Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 22619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22619 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2768 del 2025, proposto da Associazione “8puntozero”, NA Frullini, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, AR De NI e Impresa individuale NCC Lucignano di AR De NI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Beatrice Bonini e Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Garante per la protezione dei dati personali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto a firma del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione- del 2 luglio 2024 n. 203, pubblicato sul sito del MIT il 4 luglio 2024, avente ad oggetto le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro di Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.-L. 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, limitatamente agli articoli: 3, comma 2; 5, commi 2 e 4; 7, comma 3; Allegato A, lettere r) e s) e Allegato B), recante le specifiche tecniche e organizzative dell’applicazione informatica nonché, per quanto occorrer possa, del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’Adunanza del 23 maggio 2024 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- della Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024 recante: Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (RENT) istituito con D.M. 2 luglio 2024 n. 203;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Garante per la protezione dei dati personali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. UC BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) Il presente ricorso è stato proposto in forma collettiva da un’associazione di categoria degli operatori attivi nel settore del noleggio con conducente nell’ambito degli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (cfr. articolo 1 dello statuto associativo) e da alcuni operatori attivi nell’erogazione di servizi di noleggio con conducente (“ NCC ”).
2.) I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso, hanno impugnato alcune previsioni del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2 luglio 2024 – con il quale sono state definite le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 10- bis , comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (“ Rent ”) – in uno con la circolare esplicativa n. 24135 del 6 settembre 2024 e il parere all’uopo reso dal Garante per la protezione dei dati personali (“ Garante Privacy ”).
2.1.) I ricorrenti, nelle premesse in fatto del ricorso, hanno riassunto brevemente i principali passaggi, normativi e fattuali, che hanno condotto alla adozione del gravato decreto ministeriale (di seguito, per brevità, anche solo “ d.m. Rent ”), altresì richiamando il contenuto delle previsioni ministeriali gravate con il presente ricorso.
3.) I ricorrenti, dopo aver svolto alcune considerazioni in ordine alla legittimazione a ricorrere della Associazione “8puntozero”, hanno contestato le gravate previsioni del decreto Rent con sei differenti motivi di ricorso, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne hanno chiesto l’annullamento.
3.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’articolo 3 comma 2 del d.m. 203 del 2 luglio 2024 e della previsione dell’allegato A con particolare riferimento alle lettere da r) a s). Violazione articoli 41, 23 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione: art. 10 bis comma 3 d.l. 135/2018 convertito con legge 12/2019, Eccesso di potere: difetto di istruttoria, errore sui presupposti, sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà tra parti del provvedimento ”.
I ricorrenti hanno innanzitutto dedotto l’illegittimità dell’articolo 3, comma 2, e dell’Allegato A del d.m. Rent per violazione dell’articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018, anche sotto il profilo della violazione del principio della riserva di legge, in quanto per mezzo di tali previsioni sarebbe stato indebitamente imposto agli operatori del settore l’obbligo di inserire dati ulteriori a quelli necessari all’identificazione del titolare della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC, il che avrebbe introdotto prestazioni personali imposte che la legge non prevede, in violazione dell’articolo 23 della Costituzione.
Secondo la tesi dei ricorrenti, la delega al Mit contenuta nell’articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018 sarebbe circoscritta alla sola “ individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e delle modalità di registrazione ” e non anche alla individuazione dei dati da inserire nel Rent; il contenuto dei dati da inserire, dunque, avrebbe dovuto essere limitato solo a quelli atti a consentire la registrazione prevista dal decreto-legge, ossia le informazioni necessarie ad identificare gli operatori economici esercenti il servizio taxi e quello di NCC.
In base a quanto previsto dall’articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018, l’istituzione del Rent avrebbe come unica finalità quella di realizzare un censimento completo degli operatori attivi nella erogazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea per avere contezza del numero complessivo di licenze e autorizzazioni per verificare se risulti soddisfatto il fabbisogno dei predetti servizi di trasporto. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, dunque, il Rent avrebbe una finalità meramente ricognitiva.
Per le medesime ragioni è stata contestata anche la legittimità dell’articolo 5, comma 2, del d.m. Rent.
I ricorrenti, inoltre, hanno lamentato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 2, del d.m. Rent per violazione dell’articolo 41 della Costituzione, ritenendo che l’obbligo di inserire nel Rent i dati dei contratti stipulati e tutte le altre informazioni non strettamente attinenti alla ricognizione degli esercenti il servizio taxi e NCC, comporterebbe un aggravio e un onere per detti operatori che non trova alcuna giustificazione nell’interesse della collettività. Sussisterebbe pertanto, la violazione dell’articolo 41 della Costituzione sia per contrasto della suddetta previsione ministeriale con la riserva di legge contenuta nella disposizione normativa di rango costituzionale, sia perché l’indicazione dei modi con i quali gli imprenditori organizzano e gestiscono la propria attività non avrebbe alcun rilievo ai fini della tutela della utilità sociale.
I ricorrenti, con un ulteriore profilo di censura, hanno altresì contestato l’illegittimità delle gravate prescrizioni ministeriali per irragionevolezza, difetto di proporzionalità e aggravio procedimentale. Secondo la prospettazione ricorsuale, invero, gli obblighi discendenti dalle impugnate prescrizioni comporterebbe un aggravio ingiustificato per gli esercenti il servizio di taxi e NCC, essendo tali operatori costretti a dar conto e a documentare ogni loro scelta mediante l’inserimento dei dati nel Rent. La scelta ministeriale, peraltro, si porrebbe in controtendenza rispetto ad altre, numerose, iniziative normative adottate per rafforzare la libertà di impresa.
I ricorrenti hanno, poi, lamentato l’illegittimità delle gravate prescrizioni del d.m. Rent per violazione dell’articolo 97 della Costituzione e per disparità di trattamento, nella misura in cui ai soli esercenti il servizio di NCC – e non anche agli operatori che erogano il servizio taxi – è stato richiesto di inserire in tale registro i dati dei contratti stipulati con i propri clienti.
Con un ultimo profilo di doglianza è stata, infine, dedotta l’illegittimità per contraddittorietà delle prescrizioni ministeriali impugnate, in quanto l’articolo 3, comma 2, e l’Allegato A richiedono l’inserimento nel Rent di dati e contenuti diversi da quelli indicati dall’articolo 1 del d.m. Rent, trattandosi, in ogni caso, di dati avulsi dalla finalità ricognitiva di tale registro.
3.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 41 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione della riserva di legge; articolo 2082 c.c. Eccesso di potere: sviamento ”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le previsioni dell’articolo 3 comma 2 e dell’Allegato A, lett. r) e s) , del Rent, dirette ad acquisire informazioni in merito ai contratti stipulati dagli esercenti il servizio di NCC, risulterebbero illegittime anche ove ex se considerate, poiché in contrasto con un modello di mercato fondato sulla libertà di impresa.
Invero, imporre agli operatori NCC l’obbligo di rendere pubblici i dati dei contratti stipulati con la committenza, attraverso il loro inserimento nel Rent, si risolverebbe in una forma di controllo e ingerenza nell’attività di impresa e, quindi, dovrebbe essere contenuta in una norma di rango primario, pena la violazione dell’articolo 41 della Costituzione.
La stipula di contratti tra imprenditore e committente costituirebbe un ambito irrilevante per i pubblici poteri, in quanto insuscettibile di compromettere la sicurezza, la salute, l’ambiente e la dignità umana e, inoltre, non risulterebbe in alcun modo lesiva della utilità sociale. La previsione di tale obbligo, quindi risulterebbe affetta da una abnorme illegittimità, reintroducendo surrettiziamente indebite forme di controllo dell’amministrazione sulla attività d’impresa.
3.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’art. 5, commi 2 e 4, del Decreto, per violazione di legge con riferimento all’articolo 10 bis, comma 3, D.L. 135 del 2018. Eccesso di potere: difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza ”.
I ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno lamentato l’illegittimità delle impugnate prescrizioni del d.m. Rent asserendo che le stesse avrebbero trasformato il registro previsto dall’articolo 10- bis , comma 3, primo periodo, del d.-l. n. 135/2018 in un requisito di accesso al mercato dei servizi di NCC con effetto sanzionatorio.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del d.m. Rent avrebbero creato ostacoli ingiustificati all’esercizio dell’attività di impresa degli operatori di NCC, consistenti nella impossibilità di presentare istanza per immatricolare, aggiornare, ricevere una nuova carta di circolazione ovvero per concludere i procedimenti già avviati in caso di mancata iscrizione nel Rent o di mancato aggiornamento dei dati da inserire in tale registro.
L’illegittimità risiederebbe, in particolare, nel fatto che per effetto delle gravate previsioni ministeriali gli esercenti il servizio di NCC, in caso di mancato inserimento o aggiornamento dei dati richiesti dal d.m. Rent, risulterebbero privati del godimento di un bene, pur essendo legittimati a svolgere l’attività di impresa in questione stante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa primaria.
In tal senso militerebbe, inter alia , il disposto di cui all’articolo 85, comma 3, del codice della strada, a mente del quale “ La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio ”.
Oltretutto, le previsioni dettate dall’articolo 5, comma 2, del d.m. Rent risulterebbero illegittime anche in ragione del fatto che il mancato inserimento o aggiornamento dei dati nel Registro, impedirebbe la revisione annuale del mezzo ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del codice della strada.
3.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’art. 5, commi 2 e 4 del Decreto, nel combinato disposto con l’Allegato A, lett. r) e lettera s) quest’ultima letta in disposto con la lettera d) della Circolare ministeriale n. 0024135 del 06.09.2024 per: violazione di legge con riferimento all’art. 3 Cost in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e art. 49, paragrafo 3, CDFUE in relazione agli articoli 11 e 117, primo comma; violazione art. 10 bis, comma 3, del d. l. n. 135 del 2018; violazione art. 41, primo e secondo comma art. 117, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Eccesso di potere: difetto dei presupposti, illogicità e arbitrarietà ”.
Con tale motivo di ricorso è stato dedotto che le previsioni dettate dall’articolo 5, commi 2 e 4, in combinato disposto con quelle di cui alle lettere r) e s) , dell’Allegato A del d.m. Rent, risulterebbero illegittime anche per aver introdotto delle vere e proprie sanzioni amministrative, di carattere irragionevole e sproporzionato.
Secondo la tesi dei ricorrenti, misure afflittive quali quelle del ritiro e della sospensione della carta di circolazione avrebbero potuto essere previste solo dal legislatore, in ossequio al principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 21 novembre 1981, n. 689.
Risulterebbero, quindi, violati l’articolo 3 della Costituzione e l’articolo 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“ CDFUE ”) in relazione agli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in quanto le misure afflittive previste dall’articolo 5, commi 2 e 4, del d.m. Rent non sarebbero ragionevoli e proporzionate, andando a incidere negativamente sull’attività economica di operatori in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria per l’erogazione del servizio di NCC.
L’applicazione delle misure previste dalle gravate prescrizioni del d.m. Rent risulterebbe, del pari, illegittima anche in relazione al mancato inserimento o aggiornamento dei dati previsti dalle lettere r) ed s) dell’Allegato A dell’impugnato decreto ministeriale.
Le gravate previsioni del d.m. Rent, inoltre, risulterebbero illegittime anche per violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede che “ Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni ”.
Atteso che la Corte EDU ha chiarito che i beni possono anche consistere in attività (e, quindi, per ciò che rileva nel caso di specie, l’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC risulterebbe un bene), la previsione di un divieto temporaneo di utilizzare l’autorizzazione comunale comporterebbe, per gli operatori di NCC, una indebita limitazione dell’uso di un bene giuridicamente rilevante, in contrasto con la normativa sovranazionale invocata dai ricorrenti.
Dette previsioni, infine, si porrebbero in contrasto anche con la libertà di iniziativa economica sancita sia a livello costituzionale dall’articolo 41 della Costituzione, sia a livello sovranazionale dall’articolo 16 della CDFUE.
3.5.) Con il quinto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’art. 7, comma 3, del Decreto, per violazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere: difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà ”.
I ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno contestato la legittimità dell’articolo 7, comma 3, del d.m. Rent in quanto la stessa, prevedendo una sospensione dell’operatività del Registro per 180 giorni dalla sua pubblicazione, introdurrebbe una ulteriore moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni.
Ciò risulterebbe illegittimo atteso che il fondamento di tale moratoria risiede nell’articolo 10- bis , comma 6, del d.-l. n. 135/2018, disposizione questa che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2024 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 41 della Costituzione, nonché, dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, con riferimento all’articolo 49 del TFUE in materia di libertà di stabilimento.
Anche detta prescrizione ministeriale, inoltre, si porrebbe in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, andando a pregiudicare indebitamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica degli esercenti il servizio di NCC.
3.6.) Con il sesto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’art. 3, comma 2, del Decreto, nel combinato disposto con l’Allegato A, lett. r) e con all’Allegato B, per violazione di legge con riferimento all’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento europeo. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e arbitrarietà ”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’articolo 3, comma 2, in uno con l’Allegato A, lett. r) e l’Allegato B, del d.m. Rent, si porrebbero in contrasto con l’articolo 5, par. 1, lett. f) , del regolamento 2016/679/UE, recante regolamento generale sulla protezione dei dati (“ GDPR ”), violando, sul versante della protezione dei dati personali da inserire nel Registro, i principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati.
In particolare, l’Allegato B non sarebbe rispettoso delle garanzie previste dal GDPR, emergendo ciò anche dal raffronto con le previsioni dell’Allegato 5 allo schema del d.m. sul foglio di servizio in formato elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
4.1.) Le amministrazioni resistenti, con memoria depositata in data 5 settembre 2025, hanno eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per quanto riguarda la sua proposizione da parte di una associazione di categoria degli operatori economici attivi nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, che non potrebbe validamente lamentare alcuna lesione attuale della propria sfera giuridica;
- l’infondatezza del gravame.
5.) I ricorrenti, con memoria depositata in data 6 settembre 2025, hanno specificato le proprie doglianze e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
6.) Tanto i ricorrenti, quanto le amministrazioni resistenti, hanno depositato memorie di replica con le quali hanno controdedotto alle difese spiegate dalle controparti processuali e hanno insistito, rispettivamente, per l’accoglimento e la reiezione del presente gravame.
7.) Le amministrazioni resistenti, con atto depositato in data 6 ottobre 2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della presente controversia sulla base degli atti e degli scritti depositati.
8.) All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un profilo di possibile parziale improcedibilità del ricorso con riferimento alle censure articolate con il quinto motivo di ricorso in relazione al termine di operatività del Rent in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del gravato decreto ministeriale. Tale rilievo officioso è stato debitamente fatto constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che il quinto motivo di ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 e fatto constare nel relativo verbale.
In proposito, è sufficiente evidenziare che nelle more del giudizio risulta decorso il contestato termine di 180 giorni al quale il gravato articolo 7, comma 3, del d.m. Rent subordinava la piena operatività del Registro e non risulta agli atti che sia stata disposta la proroga di tale termine con un separato atto.
1.1. Il Collegio, sempre in via preliminare, non ritiene meritevole di pregio l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti con i propri scritti difensivi.
In proposito, è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che “ l’atto generale […] è immediatamente impugnabile quando incide senz’altro – senza la necessaria intermediazione di provvedimenti applicativi – sui comportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari (cfr. Sez. V, 16 febbraio 2002, n. 960) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1937 del 17 marzo 2022).
Tale incidenza è pacifica nel caso di specie, provvedendo gli atti gravati a disciplinare nel dettaglio gli adempimenti che gli esercenti il servizio di NCC devono porre in essere ai fini dell’iscrizione al Rent, con previsioni immediatamente precettive e autoesecutive, peraltro assistite da uno specifico apparato sanzionatorio.
Per tale ragione, gli atti e provvedimenti impugnati sono suscettibili di ledere in via diretta anche l’interesse collettivo rappresentato dalla Associazione ricorrente andando ad impattare in negativo sugli scopi statutari della stessa (cfr. articolo 3 dello Statuto associativo, doc. 8 della produzione dei ricorrenti), il che legittima la Associazione “8puntozero” alla proposizione del ricorso in esame.
In proposito, vale ricordare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “ la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi deve corrispondere ai limiti delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; il che vuole anche dire che l'interesse tutelato con l'azione giurisdizionale sia comune a tutti gli associati […]” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 2 novembre 2015).
Tale principio pretorio ben si attaglia alla fattispecie in questione, in quanto, da un lato, gli atti e provvedimenti impugnati risultano potenzialmente lesivi degli interessi di tutta la categoria degli esercenti il servizio di NCC e, dall’altro, tra gli scopi statutari dell’Associazione ricorrente figurano anche i seguenti: “ h) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi individuali o generali degli Associati rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Ente, Organo e Autorità ” e “ n) […] Al fine di rendere effettiva e piena la tutela e la rappresentanza l’Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi ”.
2. Il Collegio, esaurita la disamina delle questioni preliminari, ritiene che il presente ricorso sia meritevole di favorevole considerazione solo limitatamente alle censure articolate con il primo e il terzo motivo di ricorso avverso le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e 4, del d.m. Rent.
I restanti motivi di ricorso, di contro, meritano di essere respinti in ragione della loro infondatezza.
3. Ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso, per ciò che concerne le censure con le quali è stata contestata la legittimità delle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 2, e dall’Allegato A, del d.m. Rent, così come pure il secondo motivo di ricorso – che può essere esaminato congiuntamente al primo motivo per ragioni di congruenza logico-giuridica correlate al tenore delle censure proposte – risultano infondati.
3.1. Giova innanzitutto osservare che l’articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018 ha previsto che “ Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l’accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l’accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ”.
Tale previsione normativa non ha precisato, in maniera puntuale, quali siano i dati che il registro avrebbe dovuto contenere, demandando a un decreto del Mit l’individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e delle modalità di registrazione degli operatori del settore.
Il tenore complessivo del riportato comma 3 consente di escludere che il Rent abbia una mera funzione ricognitiva, atteso che i Comuni accedono al registro, “ in fase di prima applicazione ”, procedendo alla ricognizione dei dati quantitativi relativi alle licenze e alle autorizzazioni e dandone comunicazione al Mit.
La norma chiarisce, altresì, che i Comuni accedono “ anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l’accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati ”.
Oltretutto, “ In caso di mancata iscrizione nel registro […] si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992 ”.
Dalla piana lettura del dato normativo emerge come la finalità ricognitiva del Rent non sia meramente funzionale al monitoraggio del mercato, ma miri a consentire l’espletamento di controlli effettivi sull’attività svolta dagli esercenti il servizio di taxi e NCC. Pertanto, è alla luce di queste coordinate ermeneutiche che vanno traguardate le censure articolate dai ricorrenti con il presente gravame.
3.2. Giova, poi, evidenziare che:
- il servizio di noleggio con conducente si rivolge a un’utenza specifica (articolo 3, comma 1, legge n. 21/1992);
- lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (articolo 3, comma 2, legge n. 21/1992), essendo peraltro consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso (articolo 11, comma 4- ter , legge n. 21/1992);
- l’autorizzazione è riferita a un singolo veicolo o natante (articolo 8, comma 2, legge n. 21/1992);
- requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione è l’iscrizione nel ruolo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 6, comma 5, legge n. 21/1992), che è altresì necessaria per prestare il servizio in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato ovvero in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (articolo 6, comma 6, legge n. 21/1992).
3.3. Orbene, i dati che devono essere inseriti nel Rent ai sensi dell’allegato A del gravato decreto ministeriale – tenuto anche conto di quanto previsto nella circolare applicativa – risultano senz’altro funzionali all’espletamento dei controlli riguardanti l’accertamento dei requisiti e il corretto svolgimento del servizio.
Più in particolare, per ciò che concerne i dati relativi ai contratti di durata, gli stessi possono assumere rilevanza ai fini dei controlli circa il rispetto dell’obbligo di stazionamento presso le rimesse e del connesso divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercito il servizio di taxi.
L’obbligo di inserimento di tali dati, quindi, non risulta estraneo alle finalità sottese all’adozione del gravato decreto, anche alla luce del fatto che, allo stato, il settore dei trasporti pubblici non di linea non risulta liberalizzato e il legislatore ha operato una equilibrata differenziazione tra il servizio di taxi e quello di NCC, all’uopo adottando misure specifiche che trovano completamento anche nella disciplina recata dall’impugnato decreto Rent.
In proposito, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che “ Intervenendo direttamente sull’organizzazione e sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l’effettiva destinazione a un’utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di taxi, con l’obiettivo di rafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco. La sintesi fra tutti questi interessi richiede invero una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione a regione, salva restando la possibilità di regimi differenziati per situazioni particolari, la cui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni statali ” (cfr. Corte cost., sent. n. 56/2020).
In ragione del fatto che l’obbligo di inserimento nel Rent dei dati di cui all’Allegato A del decreto ministeriale contestato dai ricorrenti, nonché di quelli inerenti ai contratti stipulati, in assenza di intermediazione, con un committente, risulta funzionale a consentire un effettivo ed efficace controllo sulla regolare erogazione del servizio di NCC alla luce degli obblighi gravanti sugli operatori del settore in base a quanto previsto dalla legge n. 21/1992, risultano infondate tutte le censure all’uopo articolate con il primo motivo di ricorso avverso le previsioni dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale impugnato.
Più in dettaglio, stante la stretta inerenza dei suddetti dati con le finalità del decreto Rent, la prescrizione ministeriale che ne richiede l’inserimento nel registro non determina alcuna violazione della riserva di legge relativa invocata dai ricorrenti, in quanto la prestazione imposta (ossia l’inserimento di dati comunque inerenti all’esercizio dell’attività di impresa degli NCC) si riannoda alla istituzione ex lege di un registro informatico pubblico nazionale, rispetto al quale la concreta individuazione dei dati è stata demandata dal legislatore statale all’Autorità ministeriale, che vi ha poi provveduto con l’adozione del decreto Rent.
3.4. Le impugnate prescrizioni ministeriali, quindi, non hanno imposto agli esercenti il servizio di NCC alcuna prestazione personale avulsa dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni dettate dalla normativa primaria con riferimento alla istituzione del Rent, tenuto conto degli specifici obblighi gravanti su tali operatori economici ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 e della necessità di svolgere controlli effettivi sul regolare svolgimento del servizio in un settore non liberalizzato nel quale operano, in segmenti contigui, altri operatori economici assoggettati a un differente regime giuridico.
A fronte delle scelte normative operate dal legislatore in punto di regime giuridico applicabile agli esercenti il servizio di taxi e agli operatori di NCC, non può validamente predicarsi che il contestato obbligo di inserimento nel Rent dei dati dei contratti stipulati dagli NCC dia luogo a una violazione del principio di riservatezza suscettibile di ledere la libertà di impresa di tali operatori e, di conseguenza, alterare il corretto funzionamento del mercato.
A normativa vigente, infatti, l’arena concorrenziale nella quale erogano le proprie prestazioni gli operatori economici del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea risulta condizionata dalle regole previste dal legislatore che, nel conformare gli obblighi giuridici che gravano su tali soggetti ne ha differenziato la posizione. In un simile contesto, quindi, l’assoggettamento di queste due categorie a obblighi non speculari risulta pienamente legittima laddove, come nel caso di specie, ciò risponde a finalità di controllo tese ad evitare la realizzazione di condotte abusive che consentirebbero agli esercenti il servizio di NCC di occupare illegittimamente spazi di mercato riservati dal legislatore alla contigua categoria concorrente.
Pertanto, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, il contestato obbligo di inserimento nel Rent dei dati dei contratti, risulta funzionale a salvaguardare il corretto funzionamento di un mercato non liberalizzato nel quale i player sono attivi in segmenti contigui per effetto delle vigenti previsioni normative e, per questo, risultano assoggettati a regimi giuridici non speculari. L’inerenza di tali obblighi a queste legittime finalità, quindi, rende anche insussistente la lesione dell’articolo 41 della Costituzione prospettata con il secondo motivo di ricorso, non ravvisandosi alcuna irragionevole, incongruente e non proporzionata limitazione della libertà di iniziativa economica da parte delle gravate prescrizioni ministeriali, tenuto conto della finalità normativamente perseguita con la istituzione ed operatività del Rent.
3.5. L’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato, sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, rende anche del tutto destituito di fondamento il profilo di censura con il quale è stata prospettata la violazione del principio di imparzialità sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
Lo status giuridico, per così dire, asimmetrico che, allo stato, caratterizza la posizione degli esercenti il servizio di taxi rispetto a quella degli operatori di NCC – e che si riflette direttamente sulle modalità di erogazione delle relative prestazioni nei confronti dell’utenza – giustifica l’introduzione di una disciplina, quale quella dettata dall’articolo 3, comma 2, del decreto Rent, in combinato disposto con gli Allegati A, lett. r) , e B, che si prefigge lo scopo di salvaguardare gli spazi di operatività riservati dal legislatore agli esercenti il servizio taxi.
In ragione della vigenza di un assetto normativo così delineato non può farsi discendere dalle gravate prescrizioni del decreto Rent, come postulato dai ricorrenti, alcuna indebita introduzione di obblighi impari e forieri di trattamenti non imparziali tra le due categorie di operatori economici in questione.
In proposito, infatti, vale ricordare che la giurisprudenza amministrativa, da tempo, ha rilevato come l’imparzialità rappresenti “ una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza, scolpito dall’art. 3 della Costituzione. Del principio di imparzialità sono dunque predicabili l’immanenza e la pervasività, di guisa che la violazione del canone costituzionale può venire in rilievo anche in fattispecie sprovviste di tipizzazione normativa ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2070 del 1° aprile 2009), con la conseguenza che in presenza di posizioni differenziate tra distinte categorie di soggetti, come nel caso di specie, difetta in radice il presupposto logico-giuridico per predicare la violazione di detto principio cardine dell’attività amministrativa.
4. Il Collegio ritiene, invece, che siano fondate le censure articolate con il primo e il terzo motivo di ricorso avverso l’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del d.m. Rent.
4.1. Mentre la previsione dettata dalla prima parte dell’articolo 5, comma 2, del d.m. Rent – che stabilisce che “ Qualora l’impresa presenti istanza di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un’autovettura o di una motocarrozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, la stessa è tenuta, contestualmente, a presentare istanza per l’iscrizione al RENT ovvero l’aggiornamento dei relativi dati, secondo le modalità di cui al comma 1 ” – nulla aggiunge rispetto all’obbligo normativo di iscrizione nel Rent, risulta invece illegittimo il blocco dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o rilascio della nuova carta di circolazione, introdotto dall’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 2, del d.m. Rent in caso di mancata iscrizione nel registro ovvero di mancato aggiornamento dei relativi dati.
4.2. Tale previsione, infatti, non rientra nell’ambito del mandato normativo volto a individuare “ le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le […] imprese dovranno registrarsi ” e, inoltre, frappone un indebito impedimento all’esercizio dell’attività d’impresa, non coerente con le indicazioni ricavabili dall’articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018.
Così disponendo, infatti, il gravato decreto ministeriale non si è limitato a specificare le modalità di iscrizione al Rent, bensì ha esteso il proprio ambito di intervento alla disciplina dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o emissione della carta di circolazione, che costituisce un oggetto del tutto distinto e non contemplato dalla disposizione normativa primaria istitutiva del registro in parola.
La suddetta previsione ministeriale non potrebbe neppure trovare fondamento nell’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“ Nuovo codice della strada ”), laddove si prevede che “ Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione ”.
Infatti, mentre l’art. 93, comma 3, del Nuovo codice della strada precisa che “ La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge ”, l’iscrizione nel Rent non costituisce sotto alcun profilo un requisito per il servizio o il trasporto, tant’è che lo stesso articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018 ha previsto, per le ipotesi di mancata iscrizione o mancata presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11- bis , comma 1, lett. a) e b) , della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così inquadrandole nell’ambito delle violazioni riguardanti il (logicamente e concretamente) successivo piano delle modalità e degli obblighi di svolgimento del servizio di NCC.
4.3. Le gravate previsioni dell’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del d.m. Rent, peraltro, si risolvono anche, come pure dedotto nel ricorso in esame, in una misura non proporzionata e di carattere irragionevole.
Infatti, subordinando la conclusione dei procedimenti di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione all’intervenuta iscrizione ovvero all’intervenuto aggiornamento dei dati nel Rent, anziché alla presentazione della relativa richiesta (unico adempimento cui l’operatore è tenuto per legge), si produrrebbe l’effetto di far gravare sul privato le conseguenze dell’eventuale inerzia dell’amministrazione, impedendogli di esercitare la propria attività imprenditoriale. Un siffatto vincolo, per le suesposte ragioni, non risulta suscettibile di trovare alcuna giustificazione alla luce della natura e delle funzioni attribuite al Rent dal legislatore.
L’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del d.m. n. 203/2024, risulta illegittimo e, pertanto, merita di essere annullato.
4.4. Per le medesime ragioni esposte in precedenza risulta parimenti illegittimo l’articolo 5, comma 4, del d.m. Rent, nella misura in cui estende illegittimamente l’effetto bloccante della mancata iscrizione o del mancato aggiornamento dei dati inseriti nel Rent anche agli accertamenti di cui all’articolo 80 del Nuovo codice della strada.
Va, quindi, accolto sotto tale divisato profilo anche il terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell’articolo 5, comma 4, del d.m. Rent.
5. L’accoglimento delle censure articolate con il primo e il terzo motivo di ricorso avverso le previsioni dettate dall’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e 4, del gravato decreto ministeriale consentono di procedere all’assorbimento del quarto motivo di ricorso, atteso che con detto mezzo di gravame è stata contestata la legittimità delle medesime prescrizioni sotto un differente profilo. L’eventuale accoglimento del quarto mezzo di gravame, pertanto, non potrebbe assicurare ai ricorrenti una tutela maggiore di quella già accordata con l’accoglimento delle censure articolate con il primo e il terzo motivo di ricorso.
6. Risulta, infine, infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti hanno prospettato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 2, in uno con l’Allegato A, lett. r) e l’Allegato B, del d.m. Rent, per contrasto con l’articolo 5, par. 1, lett. f) , del GDPR. Secondo la tesi ricorsuale, in particolare, tali disposizioni ministeriali avrebbero violato, sul versante della protezione dei dati personali da inserire nel Rent, i principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali.
6.1. In proposito, va innanzitutto evidenziato che l’imposizione di obblighi di inserimento nel Rent di dati inerenti agli operatori di NCC e alla relativa attività d’impresa – quali quelli indicati nell’Allegato A (ad esempio, gli estremi dell’autorizzazione, il Comune di rilascio della autorizzazione, indicazione di altri titoli abilitativi, targa e telaio dell’autovettura, numero dei posti dell’autovettura, sede della rimessa, sedi operative, decorrenza, durata, soggetti e sede del committente per i contratti di durata) – risultano connaturati alla creazione di un registro quale quello istituito con il gravato decreto ministeriale e, pertanto, risulta coerente che i soggetti deputati ai relativi controlli vi accedano per svolgere le operazioni strettamente necessarie alle loro funzioni, peraltro con autorizzazioni e permessi configurati secondo il principio del minimo privilegio, come espressamente chiarito dall’Allegato B del decreto Rent.
6.2. Ad avviso del Collegio, risulta del tutto indimostrato nel presente giudizio il fatto che le gravate previsioni del decreto Rent diano luogo ad una violazione dei principi di integrità e riservatezza dei dati degli operatori di NCC inseriti nel registro, non potendo valere a dimostrare l’assunto ricorsuale la generica affermazione che nel gravato decreto non siano state esplicitamente indicate le misure tecniche necessarie per salvaguardare tali esigenze.
Peraltro, ciò è smentito per tabulas da quanto previsto dall’Allegato B del decreto Rent, in quanto esso prevede, inter alia , che i dati ivi inclusi siano accessibili agli utenti previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, caratterizzata da un logging integrato e da soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l’identificazione di eventuali problemi tecnici. Il Mit, inoltre, ha progettato un layer di identity manager per fornire un accesso sicuro alle varie sezioni di cui si compone il Rent, integrando anche protocolli moderni di federazione come il Sistema pubblico di identità digitale e la Carta d’identità elettronica, integrando in tale layer anche i controlli sui token scambiati con la Piattaforma digitale nazionale dati per la cooperazione applicativa.
6.3. L’Allegato B del decreto Rent, inoltre, indica in maniera puntuale le regole tecniche, i requisiti, le garanzie e le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati oggetto del trattamento (pagine 9, 10 e 11), potendosi all’uopo porre in rilievo che: i) i servizi esposti del Rent sono protetti da sistemi IDS/IPS che monitorano e bloccano gli attacchi di varia tipologia (es. DoS, DdoS, sfruttamento vulnerabilità, syn flood , ecc.); ii) le postazioni di lavoro del Mit sono sotto dominio e dotate di antivirus, con Endpoint Detection and Response , e patch di sicurezza, controllate centralmente; iii) le postazioni di lavoro del Responsabile del trattamento dei dati personali, su cui quest’ultimo opera per la manutenzione dei sistemi, sono sotto dominio e si collegano alla rete del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un client VPN autenticato, tramite MFA, nell’eventualità in cui venga effettuato un collegamento da remoto; iv) viene effettuato il patching periodico della sicurezza dei Sistemi e vengono effettuati dei VA infrastrutturali e dei Penetration Test lato applicativo in modalità Blackbox con cadenza semestrale; v) sono previste specifiche misure anche con riferimento alla sicurezza dell’ambiente operativo (ad esempio configurazione di sistemi di controllo delle risorse per il monitoraggio degli accessi e delle violazioni); vi) con riguardo alle possibili violazioni dei dati personali è stato definito un processo di gestione degli incidenti e una procedura specifica di Data Breach che è adottata qualora l’evento riguardi i dati del trattamento del Rent; vii) sono state previste anche misure di protezione delle fonti di rischio ambientali (incendi, fughe di gas, allagamenti); viii) nel Piano di Sicurezza sono state definite le procedure previste dal Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; ix) sono state adottate specifiche misure per realizzare il backup e per procedere alla cancellazione sicura dei dati.
Ciò risulta coerente con gli obblighi gravanti sul titolare del trattamento (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di specie, giusto quanto previsto dall’articolo 6 del decreto Rent), tenuto ad adottare precipue misure per salvaguardare l’integrità e la riservatezza dei dati inseriti nel registro in base a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati – “ GDPR ”).
6.4. In proposito, giova ricordare che il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di integrità e riservatezza, secondo i quali i dati personali devono essere “ trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza […] , compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ” (articolo 5, par. 1, lett. f) , del regolamento GDPR).
Infatti, con precipuo riferimento alla sicurezza dei dati personali, l’articolo 25 del regolamento GDPR, rubricato “ Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita ”, ai paragrafi 1 e 2 stabilisce che “ 1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica ”.
6.5. Il Collegio ritiene che le regole tecniche e le misure indicate nell’Allegato B siano conformi agli obblighi gravanti sul Mit, in punto di riservatezza e integrità dei dati, in qualità di titolare del trattamento dei dati inseriti nel Rent, come confermato anche dalla posizione assunta a riguardo dal Garante Privacy.
D’altronde, l’infondatezza delle censure trova conferma nel parere reso dal Garante Privacy in data 23 maggio 2023, nel quale si esprime un giudizio favorevole in ordine alla circostanza che il Mit abbia preso in considerazione alcune osservazioni formulate dal Garante in merito a “ 2) la necessità di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento ” e a “ 4) la necessità di adottare misure tecniche e organizzative al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, nel rispetto dei principi di “integrità e riservatezza” (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2 e 32 del Regolamento) integrando, in particolare le misure previste nei relativi allegati tecnici del decreto RENT e decreto FDSE ”.
La posizione assunta dal Garante Privacy, quindi, valorizza in positivo le misure tecniche di salvaguardia contenute nell’Allegato B e, in maniera esemplificativa, richiamate in precedenza.
Per converso, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, la fondatezza delle censure articolate con il motivo di ricorso in esame, non può essere comprovata dal raffronto dell’Allegato B del decreto Rent con lo schema del decreto ministeriale recante le specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, in quanto i vincoli temporali e modali previsti in tale differente schema di decreto afferiscono al trattamento dei dati acquisiti dagli operatori di NCC durante lo svolgimento del servizio e, quindi, non possono fungere da benchmark di legittimità per la valutazione delle misure tecniche previste per salvaguardare i dati inseriti, con modalità e tempistiche differenti, in un differente strumento, quale appunto il Rent.
Peraltro, la valutazione positiva espressa dall’Autorità amministrativa indipendente competente ratione materiae , non può essere messa in discussione dai ricorrenti in maniera generica e, sostanzialmente apodittica, basata sul mero richiamo ad alcuni principi del regolamento GDPR, senza una specifica e circostanziata contestazione delle ragioni che renderebbero inadeguate e inefficaci le concrete misure previste dal gravato decreto ministeriale per salvaguardare i dati inseriti nel registro elettronico per cui è causa.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile relativamente alle censure articolate con il quinto motivo, accolto per quanto concerne le censure articolate con il primo e terzo motivo di ricorso avverso le previsioni dettate dall’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e 4, del decreto ministeriale n. 203/2024 e, infine, respinto con riferimento a tutte le altre censure, ad eccezione di quelle articolate con il quarto motivo di ricorso, per le quali è possibile procedere all’assorbimento.
8. Le spese di lite, in ragione della parziale novità delle questioni trattate e della complessità giuridica della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il quinto motivo di ricorso;
- accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso limitatamente alle censure articolate avverso l’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e 4, del decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – del 2 luglio 2024 n. 203 e, per l’effetto, annulla le previsioni ministeriali ivi contenute, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare comunque nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente pronuncia giurisdizionale;
- rigetta i restanti motivi di ricorso, con assorbimento del quarto motivo per le ragioni esposte in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
UC BI, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC BI | NA NI |
IL SEGRETARIO