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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carla Genovali Controparte_1 ricorrente e in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Rossella QUARTA resistente
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: CP_
“-dichiari il diritto dello stesso a percepire assegno sociale nella misura spettante a far data dalla domanda e condanni l' a corrispondergli i relativi ratei pregressi nonché quelli futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Per l' (di seguito solo : Controparte_2 CP_2
“conclude affinché il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare dichiarare la domanda infondata nel merito e pertanto rigettarla.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha esposto che: CP_
-egli aveva presentato domanda di assegno sociale all' di Viareggio il 18 luglio 2023
-l' (con nota datata 10 novembre 2023) aveva respinto la domanda adducendo che “Dalla CP_2 documentazione prodotta e da consultazioni in archivi non è stato riscontrato lo stato di bisogno economico. Il signor CP_1 infatti, ha recentemente concluso un accordo di separazione con rinuncia a patti di trasferimento patrimoniale e, per ciò stesso,
1 alla richiesta di mantenimento alla moglie;
oltre a ciò, lo stesso richiedente risulta intestatario di immobili e titolare di ditta individuale da archivi ancora attiva”,
- egli aveva inoltrato ricorso in data 1° febbraio 2024 per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale, specificando le ragioni dell'infondatezza del provvedimento di diniego.
- L'istituto con delibera del 29 febbraio 2024 ha respinto il ricorso insistendo sulla necessità di una preventiva richiesta di mantenimento all'ex coniuge, sulla disponibilità di beni immobili in capo al ricorrente e sulla esistenza di una partita iva attiva.
- Il ricorrente ritiene la delibera di cui sopra ingiusta ed infondata per i seguenti motivi:
- egli è in possesso della cittadinanza italiana, aveva compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda e si trovava nelle condizioni reddituali indicate dal comma 6 dell'art. 3, L. 335/1995;
- la ex moglie lavorava stagionalmente con redditi modesti a malapena bastevoli per i propri fabbisogni, ragion per cui il ricorrente non poteva richiedere alcun mantenimento e tale condizione è stata sancita all'interno dell'accordo di separazione;
- In ordine alla disponibilità di beni immobili il ricorrente fa presente che a seguito del decesso della propria madre è divenuto proprietario di una quota di 2/6 indivisa di due beni immobili. I due immobili in questione, di proprietà per quota parte del fratello e delle nipoti del ricorrente, sono siti entrambi a
Viareggio, uno dei quali è l'abitazione del ricorrente, mentre l'altro è rimasto in godimento degli altri comproprietari che complessivamente vantano la proprietà di 4/6 del totale;
- Circa i redditi percepiti dal ricorrente egli fa presente che il ricorrente ha cessato di lavorare nell'anno
2022, che l'ISEE allegato alla domanda è stato redatto nel 2023, ma esso fa riferimento a redditi prodotti nell'anno 2021, mentre nell'anno 2023 il ricorrente non ha percepito alcun reddito. Per quanto concerne poi la partita iva essa è stata chiusa in data 22 marzo 1999;
L'istituto regolarmente costituitosi in giudizio ha esposto che:
Contesta tutto quanto avverso sollevato ed eccepito.
Eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte ricorrente, la quale non ha fornito elementi circa la propria situazione di indigenza né ha articolato mezzi istruttori sul punto;
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, invece, che il reddito percepito dal ricorrente e dal proprio coniuge siano tali da configurare uno stato di bisogno;
Che dalla documentazione in possesso dell' risultava che il ricorrente era titolare di un patrimonio CP_2 immobiliare iure ereditario, in particolare era proprietario di 2 immobili di cui uno adibito quale casa di abitazione.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato infondato e conseguentemente rigettato.
***
La norma rilevante ai fini della decisione è quella contenuta nell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 per il
2 quale “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
I presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato -come nel caso che ci occupa- non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il
1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.
-sono ricompresi nel calcolo “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.”
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto invocato e nella specie della sussistenza del requisito reddituale,
3 CP_ contestato dall'
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
A questo punto una volta richiamata la normativa applicabile al caso di specie e specificato il relativo onere probatorio occorre affrontare la fattispecie concreta oggetto della presente causa, sotto i profili censurati da parte dell' per corroborare il diniego all'assegno. CP_2
-Mancata richiesta di mantenimento al coniuge
La Corte di Cassazione, sezione VI Lavoro (ordinanza 23305/2022 del luglio 2022) si è pronunciata circa la possibile incidenza negativa anche di un limitato assegno divorzile di mantenimento, richiamando le ragioni in precedenza più volte esplicitate (ordinanza Cass. Sez. Sez.
6-L, 09/07/2020, n. 14513, nonché, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L, 15/09/2021, n. 24954) e le motivazioni nelle medesime riportate da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc. In particolare, la Corte ha rammentato che, come osservato da Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del 2020, cit., «La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno
(“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (…) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (…) In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.». La Corte (Cass. Sez. L,
n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3,
4 comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla mancata richiesta di mantenimento da parte del ricorrente. Essa, pertanto, non rileva ai fini della determinazione della soglia di reddito sufficiente a richiedere l'assegno sociale.
-Ditta individuale ancora attiva
L'affermazione contenuta nel provvedimento di diniego da parte dell' resistente, circa l'intestazione CP_2 di una ditta individuale ancora attiva riconducibile al ricorrente, non trova fondamento nei documenti presenti in atti.
Infatti, nel documento n. 9 allegato al ricorso è presente l'atto di cessazione dell'attività, riferita alla ditta individuale che porta il nome del ricorrente, già a far data dal 22 marzo 1999. Ragion anche la suddetta motivazione presente nel provvedimento di diniego risulta illegittima.
-Immobili e cespiti ereditati
In merito ai redditi effettivamente percepiti, giova riportare quanto statuito da un interessante arresto giurisprudenziale il quale ha affermato che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (Tribunale di Cosenza, sentenza n. 669/2020).
Difatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”.
In base poi a una lettura interpretativa della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13577/2013), ai sensi del citato art. 3 (il quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di
“qualsiasi natura”) può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo.
Recita testualmente la suddetta sentenza: “Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo
5 economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge, la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento”.
Orbene, nel caso di specie lo stesso ricorrente afferma di aver ereditato cespiti, così come accertati nella dichiarazione di successione, per un importo corrispondente alla quota di 2/6 pari a euro 6.333,00. Risulta, altresì, che egli ha ereditato due immobili indivisi con altri 3 eredi (il fratello e le due nipoti del fratello premorto) uno dei due immobili è rimasto in godimento al ricorrente quale abitazione esclusiva mentre l'altro immobile è nella disponibilità degli altri eredi.
Tale eredità si riferisce alla morte della madre del ricorrente avvenuta in data 26 dicembre 2018 mentre la comunicazione circa la dichiarazione di successione è avvenuta in data 21 marzo 2019, il ricorrente ha fatto domanda di assegno sociale relativamente all'annualità 2023, anno nel quale egli dichiara di non aver percepito alcun reddito.
Dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla dichiarazione di successione e dalle visure catastali, emerge che l'immobile in cui vive il ricorrente è di 164 metri quadri ed è composto da 10 vani, sito a Viareggio nella centralissima via IV novembre a poche centinaia di metri dal mare, mentre l'altro immobile di 111 metri quadri composto da 7 vani, si trova sempre a Viareggio in località darsena, appartamento nel quale vivono il fratello e i nipoti.
Considerando che il prezzo medio per le case attualmente sul mercato di Viareggio è pari a 381.314 € e che il prezzo richiesto per l'80% delle proprietà è compreso tra 95.328 € e 1.806.224 €. Il prezzo medio al m² a
Viareggio è 2.825 €/ m² (prezzo al metro quadrato), non si capisce per quale motivo il ricorrente non abbia messo a reddito un immobile sito in una nota località di mare, prima di ricorrere alla fiscalità generale.
Altro indicatore sono i cespiti ereditati, il cui ammontare poteva essere investito in titoli obbligazionari nonché il fatto che per l'anno 2022, anno precedente alla richiesta di assegno sociale, il reddito dichiarato dal ricorrente ammontava a euro 17.067,00 così come risultante dalla dichiarazione dei redditi presente in atti.
Conclusivamente, considerato l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente in combinato disposto con la documentazione versata in atti, questo Giudicante non ritiene raggiunta la prova dei requisiti reddituali e del conseguente stato di bisogno, condizione essenziale per l'erogazione dell'assegno.
Le spese possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così
6 dispone:
- respinge il ricorso;
- spese compensate.
Lucca, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carla Genovali Controparte_1 ricorrente e in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Rossella QUARTA resistente
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: CP_
“-dichiari il diritto dello stesso a percepire assegno sociale nella misura spettante a far data dalla domanda e condanni l' a corrispondergli i relativi ratei pregressi nonché quelli futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Per l' (di seguito solo : Controparte_2 CP_2
“conclude affinché il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare dichiarare la domanda infondata nel merito e pertanto rigettarla.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha esposto che: CP_
-egli aveva presentato domanda di assegno sociale all' di Viareggio il 18 luglio 2023
-l' (con nota datata 10 novembre 2023) aveva respinto la domanda adducendo che “Dalla CP_2 documentazione prodotta e da consultazioni in archivi non è stato riscontrato lo stato di bisogno economico. Il signor CP_1 infatti, ha recentemente concluso un accordo di separazione con rinuncia a patti di trasferimento patrimoniale e, per ciò stesso,
1 alla richiesta di mantenimento alla moglie;
oltre a ciò, lo stesso richiedente risulta intestatario di immobili e titolare di ditta individuale da archivi ancora attiva”,
- egli aveva inoltrato ricorso in data 1° febbraio 2024 per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale, specificando le ragioni dell'infondatezza del provvedimento di diniego.
- L'istituto con delibera del 29 febbraio 2024 ha respinto il ricorso insistendo sulla necessità di una preventiva richiesta di mantenimento all'ex coniuge, sulla disponibilità di beni immobili in capo al ricorrente e sulla esistenza di una partita iva attiva.
- Il ricorrente ritiene la delibera di cui sopra ingiusta ed infondata per i seguenti motivi:
- egli è in possesso della cittadinanza italiana, aveva compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda e si trovava nelle condizioni reddituali indicate dal comma 6 dell'art. 3, L. 335/1995;
- la ex moglie lavorava stagionalmente con redditi modesti a malapena bastevoli per i propri fabbisogni, ragion per cui il ricorrente non poteva richiedere alcun mantenimento e tale condizione è stata sancita all'interno dell'accordo di separazione;
- In ordine alla disponibilità di beni immobili il ricorrente fa presente che a seguito del decesso della propria madre è divenuto proprietario di una quota di 2/6 indivisa di due beni immobili. I due immobili in questione, di proprietà per quota parte del fratello e delle nipoti del ricorrente, sono siti entrambi a
Viareggio, uno dei quali è l'abitazione del ricorrente, mentre l'altro è rimasto in godimento degli altri comproprietari che complessivamente vantano la proprietà di 4/6 del totale;
- Circa i redditi percepiti dal ricorrente egli fa presente che il ricorrente ha cessato di lavorare nell'anno
2022, che l'ISEE allegato alla domanda è stato redatto nel 2023, ma esso fa riferimento a redditi prodotti nell'anno 2021, mentre nell'anno 2023 il ricorrente non ha percepito alcun reddito. Per quanto concerne poi la partita iva essa è stata chiusa in data 22 marzo 1999;
L'istituto regolarmente costituitosi in giudizio ha esposto che:
Contesta tutto quanto avverso sollevato ed eccepito.
Eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte ricorrente, la quale non ha fornito elementi circa la propria situazione di indigenza né ha articolato mezzi istruttori sul punto;
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, invece, che il reddito percepito dal ricorrente e dal proprio coniuge siano tali da configurare uno stato di bisogno;
Che dalla documentazione in possesso dell' risultava che il ricorrente era titolare di un patrimonio CP_2 immobiliare iure ereditario, in particolare era proprietario di 2 immobili di cui uno adibito quale casa di abitazione.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato infondato e conseguentemente rigettato.
***
La norma rilevante ai fini della decisione è quella contenuta nell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 per il
2 quale “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
I presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato -come nel caso che ci occupa- non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il
1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.
-sono ricompresi nel calcolo “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.”
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto invocato e nella specie della sussistenza del requisito reddituale,
3 CP_ contestato dall'
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
A questo punto una volta richiamata la normativa applicabile al caso di specie e specificato il relativo onere probatorio occorre affrontare la fattispecie concreta oggetto della presente causa, sotto i profili censurati da parte dell' per corroborare il diniego all'assegno. CP_2
-Mancata richiesta di mantenimento al coniuge
La Corte di Cassazione, sezione VI Lavoro (ordinanza 23305/2022 del luglio 2022) si è pronunciata circa la possibile incidenza negativa anche di un limitato assegno divorzile di mantenimento, richiamando le ragioni in precedenza più volte esplicitate (ordinanza Cass. Sez. Sez.
6-L, 09/07/2020, n. 14513, nonché, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L, 15/09/2021, n. 24954) e le motivazioni nelle medesime riportate da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc. In particolare, la Corte ha rammentato che, come osservato da Cass. Sez.
6-L, n. 14513 del 2020, cit., «La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno
(“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (…) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (…) In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.». La Corte (Cass. Sez. L,
n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3,
4 comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla mancata richiesta di mantenimento da parte del ricorrente. Essa, pertanto, non rileva ai fini della determinazione della soglia di reddito sufficiente a richiedere l'assegno sociale.
-Ditta individuale ancora attiva
L'affermazione contenuta nel provvedimento di diniego da parte dell' resistente, circa l'intestazione CP_2 di una ditta individuale ancora attiva riconducibile al ricorrente, non trova fondamento nei documenti presenti in atti.
Infatti, nel documento n. 9 allegato al ricorso è presente l'atto di cessazione dell'attività, riferita alla ditta individuale che porta il nome del ricorrente, già a far data dal 22 marzo 1999. Ragion anche la suddetta motivazione presente nel provvedimento di diniego risulta illegittima.
-Immobili e cespiti ereditati
In merito ai redditi effettivamente percepiti, giova riportare quanto statuito da un interessante arresto giurisprudenziale il quale ha affermato che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (Tribunale di Cosenza, sentenza n. 669/2020).
Difatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”.
In base poi a una lettura interpretativa della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 13577/2013), ai sensi del citato art. 3 (il quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di
“qualsiasi natura”) può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo.
Recita testualmente la suddetta sentenza: “Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo
5 economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge, la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento”.
Orbene, nel caso di specie lo stesso ricorrente afferma di aver ereditato cespiti, così come accertati nella dichiarazione di successione, per un importo corrispondente alla quota di 2/6 pari a euro 6.333,00. Risulta, altresì, che egli ha ereditato due immobili indivisi con altri 3 eredi (il fratello e le due nipoti del fratello premorto) uno dei due immobili è rimasto in godimento al ricorrente quale abitazione esclusiva mentre l'altro immobile è nella disponibilità degli altri eredi.
Tale eredità si riferisce alla morte della madre del ricorrente avvenuta in data 26 dicembre 2018 mentre la comunicazione circa la dichiarazione di successione è avvenuta in data 21 marzo 2019, il ricorrente ha fatto domanda di assegno sociale relativamente all'annualità 2023, anno nel quale egli dichiara di non aver percepito alcun reddito.
Dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla dichiarazione di successione e dalle visure catastali, emerge che l'immobile in cui vive il ricorrente è di 164 metri quadri ed è composto da 10 vani, sito a Viareggio nella centralissima via IV novembre a poche centinaia di metri dal mare, mentre l'altro immobile di 111 metri quadri composto da 7 vani, si trova sempre a Viareggio in località darsena, appartamento nel quale vivono il fratello e i nipoti.
Considerando che il prezzo medio per le case attualmente sul mercato di Viareggio è pari a 381.314 € e che il prezzo richiesto per l'80% delle proprietà è compreso tra 95.328 € e 1.806.224 €. Il prezzo medio al m² a
Viareggio è 2.825 €/ m² (prezzo al metro quadrato), non si capisce per quale motivo il ricorrente non abbia messo a reddito un immobile sito in una nota località di mare, prima di ricorrere alla fiscalità generale.
Altro indicatore sono i cespiti ereditati, il cui ammontare poteva essere investito in titoli obbligazionari nonché il fatto che per l'anno 2022, anno precedente alla richiesta di assegno sociale, il reddito dichiarato dal ricorrente ammontava a euro 17.067,00 così come risultante dalla dichiarazione dei redditi presente in atti.
Conclusivamente, considerato l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente in combinato disposto con la documentazione versata in atti, questo Giudicante non ritiene raggiunta la prova dei requisiti reddituali e del conseguente stato di bisogno, condizione essenziale per l'erogazione dell'assegno.
Le spese possono compensarsi stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così
6 dispone:
- respinge il ricorso;
- spese compensate.
Lucca, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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