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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dl deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4659/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], S. Margherita, rappresentato e difeso dall'avv. Leo Rosario, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Andreina Amato giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 5.8.2024, Persona_1
repertorio n.3255 e raccolta n.2417. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.9.2024 esponeva che in data Parte_1
15.12.2022 aveva subito un infortunio sul lavoro rubricato al n. 600002177 . Riferiva CP_1 che, in conseguenza del suddetto incidente, gli era stato diagnosticato un “Trauma da schiacciamento alla mano sx che ha determinato una sub amputazione della falange distale, II dito mano sx e frattura FI del II dito omolaterale per cui si sono resi necessari un intervento chirurgico in osteosintesi e rivascolarizzazione del II dito e altri 2 interventi di revisione chirurgica e chirurgia plastica”.
Sosteneva che, in conseguenza del suddetto infortunio, aveva riportato un'invalidità quale danno biologico quantificabile nella misura del 15%.
Lamentava che, a seguito del conseguimento della guarigione clinica avvenuta, l' , con CP_1 la comunicazione del 6.7.2023, aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%.
Rilevava che, avverso la suddetta valutazione del danno, aveva tempestivamente depositato ricorso amministrativo, e che, con comunicazione del 20.1.2024, l' gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli ricorrente, a seguito dell'infortunio subito in data 15.12.2022, presenta un grado di inabilità pari al 15%, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore delle somme dovute, in relazione al danno biologico da egli stesso subito, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 2.12.2024, CP_1
contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Depositata la consulenza tecnica, l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di ragione.
2 Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa, dopo attenta indagine, ha motivatamente riconosciuto che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro per cui è causa, ha riportato: “Esiti di amputazione della falange distale del II dito della mano sinistra con anchilosi della articolazione interfalangea distale e deformità e disestesie dello stesso dito. Esiti di frattura scomposta del III dito della mano dx guarita con moderata disfunzione flessoria in soggetto destrimane”.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermando che “in considerazione dei valori tabellari di cui al D.M. 12.07.2000 è residuato un danno biologico del 12% (dodici per cento) con decorrenza dalla data del sinistro”.
Tale giudizio, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, è frutto di un'accurata analisi degli esami strumentali in atti nonché sorretto da congrue argomentazioni, sicché è pienamente condivisibile.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di all'indennizzo in capitale nella misura del 12% Parte_1 quale danno biologico conseguente all'infortunio sul lavoro del 15.12.2022, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore delle somme a tal titolo dovute a CP_1
decorrere dal 15.12.2022.
6.- Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
7.- Il limitato accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in CP_1
favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
3 definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 12.9.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 conseguimento dell'indennizzo in capitale per postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 15.12.2022 che ne hanno determinato invalidità permanente parziale come danno biologico nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna l' CP_1
alla corresponsione in suo favore delle somme dovute per il predetto titolo con la suindicata decorrenza, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali
(salva l'applicazione dell'art. 16 L. 412/91);
- condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1
ricorrente, che liquida – già ridotte –in € 1.347,75 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Rosario LEO, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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