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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NG Di OL Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giacomucci, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Zulli, anche in qualità di Controparte_1 amministratrice di sostegno, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 30 settembre 2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: all'udienza del 30 ottobre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con prosecuzione della causa per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Marocco il 30 aprile 2010 con (atto regolarmente Controparte_1 trascritto nell'apposito registro del Comune di Altino), da cui non erano nati figli, ha chiesto: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza statuizioni di carattere economico;
2) al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. n 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza matrimoniale, dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a causa di litigi ed incomprensioni che avevano irreversibilmente compromesso la comunione morale e materiale di vita, tanto che il marito, pensionato, da tempo si era trasferito presso una residenza per anziani di Altino. Ha aggiunto che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, sicchè non andavano adottate statuizioni di carattere economico.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio per mezzo dell'amministratore Controparte_1 di sostegno Avv. Sabrina Zulli, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 30 settembre 2025, aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalla ricorrente.
Con provvedimento in data 28 ottobre 2025, in accoglimento dell'istanza avanzata dal ricorrente, impossibilitato a comparire per documentate ragioni di salute, è stata autorizzata la trattazione della fissata udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
All'udienza del 30 ottobre 2025, cui il resistente -ricoverato presso la RSA di Casoli “Casa degli
NG “ - ha partecipato “da remoto” con l'assistenza dell'avv. Zulli, i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare, insistendo nella domanda di separazione.
Pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, sulle conformi conclusioni delle parti, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, u.c., c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Avendo le parti proposto, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'accertamento della domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
3) Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
4) Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente rel.
NG Di OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NG Di OL Presidente rel. dott. Massimo Canosa Giudice dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giacomucci, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Zulli, anche in qualità di Controparte_1 amministratrice di sostegno, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 30 settembre 2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI: all'udienza del 30 ottobre 2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con prosecuzione della causa per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Marocco il 30 aprile 2010 con (atto regolarmente Controparte_1 trascritto nell'apposito registro del Comune di Altino), da cui non erano nati figli, ha chiesto: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza statuizioni di carattere economico;
2) al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. n 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha dedotto che la prosecuzione della convivenza matrimoniale, dopo un periodo di iniziale armonia, era diventata intollerabile a causa di litigi ed incomprensioni che avevano irreversibilmente compromesso la comunione morale e materiale di vita, tanto che il marito, pensionato, da tempo si era trasferito presso una residenza per anziani di Altino. Ha aggiunto che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, sicchè non andavano adottate statuizioni di carattere economico.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio per mezzo dell'amministratore Controparte_1 di sostegno Avv. Sabrina Zulli, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 30 settembre 2025, aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalla ricorrente.
Con provvedimento in data 28 ottobre 2025, in accoglimento dell'istanza avanzata dal ricorrente, impossibilitato a comparire per documentate ragioni di salute, è stata autorizzata la trattazione della fissata udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
All'udienza del 30 ottobre 2025, cui il resistente -ricoverato presso la RSA di Casoli “Casa degli
NG “ - ha partecipato “da remoto” con l'assistenza dell'avv. Zulli, i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare, insistendo nella domanda di separazione.
Pertanto, fallito il tentativo di conciliazione, sulle conformi conclusioni delle parti, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, u.c., c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va, dunque, resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Avendo le parti proposto, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'accertamento della domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2) Dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
3) Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
4) Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente rel.
NG Di OL