettare l'Appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratrice speciale di in quanto infondato ed Parte_2 inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per Legge”.
IN FATTO
1. La società nonché i soci e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1115/18, emesso dal Tribunale di Forlì su ricorso di con il quale era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € Parte_2
62.119,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di debito residuo derivante da un mutuo chirografario erogato da Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità del credito in capo alla società ingiungente;
nel merito, deducevano che il rapporto di mutuo era collegato al contratto di conto corrente n. 010121416, ove venivano applicati interessi anatocistici, usurari e commissioni non previamente concordate, e chiedevano pertanto il ricalcolo del relativo saldo.
2. Si costitutiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 1061/2021 il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Riteneva il giudice che l'art. 58, co. 2° e 4° t.u.b., secondo il quale la comunicazione della cessione del credito avviene mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, sostituendo l'adempimento a carattere alternativo di cui all'art. 1264, c.c., ossia l'accettazione da parte del debitore ceduto oppure la notificazione a quest'ultimo dell'avvenuta cessione, non esoneri comunque il cessionario dall'onere di provare il fondamento sostanziale della propria legittimazione, e segnatamente l'oggetto della cessione.
Nel caso di specie, a seguito della contestazione sollevata al riguardo dalla parte opponente, l'opposta si era limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione intercorso tra Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e nonché la copia della lettera di risoluzione del Parte_2
contratto.
Ma l'estratto della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla copia parziale - senza gli allegati compilati - del contratto di cessione, non erano idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco ex art. 58, t.u.b., non riportando detti documenti i dati identificativi dei crediti e dei corrispondenti debitori ceduti, e non indicando neppure le categorie dei crediti ceduti in blocco.
pagina 2 di 7 In particolare il contratto di cessione risultava privo dell'allegato denominato «List of the Claims as at the Valuation Date», presente esclusivamente come modulo (schedule) senza l'adeguata compilazione, che avrebbe consentito di identificare la posizione debitoria in capo alla società opponente e la relativa inclusione nell'operazione di cessione.
Ugualmente la lettera di risoluzione del contratto del 7.10.2014 inviata da Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. non permetteva di superare l'eccezione in quanto, da un lato, la missiva non menzionava affatto l'operazione di cartolarizzazione – peraltro intervenuta dopo lo scioglimento del rapporto – e, dall'altro, il fatto che la banca informasse che si sarebbe avvalsa di per il recupero coattivo Parte_1
(come aveva fatto poi nulla aggiungeva rispetto alla carente dimostrazione del trasferimento Pt_2
del credito in contestazione.
D'altro canto, era necessario che il cessionario dimostrasse non solo la cessione del credito, ma anche che questa si fosse perfezionata prima della sua intimazione rivolta al debitore, affinché vi fosse identità tra soggetto beneficiario dell'attribuzione e chi pretendeva il pagamento verso il debitore ceduto.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello in qualità di procuratrice speciale di Parte_1
Parte_2
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di carenza di prova della titolarità del credito azionato, deducendo che in realtà quest'ultima risulta provata dalla documentazione prodotta;
in particolare nell'avviso di cessione risulterebbero indicati tutti i criteri atti a individuare il credito oggetto di cessione.
Rileva inoltre l'appellante che, in seguito alla produzione documentale effettuata in primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, l'opponente in occasione della prima udienza non ha sollevato alcuna ulteriore contestazione, sicchè detti documenti devono ritenersi accettati e non più contestati;
pertanto il tribunale avrebbe deciso la causa in violazione alla norma di cui all'art. 115
c.p.c.
L'appellante ripropone pertanto le domande, eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado in risposta alle eccezioni sollevate dagli opponenti, odierni appellati, ritenute assorbite dal primo giudice.
7. Con il secondo motivo lamenta l'ingiusta ed erronea regolamentazione delle spese di lite.
8. Il primo motivo è fondato.
pagina 3 di 7 Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
9. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 148 del 16.12.2017 risulta che i crediti ceduti dalla Cassa di Risparmio di Cesena a con contratto di cessione di crediti in blocco del 6.12.2017 sono “tutti i crediti per Parte_2
capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione. (…)
Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta.”
10. Ebbene, il credito azionato in via monitoria, relativo al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento chirografario di € 100.000,00 concesso dalla allora a Parte_3 CP_1
pagina 4 di 7 del in data 9.6.2009, garantito da fideiussioni specifiche contestualmente rilasciate da e CP_1 CP_2
risulta ricompreso nel periodo indicato dal suddetto avviso di cessione. Controparte_1
Inoltre, dalla lettera in data 7.10.2014 di risoluzione del contratto di mutuo, con la quale la banca dava atto che erano rimaste impagate le rate dall'8.3.2013 all'8.9.2014, con conseguente esposizione debitoria complessiva, comprensiva di interessi di mora, in capo alla debitrice e ai garanti di €
62.783,02, emerge che, alla data della cessione, il credito in questione era già deteriorato.
9. A ciò devono aggiungersi, ad abundantiam, l'elenco dei crediti ceduti consultabile sul sito internet indicato nella G.U., tra i quali è annoverato quello oggetto di causa, avente numero di riferimento
“3028697” corrispondente a quello indicato nel ricorso monitorio, e la dichiarazione di Credit Agricole, nella quale si è fusa per incorporazione l'originaria cedente, che conferma di aver ceduto le linee di credito afferenti alla posizione creditoria riferita a - ora Controparte_3 [...]
Controparte_1
In proposito deve ritenersi che la produzione nel presente grado, da parte dell'appellante, della stampa di detto elenco di crediti dal sito internet menzionato nell'avviso di cessione e della dichiarazione della banca non sia inammissibile per tardività, essendo i suddetti documenti volti a dimostrare la
“legittimazione sostanziale della società cessionaria”, che può essere provata in ogni stato e grado del giudizio senza preclusioni (vedi in tal senso, tra le altre, Cass., n. 21925/2015).
In conclusione, l'insieme degli elementi sopra indicati porta a ritenere che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il credito in oggetto rientri nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al menzionato avviso di cessione.
10. Passando dunque all'esame delle questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado e reiterate in questa sede da parte appellante, si osserva che il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo è quello relativo al debito residuo, in seguito a risoluzione unilaterale per inadempimento da parte della banca, derivante dal mutuo chirografario erogato in data 9.6.2009 per la somma complessiva di €
62.119,04, di cui € 21.428,58 per rate scadute ed impagate dall'8.3.2013 all'8.9.2014, € 1.404,77 per interessi corrispettivi su rate scadute e impagate, oltre a € 39.285,69 per capitale a scadere alla data dell'8.9.2014.
Le eccezioni svolte dagli opponenti, odierni appellati, riguardano invece un diverso rapporto di conto corrente sul quale era regolato il pagamento di dette rate;
ne discende che, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova nella materia in esame, sarebbe spettato alla società correntista produrre il contratto di conto corrente, la serie completa degli estratti conto a far data dall'apertura e ogni altro documento rilevante volto a fondare la pretesa di ricalcolo del saldo.
pagina 5 di 7 11. Tale onere non è stato tuttavia soddisfatto, essendosi gli opponenti, odierni appellati, limitati a chiedere alla controparte la produzione di detta documentazione ex art. 210 c.p.c., lamentando poi, in questa sede, che la cessionaria non abbia ottemperato al relativo ordine impartito in primo grado dal giudice.
In realtà la cessionaria ha prodotto la documentazione che è riuscita a rinvenire, depositando “- copia degli estratti di conto afferenti al rapporto di conto corrente a far data dal 1.10.2009 (la Pt_1
cedente sostiene di non essere tenuta a conservare le scritture contabili per un periodo superiore a 10 anni) - copia delle sole comunicazioni di variazioni unilaterali dal 29.4.2010 al 9.10.2014; - documenti di sintesi condizioni contrattuali dal 15.7.2010 al 30.9.2014; - riepilogo condizioni contrattuali al
31.12.2009.”
Va in proposito rimarcato che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti
(Cass., n. 35039/2022).
12. Oltretutto, nel presente grado gli appellati si sono limitati a dedurre la pretesa mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, senza richiamare le eccezioni di merito svolte in primo grado.
L'opposizione a decreto ingiuntivo risulta dunque infondata in quanto non provata, sicchè, in accoglimento dell'appello, essa deve essere respinta.
13. Il secondo motivo è assorbito in quanto, alla luce della riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio debbono essere poste a carico della parte oggi appellata in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da in qualità di procuratrice speciale di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e in riforma della sentenza n. Controparte_1 Controparte_1 CP_2
1061/2021 del Tribunale di Forlì, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1115/18 del Tribunale di Forlì e condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, e per il secondo grado in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
17.12.2024
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore dott. Manuela Velotti
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2317/2021 promossa da:
N QUALITA' DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e dell'avv. DI CHIO MICHELE C.F._1
VIA LEOPARDI N.6, INT.7 40122 BOLOGNA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. JACCHIA DANIELE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “ nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
nel riportarsi integralmente a quanto già rappresentato, dedotto, eccepito ed argomentato nel
[...] proprio atto di citazione, contesta recisamente quanto ex adverso dedotto e chiede l'accoglimento dei rassegnati motivi d'appello e la contestuale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente gravame per i motivi già espressi ed in atti;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda nonché delle nuove produzioni documentali addotte da controparte poiché in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
pagina 1 di 7 in via principale, confermare in toto la Sentenza n. 1061/2021 emessa dal Tribuale di Forlì nel procedimento avente R.G. N. 3651/2018 – Dott. – ; Per_1 in via principale, nel merito, rigettare l'Appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratrice speciale di in quanto infondato ed Parte_2 inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per Legge”.
IN FATTO
1. La società nonché i soci e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1115/18, emesso dal Tribunale di Forlì su ricorso di con il quale era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € Parte_2
62.119,04, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di debito residuo derivante da un mutuo chirografario erogato da Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità del credito in capo alla società ingiungente;
nel merito, deducevano che il rapporto di mutuo era collegato al contratto di conto corrente n. 010121416, ove venivano applicati interessi anatocistici, usurari e commissioni non previamente concordate, e chiedevano pertanto il ricalcolo del relativo saldo.
2. Si costitutiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 1061/2021 il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Riteneva il giudice che l'art. 58, co. 2° e 4° t.u.b., secondo il quale la comunicazione della cessione del credito avviene mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, sostituendo l'adempimento a carattere alternativo di cui all'art. 1264, c.c., ossia l'accettazione da parte del debitore ceduto oppure la notificazione a quest'ultimo dell'avvenuta cessione, non esoneri comunque il cessionario dall'onere di provare il fondamento sostanziale della propria legittimazione, e segnatamente l'oggetto della cessione.
Nel caso di specie, a seguito della contestazione sollevata al riguardo dalla parte opponente, l'opposta si era limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione intercorso tra Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. e nonché la copia della lettera di risoluzione del Parte_2
contratto.
Ma l'estratto della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla copia parziale - senza gli allegati compilati - del contratto di cessione, non erano idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco ex art. 58, t.u.b., non riportando detti documenti i dati identificativi dei crediti e dei corrispondenti debitori ceduti, e non indicando neppure le categorie dei crediti ceduti in blocco.
pagina 2 di 7 In particolare il contratto di cessione risultava privo dell'allegato denominato «List of the Claims as at the Valuation Date», presente esclusivamente come modulo (schedule) senza l'adeguata compilazione, che avrebbe consentito di identificare la posizione debitoria in capo alla società opponente e la relativa inclusione nell'operazione di cessione.
Ugualmente la lettera di risoluzione del contratto del 7.10.2014 inviata da Cassa di Risparmio di
Cesena s.p.a. non permetteva di superare l'eccezione in quanto, da un lato, la missiva non menzionava affatto l'operazione di cartolarizzazione – peraltro intervenuta dopo lo scioglimento del rapporto – e, dall'altro, il fatto che la banca informasse che si sarebbe avvalsa di per il recupero coattivo Parte_1
(come aveva fatto poi nulla aggiungeva rispetto alla carente dimostrazione del trasferimento Pt_2
del credito in contestazione.
D'altro canto, era necessario che il cessionario dimostrasse non solo la cessione del credito, ma anche che questa si fosse perfezionata prima della sua intimazione rivolta al debitore, affinché vi fosse identità tra soggetto beneficiario dell'attribuzione e chi pretendeva il pagamento verso il debitore ceduto.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello in qualità di procuratrice speciale di Parte_1
Parte_2
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di carenza di prova della titolarità del credito azionato, deducendo che in realtà quest'ultima risulta provata dalla documentazione prodotta;
in particolare nell'avviso di cessione risulterebbero indicati tutti i criteri atti a individuare il credito oggetto di cessione.
Rileva inoltre l'appellante che, in seguito alla produzione documentale effettuata in primo grado contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, l'opponente in occasione della prima udienza non ha sollevato alcuna ulteriore contestazione, sicchè detti documenti devono ritenersi accettati e non più contestati;
pertanto il tribunale avrebbe deciso la causa in violazione alla norma di cui all'art. 115
c.p.c.
L'appellante ripropone pertanto le domande, eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado in risposta alle eccezioni sollevate dagli opponenti, odierni appellati, ritenute assorbite dal primo giudice.
7. Con il secondo motivo lamenta l'ingiusta ed erronea regolamentazione delle spese di lite.
8. Il primo motivo è fondato.
pagina 3 di 7 Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
9. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 148 del 16.12.2017 risulta che i crediti ceduti dalla Cassa di Risparmio di Cesena a con contratto di cessione di crediti in blocco del 6.12.2017 sono “tutti i crediti per Parte_2
capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione. (…)
Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta.”
10. Ebbene, il credito azionato in via monitoria, relativo al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento chirografario di € 100.000,00 concesso dalla allora a Parte_3 CP_1
pagina 4 di 7 del in data 9.6.2009, garantito da fideiussioni specifiche contestualmente rilasciate da e CP_1 CP_2
risulta ricompreso nel periodo indicato dal suddetto avviso di cessione. Controparte_1
Inoltre, dalla lettera in data 7.10.2014 di risoluzione del contratto di mutuo, con la quale la banca dava atto che erano rimaste impagate le rate dall'8.3.2013 all'8.9.2014, con conseguente esposizione debitoria complessiva, comprensiva di interessi di mora, in capo alla debitrice e ai garanti di €
62.783,02, emerge che, alla data della cessione, il credito in questione era già deteriorato.
9. A ciò devono aggiungersi, ad abundantiam, l'elenco dei crediti ceduti consultabile sul sito internet indicato nella G.U., tra i quali è annoverato quello oggetto di causa, avente numero di riferimento
“3028697” corrispondente a quello indicato nel ricorso monitorio, e la dichiarazione di Credit Agricole, nella quale si è fusa per incorporazione l'originaria cedente, che conferma di aver ceduto le linee di credito afferenti alla posizione creditoria riferita a - ora Controparte_3 [...]
Controparte_1
In proposito deve ritenersi che la produzione nel presente grado, da parte dell'appellante, della stampa di detto elenco di crediti dal sito internet menzionato nell'avviso di cessione e della dichiarazione della banca non sia inammissibile per tardività, essendo i suddetti documenti volti a dimostrare la
“legittimazione sostanziale della società cessionaria”, che può essere provata in ogni stato e grado del giudizio senza preclusioni (vedi in tal senso, tra le altre, Cass., n. 21925/2015).
In conclusione, l'insieme degli elementi sopra indicati porta a ritenere che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il credito in oggetto rientri nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al menzionato avviso di cessione.
10. Passando dunque all'esame delle questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado e reiterate in questa sede da parte appellante, si osserva che il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo è quello relativo al debito residuo, in seguito a risoluzione unilaterale per inadempimento da parte della banca, derivante dal mutuo chirografario erogato in data 9.6.2009 per la somma complessiva di €
62.119,04, di cui € 21.428,58 per rate scadute ed impagate dall'8.3.2013 all'8.9.2014, € 1.404,77 per interessi corrispettivi su rate scadute e impagate, oltre a € 39.285,69 per capitale a scadere alla data dell'8.9.2014.
Le eccezioni svolte dagli opponenti, odierni appellati, riguardano invece un diverso rapporto di conto corrente sul quale era regolato il pagamento di dette rate;
ne discende che, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova nella materia in esame, sarebbe spettato alla società correntista produrre il contratto di conto corrente, la serie completa degli estratti conto a far data dall'apertura e ogni altro documento rilevante volto a fondare la pretesa di ricalcolo del saldo.
pagina 5 di 7 11. Tale onere non è stato tuttavia soddisfatto, essendosi gli opponenti, odierni appellati, limitati a chiedere alla controparte la produzione di detta documentazione ex art. 210 c.p.c., lamentando poi, in questa sede, che la cessionaria non abbia ottemperato al relativo ordine impartito in primo grado dal giudice.
In realtà la cessionaria ha prodotto la documentazione che è riuscita a rinvenire, depositando “- copia degli estratti di conto afferenti al rapporto di conto corrente a far data dal 1.10.2009 (la Pt_1
cedente sostiene di non essere tenuta a conservare le scritture contabili per un periodo superiore a 10 anni) - copia delle sole comunicazioni di variazioni unilaterali dal 29.4.2010 al 9.10.2014; - documenti di sintesi condizioni contrattuali dal 15.7.2010 al 30.9.2014; - riepilogo condizioni contrattuali al
31.12.2009.”
Va in proposito rimarcato che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti
(Cass., n. 35039/2022).
12. Oltretutto, nel presente grado gli appellati si sono limitati a dedurre la pretesa mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, senza richiamare le eccezioni di merito svolte in primo grado.
L'opposizione a decreto ingiuntivo risulta dunque infondata in quanto non provata, sicchè, in accoglimento dell'appello, essa deve essere respinta.
13. Il secondo motivo è assorbito in quanto, alla luce della riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio debbono essere poste a carico della parte oggi appellata in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da in qualità di procuratrice speciale di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e in riforma della sentenza n. Controparte_1 Controparte_1 CP_2
1061/2021 del Tribunale di Forlì, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1115/18 del Tribunale di Forlì e condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA, e per il secondo grado in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
17.12.2024
pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore dott. Manuela Velotti
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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