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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 46/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
28.06.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. e CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Colombo n. 71 (c.f. ), rappresentati e difesi dagli CodiceFiscale_2
Avv.ti. Marco Randazzo e Francesca Maria Cinquerrui, presso lo studio dei quali, in Niscemi via S. Noto n. 42, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
1 , nato a [...] il 12.11. 1966 ed ivi residente in [...]
n. 59 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_3
Salvatore Domante ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via della
Regione n. 92, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Fabio catalano;
Appellato
Conclusioni degli appellanti
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa nel merito, in accoglimento del presente gravame, disporre l'annullamento o comunque l'integrale riforma della sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dal Sig. . In via CP_1 istruttoria si chiede nominarsi c.t.u. al fine di effettuare le indagini tecniche ingegneristiche di cui è carente la perizia della c.t.u. di primo grado al fine di valutare l'effettiva origine del danno lamentato dall'appellato che non è stato dimostrato essere certo ed univoco, avendo riguardo anche ai quesiti posti dagli appellanti nell'allegato n. 6 e non tenuti in adeguato buon conto dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile l'odierno appello e, nel caso, la decadenza delle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono state espressamente riproposte con l'atto di appello, nonché l'inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti nuovi, per le ragioni spiegate con la presente comparsa.
Rigettare il proprio appello siccome infondato in fatto e diritto e/o comunque con qualunque altra statuizione. Con vittoria di spese e competenze ed orari anche del presente grado di giudizio. In merito alle richieste di ammissione dei mezzi istruttori riproposti dalla parte
2 appellante si formula opposizione in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconducenti per le ragioni spiegate.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27.09.2013 evocava CP_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, e Parte_1
al fine di sentire e dichiarare i predetti convenuti Parte_2 responsabili di tutti i danni causati all'appartamento di cui l'attore è proprietario, sito in Gela, nella via Colombo 59.
A sostegno della domanda deduceva che, in conseguenza dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato dei convenuti si erano verificate delle lesioni e dei cedimenti strutturali agli immobili di sua proprietà, danni prontamente rappresentati ai tanto che costoro, Parte_1 tramite il loro procuratore speciale, avevano manifestato la volontà di risarcire il danno mediante pagamento di una somma di denaro ritenuta comunque insufficiente e, non accettata.
Rappresentava, ancora, che nel corso degli anni i convenuti avevano effettuato delle operazioni di ripristino ma che tali lavori, lungi dall'avere l'effetto sperato, avevano causato ulteriori lesioni da assestamento dell'immobile aggravandone la stessa integrità strutturale e che, allo stato, l'ammontare complessivo dei danni poteva quantificarsi in €.
104.292,22 oltre IVA.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la domanda attorea eccependo, in via principale, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria punto del merito che devono il progetto della domanda e, in subordine, chiedevano che l'eventuale condanna fosse limitata alla somma a suo tempo offerta quale riconoscimento del danno da loro causato.
Il giudizio, dopo la mediazione disposta dal Tribunale ai fini della procedibilità dell'azione, veniva istruito mediante produzione
3 documentale e prove testimoniali nonché c.t.u. tecnica al fine di accertare l'entità dei danni subiti dall'immobile attoreo, il loro ammontare, la sussistenza del nesso di casualità con i lavori di ricostruzione dell'immobile dei convenuti e le somme necessarie al ripristino.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata in via preliminare dai convenuti sul presupposto che gli stessi, costituitisi in giudizio all'udienza di prima comparizione
(16.01.2014), erano decaduti dalla facoltà di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra quella relativa alla prescrizione dell'azione); Nel merito ha accertato la responsabilità dei convenuti per i danni cagionati nell'appartamento di proprietà attorea condannando gli stessi, in solido, al pagamento in favore del della somma di CP_1
€. 5.396,79 a titolo di risarcimento per i danni già riconosciuti;
Ha CO condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del
, della somma di €.82.511,00 oltre IVA, a titolo di risarcimento per gli
[...] ulteriori danni verificati e per i lavori di ripristino necessari all'appartamento di proprietà attorea;
Ha, infine, condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo e a quelle di c.t.u..
Il Giudice di prime cure è pervenuto alla richiamata decisione rilevando come, dalla computer istruttoria - ed in particolare dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio e dagli esiti della c.t.u. - era risultato accertato che i lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di proprietà dei avevano cagionato le lesioni riscontrate Parte_1 nell'immobile di proprietà e che, dopo i primi interventi, i cedimenti CP_1
e le fessurazioni (con conseguente indebolimento della struttura) non erano ancora cessati, anzi peggiorate.
Il Giudice di prime cure ha ancora evidenziato come la c.t.u. avesse accertato, con estrema certezza, che il dissesto e i cedimenti diffusi nella proprietà immobiliare attorea fossero da attribuirsi al profondo scavo
4 realizzato nel piano cantinato dai convenuti per la Parte_1 ricostruzione del loro immobile.
Da ciò la condanna al risarcimento del danno negli importi sopra richiamati, determinati anche in considerazione del fatto che, parte convenuta, dopo essersi dichiarata pronta al pagamento di una somma a titolo risarcitorio (comunque ritenuta insufficiente dal aveva CP_1 omesso di procedere al pagamento – anche mediante offerta reale - senza giustificato motivo.
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Avverso tale sentenza hanno proposto gravame Parte_1
e per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_2
Sostituita l'udienza del 30 gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha dichiarato la intervenuta decadenza dall'eccezione di prescrizione ritualmente formulata in primo grado.
Nel motivo si rappresenta come la suddetta eccezione fosse stata formulata nella comparsa di costituzione atto che, ai sensi dell'articolo
167 c.p.c., deve contenere le domande e le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.
Rilevano ancora come proprio la citata norma codicistica, nel richiamare il contenuto della comparsa di costituzione, non prevede alcuna
“decadenza” nell'ipotesi in cui la comparsa non sia stata
“tempestivamente depositata” atteso che il legislatore, quando ha voluto
5 disporre tale sanzione processuale per omesso o tempestivo deposito dell'atto, lo ha espressamente indicato (come ad esempio con riferimento alle ipotesi delle eccezioni di incompetenza per territorio, per valore o per materia di cui all'art. 38 c.p.c. ove è espressamente previsto che l'atto che ne rileva la sussistenza deve essere “tempestivamente depositato”).
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Con il secondo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, omesso di indagare la condotta dolosa o colposa dell'agente o comunque la sussistenza del fatto illecito come riconosciuto a carico dei convenuti.
A sostegno del motivo si sostiene come i lavori del fabbricato di via
Colombo di Gela fossero stati autorizzati dall' Ufficio del Genio Civile di
Caltanissetta con atto protocollo n. 8773 del 2001 e che detti lavori, iniziati nel settembre dello stesso anno, erano stati completati nel luglio del 2002 ed adeguatamente collaudati mediante relazione depositata dal
Direttore dei lavori all'Ufficio del Genio Civile del capoluogo Nisseno.
Non può pertanto sussistere alcun dubbio, sostengono gli appellanti, circa la bontà progettuale e realizzativa dello stabile posta in essere da tecnici iscritti ai rispettivi Albi professionali e dotati di competenze specifiche.
Deducono, ancora gli appellanti, che neppure dalla consulenza tecnica a firma dell'Ing. risulta la sussistenza di una condotta illecita Per_1 dolosa o colposa loro imputabile, condotta necessaria ai fini dell'affermazione della responsabilità ex articolo 2043 c.c..
Più in particolare si rileva come, ultimati i lavori nel corso del 2002, le parti avevano accertato (nell'immediatezza) e quantificato i danni riscontrati nell'immobile del in €. 5.396,79 e che, rifiutata detta CP_1 somma, non possono adesso imputarsi ai convenuti - in ragione del principio del neminem leadere - i cedimenti ed i danni strutturali che
6 l'immobile del ha subito dal 2002 al 2017 (anno delle operazioni CP_1 peritali in corso di causa).
In definitiva si argomenta come nessun accertamento era stato effettuato dall'Ausiliario del Giudice al fine di escludere che il decorso di oltre 15 anni dalla prima comparsa dei danni possa essere causa dei danni poi riscontrati attribuibili, ipoteticamente, a fattori estranei ai convenuti (si pensi, ad esempio a scosse sismiche o fuoriuscite copiose di acqua e dalle condotte idriche comunali presenti sotto il piano di calpestio).
Evidenziano, ancora, come dette considerazioni fossero state rappresentate nel corpo delle note critiche a firma dell'Ing. ma che CP_2 tuttavia, di tali censure il Tribunale non ha tenuto conto alcuno.
Con i motivi gli appellanti rilevano, infine, la erroneità della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha indicato gli interventi da eseguire nell'immobile del interventi che riguardano, addirittura, CP_1
l'esecuzione di opere da eseguire al piano terra di uno stabile non di proprietà dell'attore.
Per dette ragioni gli appellanti insistono perché la Corte disponga la nomina di un ulteriore consulente tecnico atteso che la c.t.u. redatta dall'Ing. - il cui esito è stato dirimente per la statuizione in ordine Per_2 alla sentenza impugnata – presenta elementi meritevoli di censura o comunque di ulteriore approfondimento.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione CP_1
e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 28.10.2022.
7 In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha ritenuto non necessario, ai fini della decisione, espletare ulteriore attività istruttoria in grado di appello, rigettando la richiesta di nomina di un nuovo c.t.u. anche in considerazione del fatto che il lungo lasso di tempo
8 decorso dall'epoca della demolizione dell'edificio per cui è causa, renderebbe impossibile accertare l'eventuale violazione del principio del neminem laedere per mancanza di prudenza o perizia.
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame che investe la dedotta erronea dichiarazione di decadenza della eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria si osserva:
Come noto, l'art. 166 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede[va] che la costituzione del convenuto dovesse avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione ovvero dell'udienza differita a norma dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c. ed il rispetto di tale termine è di fondamentale importanza, soprattutto alla luce delle preclusioni che, dalla eventuale inosservanza, ne discendono.
La tardiva costituzione in giudizio del convenuto preclude, infatti, a quest'ultimo la possibilità di formulare tutte le eccezioni in senso stretto
(non rilevabili d'ufficio), domande riconvenzionali e/o chiamate di terzi
(art. 167 c.p.c.).
Nel caso in specie non vi è dubbio che parte convenuta si sia costituita in giudizio – mediante deposito di comparsa di risposta – solo in data
16.01.2014 (ovvero alla prima udienza di comparizione così differita rispetto a quella del 15.01.2014 indicata dall'attore nell'atto di citazione).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione assunta dal Tribunale
(vedasi pag. 3 e segg. della sentenza impugnata) nella parte in cui, ha ritenuto i convenuti decaduti, ex art. 171 c.p.c., dal diritto di formulare le eccezioni non rilevabili d'Ufficio.
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9 Quanto alle ragioni di merito atte ad inficiare la gravata sentenza, per come rappresentate nel secondo motivo di gravame si osserva.
Nel corso del giudizio sono stata ammesse le prove orali richieste da entrambe le parti la cui escussione – a prescindere da quanto dichiaro in sede di interpello da attore e convenuti – ha consentito di ritenere dimostrate le prospettazioni attoree.
Più in particolare (udienza del 16.10.2015) il teste , Testimone_1 proprietario di un immobile confinate con quello per cui è causa, ha confermato l'esecuzione dei lavori da parte dei ) articolato n. 2 Parte_1 memorie 183 comma VI n. 2) consistiti “nella demolizione e ricostruzione dell'intera fabbrica” confermando, altresì, (art. n. 5) che i fenomeni di cedimento erano ancora in corso “… ci sono lesioni all' esterno dell'immobile dell'attore che di quelli adiacenti”.
Anche il teste (sentito alla medesima udienza), la cui Testimone_2 famiglia è proprietaria di altro immobile adiacente a quello dei
, ha confermato l'esecuzione dei lavori da parte dei convenuti, Parte_1 aggiungendo (art. artt. nn. 6 e 9 delle memorie) di essere a conoscenza di
“tanti tipi di riunioni” e della presenza dei tecnici “ e CP_3 CP_4 intervenuti per trovare una soluzione ali problemi che si erano verificati.
In tale quadro probatorio vanno poi ricordate le dichiarazioni della altra teste che ha anche confermato la presenza di lesioni anche Testimone_3 all'interno dell'immobile dei (art. 5) “… sono a conoscenza perché CP_1 essendo amica della moglie del mi capita di andare a prendere un CP_1 caffè a casa sua e ho visto i cedimenti e ci lamentiamo a vicenda anche perché casa di mamma è distrutta”
Anche il teste – indicato da parte convenuta (è il padre Testimone_4 dei medesimi) ed escusso all'udienza del 22.10.2025 – ha confermato l'esecuzione dei lavori di scavo e di demolizione dell'immobile di proprietà dei figli, riconoscendo, fra l'altro, l'intervento dei tecnici delle parti “per
10 verificare i danni subiti dall'immobile e ” e che Parte_3 CP_1 era stata predisposta “una relazione tecnica con raccomandazioni per il ripristino dei danni (art. n. 5).
Così richiamati gli esiti delle prove orali, appare del tutto condivisibile la gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale (pag. 4) ha ritento provata l'esecuzione dei lavori e la successiva insorgenza di lesioni al fabbricato attoreo.
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Con Ordinanza del 28.09.2017 il Tribunale ha disposto nominarsi c.t.u. al fine di accertare:1) La situazione dei luoghi e degli immobili in relazione ai fatti denunciati da parte attrice, descrivendo l condizione del fabbricato
e la sussistenza dei lamentati danni;
2) Le cause e l'epoca di insorgenza degli stessi e l'eventuale protrarsi di tali danni nonché la loro riconducibilità ai lavori eseguiti dai convenuti e/o altre cause quali vetustà dell'edificio attoreo e avvenuta sopraelevazione dello stesso;
3) Se l'esecuzione di lavori prescritti nella relazione tecnica dagli Ingegneri e da parte CP_4 CP_3 dell'attore, avrebbe evitato e/o limitato l'entità dei danni;
4)Determinare le opere e i rimedi da porre in essere per eliminare i danni riscontrarti nonché per ovviare a eventuali futuri problemi di stabilità dell'edificio; 5)
Quantificare gli importi necessari ad eseguire tali opere.
La consulenza tecnica, redatta dall'Ing. (dopo una serie Persona_3 infinità di rinvii per la individuazione del c.t.u. attesa la rinuncia di molti professionisti di volta in volta incaricati) ha consentito di dare contezza ai numerosi ed articolati quesiti posti dal Tribunale.
Più in particolare, con riferimento alle cause del dissesto e all'epoca di insorgenza dei problemi di staticità (capitolo 6 pagina 10 della c.t.u.) l'Ing. ha accertato “che il manufatto edilizio interessato dal fenomeno ha Per_2 subito un cedimento significativo in corrispondenza delle fondazioni causato dai lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti dai Parte_4
[.. nel proprio Palazzo, posizionato a valle dell'isolato trattandosi di immobili tra loro concatenati con muri perimetrali in comune.
Il c.t.u. ha poi specificato che i suddetti danni “sono insorti subito dopo
l'esecuzione dei lavori dei convenuti” e che “analizzando le misurazioni eseguite dall'Architetto , i cedimenti sono ancora in atto con Persona_4 possibili gravi conseguenze per gli abitanti degli immobili”.
L'Ausiliario ha poi chiarito “che la tipologia costruttiva degli immobili ha, di certo, ulteriormente aggravato il fenomeno che si è trasmesso da un immobile all'altro perché, come detto, costituiscono un unico corpo di fabbrica” escludendo, categoricamente “che la costruzione del terzo piano dell'immobile di proprietà sia stato causa o concausa dei lamentati e CP_1 danni sia perché realizzato prima dei lavori posti in essere dai convenuti
(tale sopraelevazione risale al 1958) sia perché il quadro CP_5 fessurativo presente interessa anche elementi strutturali di altri immobili vicini”.
Infine il c.t.u. (paragrafo 7 pag.11 della relazione) ha dato atto di avere C verificato la relazione tecnica a suo tempo predisposta dagli Ingg. CP_4
e che avevano – che avevano redatto un apposito progetto di CP_3 consolidamento degli immobili di via Colombo - rilevando come questi ultimi nel descrivere gli interventi necessari per porre rimedio ai danni presenti avevano raccomandato l'esecuzione “di opere di consolidamento delle fondazioni e di riparazione della lesioni presenti mediante apposizione di rete elettrosaldata”.
Il c.t.u., tuttavia, chiarisce che tali interventi non tenevano conto (e non poteva essere diversamente) della presenza delle lesioni successivamente intervenute, circostanza utile a dimostrare, a fortiori, che il cedimento e CO l'aggravamento del quadro fessurativo dell'immobile di proprietà del era ancora in corso al momento dei sopralluoghi preliminari al
[...] deposito della c.t.u..
12 L'Ing. ha poi provveduto – in risposta ai quesiti a lui formulati - Per_2 ad individuare i lavori di ripristino necessari ad eliminare i danni ed evitare problemi futuri di stabilità dell'edificio del indicandoli CP_1 specificatamente (pag. 13 della c.t.u.) e quantificando i relativi costi in €.
82.511,00 oltre IVA.
La consulenza tecnica, corredata da ampia documentazione fotografica nonché computo metrico estimativo (all. n. 2) è stata oggetto di valutazioni critiche da parte del consulente di parte dei convenuti, Arch. Per_5 che ha indicato, punto per punto, le argomentazioni peritai
[...] ritenute erronee (c.t.p. del 15.12.2017).
A dette valutazioni critiche il c.t.u. ha dato ampia risposta (mediante perizia integrativa del 3 gennaio 2018) in seno alla quale ha ulteriormente chiarito le ragioni delle sue valutazioni specificando e confermando che
“le cause delle fessurazioni sono eziologicamente riferibili ai lavori edili eseguiti dai ” trattandosi di "cedimento dello strato Parte_1 fondazionale che ha interessato le fabbriche limitrofe con effetto domino perché tra loro concatenati con elementi strutturali in comune” nonché confermando l'attuale protrarsi dei paventati danni desumibili anche dai rilievi fotografici allegati oltre che dalle misurazioni effettuate che dimostrano “l'incremento delle vecchie crepe con l'insorgenza di nuove”.
L'Ing. ha poi ribadito ed escluso - categoricamente – la possibile Per_2
l'incidenza della sopraelevazione del terzo piano dell'immobile del CP_1 quale causa e/o concausa dei danni riscontrati confermando la quantificazione dei danni operata in quanto “calcolata in modo analitico e sulla base del prezzario regionale.”
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Così richiamati, nel complesso, gli esiti dell'istruttoria, appare pienamente condivisibile la decisone del Tribunale di Gela che ha ritenuto accertata la responsabilità dei convenuti nella determinazione di danni
13 riscontrati nell'immobile di proprietà del e, per converso, non CP_1 possono apprezzarsi i motivi di gravame con particolare riferimento a quanto in essi argomentato relativamente alla eventuale sussistenza di cause e/o concause attribuibili ad attività dell'attore stesso
(sopraelevazione del terzo piano) o eventi eterni (terremoti o infiltrazioni di acque provenienti dalle condotte comunali sottostanti gli immobili interessati), idonee a cagionare i danni riscontrati, tutte circostanze escluse dall'Ausiliario.
Deve ricordarsi, infatti che laddove il CT abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte e vi abbia fornito completa risposta, il Giudice esaurisce il proprio dovere di motivazione con un rinvio alle argomentazioni dello stesso CT (Cass. 9 aprile 2024 n. 9529, Cass. 9 gennaio 2024 n. 800, Cass. 16 novembre 2022 n. 33742).
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 321/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 28 giugno 2021 ed appellata da e . Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato CP_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 26 maggio 2025
14 Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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