Sentenza breve 13 giugno 2023
Parere definitivo 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 7838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7838 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07838/2025REG.PROV.COLL.
N. 01176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2024, proposto da
Paolo Monteleone, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta e Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, Ministero dell’Interno, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BI SI TR e PA ER, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 10103 del 13 giugno 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2021, per la copertura di venti posti di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica.
L’art. 6, comma 1, lett. b), del bando di concorso ha previsto che le due prove scritte si intendono superate, con ammissione all’orale, con un punteggio non inferiore a 70/100 in ciascuna prova.
All’esito dello svolgimento delle due prove, la Commissione ha attribuito agli elaborati del dott. Monteleone punti 60/100 per la prima prova e punti 70/100 per la seconda prova, sicché il concorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale.
Con decreto del 12 aprile 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la graduatoria di merito, in cui, di conseguenza, non è stato compreso il nominativo dell’appellante.
Il dott. Monteleone, ha impugnato gli atti lesivi della sua sfera giuridica dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Seconda n. 10103 del 13 giugno 2023, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti.
Di talché, il soccombente ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando. Erroneità della sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 10103/2023. Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost. Erronea e non corretta applicazione del principio dell’autovincolo della P.A. Ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione.
La Commissione avrebbe individuato un percorso trasparente per consentire di ricostruire l’iter motivazionale della valutazione, salvo poi non essersi attenuta al criterio stesso.
In altri termini, la tecnica motivazionale adottata dalla Commissione di concorso per la prima prova scritta sarebbe illegittima per violazione dell’art. 97 Cost. sotto il profilo della violazione del principio dell’autovincolo.
Nulla sarebbe stato riportato nel verbale di correzione, con specifico riferimento ai voti espressi in applicazione dei 4 criteri individuati, cui la Commissione si sarebbe autovincolata, sicché sarebbe stata disapplicata una prescrizione prefissata in un momento antecedente alla correzione delle prove scritte.
Vi sarebbe stato un obbligo di esternazione per ogni singolo quesito dei relativi subpunteggi assegnati per ciascuno dei quattro descrittori.
Il vizio contestato si risolverebbe nell’inevitabile pregiudizio dell’interesse a conoscere le ragioni funditus della decisione che preclude l’accesso al bene della vita cui aspira il partecipante ad un concorso.
Infatti, non sarebbe possibile comprendere cognita causa l’iter seguito dalla Commissione nella valutazione delle prove.
I giudizi letterali espressi dalla Commissione sarebbero solo vuote enunciazioni poiché agli atti del concorso non risulterebbe essere stata stilata una specifica griglia motivazionale che consenta di accostare ad ogni giudizio letterale espresso il relativo punteggio numerico in modo da rendere immediatamente intelligibile il giudizio espresso.
L’appellante ha poi riproposto i motivi spiegati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti respinti in primo grado.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti, concludendo per il rigetto del gravame.
L’appellante ha depositato memoria conclusione a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. L’art. 6 del bando ha previsto l’espletamento del concorso attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio universitari e relativi alle abilitazioni professionali;
b) due prove scritte, valutate in centesimi, con ammissione alla prova orale dei candidati che hanno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100;
c) valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla lettera a);
d) prova orale, valutata in centesimi e superata con un punteggio non inferiore a 70/100.
La Commissione, come risulta dal verbale n. 12, nella riunione del 12 ottobre 2022, ha discusso i criteri di valutazione della prima prova scritta, stabilendo i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati nonché i relativi pesi percentuali:
- Conoscenza della materia 25%
- Attinenza della trattazione all’argomento oggetto del quesito 25%;
- Chiarezza espositiva, appropriatezza del linguaggio, correttezza formale e capacità di sintesi 25%
- Esaustività della trattazione 25%.
La Commissione ha altresì specificato che “la prima prova scritta si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100, determinato come media aritmetica dei punteggi, espressi in centesimi, ottenuti dal candidato in ciascuno dei quattro quesiti”.
Nella riunione del 19 novembre 2022, di cui al verbale n. 19, alla prima prova scritta redatta dall’interessato è stato attribuito il punteggio complessivo di 60/100 con la seguente articolazione di punteggio e motivazione:
- 50/100 al primo quesito per “trattazione poco attinente ed esaustiva, non del tutto sufficiente conoscenza della materia”;
- 65/100 al secondo quesito per “trattazione non del tutto esaustiva”;
- 50/100 al terzo quesito per “trattazione non esaustiva e non sufficiente conoscenza della materia”,
- 75/100 al quarto quesito, punteggio non corredato da motivazione in quanto superiore al valore soglia di 70/100.
4. Le censure dedotte con i due motivi di appello, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
4.1. La Commissione non è venuta meno all’autovincolo che si era imposta nello stabilire i criteri di valutazione e la motivazione espressa, sia pure sintetica, ha esaustivamente indicato le ragioni per le quali, in tre quesiti su quattro, il subpunteggio attribuito al candidato è stato inferiore al valore soglia di 70/100.
Infatti, per il primo quesito, la motivazione del subpunteggio di 50/100 ha espressamente e chiaramente tenuto conto dei criteri “Conoscenza della materia”, “Esaustività della trattazione” ed “Attinenza della trattazione all’argomento oggetto del quesito”, in quanto il subpunteggio è stato assegnato per una “trattazione poco attinente ed esaustiva” ed una “non del tutto sufficiente conoscenza della materia”.
Parimenti, per il secondo quesito, la motivazione del subpunteggio 65/100 “trattazione non del tutto esaustiva” ha chiaramente ed espressamente fatto riferimento al criterio “Esaustività della trattazione”.
Infine, per il terzo quesito, la motivazione del subpunteggio di 50/100 “trattazione non esaustiva e non sufficiente conoscenza della materia” reca un evidente riferimento ai criteri “Esaustività della trattazione” “Conoscenza della materia”.
In definitiva, con un percorso logico e lineare, la Commissione ha attribuito un punteggio più basso in relazione ai quesiti per i quali ha riscontrato l’insufficienza per più criteri ed un punteggio più elevato, ma ugualmente inferiore al valore soglia di 70/100, in relazione al quesito rivelatosi per un solo criterio non meritevole di raggiungere il valore soglia.
Anzi, la precisione con cui la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei subpunteggi può cogliersi anche dal fatto che, sebbene per il primo quesito abbia fatto riferimento a tre criteri e per il terzo abbia fatto riferimento a due criteri, ha attribuito ai due quesiti lo stesso subpunteggio avendo riscontrato nel primo elaborato “non del tutto sufficiente conoscenza della materia”, mentre nel terzo elaborato “non sufficiente conoscenza della materia”, sicché l’utilizzo solo nel primo caso della locuzione “non del tutto”, ha verosimilmente portato a parificare i subpunteggi.
La circostanza che il valutatore abbia prestato attenzione anche a tali sfumature è confermato dal fatto che al secondo quesito è stato attribuito un subpunteggio ben maggiore di quello attribuito per il primo e terzo quesito e molto vicino al valore soglia di 70/100 avendo rilevato una trattazione “non del tutto” esaustiva.
4.2. Né coglie nel segno la prospettazione dell’appellante secondo cui la Commissione avrebbe mancato di elaborare subcriteri e una “griglia motivazionale” e di fornire ulteriori specificazioni in sede di motivazione.
4.2.1. Per quanto concerne il primo aspetto, non è emersa alcuna esigenza di prevedere anche subcriteri o una specifica griglia motivazionale, essendo i criteri individuati sufficientemente chiari ed analitici e, in proposito, la giurisprudenza consolidata ritiene che alla Commissione vada riconosciuta ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 1° settembre 2025, n. 7163).
4.2.2. In relazione al secondo profilo, è evidente come sia stata rispettata la rilevanza percentuale (25%) per ciascun criterio, essendo stato attribuito un punteggio complessivo al candidato di 60/100, risultante dalla somma dei singoli subpunteggi (240) divisa per quattro.
4.3. Sul punto della esaustività della motivazione non può nemmeno essere condiviso quanto in particolare sostenuto con il secondo motivo di appello, secondo cui il giudizio espresso non sarebbe stato idoneo a motivare il punteggio complessivo assegnato in quanto assertivo e tautologico.
In primo luogo, come detto, le espressioni lessicali utilizzate sono state comprensibili ed aderenti ai criteri di valutazione predisposti. Inoltre, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 (resa in tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione legale) ha formulato il principio, costantemente seguito dalla successiva giurisprudenza, secondo cui i provvedimenti della Commissione esaminatrice “vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.
4.4. Né la Commissione è venuta meno all’obbligo di esternazione per ogni singolo quesito dei relativi subpunteggi assegnati per ciascuno dei quattro descrittori.
La Commissione, infatti, come emerge dal richiamato verbale n. 12, non si era vincolata ad evidenziare i subpunteggi per ogni singolo quesito, avendo stabilito i “pesi” percentuali per ciascuno dei criteri ed avendo indicato che il punteggio della prova sarebbe stato determinato, così come è stato, dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dal candidato in ciascuno dei quesiti.
Va da sé, quindi, che, avendo attribuito ai quattro criteri i subpunteggi di 50, 65, 50 e 75, ha in concreto assegnato, tenuto conto del peso percentuale del criterio nella valutazione (25%), i subpunteggi di 12,5, 16,25, 12,5 e 18,75 la cui somma, per l’appunto, è di 60/100.
4.5. La Commissione, pertanto, non ha disapplicato alcuna regola autoimposta, ma ha applicato correttamente quanto stabilito in sede di bando, fornendo peraltro una esaustiva motivazione composta dal voto numerico e, per i tre quesiti su quattro in cui il candidato non ha raggiunto il valore soglia di 70/100, da sintetiche ma eloquenti espressioni lessicali.
5. I motivi riproposti, per quanto reiterativi delle doglianze contenute nei motivi di appello, si rivelano infondati in ragione di quanto già esposto.
Con riferimento agli ulteriori profili non esaminati in primo grado, gli stessi si rivelano parimenti infondati atteso che:
- l’omessa motivazione (discorsiva) del punteggio attribuito al quarto quesito non assume rilievo in quanto, anche ove il punteggio attribuito al quesito fosse stato pari al valore massimo di 100/100, il candidato non avrebbe comunque ottenuto un punteggio complessivo tale da consentirgli l’ammissione alla prova orale; infatti, in tale ipotesi, il punteggio della prima prova scritta sarebbe stato di 66/100 (12,5 + 16,25 + 12,5 + 25), arrotondato per difetto, inferiore al punteggio di 70/100 richiesto per l’ammissione alla prova orale;
- la clausola del bando che ha previsto per l’ammissione alla prova orale, per ciascuna delle due prove scritte, la soglia minima di 70/100 è espressione dell’esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione che ha bandito il concorso, il quale non può ritenersi illogico in quanto l’Amministrazione ha evidentemente voluto individuare un punteggio di eccellenza per l’ammissione alla prova orale, tanto più che il concorso è destinato all’accesso nella carriera dirigenziale; d’altra parte, la graduatoria finale di merito, impugnata in primo grado con motivi aggiunti, comprende i nominativi dei 20 vincitori, il che esclude che la detta “soglia di sbarramento” sia stata irragionevole e tale da non consentire la copertura dei posti a concorso.
6. L’appello, quindi, deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese del giudizio, considerato che si verte in materia di pubblico concorso, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1176 del 2024).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO