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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190003947989000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012673190000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012673190000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001756269000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001756269000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente chiede un rinvio al fine di fare istanza a Banca_1 Italiane del duplicato dell'avviso di ricevimento postale relativo all'intimazione impugnata tenuto conto chre quello prodotto da IS e' discordante con l'estratto dal sito web di Banca_1 italiane e comunque insiste nei propri scritti difensivi.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l' Intimazione di pagamento n. 29120249009660926000 riferita anche all' omesso pagamento delle seguenti cartelle di pagamento nn.:
29120190003947989000 - TARI anno 2018;
29120200012673190000 - IRPEF anno 2015 e TARI anno 2019; 29120220017562690000 - IMU anni
2015 e 2016 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l' omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione estintiva dei crediti (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto rilevando la tardività e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio.
La documentazione prodotta dalla Ricorrente attesta la ritualità della procedura di notifica: la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale (Cassazione civ. Sez. V, 27/03/2013,
n. 7714).
Viceversa, nel caso di notifica a mezzo posta di un atto giudiziario, di una multa, di una cartella esattoriale o di un atto fiscale, il notificante non può provare la ricezione da parte del destinatario allegando l'estratto scaricato dal sito di Banca_1 che non ha alcun valore probatorio (Cassazione, Ordinanza 16 marzo 2019 n. 6524). 2.- La notifica dell' Avviso di intimazione è stata “rifiutata” dal contribuente il 4.9.2024: ne consegue l'inammissibilità del ricorso qui in esame per “tardività” (Cassazione, civile Sez. II, Ordinanza n. 3367 del
10 febbraio 2025).
Ed infatti, l' Avviso di intimazione è stato notificato (come detto) il 4.9.2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 14 marzo 2025: “tardivamente” in violazione dell'art. 21 del d.lvo 546 del 1992.
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l' Intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all' art. 19, c. 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. n.
546, esso resta sindacabile solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui
è sorto il debito.
Pertanto, tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'Intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell' imposizione (Cassazione, Ordinanza n. 3005/20).
4.- La Cassazione civile (sentenza n. 5729 del 11/04/2012) ha ribadito che l'art. 19 del codice di procedura civile non richiede, come prerogativa obbligatoria, né il rapporto di parentela (cui è equiparato quello di affinità) né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto ai fini di determinare la validità di notifica di un atto: risulta sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario dello stesso.
Di segno conforme anche altra pronuncia territoriale (sentenza dell' 11 giugno 2018 n. 2446/12 della
Commissione tributaria regionale Sicilia) secondo la quale “ … la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario.
Pertanto, qualora la notificazione di un atto avviene rintracciando il destinatario presso la propria abitazione o il proprio ufficio, ma in questi luoghi la notifica avviene ad una persona di famiglia, o addetta alla casa o all'ufficio (art. 139 c.p.c.), si applica l'art. 26, comma 3 D.P.R. 602/73. In base a detta norma, proseguono i giudici, affinché si perfezioni la notifica non è necessaria né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né l'invio al destinatario della raccomandata informativa …”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate, nonché nelle novità giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE AZ EN PP GR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249009660926000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190003947989000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012673190000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012673190000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001756269000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001756269000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente chiede un rinvio al fine di fare istanza a Banca_1 Italiane del duplicato dell'avviso di ricevimento postale relativo all'intimazione impugnata tenuto conto chre quello prodotto da IS e' discordante con l'estratto dal sito web di Banca_1 italiane e comunque insiste nei propri scritti difensivi.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l' Intimazione di pagamento n. 29120249009660926000 riferita anche all' omesso pagamento delle seguenti cartelle di pagamento nn.:
29120190003947989000 - TARI anno 2018;
29120200012673190000 - IRPEF anno 2015 e TARI anno 2019; 29120220017562690000 - IMU anni
2015 e 2016 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l' omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione estintiva dei crediti (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto rilevando la tardività e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio.
La documentazione prodotta dalla Ricorrente attesta la ritualità della procedura di notifica: la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale (Cassazione civ. Sez. V, 27/03/2013,
n. 7714).
Viceversa, nel caso di notifica a mezzo posta di un atto giudiziario, di una multa, di una cartella esattoriale o di un atto fiscale, il notificante non può provare la ricezione da parte del destinatario allegando l'estratto scaricato dal sito di Banca_1 che non ha alcun valore probatorio (Cassazione, Ordinanza 16 marzo 2019 n. 6524). 2.- La notifica dell' Avviso di intimazione è stata “rifiutata” dal contribuente il 4.9.2024: ne consegue l'inammissibilità del ricorso qui in esame per “tardività” (Cassazione, civile Sez. II, Ordinanza n. 3367 del
10 febbraio 2025).
Ed infatti, l' Avviso di intimazione è stato notificato (come detto) il 4.9.2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 14 marzo 2025: “tardivamente” in violazione dell'art. 21 del d.lvo 546 del 1992.
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l' Intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all' art. 19, c. 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. n.
546, esso resta sindacabile solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui
è sorto il debito.
Pertanto, tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'Intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell' imposizione (Cassazione, Ordinanza n. 3005/20).
4.- La Cassazione civile (sentenza n. 5729 del 11/04/2012) ha ribadito che l'art. 19 del codice di procedura civile non richiede, come prerogativa obbligatoria, né il rapporto di parentela (cui è equiparato quello di affinità) né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto ai fini di determinare la validità di notifica di un atto: risulta sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario dello stesso.
Di segno conforme anche altra pronuncia territoriale (sentenza dell' 11 giugno 2018 n. 2446/12 della
Commissione tributaria regionale Sicilia) secondo la quale “ … la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario.
Pertanto, qualora la notificazione di un atto avviene rintracciando il destinatario presso la propria abitazione o il proprio ufficio, ma in questi luoghi la notifica avviene ad una persona di famiglia, o addetta alla casa o all'ufficio (art. 139 c.p.c.), si applica l'art. 26, comma 3 D.P.R. 602/73. In base a detta norma, proseguono i giudici, affinché si perfezioni la notifica non è necessaria né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né l'invio al destinatario della raccomandata informativa …”.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate, nonché nelle novità giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE AZ EN PP GR