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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , sciogliendo la riserva assunta in data 13.2.2025, letti il ricorso e la memoria di costituzione, esaminata la documentazione in atti , acquisita la documentazione depositata in via telematica dalla in data 13.2.2025 e uditi i CP_1
procuratori delle parti, ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G 912-1/2024 , promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Pessi e Parte_1
Francesco Giammaria
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Antonio Osnago Gadda e NToparte_2
Bianca Savini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristian Sarzi Sartori convenuto
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di AN ex art. 700 c.p.c (in corso di causa promossa dall'ex dipendente ) per sentire inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività contrattualmente NToparte_2 vietata dal patto nell'ambito del territorio vietato (Regioni OM, EM-Romagna e Veneto) in favore del soggetto concorrente e quindi anche la prosecuzione dell'attività, a qualunque titolo esercitata, direttamente o per interposta persona, avente quale fine la sottrazione/sviamento della clientela in suo danno
Il procuratore della ricorrente esponeva :
- 1 - NT che il sig. è stata assunto da il 18.8.2022 , ha ricoperto sino al 8.12.24 il ruolo di CP_2
Private Banker presso il Centro Private Banking OM Est con sede di lavoro a AN e che NT
, a partire dal 9 dicembre 2025, gli ha affidato il nuovo ruolo di Green Specialist presso la struttura di Coordinamento Commerciale Nord Ovest;
che tuttavia il convenuto non ha mai di fatto svolto le nuove mansioni in ragione delle immediate dimissioni in data 11 gennaio 2025; che sin dalla sua assunzione, il sig. e la hanno NToparte_2 Parte_1
sottoscritto un patto di non concorrenza, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, prevedente un vincolo di 20 mesi dalla cessazione dal servizio eventualmente intervenuta in vigenza del patto stesso;
che a dispetto degli obblighi rivenienti dal patto di non concorrenza, il sig. , CP_2
immediatamente dopo la cessazione dal servizio, ha avviato un rapporto lavorativo e/o di collaborazione con l' Istituto di Credito concorrente , Parte_2
nella medesima città di AN, territorio espressamente vietato dal PNC intercorso fra le parti;
che non pago dell'evidente violazione del PNC intercorso fra le parti il signor ha poi per CP_2
NT giunta iniziato a svolgere anche un'attività di sviamento della clientela appartenente al NT portafoglio dal medesimo gestita in costanza di rapporto di lavoro con , come emerge dalla copia delle prime disposizioni versate in atti di disinvestimento da parte di clientela precedentemente assegnata all'ex dipendente, che recano quale beneficiario il citato Istituto di
Credito; che è chiara la volontà dell'ex dipendente di voler dolosamente sottrarre e/o sviare, in violazione NT del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto, i clienti della in precedenza dal medesimo gestiti;
che alla data di cessazione dal servizio , il sig. amministrava per conto della Banca rapporti CP_2 con la clientela per oltre 56 MLN di € ed, in particolare, € 56.045.684,65 rispetto ai quali sono già pervenuti ordini di disinvestimento/bonifico per complessivi circa € 40 milioni.
Tanto premesso formulava preliminarmente richiesta di inibitoria con provvedimento inaudita altera parte , tenuto conto della , spiccata aggressività commerciale manifestata dall'ex dipendente nel giro dei pochi giorni intercorsi dalle dimissioni rese, sostanziatasi in attività di sollecitazione
Cont della clientela precedentemente gestita in al fine di indurla ad avviare rapporti finanziari con
l'Istituto concorrente.
In via subordinata, argomentava ampiamente in merito alla legittimità del patto sottoscritto dalle parti , in ordine alla illecita condotta del palesemente violativa del predetto pnc e, infine, in CP_2
merito alla sussistenza del periculum in mora.
- 2 - Concludeva come sopra indicato .
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza di NToparte_2 entrambe le condizioni dell'azione cautelare .
Il resistente , in estrema sintesi , chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo , con ampie e articolate argomentazioni , la nullità e la inefficacia del patto di non concorrenza sul quale si fonda l'azione cautelare per previsione del diritto di recesso solo in favore del datore di lavoro , per indeterminatezza e indeterminabilità della durata , per omessa individuazione dei limiti territoriali
e per erogazione del corrispettivo in corso di rapporto
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , veniva trattenuta in decisione .
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento .
Andrà premesso che in sede di tentativo di conciliazione questo giudice si è lungamente speso per ottenere dalla Banca ricorrente una rinuncia al ricorso cautelare alla luce delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Roma nell'ordinanza 23.5.2024 e tenuto conto della imminente data dell'udienza di trattazione del merito .
Nondimeno , le motivazioni delle ordinanze di segno contrario depositate dalla ricorrente appaiono, sulla base di una cognizione sommaria propria del rito prescelto , maggiormente convincenti e, pertanto , stante l'urgenza di provvedere esse saranno in gran parte richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. cpc
D'altro canto , l'orientamento del Tribunale di AN nella materia che ci occupa è stato da sempre volto alla salvaguardia e alla conservazione degli effetti dei vincoli nascenti dai patti non concorrenza sottoscritti ai sensi dell'art. 2125 c.c. se ritenuti , ovviamente, rispettosi dei limiti previsti dalla norma codicistica .
Ma andiamo per ordine.
Come anticipato , la giurisprudenza di merito si è letteralmente spaccata in due nell'interpretazione di patti di contenuto analogo ¸ se non identico, a quello per cui è causa e , quindi, nella valutazione della efficacia o invalidità degli stessi .
Ai sensi del PNC siglato dalle parti in data 18.8.22 : 1.“Il Dipendente, fermo restando per tutta la durata del rapporto di lavoro l'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e dal contratto, si impegna, per il periodo successivo alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, specificato al punto 3, a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e ciò indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati e dall'incarico e dalle mansioni nei loro ambito disimpegnati, e in particolare alla relativa clientela
- 3 - tutta, acquistata dal/la Dipendente o gestita dal/la medesimo/a nel corso del suo rapporto di lavoro con la Banca.
In particolare si intende attività in concorrenza con la Banca:
a) Vendita di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
b) Consulenza illustrativa e promozionale in materia di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, servizi dì investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
Il Dipendente, in particolare, non potrà esercitare detta attività concorrente né in forma autonoma, né in qualità di socio, né in forma subordinata o imprenditoriale a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione, Promotori Finanziari singoli o Associati.
Il dipendente si impegna a non favorire l'acquisizione di propri, eventuali, collaboratori, oltre che di propri colleghi, da parte di azienda concorrente.”
L'impegno di non concorrenza, sotto il profilo territoriale, è stato limitato alle Regioni OM,
EM-Romagna e Veneto nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche a quella precedente ove l'ultima segnalazione sia intervenuta da meno di un anno, salvo la possibilità per la in occasione di trasferimento in Pt_1
regioni diverse da quelle previste nel presente patto di aggiornare tali limiti editoriale onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero rinunciarvi
Il vincolo ha una durata di 20 mesi a decorrere dalla data della cessazione del rapporto di lavoro con la , la quale, quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza ex art. 2125 c.c., si è Pt_1 impegnata a riconoscere al dipendente l'importo di € 20.000,00 lordi annui, per un periodo di tre anni a decorrere dal 18.8.22 , da erogarsi in via anticipata in rate mensili.
In caso di inadempimento dell'obbligo di non concorrenza la ricorrente si è riservata il Pt_1 diritto di ripetere l'intera somma erogata al dipendente con gli accessori di legge e quest'ultimo avrebbe dovuto versare alla datrice di lavoro una penale pari a due volte l'ultima Pt_1
retribuzione annua lorda salva ogni ragione risarcitoria per i maggiori danni che dovessero derivare da tale .
L'efficacia del patto è stata limitata a «3 anni a decorrere dal 18 agosto 2022, al termine del quale il
Patto avrebbe dovuto ritenersi risolto, fatto salvo l'eventuale prolungamento dello stesso nel tetto massimo di tre anni che dovrà essere opportunamente formalizzato per iscritto
- 4 - Infine, per quanto qui di interesse , la Banca si è riservata la facoltà di recedere unilateralmente dal
Patto di non concorrenza “ in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi» .
E' pacifico che il convenuto è stato assunto, immediatamente dopo le dimissioni rassegnate in data 18.8.22 , dall'istituto bancario concorrente in Parte_2
AN , ossia in ambito territoriale “coperto” dal patto di non concorrenza ed è del parti sostanzialmente pacifico che il ha intrapreso fin da subito ( secondo un copione diffuso) CP_2
NT una massiccia opera di sviamento della clientela di appartenente al portafoglio dal medesimo gestito in costanza di rapporto di lavoro con la ricorrente .
Il si è infatti limitato, invero con scarsa convinzione, ad affermare di essere stato costretto a CP_2
dimettersi a causa delle insistenti pressione affinche sottoscrivesse una nuovo patto di non concorrenza dalle condizioni inaccettabili , alle quali non si è “piegato” e il cui rifiuto ha comportato una modifica peggiorativa della mansioni assegnategli .
Come detto, egli ha invece incentrato tutte le sue difese sulla nullità del patto sottoscritto e, quindi, sull'inesistenza di vincoli post contrattuali
I vizi genetici denunciati appaiono insussistenti.
Come correttamente sottolineato dal Tribunale di Milano in fattispecie pressochè identiche il patto di cui si discute individua le mansioni inibite al lavoratore in via puntuale e intellegibile, e contestualizza in modo chiaro l'area professionale vietata, che risulta riconducibile a tutte le attività nell'ambito della intermediazione finanziaria proprie del settore del private banking.
In proposito, si rammenta che “…il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni
o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2020, n. 9790; così, già Cass. Civ., Sez. Lav.,
10 settembre 2003, n. 13282).
Peraltro, poiché la ratio della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare
a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite,
l'oggetto del patto non può che essere considerato in uno con l'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi. (...) il patto destinato a operare nei 20 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro – ha una efficacia territoriale limitata a una parte soltanto del territorio nazionale, e lascia impregiudicata la possibilità di svolgere le proprie mansioni in plurime regioni
- 5 - connotate da un contesto economico-sociale analogo a quello delle regioni coperte dal vincolo contrattuale.
I limiti territoriali del patto sono poi perfettamente individuati ( “Il presente Patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle Regioni
OM , EM e Veneto e nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente, ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la in occasione del trasferimento in Regioni Pt_1
diverse da quelle previste nel presente Patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi” ) e la previsione aggiuntiva – lungi dal causare indeterminatezza – risulta funzionale alla salvaguardia dell'attualità del vincolo nel corso di un rapporto di lavoro in divenire posto che la ratio del patto di non concorrenza,
d'altronde, è proprio quella di tutelare la parte datoriale dagli effetti negativi derivanti da radicamento territoriale e fidelizzazione soggettiva della prestazione lavorativa originariamente resa nel suo interesse e, poi, trasferita in favore di terzi, poiché “il consulente finanziario opera esclusivamente nell'interesse del soggetto abilitato e rappresentato dal primo e, dunque, i clienti sono patrimonio dell'Istituto di Credito” (Tribunale di Milano, Sezione Imprese, ordinanza,
3228/2018) .
In ordine al corrispettivo pattuito il convenuto nulla ha obiettato riguardo all'adeguatezza e congruità dello stesso ma si è limitato a censurare modalità e tempi d'erogazione .
Il rilievo è infondato in quanto è comunemente ammessa nella giurisprudenza di legittimità la possibilità di remunerare il patto di non concorrenza mediante il pagamento in corso di rapporto di una somma periodica di denaro.
In particolare, si è sottolineato come: a) non vi sia alcuna norma di legge che impedisce che il compenso per il patto di non concorrenza venga erogato annualmente ovvero mensilmente in costanza di rapporto di lavoro;
b) un corrispettivo crescente in proporzione alla durata del rapporto risponde meglio alle esigenze delle parti, poiché la maggiore permanenza in un determinato settore merceologico comporta la maggiore specializzazione del lavoratore, rendendo più difficile la collocazione nel mercato del lavoro in un settore diverso;
c) viceversa, non incontra tali difficoltà chi abbia svolto un breve periodo di lavoro presso un datore di lavoro, il quale, d'altro canto, in caso di dimissioni rassegnate dopo breve periodo, non può fruire del lavoro del dipendente dopo aver consentito comunque l'apprendimento di nozioni tecniche, il che giustifica la corresponsione di un compenso contenuto.
- 6 - Nella specie, a fronte della durata di 20 mesi del vincolo di non concorrenza, il PNC sottoscritto tra le parti riconosce al convenuto un compenso lordo annuo pacificamente corrispondente a circa il NT 18% della RAL di € 111.746,83 (cfr. cedolino dicembre 2024 – doc. 7a fasc. laddove la
Suprema Corte ha ritenuto congruo il compenso per un patto di non concorrenza pari al 10% della retribuzione annua lorda (cfr fra le piu' risalenti Cass. 7835/2006).
Tale importo appare proporzionato agli impegni previsti nel patto, svincolato dalla durata concreta del rapporto di lavoro e fissato a priori anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto.
Ferma infatti la durata complessiva del vincolo e la sua circoscritta limitazione territoriale, occorre evidenziare in tal senso come il PNC preveda altresì un “minimo garantito” - nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione dell'obbligazione - “pari alla differenza tra quanto già riconosciuto e l'importo complessivamente previsto per il biennio di vigenza dell'obbligazione” (punto 5 ).
Veniamo ora alla questione piu' spinosa del recesso sulla quale , ad una prima lettura , sembra essersi pronunciata anche la Cassazione e che aveva fatto propendere questo giudice per il rigetto del ricorso cautelare e , quindi , come anticipato, per la necessità/opportunità di un abbandono , quantomeno, del giudizio cautelare.
Ci si rende perfettamente conto della deleteria ( e a tratti paradossale) incertezza che gli oscillanti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali ( anche nell'ambito di un medesimo Tribunale) hanno prodotto e continuano a produrre in un settore così importante della vita economica del paese;
tuttavia una posizione deve essere presa e le argomentazioni sfavorevoli al lavoratore appaiono piu' convincenti e quindi maggiormente apprezzabili e saranno , anch'esse , qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. cp,c,
Il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi , infatti, limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile
Vi è da aggiungere che appare perfettamente inutile procedere ad una parafrasi di argomentazioni già esaustivamente ed efficacemente espresse .
La clausola censurata di cui al punto 11 del PNC per cui è causa recita: “E' in facoltà della Banca recedere unilateralmente dal presente Patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi. Il venire meno del presente Patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del/la Dipendente per il
- 7 - periodo successivo alla cessazione dal servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della Banca.”
Ritiene il giudicante, come statuito dal Trib. di Roma nell'ordinanza datata 7.9.2024 e nella ordinanza n. 19990/2024, che la clausola che prevede la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro non può essere ricondotta ad un potere di determinazione unilaterale del corrispettivo, posto che il recesso può intervenire solo in costanza del rapporto lavorativo, in un momento in cui non è ancora sorto l'obbligo di non concorrenza in capo al lavoratore, con un congruo periodo di preavviso (sei mesi) e con l'espressa previsione della definitiva acquisizione di quanto medio tempore percepito a titolo di corrispettivo del patto;
ne consegue che l'eventuale recesso del datore di lavoro non inciderebbe sui diritti quesiti del lavoratore, il quale, acquisirebbe in ogni caso il corrispettivo già ricevuto e proseguirebbe, comunque, il rapporto di lavoro.
“Il diritto di recesso, attribuito al datore di lavoro in costanza di rapporto, non incide sulle valutazioni di convenienza operate dal lavoratore al momento della sottoscrizione del patto, atteso che il recesso non potrebbe spiegare alcun effetto (anche avuto riguardo alla determinabilità del corrispettivo e all'efficacia temporale del vincolo) su un obbligo di non concorrenza che non sia ancora sorto e porrebbe, anzi, il lavoratore in una situazione di maggior favore”.
Alla luce delle anzidette argomentazioni va disattesa la conclusione – prospettata nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui l'attribuzione del diritto di recesso autorizzerebbe la a “modificare unilateralmente la propria prestazione, rendendo Pt_1 indeterminabile la corresponsione o quantomeno l'entità del compenso”: infatti il recesso del datore di lavoro, pur producendo una modifica della prestazione, farebbe venir meno il vincolo imposto al lavoratore, prima ancora del suo sorgere, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun sacrificio da compensare e dunque alcun corrispettivo indeterminabile.
In ogni caso anche a voler accedere alla tesi della illegittimità della clausola di recesso, neppure questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che da tale illegittimità fa discendere la nullità dell'intero accordo.
La Corte di Cassazione nella succitata ordinanza 4032/2022 si è limitata a dichiarare che “non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212; Cass. 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del
- 8 - patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3del 2018").
Tuttavia nella vicenda scrutinata dal giudice di legittimità la nullità dell'intero patto è stata dichiarata sul presupposto che la Corte territoriale – con accertamento insindacabile in sede di legittimità – avesse effettuato una valutazione sulla essenzialità della clausola in rapporto all'art. 1419 c.c. (così si esprime la Cassazione: “La Corte territoriale ha compiuto una valutazione di essenzialità, apprezzando il riflesso della recedibilità unilaterale della banca datrice sul corrispettivo del patto,
"elemento essenziale ex art. 2125 c.c., del tutto incerto", con accertamento della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e dunque in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle stesse (Cass. 10 novembre 2014, n. 23950): essa integrando un accertamento in fatto argomentato, insindacabile nel merito, alla cui rivisitazione è sottesa la censura, in sede di legittimità”).
L'arresto evidentemente non sposta i principi di diritto ritenuti applicabili anche da questo
Tribunale , per il quale, in applicazione dell'art. 1419 c.c., l'eventuale nullità delle singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419 c.c.).
La regola fondamentale è quella di conservazione degli effetti del contratto sicché in tale ottica deve essere condotta l'esegesi del testo contrattuale, dovendosi concludere che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce una eccezione che deve essere provata dalla parte che abbia interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato (in tal senso si richiama ordinanza collegiale del Tribunale di Roma resa nel procedimento 40826/2023, nonché Cassazione sez. 3 n.
18794 del 4.07.2023, Cass. n. 11186 del 26.04.2024 e Cass. n. 17096 del 20.06.2024).
Facendo applicazione dei principi suesposti si osserva che il lavoratore, anche nella fattispecie al vaglio di questo giudice , non ha dedotto, prima ancora che fornito, alcuna prova sul punto, in particolare con riferimento alla volontà della banca;
trattandosi infatti di clausole pattuite in favore del datore di lavoro, è evidente che il lavoratore non possa ragionevolmente sostenere che senza tali clausole non avrebbe concluso il patto.
- 9 - Né la recentissima pronuncia della Cassazione 10679/2024 introduce argomenti specifici ed idonei
a giustificare l'esclusione, alla fattispecie per cui è causa, della previsione generale della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., limitandosi ad affermare, in via meramente incidentale, una presunta specialità della disciplina di cui all'art. 2125 c.c..
“L'inapplicabilità dei principi che regolano la nullità parziale non è predicata in astratto, ma quale conseguenza della validazione per mera adeguatezza motivazionale in un ambito sottratto al controllo nomofilattico di merito (e non per giudizio diretto della S.C. precluso sul punto) del giudizio secondo il quale quella clausola rendeva il corrispettivo (a monte) indeterminato ed indeterminabile. Non compare quindi, in nessuno dei due arresti, alcun “revirement” di principio riguardo ad un diritto vivente secondo il quale le clausole di recesso sono nulle ma non invalidano
l'intero patto;
ed infatti nessuno dei due arresti si confronta con il diritto vivente già formatosi in materia, limitandosi il primo (ordinanza 4032/2022) a “salvare” la sentenza censurata in ragione della mera adeguatezza del modo con il quale il giudice di merito aveva giudicato che senza quella clausola non ci sarebbe stata stipula;
ed il secondo (sentenza 10679/2024) a trarre le naturali conseguenze del giudizio di merito, del pari giudicato insindacabile nel merito, secondo il quale quella clausola (comunque molto diversa da quella qui in esame) incideva a monte sulla determinabilità del corrispettivo (in questo senso vedasi anche ordinanza del Tribunale di Roma n.
60433/2024 del 12.06.2024).
Molto piu' sinteticamente , come statuito dal Tribunale di Milano nella ordinanza 8.8.2024 sopra richiamata , l'accordo in questione non prevede alcuna riserva da parte del datore di lavoro di decidere, al momento della risoluzione del rapporto, se avvalersi o meno del patto stesso” . Si tratta, invero, di una facoltà esercitabile solo entro la fine del rapporto di lavoro, con un periodo di preavviso di sei mesi e con l'espressa previsione della definitiva acquisizione di quanto medio tempore percepito a titolo di corrispettivo del patto;
ne consegue che l'eventuale recesso datoriale avrebbe liberato il lavoratore senza incidere sui diritti quesiti atteso che, nel caso di specie, il corrispettivo è stato pagato in pendenza del rapporto.
In conclusione , sulla scorta di una cognizione sommaria dei fatti di causa , il patto deve ritenersi valido per il principio di conservazione del contratto, pienamente applicabile per tutte le ragioni fin qui espresse.
Detto questo, come anticipato, non è seriamente revocabile in dubbio che il convenuto abbia violato il PNC sottoscritto .
La giurisprudenza è granitica nel ritenere che violazione del patto di non concorrenza implica lo svolgimento della medesima attività, nel periodo e nei luoghi per i quali vige espresso divieto.
- 10 - Il patto di non concorrenza mira ad impedire che il lavoratore possa avvantaggiarsi, in proprio o per conto terzi, delle conoscenze e del pacchetto di clientela acquisito nell'esercizio delle mansioni svolte presso la società con cui il patto fu concluso.
Lo sviamento può dunque anche non essere conseguenza di un'opera di induzione, ma derivare solo della prosecuzione dell'attività di promotore presso altro Istituto e detta circostanza è stata tranquillamente ammessa dal convenuto.
Come correttamente sottolineato dalla società ricorrente , l'inadempimento al patto di non concorrenza può dirsi , infatti, integrato già per il fatto dello svolgimento della medesima attività lavorativa presso un soggetto concorrente all'interno della zona territoriale interdetta, senza che sia necessaria anche la prova di un'azione del lavoratore volta a convincere i clienti ad affidare i loro risparmi ad altro gestore
Vi è da aggiungere che nel caso in esame la ha pure dimostrato che il ha CP_1 CP_2
concretamente svolto attività di sviamento della clientela precedentemente gestita presso la
[...]
posto che non è sicuramente un caso che al tempo del deposito del ricorso Parte_1
fossero pervenuti alla società ricorrente ordini di disinvestimento per circa 40 milioni di euro ( cfr. doc. 5 e 5 bis di parte ricorrente ) e che ulteriori richieste in tale senso siano giunte in epoca successiva ( cfr. doc. depositati in data 13.2.2025)
Appurata la sussistenza del fumus boni iuris deve ritenersi sussistente anche la seconda condizione del giudizio cautelare .
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza formatasi in materia “il pericolo di danno ipotizzato non può essere ridotto alla mera perdita degli introiti già verificatisi per effetto della violazione del patto, ma anche alla lesione dell'interesse dell'imprenditore al mantenimento della propria clientela, danno che, nel protrarsi dell'attività pregiudizievole, potrebbe non essere rimosso in virtù di una azione ordinaria . .
Deve infatti aversi riguardo al fatto che la misura cautelare richiesta è volta a tutelare non già il patrimonio complessivo del creditore, ma il diritto che si assume leso.
Nella specie, il comportamento del lavoratore che viola il patto di non concorrenza è tale da creare il rischio di compromettere definitivamente il diritto a tutela del quale era stato concluso.
Invero, nelle more di un ordinario giudizio di merito, la fuga di clientela già concretizzatasi potrebbe verosimilmente essere suscettibile di aumento con definitiva perdita dei clienti medesimi, danno questo non risarcibile economicamente o, comunque, di difficilissima quantificazione nel suo ammontare .
Ciò che rileva ai fini della valutazione del requisito del periculum in mora non è solo il valore del patrimonio mobiliare che per iniziativa dell'ex dipendente transiti al nuovo datore di lavoro, ma la
- 11 - circostanza che, senza tutela cautelare, verrebbe di fatto vanificata la ratio stessa del patto inter partes.
Il provvedimento richiesto , infatti, (inibizione di un lavoratore dallo svolgere attività in concorrenza) senza dubbio rappresenta un provvedimento idoneo (e necessario) ad assicurare tutela alla società ricorrente in via anticipata rispetto ad una decisione sul merito.
Difatti, ciò che rileva nella valutazione del requisito dell'urgenza, lo si ripete, non è solo (o tanto) il valore del patrimonio mobiliare che in ipotesi, per l' iniziativa dell'ex dipendente, possa transitare al nuovo datore di lavoro (trattandosi senza dubbio di ipotesi in cui semmai si potrebbe profilare un risarcimento del danno) ma la circostanza in sé che, senza una tutela anticipatoria, verrebbe sostanzialmente vanificata la ratio stessa del patto in commento, ovvero evitare attività concorrenziale in capo al dipendente una volta cessato il rapporto di lavoro e non semplicemente ottenere un risarcimento del danno nell'ipotesi di intervenuta violazione del patto stesso
Ancora di recente è stato ribadito che "Si tratta di un danno non suscettibile di integrale riparazione per equivalente e consistente nel pregiudizio che deriva alla società ricorrente dalla perdita della clientela. Non si tratta di un danno patrimoniale, ma la tutela anticipatoria richiesta riguarda il contenuto stesso del patto e impedisce che esso venga sostanzialmente vanificato" .
Vi è inoltre da tener conto del verosimile pregiudizio derivante dalla possibile diffusione di informazioni relative all'organizzazione, agli obiettivi, alle strategie e alle collaudate tecniche di lavoro adottate dall'ex datore di lavoro , potendo questo incidere non solo sugli aspetti economici dell'impresa, ma altresì sull'avviamento aziendale e sull'immagine commerciale della banca, certamente di difficile determinazione.
Ciò renderebbe assai difficile una quantificazione del danno sia pure in via equitativa nel giudizio di merito, con il rischio, per la ricorrente, di non poter ottenere un'effettiva reintegrazione della situazione giuridica lesa
In definitiva reputa il Tribunale che il rimedio cautelare richiesto si renda necessario per far conseguire alla ricorrente l'utilità prevista nel patto concluso con convenuto e sia, inoltre, idoneo a limitare la lesione, di per sé produttiva di danni non esattamente quantificabili e quindi non precisamente risarcibili, che la perdita della clientela sviata inevitabilmente provoca anche
NT all'immagine aziendale della
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con ordine al convenuto di astenersi dallo svolgimento e dalla prosecuzione di attività in contrasto con il PNC sottoscritto con
NT in data 18.9.22 , nei termini di cui al dispositivo
Spese al definitivo
PQM
- 12 - accoglie il ricorso e , per l'effetto, inibisce a lo svolgimento e la prosecuzione NToparte_2 dell'attività contrattualmente interdetta dal patto di non concorrenza siglato in data 18.8.22 nell'ambito del territorio vietato (Regioni OM, EM-Romagna e Veneto) in favore del soggetto concorrente e la prosecuzione dell'attività, a qualunque titolo esercitata, direttamente o per interposta persona, avente quale fine la sottrazione/sviamento della clientela a danno di CP_1
Si comunichi
Così' deciso in AN , il 14.2.2025
Il giudice
(Simona Gerola)
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , sciogliendo la riserva assunta in data 13.2.2025, letti il ricorso e la memoria di costituzione, esaminata la documentazione in atti , acquisita la documentazione depositata in via telematica dalla in data 13.2.2025 e uditi i CP_1
procuratori delle parti, ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G 912-1/2024 , promossa da rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Pessi e Parte_1
Francesco Giammaria
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Antonio Osnago Gadda e NToparte_2
Bianca Savini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristian Sarzi Sartori convenuto
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di AN ex art. 700 c.p.c (in corso di causa promossa dall'ex dipendente ) per sentire inibire al sig. lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività contrattualmente NToparte_2 vietata dal patto nell'ambito del territorio vietato (Regioni OM, EM-Romagna e Veneto) in favore del soggetto concorrente e quindi anche la prosecuzione dell'attività, a qualunque titolo esercitata, direttamente o per interposta persona, avente quale fine la sottrazione/sviamento della clientela in suo danno
Il procuratore della ricorrente esponeva :
- 1 - NT che il sig. è stata assunto da il 18.8.2022 , ha ricoperto sino al 8.12.24 il ruolo di CP_2
Private Banker presso il Centro Private Banking OM Est con sede di lavoro a AN e che NT
, a partire dal 9 dicembre 2025, gli ha affidato il nuovo ruolo di Green Specialist presso la struttura di Coordinamento Commerciale Nord Ovest;
che tuttavia il convenuto non ha mai di fatto svolto le nuove mansioni in ragione delle immediate dimissioni in data 11 gennaio 2025; che sin dalla sua assunzione, il sig. e la hanno NToparte_2 Parte_1
sottoscritto un patto di non concorrenza, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, prevedente un vincolo di 20 mesi dalla cessazione dal servizio eventualmente intervenuta in vigenza del patto stesso;
che a dispetto degli obblighi rivenienti dal patto di non concorrenza, il sig. , CP_2
immediatamente dopo la cessazione dal servizio, ha avviato un rapporto lavorativo e/o di collaborazione con l' Istituto di Credito concorrente , Parte_2
nella medesima città di AN, territorio espressamente vietato dal PNC intercorso fra le parti;
che non pago dell'evidente violazione del PNC intercorso fra le parti il signor ha poi per CP_2
NT giunta iniziato a svolgere anche un'attività di sviamento della clientela appartenente al NT portafoglio dal medesimo gestita in costanza di rapporto di lavoro con , come emerge dalla copia delle prime disposizioni versate in atti di disinvestimento da parte di clientela precedentemente assegnata all'ex dipendente, che recano quale beneficiario il citato Istituto di
Credito; che è chiara la volontà dell'ex dipendente di voler dolosamente sottrarre e/o sviare, in violazione NT del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto, i clienti della in precedenza dal medesimo gestiti;
che alla data di cessazione dal servizio , il sig. amministrava per conto della Banca rapporti CP_2 con la clientela per oltre 56 MLN di € ed, in particolare, € 56.045.684,65 rispetto ai quali sono già pervenuti ordini di disinvestimento/bonifico per complessivi circa € 40 milioni.
Tanto premesso formulava preliminarmente richiesta di inibitoria con provvedimento inaudita altera parte , tenuto conto della , spiccata aggressività commerciale manifestata dall'ex dipendente nel giro dei pochi giorni intercorsi dalle dimissioni rese, sostanziatasi in attività di sollecitazione
Cont della clientela precedentemente gestita in al fine di indurla ad avviare rapporti finanziari con
l'Istituto concorrente.
In via subordinata, argomentava ampiamente in merito alla legittimità del patto sottoscritto dalle parti , in ordine alla illecita condotta del palesemente violativa del predetto pnc e, infine, in CP_2
merito alla sussistenza del periculum in mora.
- 2 - Concludeva come sopra indicato .
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza di NToparte_2 entrambe le condizioni dell'azione cautelare .
Il resistente , in estrema sintesi , chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo , con ampie e articolate argomentazioni , la nullità e la inefficacia del patto di non concorrenza sul quale si fonda l'azione cautelare per previsione del diritto di recesso solo in favore del datore di lavoro , per indeterminatezza e indeterminabilità della durata , per omessa individuazione dei limiti territoriali
e per erogazione del corrispettivo in corso di rapporto
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , veniva trattenuta in decisione .
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento .
Andrà premesso che in sede di tentativo di conciliazione questo giudice si è lungamente speso per ottenere dalla Banca ricorrente una rinuncia al ricorso cautelare alla luce delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Roma nell'ordinanza 23.5.2024 e tenuto conto della imminente data dell'udienza di trattazione del merito .
Nondimeno , le motivazioni delle ordinanze di segno contrario depositate dalla ricorrente appaiono, sulla base di una cognizione sommaria propria del rito prescelto , maggiormente convincenti e, pertanto , stante l'urgenza di provvedere esse saranno in gran parte richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. cpc
D'altro canto , l'orientamento del Tribunale di AN nella materia che ci occupa è stato da sempre volto alla salvaguardia e alla conservazione degli effetti dei vincoli nascenti dai patti non concorrenza sottoscritti ai sensi dell'art. 2125 c.c. se ritenuti , ovviamente, rispettosi dei limiti previsti dalla norma codicistica .
Ma andiamo per ordine.
Come anticipato , la giurisprudenza di merito si è letteralmente spaccata in due nell'interpretazione di patti di contenuto analogo ¸ se non identico, a quello per cui è causa e , quindi, nella valutazione della efficacia o invalidità degli stessi .
Ai sensi del PNC siglato dalle parti in data 18.8.22 : 1.“Il Dipendente, fermo restando per tutta la durata del rapporto di lavoro l'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e dal contratto, si impegna, per il periodo successivo alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, specificato al punto 3, a non svolgere attività di gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza e assistenza alla predetta gestione di portafogli) e di intermediazione finanziaria e ciò indipendentemente dalla natura dei nuovi rapporti instaurati e dall'incarico e dalle mansioni nei loro ambito disimpegnati, e in particolare alla relativa clientela
- 3 - tutta, acquistata dal/la Dipendente o gestita dal/la medesimo/a nel corso del suo rapporto di lavoro con la Banca.
In particolare si intende attività in concorrenza con la Banca:
a) Vendita di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, di servizi di investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati;
b) Consulenza illustrativa e promozionale in materia di strumenti finanziari, prodotti bancari ed assicurativi, di qualunque tipologia e natura, servizi dì investimento e/o accessori e/o connessi e/o strumentali all'investimento, comunque denominati.
Il Dipendente, in particolare, non potrà esercitare detta attività concorrente né in forma autonoma, né in qualità di socio, né in forma subordinata o imprenditoriale a favore di Società di Gestione, di
Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione, Promotori Finanziari singoli o Associati.
Il dipendente si impegna a non favorire l'acquisizione di propri, eventuali, collaboratori, oltre che di propri colleghi, da parte di azienda concorrente.”
L'impegno di non concorrenza, sotto il profilo territoriale, è stato limitato alle Regioni OM,
EM-Romagna e Veneto nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche a quella precedente ove l'ultima segnalazione sia intervenuta da meno di un anno, salvo la possibilità per la in occasione di trasferimento in Pt_1
regioni diverse da quelle previste nel presente patto di aggiornare tali limiti editoriale onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero rinunciarvi
Il vincolo ha una durata di 20 mesi a decorrere dalla data della cessazione del rapporto di lavoro con la , la quale, quale corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza ex art. 2125 c.c., si è Pt_1 impegnata a riconoscere al dipendente l'importo di € 20.000,00 lordi annui, per un periodo di tre anni a decorrere dal 18.8.22 , da erogarsi in via anticipata in rate mensili.
In caso di inadempimento dell'obbligo di non concorrenza la ricorrente si è riservata il Pt_1 diritto di ripetere l'intera somma erogata al dipendente con gli accessori di legge e quest'ultimo avrebbe dovuto versare alla datrice di lavoro una penale pari a due volte l'ultima Pt_1
retribuzione annua lorda salva ogni ragione risarcitoria per i maggiori danni che dovessero derivare da tale .
L'efficacia del patto è stata limitata a «3 anni a decorrere dal 18 agosto 2022, al termine del quale il
Patto avrebbe dovuto ritenersi risolto, fatto salvo l'eventuale prolungamento dello stesso nel tetto massimo di tre anni che dovrà essere opportunamente formalizzato per iscritto
- 4 - Infine, per quanto qui di interesse , la Banca si è riservata la facoltà di recedere unilateralmente dal
Patto di non concorrenza “ in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi» .
E' pacifico che il convenuto è stato assunto, immediatamente dopo le dimissioni rassegnate in data 18.8.22 , dall'istituto bancario concorrente in Parte_2
AN , ossia in ambito territoriale “coperto” dal patto di non concorrenza ed è del parti sostanzialmente pacifico che il ha intrapreso fin da subito ( secondo un copione diffuso) CP_2
NT una massiccia opera di sviamento della clientela di appartenente al portafoglio dal medesimo gestito in costanza di rapporto di lavoro con la ricorrente .
Il si è infatti limitato, invero con scarsa convinzione, ad affermare di essere stato costretto a CP_2
dimettersi a causa delle insistenti pressione affinche sottoscrivesse una nuovo patto di non concorrenza dalle condizioni inaccettabili , alle quali non si è “piegato” e il cui rifiuto ha comportato una modifica peggiorativa della mansioni assegnategli .
Come detto, egli ha invece incentrato tutte le sue difese sulla nullità del patto sottoscritto e, quindi, sull'inesistenza di vincoli post contrattuali
I vizi genetici denunciati appaiono insussistenti.
Come correttamente sottolineato dal Tribunale di Milano in fattispecie pressochè identiche il patto di cui si discute individua le mansioni inibite al lavoratore in via puntuale e intellegibile, e contestualizza in modo chiaro l'area professionale vietata, che risulta riconducibile a tutte le attività nell'ambito della intermediazione finanziaria proprie del settore del private banking.
In proposito, si rammenta che “…il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni
o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2020, n. 9790; così, già Cass. Civ., Sez. Lav.,
10 settembre 2003, n. 13282).
Peraltro, poiché la ratio della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare
a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite,
l'oggetto del patto non può che essere considerato in uno con l'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi. (...) il patto destinato a operare nei 20 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro – ha una efficacia territoriale limitata a una parte soltanto del territorio nazionale, e lascia impregiudicata la possibilità di svolgere le proprie mansioni in plurime regioni
- 5 - connotate da un contesto economico-sociale analogo a quello delle regioni coperte dal vincolo contrattuale.
I limiti territoriali del patto sono poi perfettamente individuati ( “Il presente Patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle Regioni
OM , EM e Veneto e nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente, ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la in occasione del trasferimento in Regioni Pt_1
diverse da quelle previste nel presente Patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi” ) e la previsione aggiuntiva – lungi dal causare indeterminatezza – risulta funzionale alla salvaguardia dell'attualità del vincolo nel corso di un rapporto di lavoro in divenire posto che la ratio del patto di non concorrenza,
d'altronde, è proprio quella di tutelare la parte datoriale dagli effetti negativi derivanti da radicamento territoriale e fidelizzazione soggettiva della prestazione lavorativa originariamente resa nel suo interesse e, poi, trasferita in favore di terzi, poiché “il consulente finanziario opera esclusivamente nell'interesse del soggetto abilitato e rappresentato dal primo e, dunque, i clienti sono patrimonio dell'Istituto di Credito” (Tribunale di Milano, Sezione Imprese, ordinanza,
3228/2018) .
In ordine al corrispettivo pattuito il convenuto nulla ha obiettato riguardo all'adeguatezza e congruità dello stesso ma si è limitato a censurare modalità e tempi d'erogazione .
Il rilievo è infondato in quanto è comunemente ammessa nella giurisprudenza di legittimità la possibilità di remunerare il patto di non concorrenza mediante il pagamento in corso di rapporto di una somma periodica di denaro.
In particolare, si è sottolineato come: a) non vi sia alcuna norma di legge che impedisce che il compenso per il patto di non concorrenza venga erogato annualmente ovvero mensilmente in costanza di rapporto di lavoro;
b) un corrispettivo crescente in proporzione alla durata del rapporto risponde meglio alle esigenze delle parti, poiché la maggiore permanenza in un determinato settore merceologico comporta la maggiore specializzazione del lavoratore, rendendo più difficile la collocazione nel mercato del lavoro in un settore diverso;
c) viceversa, non incontra tali difficoltà chi abbia svolto un breve periodo di lavoro presso un datore di lavoro, il quale, d'altro canto, in caso di dimissioni rassegnate dopo breve periodo, non può fruire del lavoro del dipendente dopo aver consentito comunque l'apprendimento di nozioni tecniche, il che giustifica la corresponsione di un compenso contenuto.
- 6 - Nella specie, a fronte della durata di 20 mesi del vincolo di non concorrenza, il PNC sottoscritto tra le parti riconosce al convenuto un compenso lordo annuo pacificamente corrispondente a circa il NT 18% della RAL di € 111.746,83 (cfr. cedolino dicembre 2024 – doc. 7a fasc. laddove la
Suprema Corte ha ritenuto congruo il compenso per un patto di non concorrenza pari al 10% della retribuzione annua lorda (cfr fra le piu' risalenti Cass. 7835/2006).
Tale importo appare proporzionato agli impegni previsti nel patto, svincolato dalla durata concreta del rapporto di lavoro e fissato a priori anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto.
Ferma infatti la durata complessiva del vincolo e la sua circoscritta limitazione territoriale, occorre evidenziare in tal senso come il PNC preveda altresì un “minimo garantito” - nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione dell'obbligazione - “pari alla differenza tra quanto già riconosciuto e l'importo complessivamente previsto per il biennio di vigenza dell'obbligazione” (punto 5 ).
Veniamo ora alla questione piu' spinosa del recesso sulla quale , ad una prima lettura , sembra essersi pronunciata anche la Cassazione e che aveva fatto propendere questo giudice per il rigetto del ricorso cautelare e , quindi , come anticipato, per la necessità/opportunità di un abbandono , quantomeno, del giudizio cautelare.
Ci si rende perfettamente conto della deleteria ( e a tratti paradossale) incertezza che gli oscillanti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali ( anche nell'ambito di un medesimo Tribunale) hanno prodotto e continuano a produrre in un settore così importante della vita economica del paese;
tuttavia una posizione deve essere presa e le argomentazioni sfavorevoli al lavoratore appaiono piu' convincenti e quindi maggiormente apprezzabili e saranno , anch'esse , qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a. cp,c,
Il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi , infatti, limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile
Vi è da aggiungere che appare perfettamente inutile procedere ad una parafrasi di argomentazioni già esaustivamente ed efficacemente espresse .
La clausola censurata di cui al punto 11 del PNC per cui è causa recita: “E' in facoltà della Banca recedere unilateralmente dal presente Patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi. Il venire meno del presente Patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del/la Dipendente per il
- 7 - periodo successivo alla cessazione dal servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della Banca.”
Ritiene il giudicante, come statuito dal Trib. di Roma nell'ordinanza datata 7.9.2024 e nella ordinanza n. 19990/2024, che la clausola che prevede la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro non può essere ricondotta ad un potere di determinazione unilaterale del corrispettivo, posto che il recesso può intervenire solo in costanza del rapporto lavorativo, in un momento in cui non è ancora sorto l'obbligo di non concorrenza in capo al lavoratore, con un congruo periodo di preavviso (sei mesi) e con l'espressa previsione della definitiva acquisizione di quanto medio tempore percepito a titolo di corrispettivo del patto;
ne consegue che l'eventuale recesso del datore di lavoro non inciderebbe sui diritti quesiti del lavoratore, il quale, acquisirebbe in ogni caso il corrispettivo già ricevuto e proseguirebbe, comunque, il rapporto di lavoro.
“Il diritto di recesso, attribuito al datore di lavoro in costanza di rapporto, non incide sulle valutazioni di convenienza operate dal lavoratore al momento della sottoscrizione del patto, atteso che il recesso non potrebbe spiegare alcun effetto (anche avuto riguardo alla determinabilità del corrispettivo e all'efficacia temporale del vincolo) su un obbligo di non concorrenza che non sia ancora sorto e porrebbe, anzi, il lavoratore in una situazione di maggior favore”.
Alla luce delle anzidette argomentazioni va disattesa la conclusione – prospettata nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4032/2022, secondo cui l'attribuzione del diritto di recesso autorizzerebbe la a “modificare unilateralmente la propria prestazione, rendendo Pt_1 indeterminabile la corresponsione o quantomeno l'entità del compenso”: infatti il recesso del datore di lavoro, pur producendo una modifica della prestazione, farebbe venir meno il vincolo imposto al lavoratore, prima ancora del suo sorgere, con la conseguenza che non ci sarebbe alcun sacrificio da compensare e dunque alcun corrispettivo indeterminabile.
In ogni caso anche a voler accedere alla tesi della illegittimità della clausola di recesso, neppure questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che da tale illegittimità fa discendere la nullità dell'intero accordo.
La Corte di Cassazione nella succitata ordinanza 4032/2022 si è limitata a dichiarare che “non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212; Cass. 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del
- 8 - patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3del 2018").
Tuttavia nella vicenda scrutinata dal giudice di legittimità la nullità dell'intero patto è stata dichiarata sul presupposto che la Corte territoriale – con accertamento insindacabile in sede di legittimità – avesse effettuato una valutazione sulla essenzialità della clausola in rapporto all'art. 1419 c.c. (così si esprime la Cassazione: “La Corte territoriale ha compiuto una valutazione di essenzialità, apprezzando il riflesso della recedibilità unilaterale della banca datrice sul corrispettivo del patto,
"elemento essenziale ex art. 2125 c.c., del tutto incerto", con accertamento della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e dunque in funzione dell'interesse in concreto perseguito dalle stesse (Cass. 10 novembre 2014, n. 23950): essa integrando un accertamento in fatto argomentato, insindacabile nel merito, alla cui rivisitazione è sottesa la censura, in sede di legittimità”).
L'arresto evidentemente non sposta i principi di diritto ritenuti applicabili anche da questo
Tribunale , per il quale, in applicazione dell'art. 1419 c.c., l'eventuale nullità delle singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419 c.c.).
La regola fondamentale è quella di conservazione degli effetti del contratto sicché in tale ottica deve essere condotta l'esegesi del testo contrattuale, dovendosi concludere che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce una eccezione che deve essere provata dalla parte che abbia interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato (in tal senso si richiama ordinanza collegiale del Tribunale di Roma resa nel procedimento 40826/2023, nonché Cassazione sez. 3 n.
18794 del 4.07.2023, Cass. n. 11186 del 26.04.2024 e Cass. n. 17096 del 20.06.2024).
Facendo applicazione dei principi suesposti si osserva che il lavoratore, anche nella fattispecie al vaglio di questo giudice , non ha dedotto, prima ancora che fornito, alcuna prova sul punto, in particolare con riferimento alla volontà della banca;
trattandosi infatti di clausole pattuite in favore del datore di lavoro, è evidente che il lavoratore non possa ragionevolmente sostenere che senza tali clausole non avrebbe concluso il patto.
- 9 - Né la recentissima pronuncia della Cassazione 10679/2024 introduce argomenti specifici ed idonei
a giustificare l'esclusione, alla fattispecie per cui è causa, della previsione generale della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., limitandosi ad affermare, in via meramente incidentale, una presunta specialità della disciplina di cui all'art. 2125 c.c..
“L'inapplicabilità dei principi che regolano la nullità parziale non è predicata in astratto, ma quale conseguenza della validazione per mera adeguatezza motivazionale in un ambito sottratto al controllo nomofilattico di merito (e non per giudizio diretto della S.C. precluso sul punto) del giudizio secondo il quale quella clausola rendeva il corrispettivo (a monte) indeterminato ed indeterminabile. Non compare quindi, in nessuno dei due arresti, alcun “revirement” di principio riguardo ad un diritto vivente secondo il quale le clausole di recesso sono nulle ma non invalidano
l'intero patto;
ed infatti nessuno dei due arresti si confronta con il diritto vivente già formatosi in materia, limitandosi il primo (ordinanza 4032/2022) a “salvare” la sentenza censurata in ragione della mera adeguatezza del modo con il quale il giudice di merito aveva giudicato che senza quella clausola non ci sarebbe stata stipula;
ed il secondo (sentenza 10679/2024) a trarre le naturali conseguenze del giudizio di merito, del pari giudicato insindacabile nel merito, secondo il quale quella clausola (comunque molto diversa da quella qui in esame) incideva a monte sulla determinabilità del corrispettivo (in questo senso vedasi anche ordinanza del Tribunale di Roma n.
60433/2024 del 12.06.2024).
Molto piu' sinteticamente , come statuito dal Tribunale di Milano nella ordinanza 8.8.2024 sopra richiamata , l'accordo in questione non prevede alcuna riserva da parte del datore di lavoro di decidere, al momento della risoluzione del rapporto, se avvalersi o meno del patto stesso” . Si tratta, invero, di una facoltà esercitabile solo entro la fine del rapporto di lavoro, con un periodo di preavviso di sei mesi e con l'espressa previsione della definitiva acquisizione di quanto medio tempore percepito a titolo di corrispettivo del patto;
ne consegue che l'eventuale recesso datoriale avrebbe liberato il lavoratore senza incidere sui diritti quesiti atteso che, nel caso di specie, il corrispettivo è stato pagato in pendenza del rapporto.
In conclusione , sulla scorta di una cognizione sommaria dei fatti di causa , il patto deve ritenersi valido per il principio di conservazione del contratto, pienamente applicabile per tutte le ragioni fin qui espresse.
Detto questo, come anticipato, non è seriamente revocabile in dubbio che il convenuto abbia violato il PNC sottoscritto .
La giurisprudenza è granitica nel ritenere che violazione del patto di non concorrenza implica lo svolgimento della medesima attività, nel periodo e nei luoghi per i quali vige espresso divieto.
- 10 - Il patto di non concorrenza mira ad impedire che il lavoratore possa avvantaggiarsi, in proprio o per conto terzi, delle conoscenze e del pacchetto di clientela acquisito nell'esercizio delle mansioni svolte presso la società con cui il patto fu concluso.
Lo sviamento può dunque anche non essere conseguenza di un'opera di induzione, ma derivare solo della prosecuzione dell'attività di promotore presso altro Istituto e detta circostanza è stata tranquillamente ammessa dal convenuto.
Come correttamente sottolineato dalla società ricorrente , l'inadempimento al patto di non concorrenza può dirsi , infatti, integrato già per il fatto dello svolgimento della medesima attività lavorativa presso un soggetto concorrente all'interno della zona territoriale interdetta, senza che sia necessaria anche la prova di un'azione del lavoratore volta a convincere i clienti ad affidare i loro risparmi ad altro gestore
Vi è da aggiungere che nel caso in esame la ha pure dimostrato che il ha CP_1 CP_2
concretamente svolto attività di sviamento della clientela precedentemente gestita presso la
[...]
posto che non è sicuramente un caso che al tempo del deposito del ricorso Parte_1
fossero pervenuti alla società ricorrente ordini di disinvestimento per circa 40 milioni di euro ( cfr. doc. 5 e 5 bis di parte ricorrente ) e che ulteriori richieste in tale senso siano giunte in epoca successiva ( cfr. doc. depositati in data 13.2.2025)
Appurata la sussistenza del fumus boni iuris deve ritenersi sussistente anche la seconda condizione del giudizio cautelare .
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza formatasi in materia “il pericolo di danno ipotizzato non può essere ridotto alla mera perdita degli introiti già verificatisi per effetto della violazione del patto, ma anche alla lesione dell'interesse dell'imprenditore al mantenimento della propria clientela, danno che, nel protrarsi dell'attività pregiudizievole, potrebbe non essere rimosso in virtù di una azione ordinaria . .
Deve infatti aversi riguardo al fatto che la misura cautelare richiesta è volta a tutelare non già il patrimonio complessivo del creditore, ma il diritto che si assume leso.
Nella specie, il comportamento del lavoratore che viola il patto di non concorrenza è tale da creare il rischio di compromettere definitivamente il diritto a tutela del quale era stato concluso.
Invero, nelle more di un ordinario giudizio di merito, la fuga di clientela già concretizzatasi potrebbe verosimilmente essere suscettibile di aumento con definitiva perdita dei clienti medesimi, danno questo non risarcibile economicamente o, comunque, di difficilissima quantificazione nel suo ammontare .
Ciò che rileva ai fini della valutazione del requisito del periculum in mora non è solo il valore del patrimonio mobiliare che per iniziativa dell'ex dipendente transiti al nuovo datore di lavoro, ma la
- 11 - circostanza che, senza tutela cautelare, verrebbe di fatto vanificata la ratio stessa del patto inter partes.
Il provvedimento richiesto , infatti, (inibizione di un lavoratore dallo svolgere attività in concorrenza) senza dubbio rappresenta un provvedimento idoneo (e necessario) ad assicurare tutela alla società ricorrente in via anticipata rispetto ad una decisione sul merito.
Difatti, ciò che rileva nella valutazione del requisito dell'urgenza, lo si ripete, non è solo (o tanto) il valore del patrimonio mobiliare che in ipotesi, per l' iniziativa dell'ex dipendente, possa transitare al nuovo datore di lavoro (trattandosi senza dubbio di ipotesi in cui semmai si potrebbe profilare un risarcimento del danno) ma la circostanza in sé che, senza una tutela anticipatoria, verrebbe sostanzialmente vanificata la ratio stessa del patto in commento, ovvero evitare attività concorrenziale in capo al dipendente una volta cessato il rapporto di lavoro e non semplicemente ottenere un risarcimento del danno nell'ipotesi di intervenuta violazione del patto stesso
Ancora di recente è stato ribadito che "Si tratta di un danno non suscettibile di integrale riparazione per equivalente e consistente nel pregiudizio che deriva alla società ricorrente dalla perdita della clientela. Non si tratta di un danno patrimoniale, ma la tutela anticipatoria richiesta riguarda il contenuto stesso del patto e impedisce che esso venga sostanzialmente vanificato" .
Vi è inoltre da tener conto del verosimile pregiudizio derivante dalla possibile diffusione di informazioni relative all'organizzazione, agli obiettivi, alle strategie e alle collaudate tecniche di lavoro adottate dall'ex datore di lavoro , potendo questo incidere non solo sugli aspetti economici dell'impresa, ma altresì sull'avviamento aziendale e sull'immagine commerciale della banca, certamente di difficile determinazione.
Ciò renderebbe assai difficile una quantificazione del danno sia pure in via equitativa nel giudizio di merito, con il rischio, per la ricorrente, di non poter ottenere un'effettiva reintegrazione della situazione giuridica lesa
In definitiva reputa il Tribunale che il rimedio cautelare richiesto si renda necessario per far conseguire alla ricorrente l'utilità prevista nel patto concluso con convenuto e sia, inoltre, idoneo a limitare la lesione, di per sé produttiva di danni non esattamente quantificabili e quindi non precisamente risarcibili, che la perdita della clientela sviata inevitabilmente provoca anche
NT all'immagine aziendale della
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con ordine al convenuto di astenersi dallo svolgimento e dalla prosecuzione di attività in contrasto con il PNC sottoscritto con
NT in data 18.9.22 , nei termini di cui al dispositivo
Spese al definitivo
PQM
- 12 - accoglie il ricorso e , per l'effetto, inibisce a lo svolgimento e la prosecuzione NToparte_2 dell'attività contrattualmente interdetta dal patto di non concorrenza siglato in data 18.8.22 nell'ambito del territorio vietato (Regioni OM, EM-Romagna e Veneto) in favore del soggetto concorrente e la prosecuzione dell'attività, a qualunque titolo esercitata, direttamente o per interposta persona, avente quale fine la sottrazione/sviamento della clientela a danno di CP_1
Si comunichi
Così' deciso in AN , il 14.2.2025
Il giudice
(Simona Gerola)
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