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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1900/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CANONE ACQUA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato, notificato il 28.08.2023, recante un debito complessivo di € 264.709,27 relativo a diverse cartelle di pagamento e un avviso di accertamento per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), contributi previdenziali (INPS), diritti camerali e canoni idrici. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e la duplicazione di alcune voci di ruolo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le avverse pretese. L'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione per le partite relative a contributi INPS e canoni idrici. Nel merito, produceva le relate di notifica delle cartelle sottese e documentava la notifica di sei precedenti avvisi di intimazione (negli anni 2014, 2015, 2019, 2021, 2022) non impugnati dal contribuente, deducendo la cristallizzazione della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere deciso distinguendo le diverse nature dei crediti portati dall'atto impugnato.
1. Sul difetto di giurisdizione. Preliminarmente, il Collegio deve rilevare il difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in relazione a due specifiche cartelle di pagamento ricomprese nell'intimazione, accogliendo l'eccezione formulata dall'Agente della Riscossione. Nello specifico:
• La cartella n. 03420060074287462000 ha ad oggetto crediti di natura previdenziale (contributi IVS
INPS). Tali controversie esulano dalla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92, spettando alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
• La cartella n. 03420110001889604000 ha ad oggetto il canone acqua dovuto al Comune di San Marco
Argentano. Trattandosi di corrispettivo di diritto privato per la fornitura di un servizio, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario (Giudice di Pace, in ragione del valore).
Pertanto, per queste specifiche partite, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. Nel merito. Quanto alle restanti pretese di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP, Diritti Camerali), il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente. L'ADER ha depositato le relate di notifica comprovanti la regolare ricezione sia delle cartelle di pagamento originali, sia, fatto ancor più dirimente, di numerosi atti interruttivi successivi. Risulta infatti provata la notifica di ben sei precedenti avvisi di intimazione (nel 2014, 2015, 2019, 2021 e 2022). La mancata impugnazione di tali atti, a suo tempo ritualmente notificati, ha determinato la definitività della pretesa e la sanatoria di eventuali vizi pregressi, rendendo tardive le doglianze sollevate solo con l'odierno ricorso. La presenza di tali atti interruttivi, unitamente alle sospensioni di legge (inclusa quella Covid-19), rende altresì infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo mai decorso il termine prescrizionale decennale applicabile ai tributi erariali, né quello quinquennale invocato dal ricorrente, tra un atto notificato e il successivo.
3. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro) relativamente alla cartella n. 03420060074287462000 (contributi IVS INPS);
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Giudice di Pace) relativamente alla cartella n. 03420110001889604000 (canone acqua);
3. RIGETTA il ricorso nel resto;
4. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, che liquida nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1900/2024 depositato il 24/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CANONE ACQUA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 CONTRIBUTI IVS 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008633284000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento sopra indicato, notificato il 28.08.2023, recante un debito complessivo di € 264.709,27 relativo a diverse cartelle di pagamento e un avviso di accertamento per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), contributi previdenziali (INPS), diritti camerali e canoni idrici. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e la duplicazione di alcune voci di ruolo, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le avverse pretese. L'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione per le partite relative a contributi INPS e canoni idrici. Nel merito, produceva le relate di notifica delle cartelle sottese e documentava la notifica di sei precedenti avvisi di intimazione (negli anni 2014, 2015, 2019, 2021, 2022) non impugnati dal contribuente, deducendo la cristallizzazione della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere deciso distinguendo le diverse nature dei crediti portati dall'atto impugnato.
1. Sul difetto di giurisdizione. Preliminarmente, il Collegio deve rilevare il difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in relazione a due specifiche cartelle di pagamento ricomprese nell'intimazione, accogliendo l'eccezione formulata dall'Agente della Riscossione. Nello specifico:
• La cartella n. 03420060074287462000 ha ad oggetto crediti di natura previdenziale (contributi IVS
INPS). Tali controversie esulano dalla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92, spettando alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
• La cartella n. 03420110001889604000 ha ad oggetto il canone acqua dovuto al Comune di San Marco
Argentano. Trattandosi di corrispettivo di diritto privato per la fornitura di un servizio, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario (Giudice di Pace, in ragione del valore).
Pertanto, per queste specifiche partite, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. Nel merito. Quanto alle restanti pretese di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP, Diritti Camerali), il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente. L'ADER ha depositato le relate di notifica comprovanti la regolare ricezione sia delle cartelle di pagamento originali, sia, fatto ancor più dirimente, di numerosi atti interruttivi successivi. Risulta infatti provata la notifica di ben sei precedenti avvisi di intimazione (nel 2014, 2015, 2019, 2021 e 2022). La mancata impugnazione di tali atti, a suo tempo ritualmente notificati, ha determinato la definitività della pretesa e la sanatoria di eventuali vizi pregressi, rendendo tardive le doglianze sollevate solo con l'odierno ricorso. La presenza di tali atti interruttivi, unitamente alle sospensioni di legge (inclusa quella Covid-19), rende altresì infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo mai decorso il termine prescrizionale decennale applicabile ai tributi erariali, né quello quinquennale invocato dal ricorrente, tra un atto notificato e il successivo.
3. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro) relativamente alla cartella n. 03420060074287462000 (contributi IVS INPS);
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Giudice di Pace) relativamente alla cartella n. 03420110001889604000 (canone acqua);
3. RIGETTA il ricorso nel resto;
4. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, che liquida nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del difensore antistatario ove richiesto.