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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 400/2024 del Ruolo Generale promossa da:
G.A. S.R.L. (c.f. 05816580483), G.A. SERVICE S.R.L. (c.f. 03612150130) e G.A. SOLUTION S.R.L. (c.f. 07964170729), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. David Fossi;
ATTRICI
contro
TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE S.P.A. (c.f. 00138120126), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti RO Valentini e Filippo Gliozzi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per le attrici:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito:
- nel merito: in tesi, accertata e dichiarata la violazione dell'accordo di riservatezza di cui in premessa da parte di T.P.S. S.p.A. e/o comunque la responsabilità contrattuale di T.P.S. S.p.A. per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte delle attrici, danni che si quantificano, almeno, nella perdita di fatturato subita da parte delle scriventi a causa dello storno di personale, come in premessa, salvo le maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa
e ritenute come dovute, anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice;
in ipotesi, accertata la responsabilità extracontrattuale da parte di T.P.S. S.p.A. per i fatti di cui in narrativa e, in particolare, per la violazione dell'art. 2598, comma primo, n. 3) c.c., condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte delle attrici, danni che si quantificano almeno nella perdita di fatturato subita da parte delle scriventi a causa dello storno di personale, come in premessa, salvo le maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa e ritenute come dovute, anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”.
pagina 1 di 6 Per la convenuta:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte;
- in ogni caso, col favore delle spese e degli onorari del procedimento.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, proporre istanze istruttorie, anche in materia contraria, ed indicare i testi nei termini di legge.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. convenivano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Technical Publications Service S.p.A. (nel prosieguo anche semplicemente T.P.S. S.p.A.) esponendo che, nel 2017, con la stessa erano intercorse trattative finalizzate all'acquisizione di uno o più rami aziendali delle società attrici da parte della convenuta, durante le quali le parti avevano sottoscritto un accordo di riservatezza che contemplava il divieto per
T.P.S. S.p.A. e per le società ad essa collegate di procedere all'assunzione di dipendenti e collaboratori delle controparti.
Queste ultime riportavano, inoltre, che nel corso delle interlocuzioni predette (successivamente unilateralmente ed immotivatamente interrotte da T.P.S. S.p.A.), avevano fornito a quest'ultima, su sua espressa richiesta, numerose informazioni tecniche, tra cui l'elenco dettagliato del personale in servizio presso G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.. Sfumate le trattative, era accaduto che tale personale si era dimesso in blocco, a ciò indotto da T.P.S. S.p.A., ed era transitato a servizio di quest'ultima o di società ad essa collegate.
Trattandosi di collaboratori altamente specializzati, la condotta della convenuta, configurabile come attività di concorrenza sleale vietata ex art. 2598 c.c. (storno di dipendenti), aveva cagionato una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività delle società attrici, cui erano conseguiti perdita di commesse, di know-how e di opportunità di business e, simmetricamente, illegittimo vantaggio a favore della convenuta. Il danno patrimoniale subito da G.A. S.r.l. e G.A. Service S.r.l. in termini di perdita di fatturato alle società attrici era quantificato in complessivi € 257.681,60, al quale doveva aggiungersi quello sofferto da G.A. Solution S.r.l., da quantificare in corso di causa.
Pertanto, le attrici domandavano che, previo accertamento della responsabilità contrattuale di T.P.S.
S.p.A. per la violazione dell'accordo di riservatezza sottoscritto nel 2017 e della responsabilità extracontrattuale della medesima T.P.S. S.p.A. per l'attività di concorrenza sleale posta in essere in violazione dell'art. 2598, comma primo, n. 3), c.c., la convenuta fosse condannata a risarcire i danni cagionati, equivalenti alla perdita di fatturato come sopra indicata, salva la maggiore o minore quantificazione risultante di giustizia all'esito del giudizio.
Technical Publications Service S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 13.05.2024, contestando integralmente le difese avversarie e negando, innanzitutto, la violazione dell'accordo di riservatezza ex adverso lamentata. La convenuta osservava, in proposito, che esso non sanciva il divieto assoluto all'assunzione di personale alle dipendenze di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l., essendo la proibizione circoscritta ai collaboratori di cui T.P.S. S.p.A. avesse avuto diretta contatto nel corso delle trattative predette, o i cui nominativi le fossero stati forniti direttamente dalle società attrici.
Ipotesi, queste, che non si erano mai concretizzate, poiché da un lato non vi era mai stata alcuna interazione diretta tra T.P.S. S.p.A. ed il personale di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.
pagina 2 di 6 e, dall'altro lato, queste ultime avevano fornito alla propria interlocutrice soltanto un elenco anonimizzato dei propri lavoratori, sicché non sarebbe stato possibile prendere contatto con essi.
T.P.S. S.p.A. respingeva, comunque, l'attribuzione di responsabilità per il fallimento delle trattative intercorse tra le parti e negava di avere posto in essere lo storno di dipendenti lamentato dalla controparte.
A tale riguardo, rilevava che la dipartita di personale dalle società attrici era imputabile esclusivamente al processo di riorganizzazione aziendale posto in essere da G.A. Service S.r.l. nel 2018. Ammetteva che cinque addetti erano effettivamente confluiti nell'organico di Satiz T.P.M., società collegata alla convenuta, ma precisava che ciò era avvenuto soltanto dopo congruo lasso di tempo trascorso dalla cessazione del loro rapporto lavorativo con le attrici (in due casi, peraltro, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per dimissioni volontarie) e che, comunque, i candidati all'assunzione erano stati selezionati a seguito di ricerca di personale pubblicizzata attraverso organi di stampa e portali online.
T.P.S. S.p.A., pertanto, concludeva domandando il rigetto delle domande avversarie.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del
18.09.2024 il Giudice riteneva il procedimento maturo per la decisione: pertanto, rinviava all'udienza del 05.02.2025 per la discussione della causa, che, al termine, veniva introitata in decisione.
*** *** *** La domanda formulata dalle attrici è infondata e deve essere rigettata.
Rispetto all'accordo di riservatezza sottoscritto tra G.A. S.r.l. e la convenuta in data 17.06.2017, ed in particolare riguardo al divieto di storno di personale in esso esplicitato all'art. 5, non v'è alcuna prova del fatto che T.P.S. S.p.A. avesse avuto “diretta conoscenza” del personale dell'attrice nel corso delle trattative commerciali in corso all'epoca. La convenuta negava tale circostanza e sosteneva l'impossibilità di qualsiasi ipotetico suo contatto diretto con dipendenti e collaboratori di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l., in quanto affermava di avere ricevuto da loro esclusivamente un elenco in forma anonima del personale, nel quale erano riportate soltanto la data di inizio del rapporto lavorativo, la sede di lavoro e l'inquadramento. A sostegno della propria eccezione, T.P.S. S.p.A. produceva copia della comunicazione inviatale a mezzo posta elettronica in data 29.08.2017 dalla società di consulenza che in quella fase assisteva le società attrici (si veda il documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta). Per contro, nulla dimostra che la convenuta avesse ottenuto aliunde le generalità complete dei collaboratori operanti presso le società attrici, né che avesse comunque avuto diretta conoscenza dei medesimi. Quand'anche si ritenesse che la richiesta di RO OS di TPS S.p.A. di poter ricevere il dettaglio del personale e dei collaboratori (documento n. 2 del fascicolo attoreo) era finalizzata ad ottenere un elenco nominativo, la circostanza sarebbe stata comunque irrilevante nella prospettiva di dimostrare la sussistenza dello storno di dipendenti, poiché, come detto, restava indimostrato il fatto che la convenuta fosse effettivamente venuta a conoscenza delle loro generalità o che, soprattutto, fosse in qualche modo venuta in contatto con essi.
Del resto, il capitolo di prova orale n. 6 formulato da G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., il solo inerente a tale peculiare profilo della questione, risultava manifestamente inammissibile, pretendendo di demandare ai testi la conferma di circostanze indeterminate dal punto di vista temporale e generiche. Le allegazioni attoree rimanevano, perciò del tutto sfornite di prova.
Ulteriore elemento che induce ad escludere l'affermata inottemperanza della società convenuta all'art. 5 dell'accordo di riservatezza si ricava dalla successione cronologica degli avvenimenti. Dal già menzionato documento n. 2 del fascicolo di TPS S.p.A. emerge, infatti, che le trattative prodromiche ad una possibile collaborazione tra quest'ultima e le società attrici si erano andate progressivamente pagina 3 di 6 esaurendo nel mese di dicembre 2017, cioè oltre un anno prima delle dimissioni del personale, pacificamente risalenti al primo trimestre 2019 (si veda il documento n. 4 del fascicolo di parte attrice). La non concomitanza tra interruzione dell'interazione tra le parti in vista di una possibile collaborazione e la fuoriuscita di dipendenti e collaboratori dalle società del gruppo G.A. ed il lasso di tempo intercorso tra i due eventi inducono ad escludere, con alto grado di verosimiglianza, che tra i medesimi intercorra una correlazione diretta.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, «[…] per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865, ove si precisa che il pregiudizio si attua disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e che a tale danno si correla il conseguimento di un vantaggio competitivo indebito;
cfr. pure: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio 2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n. 6079): il proposito supposto ― quindi ― deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa (cfr.: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203, cit., in motivazione;
Cass. 30 ottobre 2009,
n. 23045, non massimata in CED;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3463, in motivazione;
Cass. 25 luglio 1996,
n. 6712) […].
Mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecito, in quanto contrario alla nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti preordinata a danneggiare l'altrui azienda. E tuttavia, la volontà di nuocere non rileva in sé, perché, se così fosse, dovrebbe conferirsi rilievo ai meri intenti, e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva: come è stato osservato, l'elemento soggettivo non può rendere illecito un atto che oggettivamente non sia ingiusto (cfr. Cass. 6 maggio 1980, n. 2996, in motivazione). L'animus nocendi rileva, piuttosto, in quanto si sia tradotto in comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare l'altrui attività imprenditoriale. In definitiva, ai fini dell'individuazione della fattispecie di illecito che qui interessa, contano gli elementi circostanziali della condotta di storno: e ciò in quanto solo tali elementi possono colorare di antigiuridicità un comportamento altrimenti conforme al diritto […]» (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza 28.05.2024, n. 14944. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza
19.07.2022, n. 22625; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
Il discrimen tra storno di dipendenti lecito e storno di dipendenti illecito risiede, dunque, nell'intento pregiudizievole perseguito dall'impresa antagonista, diretto a disarticolare l'organizzazione aziendale della concorrente e ad impadronirsi del suo bagaglio di personale e di know how, vanificandone gli investimenti ed acquisendo in maniera scorretta un vantaggio competitivo sul mercato (cfr. Cass. Civ.
Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
La giurisprudenza ha quindi enucleato su base empirica alcuni indicatori sintomatici della sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale, della specie dello storno di dipendenti: in estrema sintesi, essi possono riconoscersi nelle modalità con cui ha luogo il passaggio dei dipendenti dall'uno all'altro datore di lavoro, che non può essere mai diretto, ancorché dissimulato, nel numero di unità e nella tipologia di lavoratori, nella posizione occupata dai medesimi all'interno dell'organigramma dell'impresa concorrente, nei metodi da quest'ultima utilizzati per indurre i lavoratori a passare alle proprie dipendenza, nell'esistenza di difficoltà in capo all'impresa depauperata nel sostituire il personale venuto pagina 4 di 6 meno e nell'intervallo temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto lavorativo con quest'ultima impresa e l'inizio di quello con l'impresa concorrente.
Orbene, nella controversia oggetto di causa appare manifesta l'inesistenza di taluni degli indici oggettivi poc'anzi enumerati, mentre altri appaiono carenti di prova adeguata.
Deve innanzitutto escludersi che ricorra l'ipotesi della commissione di atti di concorrenza sleale in riferimento alle dimissioni dei lavoratori CA VE e SI HI da G.A. Service S.r.l.
a TPS S.p.A. Difatti, è documentalmente provato che il rapporto lavorativo di entrambi con la società attrice era cessato nel mese di novembre 2018 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si veda il documento n. 4 del fascicolo di parte attrice). Pertanto, nulla ostava all'instaurazione della collaborazione tra la VE ed il HI con TPS S.p.A., pienamente liberi di contrarre.
Quanto alla situazione di FA AR e di MA De LU, la convenuta negava di averli mai assunti alle proprie dipendenze. Al di là delle dichiarazioni di parte, in atti non si rinviene alcun documento dal quale si possa seppur lontanamente evincere l'esistenza di una loro collaborazione con TPS S.p.A.: difatti, la difesa attorea, che a sostegno delle proprie tesi sullo storno di dipendenti aveva allegato gli estratti dei profili pubblici di alcuni dei lavoratori coinvolti presenti su Linkedin, non produceva alcunché con riferimento a FA AR e a MA De LU. L'assoluta mancanza di prova circa le allegazioni attoree in merito al rapporto lavorativo intercorso tra costoro e la convenuta porta, necessariamente, a dover escludere l'ipotesi dello storno di dipendenti rispetto ai due collaboratori da ultimo mensionati.
Residua l'esame delle posizioni di quattro lavoratori: NC LU LL, ID CH, LU BE e MO RE, dimessisi, rispettivamente, il 31.01.2019, il 18.02.2019, il 21.02.2019 ed il 04.03.2019. È documentalmente provato che nel mese di ottobre 2018, ovvero mesi prima dell'interruzione del rapporto lavorativo tra i suddetti e le società del gruppo G.A., T.P.S. S.p.A. aveva avviato un reclutamento di personale in forma riservata attraverso organi di stampa e tramite il portale Internet Monster. Ciò è dimostrato dalle due inserzioni a pagamento pubblicate il 20.10.2018 sulle pagine del Quotidiano
Nazionale ed il 24.10.2018 su quelle del quotidiano La Nazione e dall'annuncio diffuso via web, offerto in comunicazione con le candidature pervenute (doc. 4 e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), tra le quali spicca quella di MO RE, inviata in data 21.12.2018 (si veda il documento n. 5, a pagina
12). Anche in questo caso l'elemento temporale assume rilievo decisivo: la ricerca di personale era stata infatti promossa da T.P.S. S.p.A. vari mesi prima dell'interruzione del rapporto lavorativo dei quattro lavoratori dimissionari con le società del gruppo G.A., il che collide con l'ipotetica esistenza della fattispecie anticoncorrenziale affermata dalle attrici. La circostanza per cui l'iniziativa del reclutamento di personale aveva anticipato di diversi mesi le dimissioni dei lavoratori porta ad escludere che l'iniziativa assunta dalla società convenuta potesse essere preordinata a distrarre personale alle imprese concorrenti e, più in generale, a cagionare pregiudizio alla loro organizzazione aziendale. Per inciso, G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. nulla allegavano in merito alla propria eventuale difficoltà di sostituire gli ex collaboratori.
In ultima analisi, all'esito dell'esame delle rispettive difese e della documentazione versata in atti nella condotta della convenuta non si scorge alcun profilo di illegittimità, atteso che nulla di anomalo emergeva nel passaggio del personale da G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. alle dipendenze di T.P.S. S.p.A. (peraltro in numero circoscritto a sole quattro unità). Il contegno assunto dalla convenuta non confligge, dunque, con i canoni della correttezza professionale che regolano la concorrenza fra imprese, non potendosi pretendere che un'impresa si astenga dal ricevere presso di sé (assumendoli) soggetti che provengono da altra impresa e che da essa sono fuoriusciti per ragioni che l'impresa destinataria non ha concorso a determinare.
pagina 5 di 6 In altri termini: in atti non emergono elementi di sufficiente consistenza idonei a ritenere sussistente il richiesto animus nocendi, ovverosia l'intenzione specifica di TPS S.p.A. di danneggiare le imprese attrici quale proprie concorrenti, vanificandone gli investimenti e, così, creando effetti distorsivi di mercato.
La conclamata insussistenza, ovvero il difetto di prova, rispetto ai fatti costitutivi della fattispecie consente di soprassedere dallo scrutinare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, fermo restando che la stessa sarebbe andata incontro ad una pronuncia di rigetto: G.A. S.r.l., G.A.
Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. assumevano, infatti, di avere sofferto una perdita di fatturato nell'ordine di € 257.681,60 quale diretta conseguenza della condotta illegittima della controparte e, a riprova, offrivano in comunicazione copia dei bilanci relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. il documento n. 10 del fascicolo attoreo).
Tuttavia, tale produzione documentale sarebbe stata comunque insufficiente a raggiungere la prova del danno allegato, poiché il calo di fatturato lamentato avrebbe potuto essere riconducibile alle più svariate cause e non essere univocamente imputabile alle dimissioni del personale. L'affermazione al riguardo avrebbe dovuto essere adeguatamente sostenuta sul piano probatorio e così non è stato. Pertanto, il calo di fatturato costituisce un dato che, di per sé considerato ed in assenza di ulteriori elementi di riscontro, appare inidoneo a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta anticoncorrenziale della controparte ed il danno, come del resto sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda svolta dalle attrici deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.; condanna le società attrici, in via tra loro solidale, a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Busto Arsizio, 05.03.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 400/2024 del Ruolo Generale promossa da:
G.A. S.R.L. (c.f. 05816580483), G.A. SERVICE S.R.L. (c.f. 03612150130) e G.A. SOLUTION S.R.L. (c.f. 07964170729), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. David Fossi;
ATTRICI
contro
TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE S.P.A. (c.f. 00138120126), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti RO Valentini e Filippo Gliozzi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per le attrici:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito:
- nel merito: in tesi, accertata e dichiarata la violazione dell'accordo di riservatezza di cui in premessa da parte di T.P.S. S.p.A. e/o comunque la responsabilità contrattuale di T.P.S. S.p.A. per i fatti di cui in narrativa, condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte delle attrici, danni che si quantificano, almeno, nella perdita di fatturato subita da parte delle scriventi a causa dello storno di personale, come in premessa, salvo le maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa
e ritenute come dovute, anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice;
in ipotesi, accertata la responsabilità extracontrattuale da parte di T.P.S. S.p.A. per i fatti di cui in narrativa e, in particolare, per la violazione dell'art. 2598, comma primo, n. 3) c.c., condannare la stessa a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte delle attrici, danni che si quantificano almeno nella perdita di fatturato subita da parte delle scriventi a causa dello storno di personale, come in premessa, salvo le maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa e ritenute come dovute, anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice.
Con ogni più ampia riserva istruttoria ex lege.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”.
pagina 1 di 6 Per la convenuta:
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte;
- in ogni caso, col favore delle spese e degli onorari del procedimento.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, proporre istanze istruttorie, anche in materia contraria, ed indicare i testi nei termini di legge.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. convenivano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Technical Publications Service S.p.A. (nel prosieguo anche semplicemente T.P.S. S.p.A.) esponendo che, nel 2017, con la stessa erano intercorse trattative finalizzate all'acquisizione di uno o più rami aziendali delle società attrici da parte della convenuta, durante le quali le parti avevano sottoscritto un accordo di riservatezza che contemplava il divieto per
T.P.S. S.p.A. e per le società ad essa collegate di procedere all'assunzione di dipendenti e collaboratori delle controparti.
Queste ultime riportavano, inoltre, che nel corso delle interlocuzioni predette (successivamente unilateralmente ed immotivatamente interrotte da T.P.S. S.p.A.), avevano fornito a quest'ultima, su sua espressa richiesta, numerose informazioni tecniche, tra cui l'elenco dettagliato del personale in servizio presso G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.. Sfumate le trattative, era accaduto che tale personale si era dimesso in blocco, a ciò indotto da T.P.S. S.p.A., ed era transitato a servizio di quest'ultima o di società ad essa collegate.
Trattandosi di collaboratori altamente specializzati, la condotta della convenuta, configurabile come attività di concorrenza sleale vietata ex art. 2598 c.c. (storno di dipendenti), aveva cagionato una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività delle società attrici, cui erano conseguiti perdita di commesse, di know-how e di opportunità di business e, simmetricamente, illegittimo vantaggio a favore della convenuta. Il danno patrimoniale subito da G.A. S.r.l. e G.A. Service S.r.l. in termini di perdita di fatturato alle società attrici era quantificato in complessivi € 257.681,60, al quale doveva aggiungersi quello sofferto da G.A. Solution S.r.l., da quantificare in corso di causa.
Pertanto, le attrici domandavano che, previo accertamento della responsabilità contrattuale di T.P.S.
S.p.A. per la violazione dell'accordo di riservatezza sottoscritto nel 2017 e della responsabilità extracontrattuale della medesima T.P.S. S.p.A. per l'attività di concorrenza sleale posta in essere in violazione dell'art. 2598, comma primo, n. 3), c.c., la convenuta fosse condannata a risarcire i danni cagionati, equivalenti alla perdita di fatturato come sopra indicata, salva la maggiore o minore quantificazione risultante di giustizia all'esito del giudizio.
Technical Publications Service S.p.A. si costituiva con comparsa depositata il 13.05.2024, contestando integralmente le difese avversarie e negando, innanzitutto, la violazione dell'accordo di riservatezza ex adverso lamentata. La convenuta osservava, in proposito, che esso non sanciva il divieto assoluto all'assunzione di personale alle dipendenze di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l., essendo la proibizione circoscritta ai collaboratori di cui T.P.S. S.p.A. avesse avuto diretta contatto nel corso delle trattative predette, o i cui nominativi le fossero stati forniti direttamente dalle società attrici.
Ipotesi, queste, che non si erano mai concretizzate, poiché da un lato non vi era mai stata alcuna interazione diretta tra T.P.S. S.p.A. ed il personale di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.
pagina 2 di 6 e, dall'altro lato, queste ultime avevano fornito alla propria interlocutrice soltanto un elenco anonimizzato dei propri lavoratori, sicché non sarebbe stato possibile prendere contatto con essi.
T.P.S. S.p.A. respingeva, comunque, l'attribuzione di responsabilità per il fallimento delle trattative intercorse tra le parti e negava di avere posto in essere lo storno di dipendenti lamentato dalla controparte.
A tale riguardo, rilevava che la dipartita di personale dalle società attrici era imputabile esclusivamente al processo di riorganizzazione aziendale posto in essere da G.A. Service S.r.l. nel 2018. Ammetteva che cinque addetti erano effettivamente confluiti nell'organico di Satiz T.P.M., società collegata alla convenuta, ma precisava che ciò era avvenuto soltanto dopo congruo lasso di tempo trascorso dalla cessazione del loro rapporto lavorativo con le attrici (in due casi, peraltro, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per dimissioni volontarie) e che, comunque, i candidati all'assunzione erano stati selezionati a seguito di ricerca di personale pubblicizzata attraverso organi di stampa e portali online.
T.P.S. S.p.A., pertanto, concludeva domandando il rigetto delle domande avversarie.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del
18.09.2024 il Giudice riteneva il procedimento maturo per la decisione: pertanto, rinviava all'udienza del 05.02.2025 per la discussione della causa, che, al termine, veniva introitata in decisione.
*** *** *** La domanda formulata dalle attrici è infondata e deve essere rigettata.
Rispetto all'accordo di riservatezza sottoscritto tra G.A. S.r.l. e la convenuta in data 17.06.2017, ed in particolare riguardo al divieto di storno di personale in esso esplicitato all'art. 5, non v'è alcuna prova del fatto che T.P.S. S.p.A. avesse avuto “diretta conoscenza” del personale dell'attrice nel corso delle trattative commerciali in corso all'epoca. La convenuta negava tale circostanza e sosteneva l'impossibilità di qualsiasi ipotetico suo contatto diretto con dipendenti e collaboratori di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l., in quanto affermava di avere ricevuto da loro esclusivamente un elenco in forma anonima del personale, nel quale erano riportate soltanto la data di inizio del rapporto lavorativo, la sede di lavoro e l'inquadramento. A sostegno della propria eccezione, T.P.S. S.p.A. produceva copia della comunicazione inviatale a mezzo posta elettronica in data 29.08.2017 dalla società di consulenza che in quella fase assisteva le società attrici (si veda il documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta). Per contro, nulla dimostra che la convenuta avesse ottenuto aliunde le generalità complete dei collaboratori operanti presso le società attrici, né che avesse comunque avuto diretta conoscenza dei medesimi. Quand'anche si ritenesse che la richiesta di RO OS di TPS S.p.A. di poter ricevere il dettaglio del personale e dei collaboratori (documento n. 2 del fascicolo attoreo) era finalizzata ad ottenere un elenco nominativo, la circostanza sarebbe stata comunque irrilevante nella prospettiva di dimostrare la sussistenza dello storno di dipendenti, poiché, come detto, restava indimostrato il fatto che la convenuta fosse effettivamente venuta a conoscenza delle loro generalità o che, soprattutto, fosse in qualche modo venuta in contatto con essi.
Del resto, il capitolo di prova orale n. 6 formulato da G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., il solo inerente a tale peculiare profilo della questione, risultava manifestamente inammissibile, pretendendo di demandare ai testi la conferma di circostanze indeterminate dal punto di vista temporale e generiche. Le allegazioni attoree rimanevano, perciò del tutto sfornite di prova.
Ulteriore elemento che induce ad escludere l'affermata inottemperanza della società convenuta all'art. 5 dell'accordo di riservatezza si ricava dalla successione cronologica degli avvenimenti. Dal già menzionato documento n. 2 del fascicolo di TPS S.p.A. emerge, infatti, che le trattative prodromiche ad una possibile collaborazione tra quest'ultima e le società attrici si erano andate progressivamente pagina 3 di 6 esaurendo nel mese di dicembre 2017, cioè oltre un anno prima delle dimissioni del personale, pacificamente risalenti al primo trimestre 2019 (si veda il documento n. 4 del fascicolo di parte attrice). La non concomitanza tra interruzione dell'interazione tra le parti in vista di una possibile collaborazione e la fuoriuscita di dipendenti e collaboratori dalle società del gruppo G.A. ed il lasso di tempo intercorso tra i due eventi inducono ad escludere, con alto grado di verosimiglianza, che tra i medesimi intercorra una correlazione diretta.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, «[…] per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865, ove si precisa che il pregiudizio si attua disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e che a tale danno si correla il conseguimento di un vantaggio competitivo indebito;
cfr. pure: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio 2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n. 6079): il proposito supposto ― quindi ― deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa (cfr.: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203, cit., in motivazione;
Cass. 30 ottobre 2009,
n. 23045, non massimata in CED;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3463, in motivazione;
Cass. 25 luglio 1996,
n. 6712) […].
Mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecito, in quanto contrario alla nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti preordinata a danneggiare l'altrui azienda. E tuttavia, la volontà di nuocere non rileva in sé, perché, se così fosse, dovrebbe conferirsi rilievo ai meri intenti, e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva: come è stato osservato, l'elemento soggettivo non può rendere illecito un atto che oggettivamente non sia ingiusto (cfr. Cass. 6 maggio 1980, n. 2996, in motivazione). L'animus nocendi rileva, piuttosto, in quanto si sia tradotto in comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare l'altrui attività imprenditoriale. In definitiva, ai fini dell'individuazione della fattispecie di illecito che qui interessa, contano gli elementi circostanziali della condotta di storno: e ciò in quanto solo tali elementi possono colorare di antigiuridicità un comportamento altrimenti conforme al diritto […]» (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza 28.05.2024, n. 14944. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza
19.07.2022, n. 22625; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
Il discrimen tra storno di dipendenti lecito e storno di dipendenti illecito risiede, dunque, nell'intento pregiudizievole perseguito dall'impresa antagonista, diretto a disarticolare l'organizzazione aziendale della concorrente e ad impadronirsi del suo bagaglio di personale e di know how, vanificandone gli investimenti ed acquisendo in maniera scorretta un vantaggio competitivo sul mercato (cfr. Cass. Civ.
Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
La giurisprudenza ha quindi enucleato su base empirica alcuni indicatori sintomatici della sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale, della specie dello storno di dipendenti: in estrema sintesi, essi possono riconoscersi nelle modalità con cui ha luogo il passaggio dei dipendenti dall'uno all'altro datore di lavoro, che non può essere mai diretto, ancorché dissimulato, nel numero di unità e nella tipologia di lavoratori, nella posizione occupata dai medesimi all'interno dell'organigramma dell'impresa concorrente, nei metodi da quest'ultima utilizzati per indurre i lavoratori a passare alle proprie dipendenza, nell'esistenza di difficoltà in capo all'impresa depauperata nel sostituire il personale venuto pagina 4 di 6 meno e nell'intervallo temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto lavorativo con quest'ultima impresa e l'inizio di quello con l'impresa concorrente.
Orbene, nella controversia oggetto di causa appare manifesta l'inesistenza di taluni degli indici oggettivi poc'anzi enumerati, mentre altri appaiono carenti di prova adeguata.
Deve innanzitutto escludersi che ricorra l'ipotesi della commissione di atti di concorrenza sleale in riferimento alle dimissioni dei lavoratori CA VE e SI HI da G.A. Service S.r.l.
a TPS S.p.A. Difatti, è documentalmente provato che il rapporto lavorativo di entrambi con la società attrice era cessato nel mese di novembre 2018 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si veda il documento n. 4 del fascicolo di parte attrice). Pertanto, nulla ostava all'instaurazione della collaborazione tra la VE ed il HI con TPS S.p.A., pienamente liberi di contrarre.
Quanto alla situazione di FA AR e di MA De LU, la convenuta negava di averli mai assunti alle proprie dipendenze. Al di là delle dichiarazioni di parte, in atti non si rinviene alcun documento dal quale si possa seppur lontanamente evincere l'esistenza di una loro collaborazione con TPS S.p.A.: difatti, la difesa attorea, che a sostegno delle proprie tesi sullo storno di dipendenti aveva allegato gli estratti dei profili pubblici di alcuni dei lavoratori coinvolti presenti su Linkedin, non produceva alcunché con riferimento a FA AR e a MA De LU. L'assoluta mancanza di prova circa le allegazioni attoree in merito al rapporto lavorativo intercorso tra costoro e la convenuta porta, necessariamente, a dover escludere l'ipotesi dello storno di dipendenti rispetto ai due collaboratori da ultimo mensionati.
Residua l'esame delle posizioni di quattro lavoratori: NC LU LL, ID CH, LU BE e MO RE, dimessisi, rispettivamente, il 31.01.2019, il 18.02.2019, il 21.02.2019 ed il 04.03.2019. È documentalmente provato che nel mese di ottobre 2018, ovvero mesi prima dell'interruzione del rapporto lavorativo tra i suddetti e le società del gruppo G.A., T.P.S. S.p.A. aveva avviato un reclutamento di personale in forma riservata attraverso organi di stampa e tramite il portale Internet Monster. Ciò è dimostrato dalle due inserzioni a pagamento pubblicate il 20.10.2018 sulle pagine del Quotidiano
Nazionale ed il 24.10.2018 su quelle del quotidiano La Nazione e dall'annuncio diffuso via web, offerto in comunicazione con le candidature pervenute (doc. 4 e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), tra le quali spicca quella di MO RE, inviata in data 21.12.2018 (si veda il documento n. 5, a pagina
12). Anche in questo caso l'elemento temporale assume rilievo decisivo: la ricerca di personale era stata infatti promossa da T.P.S. S.p.A. vari mesi prima dell'interruzione del rapporto lavorativo dei quattro lavoratori dimissionari con le società del gruppo G.A., il che collide con l'ipotetica esistenza della fattispecie anticoncorrenziale affermata dalle attrici. La circostanza per cui l'iniziativa del reclutamento di personale aveva anticipato di diversi mesi le dimissioni dei lavoratori porta ad escludere che l'iniziativa assunta dalla società convenuta potesse essere preordinata a distrarre personale alle imprese concorrenti e, più in generale, a cagionare pregiudizio alla loro organizzazione aziendale. Per inciso, G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. nulla allegavano in merito alla propria eventuale difficoltà di sostituire gli ex collaboratori.
In ultima analisi, all'esito dell'esame delle rispettive difese e della documentazione versata in atti nella condotta della convenuta non si scorge alcun profilo di illegittimità, atteso che nulla di anomalo emergeva nel passaggio del personale da G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. alle dipendenze di T.P.S. S.p.A. (peraltro in numero circoscritto a sole quattro unità). Il contegno assunto dalla convenuta non confligge, dunque, con i canoni della correttezza professionale che regolano la concorrenza fra imprese, non potendosi pretendere che un'impresa si astenga dal ricevere presso di sé (assumendoli) soggetti che provengono da altra impresa e che da essa sono fuoriusciti per ragioni che l'impresa destinataria non ha concorso a determinare.
pagina 5 di 6 In altri termini: in atti non emergono elementi di sufficiente consistenza idonei a ritenere sussistente il richiesto animus nocendi, ovverosia l'intenzione specifica di TPS S.p.A. di danneggiare le imprese attrici quale proprie concorrenti, vanificandone gli investimenti e, così, creando effetti distorsivi di mercato.
La conclamata insussistenza, ovvero il difetto di prova, rispetto ai fatti costitutivi della fattispecie consente di soprassedere dallo scrutinare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, fermo restando che la stessa sarebbe andata incontro ad una pronuncia di rigetto: G.A. S.r.l., G.A.
Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l. assumevano, infatti, di avere sofferto una perdita di fatturato nell'ordine di € 257.681,60 quale diretta conseguenza della condotta illegittima della controparte e, a riprova, offrivano in comunicazione copia dei bilanci relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. il documento n. 10 del fascicolo attoreo).
Tuttavia, tale produzione documentale sarebbe stata comunque insufficiente a raggiungere la prova del danno allegato, poiché il calo di fatturato lamentato avrebbe potuto essere riconducibile alle più svariate cause e non essere univocamente imputabile alle dimissioni del personale. L'affermazione al riguardo avrebbe dovuto essere adeguatamente sostenuta sul piano probatorio e così non è stato. Pertanto, il calo di fatturato costituisce un dato che, di per sé considerato ed in assenza di ulteriori elementi di riscontro, appare inidoneo a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita condotta anticoncorrenziale della controparte ed il danno, come del resto sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.02.2020, n. 3865).
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda svolta dalle attrici deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di G.A. S.r.l., G.A. Service S.r.l. e G.A. Solution S.r.l.; condanna le società attrici, in via tra loro solidale, a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Busto Arsizio, 05.03.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
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