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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 147/2025 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc, in sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa da se medesima, Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistente non costituito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente adito, ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione impugnato, liquidare al sottoscritto difensore i compensi richiesti con l'istanza di liquidazione, ovvero, oltre alla somma di € 1.000,00 già liquidata per le fasi di trattazione e decisione, anche i compensi per la fase di studio della controversia (€
464,50) e per la fase introduttiva del giudizio (€ 388,50), pari a € 853,00, quindi nella misura complessiva di € 1.853,00 o comunque e in via gradata nella minore somma che riterrà di giustizia, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge. Con vittoria delle spese e compensi del presente procedimento, rimborso forfettario, iva e cap come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito”.
FATTO E DIRITTO
1.L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso per l'attività professionale espletata in qualità di difensore di CP_2
nella causa promossa dall dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro -
[...] Pt_2
Sezione Lavoro- definita con sentenza n. 1198/2024.
Assumeva l'opponente che erroneamente con il decreto opposto non erano state considerate nella liquidazione la fase di studio e la fase introduttiva.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'udienza dell8.5.2025 veniva sostituita, con decreto presidenziale dell'11.4.2025, con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Venivano depositate note di conclusioni.
Con ordinanza del 17/18 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies c.p.c essendo la trattazione cartolare ritenuta compatibile con il rito del lavoro e con le forme di discussione orale.
Invero, in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 37137/20221 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica. La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte». il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
2. Prima di passare all'esame del merito del ricorso deve essere dichiarata la contumacia del che non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Passando, quindi, all'esame del merito dell'opposizione, deve rilevarsene la fondatezza.
Ed invero avendo l'odierna opponente espletato attività difensiva in favore di nel giudizio di appello promosso dall' avverso la sentenza Controparte_2 Pt_2
n. 2000/2021 del Tribunale di Castrovillari, del tutto erroneamente la Corte di Appello di
Catanzaro – Sezione Lavoro – nel procedere alla liquidazione del compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato ha ritenuto di dover liquidare “ soltanto le spese relative alle attività difensive svolte successivamente alla domanda di ammissione al patrocinio, che, nel caso di specie, risulta essere stata depositata in data 29/11/2023 (quindi successivamente alla data di proposizione del ricorso in appello)”.
Ebbene, essendo la sig.ra - difesa dall'odierna opponente - parte appellata CP_2
nel giudizio cui la liquidazione afferisce, non vi dubbio che sia la fase di studio che quella introduttiva ( redazione e deposito della memoria di costituzione) avrebbero dovuto, correttamente, essere ricomprese nella liquidazione, trattandosi di attività
necessariamente compiute successivamente alla data di proposizione del ricorso in appello ed essendo stata l ammessa in via anticipata e provvisoria dal COA CP_2
di Catanzaro al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera del 15.12.2 - a seguito di domanda avanzata il 29.11.2023 - vale a dire anteriormente alla sua costituzione in giudizio, avvenuta il 17.12.2023.
Dagli esposti rilievi consegue che, in accoglimento del ricorso, il compenso spettante all'avv. in qualità di difensore di nel giudizio, Parte_1 Controparte_2
iscritto al n. 70/2022 rg, celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro- Sezione
Lavoro - conclusosi con sentenza n. 1198/2024, deve essere determinato - applicata la dimidiazione ex art. 130 DPR n. 115/2002 - in complessivi euro 1.853,00 per compensi professionali, somma comprensiva di quanto già liquidato con l'opposto decreto per le fasi di trattazione e decisione (euro 1.000,00) nonchè della somma di euro 465,50 per la fase di studio ed euro 388,50 per la fase introduttiva del giudizio, oltre accessori di legge.
Il , in qualità di parte soccombente, deve essere condannato al Controparte_1
pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, avuto riguardo al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in complessivi euro 798,00, di cui euro 673,00 per compensi professionali (scaglione corrispondente alla maggiorazione del quantum riconosciuta nella presente sede ed indicata dalla parte quale valore della causa nella nota di iscrizione a ruolo;
fase di studio, fase introduttiva,
fase istruttoria - cfr. Cass. ord. 29857/2023- e fase decisoria, valori medi) ed euro 125,00 per esborsi, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione avanzato dall'avv. nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto impugnato ridetermina il compenso per l'attività professionale espletata dall'avv. in Parte_1
favore di nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Controparte_2
Catanzaro -Sezione Lavoro -, iscritto al n. 70/2022 rg, definito con sentenza n.
1198/2024, in complessivi euro 1.853,00, oltre accessori di legge;
-condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 798,00, di cui euro 673,00 per compenso professionale ed euro 125,00 per esborsi, oltre rimb. forf 15%, IVA e CPA, come per legge
Così deciso da remoto il 7.6.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo